Sentenza 28 novembre 2014
Massime • 1
E inammissibile, per difetto di attualità dell'interesse all'impugnazione, il ricorso per cassazione del pubblico ministero avverso l'ordinanza del tribunale del riesame che abbia escluso la sussistenza di una circostanza aggravante ad effetto speciale, in quanto l'incidenza della contestazione cautelare della circostanza sui termini di durata massima della custodia cautelare costituisce oggetto di situazioni future. (Fattispecie in cui, al momento della decisione della Corte, la misura cautelare era stata revocata per cessazione delle esigenze cautelari).
Commentario • 1
- 1. Quando sussiste per il Pubblico ministero l’interesse a ricorrere?Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 11 marzo 2022
Indice: Il fatto I motivi addotti nel ricorso per Cassazione La posizione assunta dalla difesa Le valutazioni giuridiche formulate dalla Cassazione Conclusioni Il fatto Il Tribunale di Catanzaro, in parziale accoglimento di un appello proposto in sede de libertate, annullava una ordinanza cautelare, limitatamente al reato di cui all'art. 353-bis cod. pen. contestato al capo 9 dell'imputazione provvisoria, e, per l'effetto, era ridotta la durata della misura interdittiva del divieto di contrattare con la pubblica amministrazione da dodici a cinque mesi. I motivi addotti nel ricorso per Cassazione Avverso il provvedimento summenzionato proponeva ricorso per Cassazione la pubblica accusa …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 28/11/2014, n. 3326 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3326 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. AGRÒ Antonio - Presidente - del 28/11/2014
Dott. GARRIBBA Tito - Consigliere - SENTENZA
Dott. CITTERIO Carlo - Consigliere - N. 1932
Dott. VILLONI O. - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PATERNÒ RADDUSA Benedetto - Consigliere - N. 36433/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA presso il TRIBUNALE di NAPOLI;
avverso l'ordinanza del Tribunale del Riesame di Napoli n. 5372/2014 dell'11/08/2014 nel procedimento riguardante:
AP NI (n. 51238/2013 RG NR);
esaminati gli atti e letti il ricorso e il provvedimento decisorio impugnato;
udita in camera di consiglio la relazione del Consigliere Dott. Orlando Villoni;
udito il Pubblico Ministero in persona del sostituto PG, Dott. D'Ambrosio V., che ha concluso per l'inammissibilità per carenza d'interesse;
udito il difensore del resistente, avv. D'Alise Giuseppe, che si è riportato alla memoria depositata.
RITENUTO IN FATTO
1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale del Riesame di Napoli ha confermato quella emessa dal GIP del locale Tribunale in data 15/07/2014 in relazione all'applicazione della misura degli arresti domiciliari nei confronti di AP NI in ordine all'imputazione provvisoria di concorso nel reato di induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater c.p.), escludendo tuttavia la ricorrenza dell'aggravante dell'agevolazione mafiosa (L. n. 203 del 1991, art. 7), poiché ritenute insussistenti le condizioni per la relativa configurabilità.
2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il Procuratore della Repubblica di Napoli, lamentando totale carenza di motivazione da parte del Tribunale che ha dedicato alla questione poche battute dell'ordinanza (pag. 16), oltre tutto prive di qualsivoglia carattere di specificità rispetto alla fattispecie oggetto di valutazione.
3. Successivamente alla presentazione dell'impugnazione è però accaduto che il GIP procedente ha, in data 10/11/2014, disposto la revoca degli arresti domiciliari e la remissione in libertà dell'indagato per cessazione delle residue esigenze cautelari (v. provvedimento trasmesso in copia).
4. Con memoria depositata il 25/11/2014, il resistente sostiene la tesi della carenza d'interesse ad ottenere una pronunzia che non produrrebbe alcuna situazione concretamente vantaggiosa per il PM ricorrente, avendo il Tribunale comunque riconosciuto a proprio carico la sussistenza di un quadro di gravità indiziaria in ordine ai reati provvisoriamente contestati.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Anche a prescindere dall'intervenuta remissione in libertà dell'indagato nelle more della trattazione del ricorso, si deve dichiarare l'inammissibilità dell'impugnazione della parte pubblica ai sensi dell'art. 591 c.p.p., lett. a) seconda ipotesi (carenza d'interesse).
2. Questo Collegio ritiene, infatti, di dover confermare la più recente giurisprudenza di questa Corte di legittimità secondo cui è inammissibile per difetto di attualità dell'interesse all'impugnazione, il ricorso per cassazione del pubblico ministero avverso l'ordinanza del tribunale del riesame che abbia escluso la sussistenza di una circostanza aggravante ad effetto speciale, in quanto l'incidenza della contestazione cautelare della circostanza sui termini di durata massima della custodia cautelare costituisce oggetto di situazioni future (Sez. 6, sent. n. 18091 dell'08/03/2011, PM in proc. Bellavia, Rv. 250270).
Considerata, anzi, la remissione in libertà dell'indagato, si deve più propriamente parlare di incidenza meramente potenziale della contestazione cautelare su di una situazione processuale oggi connotata dall'assenza di misure coercitive, il che rafforza viepiù la tesi della concreta mancanza d'interesse a coltivare l'impugnazione.
3. Alla dichiarazione d'inammissibilità del ricorso non fa seguito pronunzia sulle spese, attesa la natura di parte pubblica del ricorrente (art. 592 c.p.p., comma 1).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, il 28 novembre 2014.
Depositato in Cancelleria il 23 gennaio 2015