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Sentenza 3 febbraio 2025
Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 03/02/2025, n. 1114 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1114 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – undicesima sezione civile - nella persona del Giudice dott.
Ciro Caccaviello ha emesso la seguente letto l'art. 127 ter cpc;
visto il provvedimento del 4.4.24, con il quale il G.I. disponeva decidersi la causa ai sensi dell'art. 281 sexies cpc mediante deposito di note scritte in luogo della discussione orale;
lette le note depositate dai procuratori;
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 20710 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022 avente ad oggetto:
inadempimento
TRA
C.F. rappresentata e dife- Parte_1 P.IVA_1
sa, in forza di procura allegata all'atto di citazione, dagli avv.ti Paolo Bonalume
(C.F.: , (C.F.: C.F._1 Parte_2
) e (C.F.: ) ed C.F._2 Parte_3 C.F._3
elettivamente domiciliata presso il loro studio (LMS) in Milano, corso Magenta
84.
ATTORE
E
Controparte_1
(c.f. rapp.ta e difesa dall'Avv. Alberto Pironti, c.f. P.IVA_2
, elett.te domiciliata presso il suo studio in Napoli, alla Via C.F._4
1
Francesco Caracciolo n. 10 giusta procura alle liti allegata alla comparsa di costi-
tuzione.
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Il procuratore dell'attore chiedeva condannarsi il convenuto al pagamento delle somme indicate, con vittoria di spese;
in subordine la condanna all'indennizzo per ingiustificato arricchimento.
Il procuratore del convenuto chiedeva il rigetto della domanda, con vittoria di spe-
se.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 13.9.22 conveniva Parte_1
in giudizio l' , Controparte_1
L'attore, premesso che:
è creditore quale cessionario del credito delle seguenti somme:
1. € 230.727,80 per sorte capitale, portati da numerose fatture cedute all'istante da diverse società come da elenco allegato;
Parte_4
2. gli interessi di mora maturati a causa del tardivo pagamento, da parte dell'Istituto, della fattura ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12;
3. gli interessi anatocistici prodotti dai predetti interessi di mora ai sensi degli artt.
2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12;
4. € 6.320,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12;
deduceva che il convenuto non ha provveduto al pagamento;
chiedeva quindi condannarsi il convenuto al pagamento delle somme indicate, con vittoria di spese;
in subordine la condanna all'indennizzo per ingiustificato arric- chimento.
Si costituiva il convenuto e contestava la domanda dell'attore, deducendo che:
manca la prova del titolo negoziale;
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il capitale è stato pagato;
gli interessi non sono dovuti al tasso commerciale;
chiedeva pertanto il rigetto della domanda, con vittoria di spese.
Espletata l'istruttoria e prodotta varia documentazione, sulla base delle conclusioni in epigrafe riportate la causa veniva riservata per la decisione all'udienza del
6.11.23.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è infondata e va rigettata.
Si premette in diritto che il cessionario del credito, al fine di agire nei confronti del debitore ceduto, deve provare non solo la cessione del credito ma anche il rapporto di valuta sulla base del quale il credito ceduto è sorto.
E' noto, infatti, che il debitore ceduto può opporre al cessionario tutte le eccezioni che avrebbe potuto opporre al cedente.
Va ulteriormente premesso che le norme sulla contabilità di Stato prevedono che i contratti con la pubblica amministrazione debbano essere redatti per iscritto a pena di nullità.
Sul punto la giurisprudenza è pacifica.
Basti citare, tra le tante, Cass. n.16562/2018 secondo cui:
“I contratti con la pubblica amministrazione devono essere redatti, a pena di nulli- tà, in forma scritta con la sottoscrizione in un unico documento non essendo co-
munque sufficiente che da atti scritti risultino comportamenti attuativi di un accor-
do solo verbale.”
Deriva da quanto precede, pertanto, che, ad esempio, le fatture prodotte in giudizio dalla convenuta non possono rappresentare la forma scritta dell'accordo e non sono suscettibili di rappresentare la forma scritta dell'accordo e non sono suscettibili di rappresentare un comportamento processuale implicitamente ammissivo del diritto sorto dall'atto negoziale non esibito. Per i negozi giuridici per i quali la legge pre-
scrive la forma scritta ad substantiam, infatti, la prova della loro esistenza e dei diritti che ne formano l'oggetto richiede necessariamente la produzione in giudizio
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della relativa scrittura, che non può essere sostituita da altri mezzi probatori e neanche dal comportamento processuale delle parti, che abbiano concordemente ammesso la esistenza del diritto costituito con l'atto non esibito. Ciò neanche nel caso che venga prodotto un documento confessorio attestante la pregressa stipula- zione in forma scritta del contratto”.
Orbene l'attrice non ha depositato alcun valido contratto e si è limitata ad osserva- re che il rilascio da parte della PA del codice CIG (Codice Identificativo di Gara) all'esito dell'aggiudicazione della gara, codice che è riportato sulle fatture aziona- te, basterebbe a far presumere la regolare stipula del contratto.
La giurisprudenza di merito citata dall'attrice non è, però, assolutamente condivi-
sibile.
E' evidente, infatti, che un requisito formale richiesto a pena di nullità non può essere sostituito da una mera presunzione.
Né può ritenersi applicabile alla fattispecie il principio di non contestazione ex art. 115 comma 1 c.p.c. dato che quest'ultimo non può esimere dalla produzione del documento con riguardo ai contratti per i quali è richiesta la forma scritta ad sub-
stantiam, forma la cui mancanza determina la nullità del contratto rilevabile d'ufficio.
La domanda principale, pertanto, va rigettata poiché il rapporto originario è nullo non essendo stato depositato alcun contratto avente forma scritta.
Va, altresì, dichiarata inammissibile la domanda subordinata ex art. 2041 c.c.
Si premettere che l'azione di indebito arricchimento ha natura residuale ovvero può proporsi solo quando l'attore non disponga, nemmeno in astratto, di un'altra azione tipica per il soddisfare il proprio interesse.
Al riguardo, tra le tante, possiamo citare Cass. n. 20871/2015 che recita:
“Secondo la giurisprudenza di questa Corte (Cass. 20141 del 2007; Cass. 11067 del 2003; Cass. 16340 del 2002), l'azione generale di arricchimento ha natura complementare e sussidiaria, potendo essere esercitata solo quando manchi un'a-
zione nei confronti dell'arricchito, o di altre persone, che trovi titolo in un contratto
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o nella legge, talché si differenzia da ogni altra azione sia per presupposti che per limiti oggettivi ed integra un'azione autonoma per diversità di petitum e causa pe- tendi rispetto alle azioni fondate su titolo negoziale o di altro genere…”.
Orbene, nella fattispecie in esame, l'attrice ben può agire nei confronti del cedente in virtù dei contratti di cessione dei crediti, ai sensi dell'art. 1266 c.c., e, pertanto, manca il requisito della residualità.
Ad abundantiam si osserva che l'attrice ha comunque l'onere di provare l'impoverimento subito a causa dell'arricchimento della controparte e, nella fatti- specie, nulla ha provato e nemmeno dedotto in merito.
Le altre questioni restano assorbite.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come dal dispositivo.
La presente sentenza è provvisoriamente esecutiva ai sensi dell'art.282 c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da nei confronti dell' Parte_1 Controparte_2
con atto di citazione notificato il 13.9.22, così provvede:
[...]
1. rigetta la domanda;
2. condanna l'attore al pagamento delle spese di giudizio, che si liquidano in euro
2.547 per onorario oltre s.g., IVA e CPA.
Così deciso in Napoli il 3.2.25.
IL GIUDICE
(Dott. Ciro Caccaviello)
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