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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 10/06/2025, n. 491 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 491 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente rel.
dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice
dott. Ludovico Rossi Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 4166 del ruolo generale di Volontaria Giurisdizione
dell'anno 2024, promossa congiuntamente dai coniugi:
C.F. , nato a [...] il CP_1 C.F._1
18/11/1970, rappresentato e difeso dagli avvocati Nuccia FIGATTI e Giancarlo
CARLETTI;
e
C.F. nata a [...] il CP_2 C.F._2
27/02/1973, rappresentata e difesa dall'avvocato Cristina MARTINI
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso
1 il Tribunale di Vicenza;
In punto: cessazione degli effetti civili del matrimonio;
Conclusioni delle parti:
1) Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con rito concordatario in data 25.04.1998 a Vicenza - Atto n.68 parte II, serie A anno
1998 – Comune di Vicenza contratto a Vicenza, tra la signora CP_2
ed il signor . CP_1
2) Ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Vicenza di trascrivere l'emananda sentenza a margine del citato atto di matrimonio e di procedere a tutte le incombenze di legge.
OMOLOGARE le seguenti condizioni
3) La figlia maggiorenne ma non ancora economicamente Per_1
autosufficiente, continuerà ad abitare con la madre, presso la sua residenza.
4) Dare atto che nella casa coniugale sita in Caldogno (VI), Via Monte Grappa
n°30/B, di proprietà esclusiva del sig. , rimarrà nella disponibilità CP_1
esclusiva di quest'ultimo.
5) Il signor , data la maggiore età della figlia verserà CP_1 Per_1
mediante bonifico bancario nel conto corrente intestato alla figlia
[...]
, noto alle parti, quale contributo per il suo mantenimento ordinario, Per_2
l'importo mensile di euro 520,00 (euro cinquecentoventi/00), rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT.
6) Le spese straordinarie relative alla figlia aranno divise al 50% tra i Per_1
2 genitori (compresa la spesa per la locazione dell'appartamento di Trento),
come regolamentate dal Protocollo adottato dal Tribunale di Vicenza, cui le parti si riportano, con le seguenti eccezioni:
a) Tutte le tasse universitarie, i libri universitari, le utenze domestiche e le spese condominiali dell'appartamento di Trento concesso in locazione a
, saranno integralmente a carico del sig. al 100%, ad Persona_2 CP_1
eccezione della sola spesa relativa al gas/riscaldamento dell'appartamento di
Trento, che risulta essere compresa nelle spese condominiali, e che costituisce l'unica spesa di quelle indicate al punto a) che verrà suddivisa al
50% tra i due genitori, previo scorporo dalle altre spese condominiali (che come sopra previsto verranno pagate al 100% dal sig. ); CP_1
b) Il canone wi-fi dell'appartamento di Trento verrà pagato al 100% dalla sig.ra
CP_2
7) Nulla a titolo di assegno divorzile tra i coniugi che si dichiarano economicamente autosufficienti;
8) Spese e competenze del presente procedimento integralmente compensate.
Conclusioni del Pubblico Ministero: Il P.M. conclude per l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 18/11/2024 i coniugi indicati in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario da essi contratto in Vicenza in data
3 25/04/1998.
All'esito dell'udienza del 11/03/2025, sostituita dal deposito di note scritte ex
art. 127 ter c.p.c. dinanzi al Giudice Relatore, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico
Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dai coniugi sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-è decorso il termine di legge tra la data di comparizione dei coniugi avanti il
Presidente del Tribunale Ordinario di Vicenza nella procedura di separazione consensuale conclusasi con decreto di omologa del 11/02/2021 e la data di deposito del ricorso;
-i certificati prodotti in atti, attestanti la diversa residenza dei coniugi, e le dichiarazioni rilasciate da costoro dimostrano chiaramente che la separazione si è protratta, senza interruzioni, per tutto il tempo richiesto dalla legge e che
è venuta meno ogni possibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi stessi;
-risulta dunque verificata una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni e, per l'effetto, deve pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
-concordemente le parti hanno chiesto di porre a carico di CP_1
4 l'obbligo di corrispondere, a titolo di contributo per il mantenimento,
direttamente alla figlia maggiorenne ma non autosufficiente, la somma Per_1
mensile di euro 520,00 nonché di sostenere al 50% le spese straordinarie alla medesima relative, come regolamentate dal protocollo del Tribunale di
Vicenza, con le specifiche eccezioni e secondo le modalità concordate tra le parti;
ritiene il Tribunale che non vi sia motivo di disattendere quanto convenuto tra le parti, vertendosi in materia di diritti disponibili;
-quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra, ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
-delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti in sede di ricorso e nelle note scritte depositate il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
-le spese vanno integralmente compensate tra le parti in quanto la domanda
è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e da in VICENZA (VI) il 25/04/1998 alle CP_1 CP_2
condizioni in epigrafe riportate da intendersi qui integralmente trascritte;
b) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di annotare la presente
5 sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di VICENZA (VI) al n. 68, parte
II, serie A, anno 1998;
c) compensa le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 10.6.2025.
Il Presidente estensore
Dott.ssa Elena Sollazzo
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente rel.
dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice
dott. Ludovico Rossi Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 4166 del ruolo generale di Volontaria Giurisdizione
dell'anno 2024, promossa congiuntamente dai coniugi:
C.F. , nato a [...] il CP_1 C.F._1
18/11/1970, rappresentato e difeso dagli avvocati Nuccia FIGATTI e Giancarlo
CARLETTI;
e
C.F. nata a [...] il CP_2 C.F._2
27/02/1973, rappresentata e difesa dall'avvocato Cristina MARTINI
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso
1 il Tribunale di Vicenza;
In punto: cessazione degli effetti civili del matrimonio;
Conclusioni delle parti:
1) Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con rito concordatario in data 25.04.1998 a Vicenza - Atto n.68 parte II, serie A anno
1998 – Comune di Vicenza contratto a Vicenza, tra la signora CP_2
ed il signor . CP_1
2) Ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Vicenza di trascrivere l'emananda sentenza a margine del citato atto di matrimonio e di procedere a tutte le incombenze di legge.
OMOLOGARE le seguenti condizioni
3) La figlia maggiorenne ma non ancora economicamente Per_1
autosufficiente, continuerà ad abitare con la madre, presso la sua residenza.
4) Dare atto che nella casa coniugale sita in Caldogno (VI), Via Monte Grappa
n°30/B, di proprietà esclusiva del sig. , rimarrà nella disponibilità CP_1
esclusiva di quest'ultimo.
5) Il signor , data la maggiore età della figlia verserà CP_1 Per_1
mediante bonifico bancario nel conto corrente intestato alla figlia
[...]
, noto alle parti, quale contributo per il suo mantenimento ordinario, Per_2
l'importo mensile di euro 520,00 (euro cinquecentoventi/00), rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT.
6) Le spese straordinarie relative alla figlia aranno divise al 50% tra i Per_1
2 genitori (compresa la spesa per la locazione dell'appartamento di Trento),
come regolamentate dal Protocollo adottato dal Tribunale di Vicenza, cui le parti si riportano, con le seguenti eccezioni:
a) Tutte le tasse universitarie, i libri universitari, le utenze domestiche e le spese condominiali dell'appartamento di Trento concesso in locazione a
, saranno integralmente a carico del sig. al 100%, ad Persona_2 CP_1
eccezione della sola spesa relativa al gas/riscaldamento dell'appartamento di
Trento, che risulta essere compresa nelle spese condominiali, e che costituisce l'unica spesa di quelle indicate al punto a) che verrà suddivisa al
50% tra i due genitori, previo scorporo dalle altre spese condominiali (che come sopra previsto verranno pagate al 100% dal sig. ); CP_1
b) Il canone wi-fi dell'appartamento di Trento verrà pagato al 100% dalla sig.ra
CP_2
7) Nulla a titolo di assegno divorzile tra i coniugi che si dichiarano economicamente autosufficienti;
8) Spese e competenze del presente procedimento integralmente compensate.
Conclusioni del Pubblico Ministero: Il P.M. conclude per l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 18/11/2024 i coniugi indicati in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario da essi contratto in Vicenza in data
3 25/04/1998.
All'esito dell'udienza del 11/03/2025, sostituita dal deposito di note scritte ex
art. 127 ter c.p.c. dinanzi al Giudice Relatore, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico
Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dai coniugi sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-è decorso il termine di legge tra la data di comparizione dei coniugi avanti il
Presidente del Tribunale Ordinario di Vicenza nella procedura di separazione consensuale conclusasi con decreto di omologa del 11/02/2021 e la data di deposito del ricorso;
-i certificati prodotti in atti, attestanti la diversa residenza dei coniugi, e le dichiarazioni rilasciate da costoro dimostrano chiaramente che la separazione si è protratta, senza interruzioni, per tutto il tempo richiesto dalla legge e che
è venuta meno ogni possibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi stessi;
-risulta dunque verificata una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni e, per l'effetto, deve pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
-concordemente le parti hanno chiesto di porre a carico di CP_1
4 l'obbligo di corrispondere, a titolo di contributo per il mantenimento,
direttamente alla figlia maggiorenne ma non autosufficiente, la somma Per_1
mensile di euro 520,00 nonché di sostenere al 50% le spese straordinarie alla medesima relative, come regolamentate dal protocollo del Tribunale di
Vicenza, con le specifiche eccezioni e secondo le modalità concordate tra le parti;
ritiene il Tribunale che non vi sia motivo di disattendere quanto convenuto tra le parti, vertendosi in materia di diritti disponibili;
-quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra, ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
-delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti in sede di ricorso e nelle note scritte depositate il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
-le spese vanno integralmente compensate tra le parti in quanto la domanda
è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e da in VICENZA (VI) il 25/04/1998 alle CP_1 CP_2
condizioni in epigrafe riportate da intendersi qui integralmente trascritte;
b) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di annotare la presente
5 sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di VICENZA (VI) al n. 68, parte
II, serie A, anno 1998;
c) compensa le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 10.6.2025.
Il Presidente estensore
Dott.ssa Elena Sollazzo
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