TRIB
Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 12/12/2025, n. 2790 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2790 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Torre Annunziata
Il Tribunale di Torre Annunziata – prima sezione civile – riunito in Camera di Consiglio, composto dai magistrati: dott.ssa MAnna Lopiano presidente dott.ssa MA OS BA giudice relatore dott.ssa Giovanna Di Meo giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 4589 R.G.A.C. dell'anno 2024, avente ad oggetto: rettificazione di attribuzione di sesso ex art. 1 legge n. 164/1982 e 31 d.lgs. 150/2011 e promossa da
, nata a [...] il [...] (C.F. Parte_1
, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso introduttivo, dall' C.F._1
Avv. Raffaella Spinelli (C.F. ), presso il cui studio elettivamente domicilia in C.F._2
Sammichele di Bari (BA) alla Via T. Tasso n. 21/2
RICORRENTE
Con l'intervento necessario del P.M. presso il Tribunale di Torre Annunziata
INTERVENTORE EX LEGE
1 Conclusioni:
All'udienza dell'08.10.2025 parte ricorrente si riportava al ricorso e ne chiedeva l'accoglimento.
Il P.M. in data 24.11.2025 concludeva per l'accoglimento del ricorso.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 29.10.2024 e notificato al PM in data 28.02.2025, Parte_1 adiva l'intestato Tribunale al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: ordinare,
[...] indipendentemente e a prescindere dall'adeguamento medico - chirurgico dei caratteri sessuali, all'Ufficiale di Stato Civile pro tempore presso il Comune di Castellammare di Stabia (NA), ove si
è formato, la rettifica dell'atto di nascita (n. 502, parte I, serie A, anno 2002 del Registro degli atti di nascita) di , nata a [...] il [...] e residente in [...]Parte_1
MA La CA (NA) alla Via Pioppelle n. 139 (C.F. , con riferimento al C.F._3 nome da ” a ” e, con riferimento al sesso, da “femminile” a “maschile”; per Pt_1 Persona_1
l'effetto, ordinare all'Ufficiale di Stato Civile pro tempore presso il Comune di Castellammare di
Stabia (NA) di procedere alle necessarie correzioni, iscrizioni e/o annotazioni su tutti gli atti dello
Stato civile della predetta , con riferimento al nome da “ ” a Parte_1 Pt_1 [...]
” e, con riferimento al sesso, da “femminile” a “maschile”; di autorizzare altresì parte Per_1 ricorrente a sottoporsi ad interventi medico-chirurgici presso qualsiasi struttura sanitaria, per l'adeguamento dei propri caratteri sessuali, da femminili a maschili.
A tal fine l'istante - di anni 22, nubile e senza prole- deduceva di versare in una condizione di varianza di genere di tipo gino-androide in quanto, nata di sesso biologico femminile, ha percepito fin dall'adolescenza in modo chiaro, stabile e consapevole la propria identità di uomo e l'appartenenza al genere maschile tanto da rifiutare le proprie caratteristiche anatomiche femminili
(da sempre nascoste con bendaggi e abbigliamento maschile), provare forte disagio sociale e soffrire di disturbi d'ansia.
Pertanto, da agosto ad ottobre 2022, l'istante si sottoponeva ad un assessment psicodiagnostico presso il Consultorio InConTra (Consultorio per le Persone Trans e con Identità Non Binarie) dell'U.O.C. dell'ASL Napoli 3 Sud di PO a Controparte_1 conclusione del quale è stata certifica la sua condizione di “Disforia di Genere in soggetto femminile senza disordini della differenziazione sessuale in fase di pre-transizione” ed è stata evidenziata una totale identificazione nel genere maschile;
a seguito di tale valutazione psicodiagnostica, l'istante iniziava dunque l'assunzione di terapia ormonale sostitutiva per la
2 mascolinizzazione del corpo che ancor oggi continua assumendo testosterone in forma di gel transdermico.
Nominato il giudice relatore e fissata l'udienza di comparizione, in data 08.10.2025 si procedeva all'ascolto della parte ricorrente – giunta in abiti ed aspetto maschile – la quale confermava le circostanze dedotte nell'atto introduttivo specificando di essersi da sempre identificata nel genere sessuale maschile, di aver fatto un percorso con tre diverse psicologhe, di aver iniziato la terapia ormonale nel 2022, di essersi messa in lista per la mastectomia ma di aver intenzione di fare anche l'isterectomia e di voler cambiare i propri dati anagrafici.
All'esito dell'udienza, sulle conclusioni rassegnate dal difensore, la causa veniva riservata in decisione al Collegio per la decisione, previa trasmissione degli atti al Pubblico Ministero per il parere di sua competenza.
La domanda di autorizzazione al cambiamento di sesso anagrafico da femminile a maschile è fondata e pertanto merita accoglimento per i motivi che di seguito si espongono.
Invero, dalla documentazione depositata è emersa un'evidente identificazione dell'istante con il sesso maschile e, al contempo, l'esclusione di condizioni psichiche patologiche. Valga osservare che la documentazione versata in atti, datata 07.10.2022, rilasciata dalla struttura pubblica U.O.C.
Coordinamento Integrato Materno Infantile del Consultorio InConTra di PO (NA), comprova la diagnosi in relazione alla persona dell'attore, all'esito di un ciclo di colloqui effettuati col predetto, di disforia di genere, attestando la mancata emersione di elementi psicopatologici del pensiero ovvero comportamentali. Inoltre, nel corso del presente giudizio l'attore è stato sentito dal giudice istruttore e le dichiarazioni rese dalla parte hanno confermato le circostanze dedotte nell'atto introduttivo, nonché disvelato piena coscienza e consapevole volontà dell'istante.
In particolare, dalla relazione medica in atti si evince che: “l'incongruenza tra il genere sessuale esperito e il genere sessuale assegnato alla nascita appare al momento severa. Si osserva una divergenza tra il genere sessuale vissuto ed i caratteri sessuali primari e secondari. In particolare, appaiono evidenti il desiderio di appartenenza all'altro genere, quello di essere trattato come un membro del genere maschile ed il convincimento di avere sentimenti e reazioni tipiche di un membro del genere sessuale maschile”; che “sul piano psicopatologico, non si sono rilevati disturbi quantitativi e qualitativi dello stato di coscienza: l'utente è apparso sempre orientato nei parametri spazio-temporali e riguardo alla propria ed alla altrui persona. Non sono stati rilevati né riferiti segni o sintomi rinvianti alla possibile presenza di disturbi della senso-percezione. Le capacità intellettive appaiono pienamente adeguate rispetto all'età ed al livello culturale, non evidenziandosi specifici disturbi della sfera cognitiva. Nel corso dei colloqui clinici non i sono evidenziati franchi disturbi del corso e del contenuto del pensiero. Non si riscontra, allo stato, una
3 franca elevazione del tono dell'umore, né una deflessione dello stesso. Risultano assenti segni e/o sintomi riferibili a specifici Disturbi d'Ansia e Disturbi di Personalità”.
Orbene, ritiene questo Tribunale che, alla luce di quanto accertato e della documentazione prodotta, sussistano le condizioni per autorizzare la rettifica anagrafica.
Per quanto concerne la domanda di rettifica anagrafica, occorre considerare che, al riguardo, la
Corte di cassazione, ha offerto un'interpretazione degli artt. 1 e 3 della L. 164/1982 che, valorizzando la formula normativa “quando necessario”, non impone l'intervento chirurgico demolitorio o modificativo dei caratteri sessuali primari in presenza di un approdo certo ad una nuova identità di genere (Cass. 15138/2015).
La tematica in esame, coinvolgendo il diritto inviolabile alla determinazione personale, implica un intricato intreccio tra “autodeterminazione e ricorso a trattamenti medico-psicologici che accompagna il percorso di avvicinamento del soma alla psiche” (così, Corte Cost., sent. n. 161 del
1985). La percezione di una disforia di genere determina l'esigenza di un percorso soggettivo di riconoscimento di questo primario profilo dell'identità personale né breve né privo di interventi modificativi delle caratteristiche somatiche ed ormonali originarie, che non si realizza necessariamente attraverso il verificarsi delle condizioni dell'intervento chirurgico. Infatti, anche grazie allo sviluppo della scienza medica e della psicologia, si è evidenziato che ciascuna persona deve poter scegliere il percorso medico-psicologico più coerente con il proprio personale percorso di mutamento di identità di genere, percorso di certo non standardizzabile in quanto attinente alla sfera più esclusiva della personalità e, pertanto, non implicante necessariamente il trattamento chirurgico.
La stessa Corte EDU, nella sentenza del 10 marzo 2015 (Caso XY
contro
Turchia), ha espressamente stabilito che non può porsi come condizione al cambiamento di sesso la preventiva incapacità di procreare, da realizzarsi, ove necessario, mediante intervento chirurgico di sterilizzazione, ostandovi il diritto alla vita privata e familiare e alla salute.
È necessario, allora, interpretare il sistema creato con la legge 162 del 1984 con i parametri costituzionali e convenzionali, ed in particolare con i principi di personalità e dignità personale, mediante un adeguato bilanciamento con l'interesse di natura pubblicistica alla chiarezza della identificazione dei generi sessuali.
Sulla base di tali premesse, deve ritenersi che il combinato disposto degli artt. 1 e 3 della legge
162/1984 non richieda esclusivamente e necessariamente la demolizione (totale o parziale) dei caratteri sessuali anatomici primari, non distinguendo esplicitamente la norma in questione, che prevede, tra l'altro, il ricorso all'intervento chirurgico “quando risulti necessario”, tra il mutamento dei caratteri primari e quello dei caratteri secondari.
4 L'acquisizione di una nuova identità di genere prescinde, pertanto, dal previo ricorso al trattamento chirurgico di mutamento dei caratteri sessuali, ben potendo essere autorizzata la rettificazione dell'attribuzione dei caratteri anagrafici a prescindere da tale requisito. Infatti, l'evoluzione giurisprudenziale ha escluso che le modificazioni dei caratteri sessuali richieste agli effetti della rettificazione anagrafica debbano necessariamente includere un trattamento chirurgico di adeguamento, quest'ultimo essendo soltanto un «possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico» (sentenza n. 221 del 2015). Pertanto, le modificazioni dei caratteri sessuali richieste agli effetti della rettificazione anagrafica non includono necessariamente un trattamento chirurgico di adeguamento, essendo quest'ultimo soltanto un possibile mezzo per il conseguimento di un pieno benessere psicofisico.
Tanto premesso, dalla documentazione prodotta e dal libero interrogatorio della parte attrice emerge la prova della serietà ed univocità del percorso scelto e della conseguente possibilità di riconoscere a tale percorso - anche senza l'esecuzione dell'intervento di rettificazione di attribuzione di sesso - il crisma della irreversibilità.
Invero, la diagnosi di disforia di genere, la terapia ormonale alla quale si è sottoposta la parte attrice ed il desiderio di rendere effettiva l'identità del sesso psicologico denotano la consolidata convinzione di di appartenenza al genere oggetto della richiesta giudiziale di Parte_1 rettificazione.
Inoltre, il profilo psicopatologico e di personalità osservato nel corso dei colloqui di assessment psicologico effettuati presso U.O.C. Coordinamento Integrato Materno Infantile del Consultorio
InConTra di PO (NA) corrisponde ad una condizione di “equilibrio tra soma e psiche oltre che di piena consapevolezza della definitività ed irreversibilità della scelta di modifica dei dati anagrafici”. A ciò si aggiunge il fatto che la modifica dei dati anagrafici, ad avviso della psicologa, potrà verosimilmente apportare un sostanziale miglioramento delle condizioni psicologiche e sociali dell'utente poiché “ la risoluzione della discordanza ad oggi esistente tra la propria identità di genere maschile ed in proprio dati anagrafici potrebbe, infatti, consentirgli di ridurre in maniera sostanziale quei vissuti di disagio anche marcati verrebbero oggi elicitati da quei contesti e da quelle situazioni in cui egli venga ad essere necessitato ad esibire i propri documenti di identità ”.
Dunque, non residuando dubbi circa la radicalità della scelta di genere effettuata dall'istante, va ordinata la rettifica dell'attribuzione di sesso nei registri dello stato civile da femminile a maschile, con l'assunzione da parte dell'istante del nome ” in luogo del nome . Persona_1 Pt_1
Quanto all'ulteriore domanda avanzata dalla parte ricorrente e diretta ad essere autorizzata a sottoporsi ad interventi medico-chirurgici per l'adeguamento dei propri caratteri sessuali da femminili a maschili, occorre precisare che di recente la Corte Costituzionale, con la sentenza
5 143/2024 ha statuito che “è costituzionalmente illegittimo l'art. 31, comma 4, d.lgs. 1° settembre
2011, n. 150, nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del tribunale al trattamento medico- chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso. La previsione dell'autorizzazione giudiziale per i trattamenti medico-chirurgici di adeguamento dei caratteri sessuali è divenuta irrazionale, nella sua rigidità, laddove non si coordina con l'incidenza sul quadro normativo della sentenza della Corte di cassazione, sezione prima civile, 20 luglio 2015, n. 15138, e della sentenza della Corte costituzionale n. 221 del 2015.
Tale evoluzione giurisprudenziale ha escluso che le modificazioni dei caratteri sessuali richieste agli effetti della rettificazione anagrafica debbano necessariamente includere un trattamento chirurgico di adeguamento, quest'ultimo essendo soltanto un possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico. La sentenza n. 180 del 2017 ha quindi ribadito che agli effetti della rettificazione è necessaria e sufficiente l'accertamento dell'intervenuta oggettiva transizione dell'identità di genere, emersa nel percorso seguito dalla persona interessata.
Potendo questo percorso compiersi già mediante trattamenti ormonali e sostegno psicologico- comportamentale, quindi anche senza un intervento di adeguamento chirurgico, la prescrizione indistinta dell'autorizzazione giudiziale denuncia una palese irragionevolezza: in tal caso, infatti, un eventuale intervento chirurgico avverrebbe comunque dopo la già disposta rettificazione”.
Nel caso quindi di contestuale richiesta di rettifica del sesso anagrafico e del nome e di autorizzazione a trattamenti medico-chirurgici, la Corte Costituzionale ha affermato che la prescritta autorizzazione giudiziale non corrisponda più alla ratio legis, qualora sia stata già disposta – senza previo trattamento chirurgico – la rettificazione di attribuzione di sesso e nome negli atti dello stato civile.
Dunque, avendo il Collegio ritenuto il percorso intrapreso dell'istante sufficiente per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso anagrafico, non vi è più necessità, alla luce della sentenza n. 143/2024 sopra richiamata, di ulteriore autorizzazione giudiziale rispetto agli interventi medico-chirurgici di adeguamento dei caratteri sessuali.
Ciò comporta che l'istante potrà rivolgersi direttamente, senza bisogno di ulteriori autorizzazioni del Tribunale, a strutture sanitarie onde procedere a trattamenti medico-chirurgici di adeguamento dei caratteri sessuali ( cfr Tribunale Napoli Sentenza n. 9955/2024 pubbl. il 19/11/2024 Tribunale
Avellino, Sentenza n. 2070/2024 pubbl. il 06/12/2024 Tribunale Vallo della Lucania, sentenza n. 17 del 13.01.2025).
6 Per i motivi sopra esposti, deve essere dichiarato il non luogo a provvedere del Tribunale in ordine all'ulteriore domanda proposta dall'istante al fine di ottenere l'autorizzazione a sottoporsi ad interventi medico-chirurgici per l'adeguamento dei propri caratteri sessuali da femminili a maschili.
In ordine alle spese di lite, nulla va disposto restando le stesse a carico dell'istante.
PQM
Il Tribunale di Torre Annunziata, I sezione Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da così provvede: Parte_1
1- accoglie la domanda e, per l'effetto, ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di
Castellammare di Stabia di procedere alla rettifica dell'atto di nascita (atto n. 502, parte I, serie A, anno 2002 del Registro degli atti di nascita) di - nata a [...] Parte_1
Equense (NA) il 13.10.2002 (C.F. - nel senso che l'indicazione del C.F._1 sesso femminile debba essere modificata in sesso maschile e l'indicazione del nome deve essere modificata in “ ”; Pt_1 Persona_1
2- dichiara il non luogo a provvedere del Tribunale in ordine alla domanda diretta ad ottenere l'autorizzazione a sottoporsi ad interventi medico-chirurgici per l'adeguamento dei propri caratteri sessuali;
nulla sulle spese.
Così deciso in Torre Annunziata, 09.12.2025.
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa MA OS BA dott.ssa MAnna Lopiano
7