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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 07/04/2025, n. 5224 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 5224 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI ROMA
SEZIONE TREDICESIMA
In persona del Giudice, dott. Guido Marcelli ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 17227 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno
2022, e vertente
TRA
Parte_1
elettivamente domiciliata in Roma, Via Albano n. 48, presso lo studio dell'Avv. Giuseppe D'Audino, che la rappresenta e difende, come da delega rilasciata a margine dell'atto di citazione e depositata su foglio separato allegato all'atto medesimo attore
CONTRO
Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via Nizza n.45, presso lo studio dell'Avv. Andrea Carbone, come da delega rilasciata e depositata su foglio separato allegato alla comparsa di costituzione convenuto
OGGETTO: risarcimento del danno extracontrattuale – 2051, 2049, 2043 c.c.
CONCLUSIONI: come da conclusioni depositate dalle parti che qui si intendono integralmente riportate e trascritte.
FATTO E DIRITTO
1 Con atto di citazione ritualmente notificato, la SI.ra adiva il Tribunale Civile di Roma Parte_1
chiedendo di accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del discount di cui alla società convenuta per l'infortunio occorsole in data 20.08.2020, mentre si trovava all'interno dello stesso, e di condannare la medesima società al risarcimento di tutti i danni, ai sensi degli artt. 2051 e 2043 c.c., per responsabilità oggettiva del supermercato, quantificandoli nella somma complessiva di euro 67.699,00, oltre ad una maggiorazione per la personalizzazione massima del danno biologico, con vittoria di spese, competenze ed onorari.
A sostegno della propria domanda, l'attrice deduceva che il 20.08.2020, mentre era in fila alle casse del supermercato TO sito in Roma, in Via della Magliana n. 86/100, veniva urtata involontariamente da una donna - asseritamente una cassiera del supermercato – e cadeva a terra fratturandosi il femore. In conseguenza di ciò, veniva soccorsa e trasportata mediante ambulanza in ospedale, dove veniva sottoposta ad intervento chirurgico di riduzione della frattura e, successivamente, a riabilitazione.
L'attrice produceva consulenza medico legale di parte del dott. e allegava di aver richiesto senza Per_1
esito positivo una composizione bonaria della vertenza tramite il proprio legale con le comunicazioni del
23.09.2020 e del 2.11.2020, e di avere poi avviato la procedura di negoziazione assistita, rimasta anch'essa senza esito avendo il supermercato declinato l'invito a partecipare.
In via istruttoria, chiedeva ammettersi CTU medico legale, interrogatorio formale del l.r.p.t. della società convenuta sui capitoli di prova formulati e prova per testi sui medesimi capitoli, con riserva di ampliare, in sede di memorie 183 c.p.c. le proprie istanze istruttorie. Depositava, infine, produzione documentale relativa alla cartella clinica e documentazione medica inerente le richieste di risarcimento avanzate.
Le conclusioni formulate nell'atto introduttivo venivano poi precisate dall'attrice in sede di memoria ex art. 183 c.p.c., comma 6, n. 1, ove la stessa insisteva per l'accoglimento della propria domanda e delle richieste istruttorie, sostenendo che, poiché l'art. 2051 c.c. sottintende un criterio di individuazione della responsabilità che esula da qualsivoglia concetto di colpa, gravava sul danneggiato solo l'onere di provare il rapporto causale tra la cosa in custodia e l'evento dannoso, a prescindere dalla pericolosità o meno della cosa o dalle sue caratteristiche intrinseche, ritenendo sussistente, nel caso di specie, la responsabilità del custode, essendo la stessa “esclusa solo dal caso fortuito” ovvero da “un evento che praevideri non potest”.
----------------
Si costituiva in giudizio la società la quale chiedeva di rigettare ogni domanda Controparte_1
formulata dall'attrice in quanto infondata in fatto e in diritto, oltre che non provata. Con vittoria di spese, compensi, rimborso forfettario spese generali, iva e cap del presente giudizio.
2 In particolare, la convenuta sosteneva che la sig.ra fosse caduta in terra non per essere stata Parte_1
urtata da una dipendente della società convenuta, bensì per essere inciampata, autonomamente, sulla ruota del carrello ove stava riponendo la spesa. L'incidente in questione, dunque, si sarebbe verificato per esclusiva responsabilità e disattenzione della medesima attrice e nessuna colpa sarebbe stata ravvisabile nella condotta tenuta dai dipendenti della che si erano limitati a Controparte_1 soccorrerla ed a richiedere l'intervento dell'ambulanza.
Nessuna responsabilità riteneva pertanto individuabile, ex artt. 2043 e 2051 c.c., a carico della
[...]
non essendo l'incidente occorso alla sig.ra riconducibile a fatti dolosi o colposi CP_1 Parte_1
posti in essere dai dipendenti della predetta società e non essendo ravvisabili, nel caso di specie, gli elementi previsti dall'art. 2051 c.c.
Infatti, in considerazione del fatto che la caduta della SI.ra sarebbe stata causata dalla Parte_1 condotta colposa posta in essere autonomamente dalla stessa danneggiata, si sarebbe così interrotto il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, con conseguente ipotesi di caso fortuito che libera il custode dalla responsabilità di cui all'art. 2051 c.c.;
Infine, la convenuta contestava, in ogni caso, la quantificazione dei danni effettuata dall'attrice e la consulenza di parte, ritenendola assolutamente infondata ed eccessiva rispetto alle lesioni dalla stessa lamentate in conseguenza del sinistro, oltre che del tutto carente di prova ed invocava, in caso di accertamento della responsabilità in capo al supermercato, l'utilizzo delle tabelle del Tribunale di Roma e non già di quelle milanesi.
In via istruttoria, chiedeva ammettersi l'interrogatorio formale dell'attrice e la prova per testimoni, indicando all'uopo i SIg.ri , e dipendenti del supermercato, sui Testimone_1 Testimone_2 Tes_3
capitoli di prova che venivano successivamente articolati in sede di memorie ex art. 183, co. 6 n. 2 c.p.c.
----------------
Veniva dunque espletata l'istruttoria mediante l'interrogatorio formale dell'attrice e l'escussione di un teste della medesima parte e di due testi indicati dalla convenuta. Veniva inoltre ammessa ed eseguita
CTU medico legale, a firma della Dott.ssa sulla persona dell'attrice. Persona_2
La causa veniva infine trattenuta in decisione in data 09.12.2024 con la concessione dei termini ex art 190
c.p.c. per comparse conclusionali e repliche.
-------------------
La domanda avanzata dall'attrice deve essere respinta in quanto infondata, per i motivi esposti a seguire.
3 Preliminarmente, si osserva che appare erroneo il richiamo, da parte dell'attrice, all'art. 2051 c.c.
(responsabilità per cose in custodia), non essendo stato allegato che il danno sia scaturito da una cosa rientrante nel potere di custodia del gestore del supermercato. Infatti, la sig.ra assume di Parte_1
essere caduta a terra dopo essere stata involontariamente urtata da una cassiera del TO e non già a causa di una cosa presente all'interno dei locali dell'esercizio commerciale. Il fatto può pertanto essere più propriamente qualificato come responsabilità aquiliana ex art. 2043 e 2049 c.c. (responsabilità dei padroni e committenti per il fatto illecito dei propri dipendenti).
Tanto premesso, occorre anzitutto dar conto delle risultanze della fase istruttoria.
La SI.ra sentita in sede di interrogatorio formale all'udienza del 30.10.2023, dichiarava: “Non è Parte_1
vero che sono caduta in terra dopo aver urtato la ruota del carrello con cui stavo facendo la spesa. I fatti si sono svolti diversamente, ovvero dopo aver fatto la spesa e aver pagato alla cassa, stavo riponendo la spesa nel carrello quando all'improvviso una cassiera mi è piombata addosso perché doveva prendere servizio alla quarta cassa. La cassiera è giunta di corsa e mi ha urtato sul fianco destro ed io sono caduta
a sinistra e ho battuto il femore. Sono poi rimasta sdraiata sulla cassa finché non è giunta l'ambulanza.
Non ricordo se qualcuno mi abbia aiutato a rialzarmi. ADR: il pavimento del supermercato in quel punto era asciutto, non sono scivolata, nemmeno ho inciampato in qualcosa. ADR: Mi vengono sottoposte le fotografie prodotte da parte convenuta ma non riconosco i luoghi perché sono stanca”.
Veniva poi sentito il teste di parte attrice, SI. il quale riferiva: “Ero in fila alle casse Testimone_4 quando ho visto una commessa passare al mio fianco e poi passando vicino alla fila di una cassa vicina
l'ho vista urtare involontariamente la signora Se ben ricordo la signora si trovava alla cassa ed è Parte_1
stata urtata sul fianco destro, quindi è caduta a terra ed un commesso l'ha anche sollevata. Mi sembra che dopo averla sollevata è stata messa su un bancone.
ADR: non ricordo cosa abbia fatto la commessa che ha urtato la donna dopo che questa è caduta in terra.
Ho messo un mio biglietto con il nome e il mio numero di telefono nella borsa della signora e poi sono andato. Non ho atteso l'arrivo dell'ambulanza. ADR: non ricordo le fattezze fisiche della cassiera che ha urtato la signora. Da quello che ho udito mi sembra che la cassiera dovesse prendere posizione o andare ad una cassa. Non ricordo se avesse una divisa” ADR: il fatto è accaduto intorno alle ore 20:00. ADR: Il
TO dove è avvenuto il fatto è quello raffigurato nelle foto di parte convenuta”.
Sono stati quindi escussi i testi di parte convenuta.
, dipendente del TO di via della Magliana, ha affermato di non aver assistito Testimone_1
direttamente alla caduta della signora, avendola vista solo quando si trovava già a terra e di aver sentito
4 una sua collega, non meglio generalizzata, che si trovava al box vicino alla cassa, lamentare un dolore alle gambe perché la signora, cadendo a terra, aveva colpito con il capo le sue gambe. Ha inoltre soggiunto di non sapere se qualcuno avesse urtato la signora, causandone la caduta in terra.
, direttore del predetto punto vendita TO all'epoca dei fatti, ha dichiarato che, in quel Testimone_5 momento, non si trovava in servizio all'interno dei locali del supermercato e di aver appreso i fatti il giorno successivo, quando i colleghi gli avevano raccontato che una signora era caduta e si era fatta male.
Orbene, tale essendo l'istruttoria espletata, va rammentato, in punto di diritto, che ai fini della configurabilità della fattispecie di responsabilità di cui all'art. 2049 c.c. in capo al padrone o al committente, indefettibile presupposto preliminare è la dimostrazione dell'esistenza di un fatto illecito del dipendente o del commesso, sotto il profilo tanto oggettivo che soggettivo (ex multis, Cass. ord. n.
29448/2024), nonché il nesso di occasionalità necessaria tra il fatto illecito e l'evento dannoso. La previsione della norma, che integra una forma di responsabilità oggettiva, in quanto prescinde da una culpa in eligendo o in vigilando del datore di lavoro, trova giustificazione nel rischio che, per motivi di solidarietà sociale, grava su quest'ultimo. Infatti Il soggetto che, nell'espletamento della propria attività, si avvale dell'opera di terzi, ancorché non alle proprie dipendenze, assume il rischio connaturato alla loro utilizzazione nell'attuazione della propria obbligazione e, pertanto, risponde direttamente di tutte le ingerenze dannose, dolose o colpose, che a costoro, sulla base di un nesso di occasionalità necessaria, siano state rese possibili in virtù della posizione conferita nell'adempimento dell'obbligazione medesima rispetto al danneggiato e che integrano il "rischio specifico" assunto dal debitore, fondando tale responsabilità sul principio "cuius commoda eius et incommoda” (cfr. ad es. Cass. Sent. n. 4298/2019).
Tornando ora al caso di specie, non appare raggiunta la prova dell'attribuibilità della causazione dell'evento dannoso alla società convenuta.
Invero, fermo restando che l'attrice è caduta in terra mentre si trovava all'interno del supermercato, nei pressi della cassa, per pagare la spesa (circostanza incontestata), non risultano chiare le circostanze che hanno determinato tale evento. Nessuno specifico contributo alla ricostruzione del fatto è stato offerto dai testi di parte convenuta (la cassiera ha dichiarato di non aver assistito alla caduta, mentre il direttore del TO non era presente in loco), mentre il teste di parte attrice, ha reso dichiarazioni non Tes_4
sufficientemente attendibili. Infatti, se per un verso ha asserito che la donna sarebbe stata urtata involontariamente da una commessa che ne avrebbe provocato la caduta, è invece stato assolutamente vago su altri particolari che non è credibile gli siano sfuggiti, non essendo stato in grado di dire (nemmeno in linea di massima) quali fossero le fattezze di tale commessa, cosa avesse fatto costei dopo aver provocato la caduta dell'anziana e se indossasse o meno una divisa.
5 Si deve pertanto dubitare della effettiva presenza di tale teste sul luogo del fatto, così che non vi è certezza né sulla dinamica della caduta (se sia stata o meno provocata dall'urto di un'altra persona), né se l'eventuale danneggiante fosse o meno un dipendente del supermercato.
La domanda, pertanto, non può trovare accoglimento e va respinta per i motivi dinanzi espressi.
Stante la difficoltà di ricostruire la dinamica del sinistro si ritiene di dover disporre la compensazione delle spese di lite tra le parti.
Le spese di CTU restano a carico dell'attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sulla domanda come sopra proposta, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattese, così provvede:
- Rigetta la domanda attorea siccome infondata;
- Compensa integralmente le spese tra le parti;
- Pone le spese di CTU definitivamente a carico di parte attrice.
Così deciso in Roma, 4 aprile 2025
Il Giudice
Dott. Guido Marcelli
Sentenza redatta con la collaborazione del tirocinante G.O.P. Avv. Livia Masini
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI ROMA
SEZIONE TREDICESIMA
In persona del Giudice, dott. Guido Marcelli ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 17227 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno
2022, e vertente
TRA
Parte_1
elettivamente domiciliata in Roma, Via Albano n. 48, presso lo studio dell'Avv. Giuseppe D'Audino, che la rappresenta e difende, come da delega rilasciata a margine dell'atto di citazione e depositata su foglio separato allegato all'atto medesimo attore
CONTRO
Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via Nizza n.45, presso lo studio dell'Avv. Andrea Carbone, come da delega rilasciata e depositata su foglio separato allegato alla comparsa di costituzione convenuto
OGGETTO: risarcimento del danno extracontrattuale – 2051, 2049, 2043 c.c.
CONCLUSIONI: come da conclusioni depositate dalle parti che qui si intendono integralmente riportate e trascritte.
FATTO E DIRITTO
1 Con atto di citazione ritualmente notificato, la SI.ra adiva il Tribunale Civile di Roma Parte_1
chiedendo di accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del discount di cui alla società convenuta per l'infortunio occorsole in data 20.08.2020, mentre si trovava all'interno dello stesso, e di condannare la medesima società al risarcimento di tutti i danni, ai sensi degli artt. 2051 e 2043 c.c., per responsabilità oggettiva del supermercato, quantificandoli nella somma complessiva di euro 67.699,00, oltre ad una maggiorazione per la personalizzazione massima del danno biologico, con vittoria di spese, competenze ed onorari.
A sostegno della propria domanda, l'attrice deduceva che il 20.08.2020, mentre era in fila alle casse del supermercato TO sito in Roma, in Via della Magliana n. 86/100, veniva urtata involontariamente da una donna - asseritamente una cassiera del supermercato – e cadeva a terra fratturandosi il femore. In conseguenza di ciò, veniva soccorsa e trasportata mediante ambulanza in ospedale, dove veniva sottoposta ad intervento chirurgico di riduzione della frattura e, successivamente, a riabilitazione.
L'attrice produceva consulenza medico legale di parte del dott. e allegava di aver richiesto senza Per_1
esito positivo una composizione bonaria della vertenza tramite il proprio legale con le comunicazioni del
23.09.2020 e del 2.11.2020, e di avere poi avviato la procedura di negoziazione assistita, rimasta anch'essa senza esito avendo il supermercato declinato l'invito a partecipare.
In via istruttoria, chiedeva ammettersi CTU medico legale, interrogatorio formale del l.r.p.t. della società convenuta sui capitoli di prova formulati e prova per testi sui medesimi capitoli, con riserva di ampliare, in sede di memorie 183 c.p.c. le proprie istanze istruttorie. Depositava, infine, produzione documentale relativa alla cartella clinica e documentazione medica inerente le richieste di risarcimento avanzate.
Le conclusioni formulate nell'atto introduttivo venivano poi precisate dall'attrice in sede di memoria ex art. 183 c.p.c., comma 6, n. 1, ove la stessa insisteva per l'accoglimento della propria domanda e delle richieste istruttorie, sostenendo che, poiché l'art. 2051 c.c. sottintende un criterio di individuazione della responsabilità che esula da qualsivoglia concetto di colpa, gravava sul danneggiato solo l'onere di provare il rapporto causale tra la cosa in custodia e l'evento dannoso, a prescindere dalla pericolosità o meno della cosa o dalle sue caratteristiche intrinseche, ritenendo sussistente, nel caso di specie, la responsabilità del custode, essendo la stessa “esclusa solo dal caso fortuito” ovvero da “un evento che praevideri non potest”.
----------------
Si costituiva in giudizio la società la quale chiedeva di rigettare ogni domanda Controparte_1
formulata dall'attrice in quanto infondata in fatto e in diritto, oltre che non provata. Con vittoria di spese, compensi, rimborso forfettario spese generali, iva e cap del presente giudizio.
2 In particolare, la convenuta sosteneva che la sig.ra fosse caduta in terra non per essere stata Parte_1
urtata da una dipendente della società convenuta, bensì per essere inciampata, autonomamente, sulla ruota del carrello ove stava riponendo la spesa. L'incidente in questione, dunque, si sarebbe verificato per esclusiva responsabilità e disattenzione della medesima attrice e nessuna colpa sarebbe stata ravvisabile nella condotta tenuta dai dipendenti della che si erano limitati a Controparte_1 soccorrerla ed a richiedere l'intervento dell'ambulanza.
Nessuna responsabilità riteneva pertanto individuabile, ex artt. 2043 e 2051 c.c., a carico della
[...]
non essendo l'incidente occorso alla sig.ra riconducibile a fatti dolosi o colposi CP_1 Parte_1
posti in essere dai dipendenti della predetta società e non essendo ravvisabili, nel caso di specie, gli elementi previsti dall'art. 2051 c.c.
Infatti, in considerazione del fatto che la caduta della SI.ra sarebbe stata causata dalla Parte_1 condotta colposa posta in essere autonomamente dalla stessa danneggiata, si sarebbe così interrotto il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, con conseguente ipotesi di caso fortuito che libera il custode dalla responsabilità di cui all'art. 2051 c.c.;
Infine, la convenuta contestava, in ogni caso, la quantificazione dei danni effettuata dall'attrice e la consulenza di parte, ritenendola assolutamente infondata ed eccessiva rispetto alle lesioni dalla stessa lamentate in conseguenza del sinistro, oltre che del tutto carente di prova ed invocava, in caso di accertamento della responsabilità in capo al supermercato, l'utilizzo delle tabelle del Tribunale di Roma e non già di quelle milanesi.
In via istruttoria, chiedeva ammettersi l'interrogatorio formale dell'attrice e la prova per testimoni, indicando all'uopo i SIg.ri , e dipendenti del supermercato, sui Testimone_1 Testimone_2 Tes_3
capitoli di prova che venivano successivamente articolati in sede di memorie ex art. 183, co. 6 n. 2 c.p.c.
----------------
Veniva dunque espletata l'istruttoria mediante l'interrogatorio formale dell'attrice e l'escussione di un teste della medesima parte e di due testi indicati dalla convenuta. Veniva inoltre ammessa ed eseguita
CTU medico legale, a firma della Dott.ssa sulla persona dell'attrice. Persona_2
La causa veniva infine trattenuta in decisione in data 09.12.2024 con la concessione dei termini ex art 190
c.p.c. per comparse conclusionali e repliche.
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La domanda avanzata dall'attrice deve essere respinta in quanto infondata, per i motivi esposti a seguire.
3 Preliminarmente, si osserva che appare erroneo il richiamo, da parte dell'attrice, all'art. 2051 c.c.
(responsabilità per cose in custodia), non essendo stato allegato che il danno sia scaturito da una cosa rientrante nel potere di custodia del gestore del supermercato. Infatti, la sig.ra assume di Parte_1
essere caduta a terra dopo essere stata involontariamente urtata da una cassiera del TO e non già a causa di una cosa presente all'interno dei locali dell'esercizio commerciale. Il fatto può pertanto essere più propriamente qualificato come responsabilità aquiliana ex art. 2043 e 2049 c.c. (responsabilità dei padroni e committenti per il fatto illecito dei propri dipendenti).
Tanto premesso, occorre anzitutto dar conto delle risultanze della fase istruttoria.
La SI.ra sentita in sede di interrogatorio formale all'udienza del 30.10.2023, dichiarava: “Non è Parte_1
vero che sono caduta in terra dopo aver urtato la ruota del carrello con cui stavo facendo la spesa. I fatti si sono svolti diversamente, ovvero dopo aver fatto la spesa e aver pagato alla cassa, stavo riponendo la spesa nel carrello quando all'improvviso una cassiera mi è piombata addosso perché doveva prendere servizio alla quarta cassa. La cassiera è giunta di corsa e mi ha urtato sul fianco destro ed io sono caduta
a sinistra e ho battuto il femore. Sono poi rimasta sdraiata sulla cassa finché non è giunta l'ambulanza.
Non ricordo se qualcuno mi abbia aiutato a rialzarmi. ADR: il pavimento del supermercato in quel punto era asciutto, non sono scivolata, nemmeno ho inciampato in qualcosa. ADR: Mi vengono sottoposte le fotografie prodotte da parte convenuta ma non riconosco i luoghi perché sono stanca”.
Veniva poi sentito il teste di parte attrice, SI. il quale riferiva: “Ero in fila alle casse Testimone_4 quando ho visto una commessa passare al mio fianco e poi passando vicino alla fila di una cassa vicina
l'ho vista urtare involontariamente la signora Se ben ricordo la signora si trovava alla cassa ed è Parte_1
stata urtata sul fianco destro, quindi è caduta a terra ed un commesso l'ha anche sollevata. Mi sembra che dopo averla sollevata è stata messa su un bancone.
ADR: non ricordo cosa abbia fatto la commessa che ha urtato la donna dopo che questa è caduta in terra.
Ho messo un mio biglietto con il nome e il mio numero di telefono nella borsa della signora e poi sono andato. Non ho atteso l'arrivo dell'ambulanza. ADR: non ricordo le fattezze fisiche della cassiera che ha urtato la signora. Da quello che ho udito mi sembra che la cassiera dovesse prendere posizione o andare ad una cassa. Non ricordo se avesse una divisa” ADR: il fatto è accaduto intorno alle ore 20:00. ADR: Il
TO dove è avvenuto il fatto è quello raffigurato nelle foto di parte convenuta”.
Sono stati quindi escussi i testi di parte convenuta.
, dipendente del TO di via della Magliana, ha affermato di non aver assistito Testimone_1
direttamente alla caduta della signora, avendola vista solo quando si trovava già a terra e di aver sentito
4 una sua collega, non meglio generalizzata, che si trovava al box vicino alla cassa, lamentare un dolore alle gambe perché la signora, cadendo a terra, aveva colpito con il capo le sue gambe. Ha inoltre soggiunto di non sapere se qualcuno avesse urtato la signora, causandone la caduta in terra.
, direttore del predetto punto vendita TO all'epoca dei fatti, ha dichiarato che, in quel Testimone_5 momento, non si trovava in servizio all'interno dei locali del supermercato e di aver appreso i fatti il giorno successivo, quando i colleghi gli avevano raccontato che una signora era caduta e si era fatta male.
Orbene, tale essendo l'istruttoria espletata, va rammentato, in punto di diritto, che ai fini della configurabilità della fattispecie di responsabilità di cui all'art. 2049 c.c. in capo al padrone o al committente, indefettibile presupposto preliminare è la dimostrazione dell'esistenza di un fatto illecito del dipendente o del commesso, sotto il profilo tanto oggettivo che soggettivo (ex multis, Cass. ord. n.
29448/2024), nonché il nesso di occasionalità necessaria tra il fatto illecito e l'evento dannoso. La previsione della norma, che integra una forma di responsabilità oggettiva, in quanto prescinde da una culpa in eligendo o in vigilando del datore di lavoro, trova giustificazione nel rischio che, per motivi di solidarietà sociale, grava su quest'ultimo. Infatti Il soggetto che, nell'espletamento della propria attività, si avvale dell'opera di terzi, ancorché non alle proprie dipendenze, assume il rischio connaturato alla loro utilizzazione nell'attuazione della propria obbligazione e, pertanto, risponde direttamente di tutte le ingerenze dannose, dolose o colpose, che a costoro, sulla base di un nesso di occasionalità necessaria, siano state rese possibili in virtù della posizione conferita nell'adempimento dell'obbligazione medesima rispetto al danneggiato e che integrano il "rischio specifico" assunto dal debitore, fondando tale responsabilità sul principio "cuius commoda eius et incommoda” (cfr. ad es. Cass. Sent. n. 4298/2019).
Tornando ora al caso di specie, non appare raggiunta la prova dell'attribuibilità della causazione dell'evento dannoso alla società convenuta.
Invero, fermo restando che l'attrice è caduta in terra mentre si trovava all'interno del supermercato, nei pressi della cassa, per pagare la spesa (circostanza incontestata), non risultano chiare le circostanze che hanno determinato tale evento. Nessuno specifico contributo alla ricostruzione del fatto è stato offerto dai testi di parte convenuta (la cassiera ha dichiarato di non aver assistito alla caduta, mentre il direttore del TO non era presente in loco), mentre il teste di parte attrice, ha reso dichiarazioni non Tes_4
sufficientemente attendibili. Infatti, se per un verso ha asserito che la donna sarebbe stata urtata involontariamente da una commessa che ne avrebbe provocato la caduta, è invece stato assolutamente vago su altri particolari che non è credibile gli siano sfuggiti, non essendo stato in grado di dire (nemmeno in linea di massima) quali fossero le fattezze di tale commessa, cosa avesse fatto costei dopo aver provocato la caduta dell'anziana e se indossasse o meno una divisa.
5 Si deve pertanto dubitare della effettiva presenza di tale teste sul luogo del fatto, così che non vi è certezza né sulla dinamica della caduta (se sia stata o meno provocata dall'urto di un'altra persona), né se l'eventuale danneggiante fosse o meno un dipendente del supermercato.
La domanda, pertanto, non può trovare accoglimento e va respinta per i motivi dinanzi espressi.
Stante la difficoltà di ricostruire la dinamica del sinistro si ritiene di dover disporre la compensazione delle spese di lite tra le parti.
Le spese di CTU restano a carico dell'attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sulla domanda come sopra proposta, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattese, così provvede:
- Rigetta la domanda attorea siccome infondata;
- Compensa integralmente le spese tra le parti;
- Pone le spese di CTU definitivamente a carico di parte attrice.
Così deciso in Roma, 4 aprile 2025
Il Giudice
Dott. Guido Marcelli
Sentenza redatta con la collaborazione del tirocinante G.O.P. Avv. Livia Masini
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