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Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 24/07/2025, n. 27186 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27186 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: UD ND nato a [...] il [...] avverso la sentenza della Corte d'appello di Torino in data 04/02/2025 udita relazione del Consigliere LUCIA AIELLI;
lette le conclusioni con le quali il Sostituto Procuratore Generale Perla Lori ha chiesto l'inammissibilità del ricorso RITENUTO IN FATTO 1.UDh ND ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Torino che ha dichiarato inammissibile il gravame avverso la sentenza del Tribunale di Aosta in data 04/10/2024, deducendo violazione di legge ed in particolare dell'art. 581 c.p.p., per avere la Corte di appello ritenuto il difetto di specificità dei motivi senza considerare che, nei motivi di appello, l'imputato aveva censurato la sentenza di primo grado "in punto di pena ovvero trattamento sanzionatorio" sviluppando, con i motivi aggiunti, le proprie doglianze. 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 27186 Anno 2025 Presidente: VERGA GIOVANNA Relatore: AIELLI LUCIA Data Udienza: 10/06/2025 CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è inammissibile perché basato su un motivo manifestamente infondato. 2.La Corte di appello nel dichiarare inammissibile il gravame ha fatto corretta applicazione dei principi di diritto dettati da questa Corte di legittimità in tema di specificità dell'appello, rilevando come l'impugnazione non si fosse confrontata con la puntuale motivazione del giudice di primo grado che, in punto di pena, aveva sviluppato articolate considerazioni per giustificare il discostamento della pena dal minimo edittale. Va ricordato che secondo l'insegnamento delle Sez. U. "Galtelli", "l'appello, al pari del ricorso per cassazione, è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata, fermo restando che tale onere di specificità, a carico dell'impugnante, è direttamente proporzionale alla specificità con cui le predette ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato" (Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016, dep. 22/02/2017, Rv. 268822). E' stato altresì precisato, successivamente all'arresto espresso dalle Sezioni Unite, che affinché il motivo devoluto possa ritenersi specifico, è necessario che il ricorrente non si limiti a contestare sic et simpliciter il punto della pronuncia di cui chiede la riforma, ma che prenda posizione rispetto ad esso indicando le ragioni di fatto o di diritto per cui non ne condivide la valutazione, così da porre il giudice dell'impugnazione nella condizione di individuare i rilievi mossi e di esercitare il proprio sindacato di merito;
ciò non implica che le censure svolte debbano diffondersi in analitiche e particolareggiate disquisizioni sulle ragioni dell'invocata riforma, essendo necessario identificare, con accettabile precisione, i punti cui si riferiscono le doglianze e le ragioni essenziali per le quali viene contestato il ragionamento seguito dal primo giudice (Sez.3, n.12727 del 21/2/2019, Rv.275841; Sez. 4, n. 36154 del 12/09/2024, Rv. 287205; Sez. 2, n. 51531 del 19/11/2019, Rv.277811). 3.Né, d'altra parte, può ritenersi che il difetto di specificità dell'appello possa dirsi sanato con la presentazione dei motivi aggiunti, come assunto dal ricorrente, giacché la genericità del motivo di appello — e, quindi, la sua genetica inammissibilità — non può essere ripianata da motivi aggiunti presentati nel termine di legge, infatti, nessuna fonte di integrazione successiva delle carenze dell'impugnativa principale è idonea a porre rimedio alla non corretta, iniziale impostazione della doglianza (su quest'ultimo punto, benché con riferimento al ricorso per cassazione, cfr. Sez. 2, n. 34216 del 29/04/2014, Rv.260851; Sez. 6, n. 47414 del 30/10/2008, Rv. 242129; Sez. 6, n. 8596 del 21/12/2000, Rv.219087). Questa tesi, trova conferma nella disciplina generale sulle impugnazioni (art. 585, comma 4, cod. proc. pen.) secondo cui l'inammissibilità dell'impugnazione principale si estende ai motivi nuovi e ciò - si aggiunge - a prescindere dal contenuto di questi ultimi. (Sez. 5, n. 2425 del 2 31/10/2024, Rv. 287496). 4.Alla luce di quanto complessivamente esposto deve quindi dichiararsi l'inammissibilità del ricorso cui consegue ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende Roma, 10 giugno 2025 Il consigliere estensore Il presidente CI LI NN VE 2
lette le conclusioni con le quali il Sostituto Procuratore Generale Perla Lori ha chiesto l'inammissibilità del ricorso RITENUTO IN FATTO 1.UDh ND ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Torino che ha dichiarato inammissibile il gravame avverso la sentenza del Tribunale di Aosta in data 04/10/2024, deducendo violazione di legge ed in particolare dell'art. 581 c.p.p., per avere la Corte di appello ritenuto il difetto di specificità dei motivi senza considerare che, nei motivi di appello, l'imputato aveva censurato la sentenza di primo grado "in punto di pena ovvero trattamento sanzionatorio" sviluppando, con i motivi aggiunti, le proprie doglianze. 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 27186 Anno 2025 Presidente: VERGA GIOVANNA Relatore: AIELLI LUCIA Data Udienza: 10/06/2025 CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è inammissibile perché basato su un motivo manifestamente infondato. 2.La Corte di appello nel dichiarare inammissibile il gravame ha fatto corretta applicazione dei principi di diritto dettati da questa Corte di legittimità in tema di specificità dell'appello, rilevando come l'impugnazione non si fosse confrontata con la puntuale motivazione del giudice di primo grado che, in punto di pena, aveva sviluppato articolate considerazioni per giustificare il discostamento della pena dal minimo edittale. Va ricordato che secondo l'insegnamento delle Sez. U. "Galtelli", "l'appello, al pari del ricorso per cassazione, è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata, fermo restando che tale onere di specificità, a carico dell'impugnante, è direttamente proporzionale alla specificità con cui le predette ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato" (Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016, dep. 22/02/2017, Rv. 268822). E' stato altresì precisato, successivamente all'arresto espresso dalle Sezioni Unite, che affinché il motivo devoluto possa ritenersi specifico, è necessario che il ricorrente non si limiti a contestare sic et simpliciter il punto della pronuncia di cui chiede la riforma, ma che prenda posizione rispetto ad esso indicando le ragioni di fatto o di diritto per cui non ne condivide la valutazione, così da porre il giudice dell'impugnazione nella condizione di individuare i rilievi mossi e di esercitare il proprio sindacato di merito;
ciò non implica che le censure svolte debbano diffondersi in analitiche e particolareggiate disquisizioni sulle ragioni dell'invocata riforma, essendo necessario identificare, con accettabile precisione, i punti cui si riferiscono le doglianze e le ragioni essenziali per le quali viene contestato il ragionamento seguito dal primo giudice (Sez.3, n.12727 del 21/2/2019, Rv.275841; Sez. 4, n. 36154 del 12/09/2024, Rv. 287205; Sez. 2, n. 51531 del 19/11/2019, Rv.277811). 3.Né, d'altra parte, può ritenersi che il difetto di specificità dell'appello possa dirsi sanato con la presentazione dei motivi aggiunti, come assunto dal ricorrente, giacché la genericità del motivo di appello — e, quindi, la sua genetica inammissibilità — non può essere ripianata da motivi aggiunti presentati nel termine di legge, infatti, nessuna fonte di integrazione successiva delle carenze dell'impugnativa principale è idonea a porre rimedio alla non corretta, iniziale impostazione della doglianza (su quest'ultimo punto, benché con riferimento al ricorso per cassazione, cfr. Sez. 2, n. 34216 del 29/04/2014, Rv.260851; Sez. 6, n. 47414 del 30/10/2008, Rv. 242129; Sez. 6, n. 8596 del 21/12/2000, Rv.219087). Questa tesi, trova conferma nella disciplina generale sulle impugnazioni (art. 585, comma 4, cod. proc. pen.) secondo cui l'inammissibilità dell'impugnazione principale si estende ai motivi nuovi e ciò - si aggiunge - a prescindere dal contenuto di questi ultimi. (Sez. 5, n. 2425 del 2 31/10/2024, Rv. 287496). 4.Alla luce di quanto complessivamente esposto deve quindi dichiararsi l'inammissibilità del ricorso cui consegue ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende Roma, 10 giugno 2025 Il consigliere estensore Il presidente CI LI NN VE 2