Cass. pen., sez. VI, sentenza 28/11/2014, n. 3326
CASS
Sentenza 28 novembre 2014

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Massime1

E inammissibile, per difetto di attualità dell'interesse all'impugnazione, il ricorso per cassazione del pubblico ministero avverso l'ordinanza del tribunale del riesame che abbia escluso la sussistenza di una circostanza aggravante ad effetto speciale, in quanto l'incidenza della contestazione cautelare della circostanza sui termini di durata massima della custodia cautelare costituisce oggetto di situazioni future. (Fattispecie in cui, al momento della decisione della Corte, la misura cautelare era stata revocata per cessazione delle esigenze cautelari).

Commentario1

  • 1Quando sussiste per il Pubblico ministero l’interesse a ricorrere?
    Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 11 marzo 2022

    Indice: Il fatto I motivi addotti nel ricorso per Cassazione La posizione assunta dalla difesa Le valutazioni giuridiche formulate dalla Cassazione Conclusioni Il fatto Il Tribunale di Catanzaro, in parziale accoglimento di un appello proposto in sede de libertate, annullava una ordinanza cautelare, limitatamente al reato di cui all'art. 353-bis cod. pen. contestato al capo 9 dell'imputazione provvisoria, e, per l'effetto, era ridotta la durata della misura interdittiva del divieto di contrattare con la pubblica amministrazione da dodici a cinque mesi. I motivi addotti nel ricorso per Cassazione Avverso il provvedimento summenzionato proponeva ricorso per Cassazione la pubblica accusa …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 28/11/2014, n. 3326
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 3326
Data del deposito : 28 novembre 2014

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