Sentenza 2 marzo 2017
Massime • 1
Ai fini della decisione sulla richiesta di restituzione nel termine per proporre impugnazione, l'onere di accertamento a carico del giudice riguarda non solo l'eventuale effettiva conoscenza del procedimento da parte del condannato e la sua volontaria rinuncia a comparire, ma, anche, l'eventuale momento - diverso da quello allegato dalla parte - di intervenuta effettiva conoscenza della sentenza che si intende impugnare, rispetto al quale valutare la tempestività della richiesta.
Commentario • 1
- 1. Nulla notifica postale dell'estratto contumaciale della sentenza se .. (Cass. 31326/18)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 12 luglio 2018
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 02/03/2017, n. 14254 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14254 |
| Data del deposito : | 2 marzo 2017 |
Testo completo
14254-17 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Composta da · Presidente - Sent. n. sez. 589 Giovanni Conti Di Stefano Pierluigi Massimo Ricciarelli C.C. 02/03/2017 -relatore- Bassi Alessandra R.G.N. 46263/16 Corbo Antonio ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da LA TR, nato il [...] in [...] avverso l'ordinanza del 28/09/2016 della Corte di appello di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Massimo Ricciarelli;
letta la requisitoria presentata dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Mario Pinelli, che ha concluso per il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con provvedimento del 28/9/2016 la Corte di appello di Milano ha respinto l'istanza di restituzione in termini formulata nell'interesse di LA TR, ai fini della presentazione dell'appello avverso la sentenza di condanna pronunciata a carico del predetto, a suo tempo dichiarato latitante e rimasto contumace, dal Tribunale di Milano in data 10/7/2007, poi parzialmente riformata, quanto alla pena, dalla Corte di appello di Milano, a seguito di appello all'epoca presentato dal difensore di ufficio dell'imputato. Er Ha rilevato la Corte che l'istante non aveva debitamente provato il momento in cui aveva avuto effettiva conoscenza della sentenza, prova necessaria al fine di stabilire il rispetto del termine di decadenza di giorni trenta.
2. Ha presentato ricorso LA TR deducendo violazione dell'art. 175 cod. proc. pen. agli effetti dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. Ripropone il ricorrente le prospettazioni sulle quali aveva fondato la propria istanza di restituzione in termini, segnalando di aver appreso dell'arresto del suo amico AJ TR in data 10 maggio 2016 in esecuzione di sentenza della Corte di appello di Milano e di aver poi avuto notizia in data 19 maggio 2016 dal proprio difensore, incaricato di eseguire una verifica, della sentenza pronunciata anche nei suoi confronti. Sottolinea che analoga istanza presentata da AJ TR aveva trovato accoglimento mentre la sua, su cui aveva provveduto un diverso collegio della Corte di appello di Milano, era stata rigettata. Richiama gli arresti della Corte europea dei diritti dell'uomo in merito alla necessità che un soggetto condannato in contumacia possa ottenere un nuovo giudizio, una volta avuta conoscenza dell'accusa.
3. Con requisitoria scritta il Procuratore Generale ha concluso per il rigetto del ricorso.
4. Hanno depositato memorie nell'interesse di LA TR sia l'Avv. Marco Cinquegrana sia l'Avv. Antioco Pintus. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato.
2. La Corte di appello di Milano ha rigettato l'istanza di restituzione in termini formulata da LA TR, osservando che il predetto non aveva dato dimostrazione della data in cui aveva avuto effettiva conoscenza della sentenza, pronunciata in sua contumacia, dalla quale avrebbe dovuto decorrere il termine di trenta giorni per la presentazione dell'istanza. Sul punto va rimarcato che secondo un orientamento giurisprudenziale grava sull'istante l'onere di dare dimostrazione, con il corredo della relativa documentazione о l'indicazione dei diversi elementi dimostrativi, della tempestività della domanda rispetto al momento di effettiva conoscenza dell'atto 2 яя (Cass. Sez. 4, n. 39103 del 8/7/2016, Morejon, rv. 267607; Cass. Sez. 5, n. 18989 del 28/172014, C., rv 263166). Secondo un diverso orientamento «l'onere di accertamento a carico del giudice riguarda non solo l'eventuale effettiva conoscenza del procedimento da parte del condannato e la sua volontaria rinuncia a comparire, ma, anche, l'eventuale momento diverso da quello allegato dalla parte di intervenuta effettiva conoscenza della sentenza che si intende impugnare, rispetto al quale valutare la tempestività della richiesta. (In motivazione, la Corte ha precisato che una diversa interpretazione dell'art. 175 cod. proc. pen., sostituendo all'onere di allegazione a carico del contumace un onere probatorio del momento di intervenuta effettiva conoscenza del procedimento, si pone in contrasto con il diritto all'equo processo, come interpretato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo)» (Cass. Sez. 1, n. 7965 del 8/1/2016, Perri, rv. 266330; in senso analogo, per l'individuazione dell'onere gravante sul giudice, Cass. Sez. 3, n. 28914 del 20/2/2013, Tonutti, rv. 255591). Il contrasto dunque concerne i limiti dell'onere gravante sull'istante, a seconda che si ritenga che il predetto debba solo allegare la data della conoscenza dell'atto ovvero anche provare tale circostanza con riguardo ad una specifica data.
3. Deve senz'altro preferirsi il secondo orientamento, che fa leva sull'onere di mera allegazione. Quest'ultimo discende dalla stessa esistenza di un termine di giorni trenta, entro il quale l'istanza deve essere proposta, termine di per sé adeguato rispetto a quello di giorni dieci originariamente previsto, prima delle modifiche introdotte dal d.l. 17 del 2005, conv. con modificazioni dalla legge 60 del 2005. Ma la pretesa di addossare all'istante anche l'onere di fornire la dimostrazione della data finisce per condizionare l'effettività del diritto del soggetto, che non abbia avuto conoscenza del processo, di ottenere un nuovo giudizio, effettività sottolineata dalla Corte di RG (si rinvia fra l'altro alla sentenza ZA
contro
Italia del 12 febbraio 1985 nonché alle successive OG
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Italia del 18 maggio 2004 e EJ
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Italia del 10 novembre 2004, ribadita dalla Grande Camera il 1 marzo 2006) e posta alla base della modifica dell'art. 175 cod. proc. pen. introdotta dal citato d.l. 17 del 2005, avente la finalità di assicurare la possibilità di restituzione in termini a seguito di processo in absentia, a prescindere da specifici e pregiudiziali oneri probatori a carico dell'istante (sul punto si rinvia a Cass. Sez. 6, n. 2718 del 16/12/2008, dep. nel 2009, Holczer, rv. 242430, per l'affermazione che la disciplina introdotta dal d.l. 17 del 2005 prevede una presunzione iuris tantum di non conoscenza 3 да della pendenza del procedimento, cui si correla l'onere del Giudice di reperire in atti l'eventuale prova contraria e di effettuare tutte le verifiche del caso). A ben guardare dunque deve ritenersi che spetti al Giudice, nel quadro di tutte le verifiche demandategli, anche il compito di stabilire se l'istanza possa o meno dirsi tempestiva in relazione alla data della conoscenza allegata dall'istante.
4. Poiché nel caso di specie la Corte di appello si è fondata sull'erroneo presupposto che sull'istante gravi l'onere di dimostrare la data della conoscenza, pur a fronte dell'allegazione della stessa e di un principio di prova conforme, il provvedimento impugnato deve essere annullato, con rinvio alla stessa Corte di appello perché proceda ad un nuovo esame dell'istanza, verificando se la data di conoscenza all'uopo allegata possa dirsi smentita, così da far ritenere tardiva l'istanza, e se inoltre sussistano о meno gli altri presupposti per il suo accoglimento.
P. Q. M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame alla Corte di appello di Milano. Così deciso il 2/3/2017 Il Consigliere estensore Il Presidente Massimo Ricciarelli Giovanni Conti Duck DEPOSITATO IN CANCELLERIA 23 MAR 2017 ACIZIARIO: IL FUNZIONATO GCIZIARIO Piera Esposito 4