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Sentenza 27 febbraio 2026
Sentenza 27 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XII, sentenza 27/02/2026, n. 1274 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 1274 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1274/2026
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 12, riunita in udienza il 24/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
MAIO IGINA, Presidente e Relatore
CARIDI FRANCO, Giudice
TOCCI STEFANO, Giudice
in data 24/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3615/2025 depositato il 04/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione AZ - Indirizzo_1 Indirizzo_2 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - IS - Roma - Via Giuseppe Grezar 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1 - Via Ippolito Nievo, 36 00153 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_4 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 15359/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez.
25 e pubblicata il 13/12/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK3018101719 IRPEF-ALTRO 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1001/2026 depositato il
26/02/2026
Richieste delle parti:
Appellante: si riporta gli atti
Appellati: si riportano agli atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto ritualmente notificato il sig. Ricorrente_1 ha proposto appello avverso la sentenza della Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma n. 15359/25/2024, emessa in data 9.12.2024, depositata in data 13.12.2024, chiedendo la riforma di essa nella parte sfavorevole e, in via preliminare, la sospensione dell'esecutività della stessa e degli atti impugnati.
Con la pronuncia in esame è stato parzialmente respinto il ricorso avverso una intimazione di pagamento cui erano sottese quattro cartelle ed un avviso di accertamento per tributi vari, per un importo complessivo di euro 287.712,17.
Nella parte sfavorevole, il primo giudice ha ritenuto che l'imposta IRPEF anno 2012 non fosse prescritta, essendo stato l'atto presupposto ben notificato, e che fossero prescritte le sole sanzioni irrogate.
Nell'atto di appello, il signor Ricorrente_1 si duole del fatto che il giudice di primo grado avrebbe negato la prescrizione del credito Irpef sulla base di un'errata applicazione della normativa emergenziale riguardante la sospensione dei termini. Contesta altresì l'omessa pronuncia sull'eccezione di prescrizione degli interessi. Insiste per la nullità dell'avviso di accertamento e delle intimazioni di pagamento successive e propone le questioni non affrontate o non accolte dal giudice di primo grado.
Conclude per l'accoglimento dell'appello con annullamento in toto dell'avviso di accertamento e dell'intimazione di pagamento impugnati, con vittoria di spese.
L'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale I di Roma si è costituita in giudizio per controdedurre sulle avverse argomentazioni e chiedere la conferma della sentenza impugnata;
ha altresì invocato il rigetto della richiesta di sospensione della sentenza e dell'atto per mancanza dei relativi presupposti. L'Agenzia ha altresì presentato appello incidentale chiedendo la riforma della sentenza di primo grado nella parte favorevole al contribuente in quanto il giudice di primo grado avrebbe errato nel ritenere che, in sede di impugnazione del secondo avviso di intimazione, il ricorrente poteva far valere la prescrizione avuto riguardo al tempo intercorso antecedentemente alla notifica del primo avviso di intimazione, correttamente notificato ma non impugnato. Ha altresì eccepito la violazione di legge nella parte in cui il giudice non aveva applicato alle sanzioni il termine decennale di prescrizione.
Ha concluso per l'accoglimento dell'appello incidentale, il rigetto dell'appello principale e la condanna di controparte alla refusione delle spese di lite. Si è altresì costituita l'Agenzia delle entrate IS (Ader) che ha controdedotto all'atto di appello principale, chiedendone il rigetto con vittoria di spese.
La Regione AZ , pur evocata in giudizio, è rimasta contumace.
Ad esito della camera di consiglio del 26 agosto 2025, l'istanza di sospensione è stata respinta.
All'udienza del 18.11.2025, è stato disposto il rinvio alla presente udienza, su istanza della parte appellante, per consentire un tentativo di conciliazione.
In vista della presente udienza, l'Agenzia delle entrate ha depositato brevi memorie nelle quali ha illustrato di non poter accettare la proposta conciliativa della controparte, per i motivi posti alla base dell'atto di appello incidentale.
All'udienza del 24.2.2026, la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In applicazione del principio processuale della "ragione più liquida", desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c.
In particolare, viene in rilievo il primo motivo di impugnazione sollevato dall'Agenzia delle entrate.
Al riguardo, si rammenta che, in primo grado, il sig. Ricorrente_1 ha impugnato l'intimazione di pagamento n.09720249007922089000, e gli atti alla stessa prodromici. Il giudice di primo grado ha rilevato che tale intimazione era stata correttamente notificata con il rito degli irreperibili in data 27.2.2024; così come era stata correttamente notificata la precedente intimazione di pagamento n.09720229006640246000, in data
22.11.2023. Dalla mancata impugnazione della prima intimazione di pagamento ha fatto discendere l'inammissibilità delle doglianze concernenti la decadenza del potere di accertamento dell'Agenzia e l'asserita violazione del contraddittorio endoprocedimentale nella fase accertativa, mentre ha ritenuto scrutinabile l'eccezione di prescrizione avuto riguardo al tempo trascorso tra la notifica delle cartelle esattoriali e dell'avviso di accertamento prodromici e la notifica del primo atto interruttivo della prescrizione, ovvero l'intimazione di pagamento notificata in data 22.11.2023.
Tanto ha fatto sulla scorta di una pronuncia della Corte di Cassazione, sentenza n. 16743/2024, che, in effetti, come rilevato dall'Agenzia delle entrate è rimasta isolata.
La Cassazione, infatti, in numerose pronunce intervenute tra il 2024 e il 2025, ha chiarito che l'avviso di intimazione è assimilabile all'avviso di mora di cui allart.50, comma 2, dpr n.602/1973, a cui fa riferimento l'art. 19, comma 1, lett. e) D. Lgs. n. 546 del 1992. Pertanto, il meccanismo di cui all'art.19, comma 3, d. lgs. n,546/1992, “comporta che, se l'intimazione di pagamento – nel senso sopra precisato – non viene impugnata (facendo valere la sua sola nullità per mancata notifica degli atti presupposti o anche l'illegittimità della pretesa per vicende ad essa attinenti, come la prescrizione della stessa), il relativo credito si consolida e non possono essere fatte valere vicende estintive anteriori alla sua notifica (Cass.,
n. 22108 del 2024 cit., Cass. 22/04/2024, n. 10736)” (cfr: Cass. civ. sez. Trib. Sent. n. 6436/2025). E, infatti, la stessa Cassazione ha affermato il seguente principio di diritto «In tema di contenzioso tributario,
l'intimazione di pagamento di cui all'art. 50 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 del 1973, in quanto equiparabile all'avviso di mora di cui al precedente art. 46 d.P.R. cit., è impugnabile autonomamente ai sensi dell'art. 19, comma 1, lett. e), d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546, sicché la sua impugnazione non è meramente facoltativa, ma necessaria, pena la cristallizzazione dell'obbligazione» (Cass. Sez. V,
n.6436/2025; in senso conforme, ex multis, n.35019/2025).
Il Collegio non rinviene motivi per discostarsi da tale principio di diritto nella presente fattispecie. Ne consegue che, non avendo il contribuente impugnato l'intimazione di pagamento n.
09720229006640246/000, la pretesa dalla stessa portata si è consolidata con la conseguenza che sono inammissibili le doglianze sollevate in relazione al merito della pretesa tributaria. Quanto alla prescrizione,
è possibile tener conto solo del tempo trascorso tra le notifiche della prima e della seconda intimazione di pagamento: essendo trascorsi meno di due anni tra le due notifiche, nessuna prescrizione si è determinata.
Conseguentemente alla luce di quanto sopra esposto, deve essere respinto l'appello principale ed accolto l'appello incidentale e per l'effetto va riformata la sentenza di primo grado nel senso che il ricorso è interamente respinto.
Per mero tuziorismo, si osserva che nella sentenza gravata, il giudice si è espresso unicamente sulla prescrizione dei crediti portati dall'avviso di accertamento emanato dall'Agenzia delle entrate, dichiarando inammissibili le restanti doglianze per mancata impugnazione della prima intimazione di pagamento, con la conseguenza che non si è formato alcun giudicato interno al riguardo.
L'esito complessivo del giudizio comporta la rideterminazione delle spese per entrambi i gradi di giudizio: le stesse seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte respinge l'appello principale;
accoglie l'appello incidentale e, per l'effetto, riforma la sentenza di primo grado respingendo il ricorso originario. La parte soccombente è condannata al pagamento delle spese di lite che sono liquidate, per entrambi i gradi di giudizio, nella misura di euro 4.000,00
(quattromila/00), oltre oneri di legge come e se dovuti, in favore di ciascun ente convenuto costituitosi in giudizio.
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 12, riunita in udienza il 24/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
MAIO IGINA, Presidente e Relatore
CARIDI FRANCO, Giudice
TOCCI STEFANO, Giudice
in data 24/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3615/2025 depositato il 04/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione AZ - Indirizzo_1 Indirizzo_2 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - IS - Roma - Via Giuseppe Grezar 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1 - Via Ippolito Nievo, 36 00153 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_4 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 15359/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez.
25 e pubblicata il 13/12/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK3018101719 IRPEF-ALTRO 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1001/2026 depositato il
26/02/2026
Richieste delle parti:
Appellante: si riporta gli atti
Appellati: si riportano agli atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto ritualmente notificato il sig. Ricorrente_1 ha proposto appello avverso la sentenza della Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma n. 15359/25/2024, emessa in data 9.12.2024, depositata in data 13.12.2024, chiedendo la riforma di essa nella parte sfavorevole e, in via preliminare, la sospensione dell'esecutività della stessa e degli atti impugnati.
Con la pronuncia in esame è stato parzialmente respinto il ricorso avverso una intimazione di pagamento cui erano sottese quattro cartelle ed un avviso di accertamento per tributi vari, per un importo complessivo di euro 287.712,17.
Nella parte sfavorevole, il primo giudice ha ritenuto che l'imposta IRPEF anno 2012 non fosse prescritta, essendo stato l'atto presupposto ben notificato, e che fossero prescritte le sole sanzioni irrogate.
Nell'atto di appello, il signor Ricorrente_1 si duole del fatto che il giudice di primo grado avrebbe negato la prescrizione del credito Irpef sulla base di un'errata applicazione della normativa emergenziale riguardante la sospensione dei termini. Contesta altresì l'omessa pronuncia sull'eccezione di prescrizione degli interessi. Insiste per la nullità dell'avviso di accertamento e delle intimazioni di pagamento successive e propone le questioni non affrontate o non accolte dal giudice di primo grado.
Conclude per l'accoglimento dell'appello con annullamento in toto dell'avviso di accertamento e dell'intimazione di pagamento impugnati, con vittoria di spese.
L'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale I di Roma si è costituita in giudizio per controdedurre sulle avverse argomentazioni e chiedere la conferma della sentenza impugnata;
ha altresì invocato il rigetto della richiesta di sospensione della sentenza e dell'atto per mancanza dei relativi presupposti. L'Agenzia ha altresì presentato appello incidentale chiedendo la riforma della sentenza di primo grado nella parte favorevole al contribuente in quanto il giudice di primo grado avrebbe errato nel ritenere che, in sede di impugnazione del secondo avviso di intimazione, il ricorrente poteva far valere la prescrizione avuto riguardo al tempo intercorso antecedentemente alla notifica del primo avviso di intimazione, correttamente notificato ma non impugnato. Ha altresì eccepito la violazione di legge nella parte in cui il giudice non aveva applicato alle sanzioni il termine decennale di prescrizione.
Ha concluso per l'accoglimento dell'appello incidentale, il rigetto dell'appello principale e la condanna di controparte alla refusione delle spese di lite. Si è altresì costituita l'Agenzia delle entrate IS (Ader) che ha controdedotto all'atto di appello principale, chiedendone il rigetto con vittoria di spese.
La Regione AZ , pur evocata in giudizio, è rimasta contumace.
Ad esito della camera di consiglio del 26 agosto 2025, l'istanza di sospensione è stata respinta.
All'udienza del 18.11.2025, è stato disposto il rinvio alla presente udienza, su istanza della parte appellante, per consentire un tentativo di conciliazione.
In vista della presente udienza, l'Agenzia delle entrate ha depositato brevi memorie nelle quali ha illustrato di non poter accettare la proposta conciliativa della controparte, per i motivi posti alla base dell'atto di appello incidentale.
All'udienza del 24.2.2026, la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In applicazione del principio processuale della "ragione più liquida", desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c.
In particolare, viene in rilievo il primo motivo di impugnazione sollevato dall'Agenzia delle entrate.
Al riguardo, si rammenta che, in primo grado, il sig. Ricorrente_1 ha impugnato l'intimazione di pagamento n.09720249007922089000, e gli atti alla stessa prodromici. Il giudice di primo grado ha rilevato che tale intimazione era stata correttamente notificata con il rito degli irreperibili in data 27.2.2024; così come era stata correttamente notificata la precedente intimazione di pagamento n.09720229006640246000, in data
22.11.2023. Dalla mancata impugnazione della prima intimazione di pagamento ha fatto discendere l'inammissibilità delle doglianze concernenti la decadenza del potere di accertamento dell'Agenzia e l'asserita violazione del contraddittorio endoprocedimentale nella fase accertativa, mentre ha ritenuto scrutinabile l'eccezione di prescrizione avuto riguardo al tempo trascorso tra la notifica delle cartelle esattoriali e dell'avviso di accertamento prodromici e la notifica del primo atto interruttivo della prescrizione, ovvero l'intimazione di pagamento notificata in data 22.11.2023.
Tanto ha fatto sulla scorta di una pronuncia della Corte di Cassazione, sentenza n. 16743/2024, che, in effetti, come rilevato dall'Agenzia delle entrate è rimasta isolata.
La Cassazione, infatti, in numerose pronunce intervenute tra il 2024 e il 2025, ha chiarito che l'avviso di intimazione è assimilabile all'avviso di mora di cui allart.50, comma 2, dpr n.602/1973, a cui fa riferimento l'art. 19, comma 1, lett. e) D. Lgs. n. 546 del 1992. Pertanto, il meccanismo di cui all'art.19, comma 3, d. lgs. n,546/1992, “comporta che, se l'intimazione di pagamento – nel senso sopra precisato – non viene impugnata (facendo valere la sua sola nullità per mancata notifica degli atti presupposti o anche l'illegittimità della pretesa per vicende ad essa attinenti, come la prescrizione della stessa), il relativo credito si consolida e non possono essere fatte valere vicende estintive anteriori alla sua notifica (Cass.,
n. 22108 del 2024 cit., Cass. 22/04/2024, n. 10736)” (cfr: Cass. civ. sez. Trib. Sent. n. 6436/2025). E, infatti, la stessa Cassazione ha affermato il seguente principio di diritto «In tema di contenzioso tributario,
l'intimazione di pagamento di cui all'art. 50 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 del 1973, in quanto equiparabile all'avviso di mora di cui al precedente art. 46 d.P.R. cit., è impugnabile autonomamente ai sensi dell'art. 19, comma 1, lett. e), d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546, sicché la sua impugnazione non è meramente facoltativa, ma necessaria, pena la cristallizzazione dell'obbligazione» (Cass. Sez. V,
n.6436/2025; in senso conforme, ex multis, n.35019/2025).
Il Collegio non rinviene motivi per discostarsi da tale principio di diritto nella presente fattispecie. Ne consegue che, non avendo il contribuente impugnato l'intimazione di pagamento n.
09720229006640246/000, la pretesa dalla stessa portata si è consolidata con la conseguenza che sono inammissibili le doglianze sollevate in relazione al merito della pretesa tributaria. Quanto alla prescrizione,
è possibile tener conto solo del tempo trascorso tra le notifiche della prima e della seconda intimazione di pagamento: essendo trascorsi meno di due anni tra le due notifiche, nessuna prescrizione si è determinata.
Conseguentemente alla luce di quanto sopra esposto, deve essere respinto l'appello principale ed accolto l'appello incidentale e per l'effetto va riformata la sentenza di primo grado nel senso che il ricorso è interamente respinto.
Per mero tuziorismo, si osserva che nella sentenza gravata, il giudice si è espresso unicamente sulla prescrizione dei crediti portati dall'avviso di accertamento emanato dall'Agenzia delle entrate, dichiarando inammissibili le restanti doglianze per mancata impugnazione della prima intimazione di pagamento, con la conseguenza che non si è formato alcun giudicato interno al riguardo.
L'esito complessivo del giudizio comporta la rideterminazione delle spese per entrambi i gradi di giudizio: le stesse seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte respinge l'appello principale;
accoglie l'appello incidentale e, per l'effetto, riforma la sentenza di primo grado respingendo il ricorso originario. La parte soccombente è condannata al pagamento delle spese di lite che sono liquidate, per entrambi i gradi di giudizio, nella misura di euro 4.000,00
(quattromila/00), oltre oneri di legge come e se dovuti, in favore di ciascun ente convenuto costituitosi in giudizio.