Sentenza 16 febbraio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 16/02/2004, n. 2942 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2942 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VELLA Antonio - Presidente -
Dott. COLARUSSO Vincenzo - Consigliere -
Dott. GOLDONI Umberto - rel. Consigliere -
Dott. SCHERILLO Giovanna - Consigliere -
Dott. MALPICA Emilio - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
FUEMA COMMERCIALE SRL, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, domiciliato in ROMA P.ZZA CAVOUR presso la CORTE di CASSAZIONE, difeso dagli avvocati ALFREDO PROFETA, GIOVANNI PONTE, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
GARDA SPA in liquidazione (già STUDIO LEASING SPA), in persona del liquidatore e legale rappresentante pro tempore Rag. TT CAPUTO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA UGO DE CAROLIS 101, presso lo Studio dell'avvocato DONATO FRANCUCCI, che lo difende unitamente all'avvocato SAVINO MARULLI, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 908/99 della Corte d'Appello di BRESCIA, depositata il 27/12/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 31/10/03 dal Consigliere Dott. Umberto GOLDONI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. UCCELLA Fulvio che ha concluso per rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione del 24.3.1992, la FU commerciale RL premetteva di aver stipulato, in data 3.7.1991, con la Studio leasing spa un preliminare di compravendita di un capannone sito in Castelcovati il cui prezzo era stato stabilito in L. 310.000.000 con termine per la stipula del rogito entro il 31.12.1991, data entro cui avrebbe dovuto essere anche corrisposto il prezzo, di cui però L. 50.000.000 erano stati versati come caparra. Nello stesso atto veniva altresì stabilito che la consegna sarebbe avvenuta il 31.7.1991 e che sarebbero stati corrisposti interessi al 17% da calcolarsi su alcune somme ivi precisate.
In sede di stipula, la controparte, promittente venditrice, aveva preteso il pagamento dei predetti interessi considerandoli parte del prezzo e, successivamente aveva comunicato di aver alienato a terzi l'immobile; pertanto si chiedeva all'adito tribunale di Brescia la risoluzione del contratto per colpa della controparte e la condanna della stessa alla restituzione della caparra, nonché al risarcimento dei danni.
La convenuta, costituitasi, escludeva che vi fossero state inadempienze da parte sua ed assumeva che la stipula non era avvenuta unicamente perché la FU non aveva voluto corrispondere gli interessi previsti nel preliminare. Chiedeva pertanto il rigetto della domanda proposta ex adverso e la risoluzione del contratto per fatto della controparte, con declaratoria del suo diritto a trattenere la caparra.
La Studio leasing dichiarava di voler esercitare il diritto di recesso ex art. 1385 c.c., trattenendo i 50.000.000 percepiti a titolo di caparra.
Con sentenza del 10.11.1998, l'adito Tribunale rigettava tutte le domande attoree e accoglieva quella riconvenzionale. Avverso tale decisione proponeva appello la FU commerciale RL;
la Garda spa in liquidazione, già Studio leasing spa resisteva al gravame. Con sentenza in data 27/12/1999, la Corte di appello di Brescia rigettava il proposto appello, regolando le spese.
Osservava la Corte territoriale che la questione dirimente nel processo era quella attinente al se il rifiuto di pagare gli interessi previsti nel preliminare fosse o meno fondato;
orbene, la corretta interpretazione del contratto preliminare in esame, alla stregua dei principi sanciti dall'art. 1362 e ss. c.c., comportava che gli importi richiesti a titolo dichiarato di interessi, oggetto di espressa pattuizione al riguardo, non erano affatto scollegati dal quantum che doveva essere versato dalla promissaria acquirente, ma traevano fondamento e causa nel sinallagma contrattuale in quanto costituenti una componente effettiva del corrispettivo pattuito. A tale conclusione doveva giungersi considerando che la stessa analitica indicazione di diversi importi corrispondenti ciascuno a date diverse di decorrenza degli interessi contenuta subito dopo la pattuizione del prezzo e preceduta dall'espressione "oltre al prezzo", costituivano elementi che inducevano a concludere che la corresponsione degli interessi trovava origine e titolo all'interno del contratto. Inoltre, la FU ben sapeva che l'immobile era stato acquistato ad una asta giudiziaria e quindi i vari importi su cui erano calcolati gli interessi corrispondevano alle somme via via versate da Studio leasing nell'ambito della procedura esecutiva. Infine, sarebbe stata inspiegabile la collocazione della clausola relativa agli interessi nel contesto di un contratto preliminare di compravendita se la stessa non avesse avuto connessione alcuna con il contenuto dello stesso;
inoltre, il disposto dell'art. 1367 c.c. costituisce canone cui attenersi in presenza di una clausola contrattuale.
Avverso tale sentenza, la FU commerciale RL ha proposto ricorso per Cassazione, basato su di un solo motivo, articolato su quattro argomentazioni;
resiste la Garda spa con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo in cui il ricorso si articola, vengono in realtà svolte più doglianze, tutte peraltro attinenti all'interpretazione che del contratto nel suo complesso ha dato la Corte bresciana. In primo luogo, si evidenzia che la sentenza impugnata, non tenendo conto del criterio gradualistico che la legge impone nell'analisi ermeneutica (violazione del secondo comma dell'art. 1362 c.c.), avrebbe omesso di attribuire ai termini "prezzo" e "interessi" la loro effettiva valenza semantica, valutando in particolare che il termine "interessi" sarebbe stato adottato in maniera inappropriata. Le motivazioni addotte non sarebbero satisfattive al riguardo: ne' l'articolazione della pattuizione, infatti, ne' il motivo individuato, ne' la plausibilità della stessa in applicazione dell'art 1367 c.c. (di cui pure si denuncia la violazione) sarebbero idonee ad elidere il dato letterale e il rilievo secondo cui entrambe le parti erano versate in materia commerciale, cosa questa che renderebbe quanto meno assai improbabile un uso atecnico di termini oltretutto consueti come "interessi".
Va preliminarmente ricordato che la ricerca della comune volontà dei contraenti in relazione al contenuto ed alla portata del contratto si traduce in una indagine e valutazione dei fatti affidata esclusivamente al giudice del merito e censurabile in sede di legittimità oltre che per illogicità ed inadeguatezza della motivazione, per violazione delle norme di ermeneutica, che deve essere pertanto dedotta precisando in qual modo il ragionamento del giudice del merito risulti in contrasto con tali regole, costituendo altrimenti la critica della ricostruzione della volontà contrattuale operata dal giudice del merito e la proposta di una diversa interpretazione della volontà contrattuale una censura inammissibile in Cassazione (cons. Cass. 2.2.1996, n. 914). Ciò premesso, la mancata applicazione integrale del criterio letterale risulta non soltanto spiegata, ma anche ampiamente motivata in relazione a due fattori che pure risultavano dal testo dell'atto:
in primo luogo, la dizione "oltre", che segue senza soluzione di continuità la determinazione del prezzo, e, inoltre, la consapevolezza della controparte che l'immobile era stato acquistato ad un'asta giudiziaria, donde la intima coerenza di una pattuizione che tenesse conto dei differenti tempi tra gli esborsi della promittente venditrice ed il pagamento del prezzo da parte della promissaria acquirente.
Proprio la necessità di dare ragionevole spiegazione al comportamento di due parti commercialmente esperte, che inusitatamente avevano inserito in un preliminare di compravendita immobiliare una pattuizione ulteriore legata alla corresponsione di così definiti interessi, era la ragione da attribuirsi al corretto richiamo all'art. 1367 c.c., che doveva servire a restituire ragionevolezza ad una pattuizione che, ove fosse stata, come sostiene l'odierna ricorrente, estranea al preliminare, avrebbe costituito una veramente inspiegabile anomalia, dato che nulla giustificava la commistione di due diversi negozi.
Al contrario, il puntuale riferimento alle singole scadenze di pagamento degli importi dovuti dalla promittente venditrice in relazione all'acquisto dell'immobile e la decorrenza dei cosiddetti interessi da ciascuna di esse, lega ragionevolmente la pattuizione alla compravendita ed in particolare al prezzo della stessa. In base alle considerazioni che precedono, può dunque affermarsi per un verso che la dedotta violazione delle regole ermeneutiche con riferimento agli specifici profili dedotti non sussiste e che l'iter logico e argomentativo seguito dalla Corte territoriale appare comprensibile, ricostruibile ed adeguatamente motivato. Consegue che il ricorso, che correttamente lega all'accoglimento delle doglianze che precedono la questione relativa alla pretesa novità della domanda di recesso, deve essere respinto, in ragione della imputazione dell'inadempimento come ritenuta. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese, che liquida in 40,00 euro, oltre a 2.500,00 euro per onorari, nonché accessori come per legge.
Così deciso in Roma, il 31 ottobre 2003.
Depositato in Cancelleria il 16 febbraio 2004