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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 05/11/2025, n. 5459 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5459 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
PRIMA SEZIONE CIVILE composta dai magistrati:
1) dott. Fulvio Dacomo Presidente rel.
2) dott. Antonio Mungo Consigliere
3) dott. Angelo Del Franco Consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel processo civile di appello avverso la sentenza n. 5197/2022 emessa dal Tribunale di Napoli in data 25.5.2022, iscritto al n. 4474/2022 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, promosso da
, (c.f. ), con sede legale in Via Parte_1 P.IVA_1 Pt_1
Comunale del Principe n. 13/A, in persona del Direttore generale, ing. , rappresentata Parte_2
e difesa, in virtù di procura in atti, dagli avv.ti Annalisa Intorcia (c.f. e CodiceFiscale_1
FR LE (c.f. ), elettivamente domiciliati presso il Servizio Affari CodiceFiscale_2
Legali presso la sede dell' CP_1
appellante nei confronti di
(p. iva ), con Controparte_2 P.IVA_2
sede in Via Bronzi di Riace n. 62-68, in persona del suo legale rapp.te, rappresentata e difesa Pt_1 dall'avv. Nicola Zammiello (c.f. ), per quanto ancora occorrer possa CodiceFiscale_3
domiciliato presso la cancelleria della Corte d'Appello, in mancanza di elezione di domicilio nel
Co Comune Pt_1
appellata
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI Con atto notificato in data 26.10.2022, l' ha impugnato davanti a questa Parte_3
Corte la sentenza n. 5197/2022, pubblicata in data 25.5.2022, con cui il Tribunale di Napoli l'aveva condannata al pagamento, in favore del dell'importo di 39.794,63 €, Controparte_2
oltre interessi contrattuali, a titolo di residuo corrispettivo di prestazioni sanitarie rese in favore di assistiti dal SSN nei mesi di marzo, maggio e giugno dell'anno 2017.
Il Tribunale infatti, aveva affermato che per la fattura n. 1078/2017 relativa alle prestazioni
Cont rese nel mese di maggio l' aveva eccepito l'intervenuto integrale pagamento senza però darne prova, di tal che il residuo richiesto di 10.014,27 € andava riconosciuto;
per le fatture relative ai mesi Cont di marzo e giugno 2017 l' aveva eccepito il superamento del tetto di spesa trimestrale ma non aveva provato di aver inviato comunicazioni preventive delle date previste di esaurimento dei tetti di spesa, per cui per evitare lo sforamento dei budget assegnati avrebbe dovuto operare alla riduzione dei corrispettivi di tutte le prestazioni secondo il meccanismo della regressione tariffaria, come previsto in contratto, non essendole consentito invece di non pagare tout court le prestazioni rese
Cont successivamente. Riteneva ancora il Tribunale infondata l'eccezione dell' di operatività della clausola di salvaguardia di cui all'art. 11 del contratto, in quanto non incidente sulla fase di attuazione del rapporto, e dovuti gli interessi moratori come stabiliti in contratto. Cont Con un prolisso atto di appello, reiterava nuovamente l' come primo motivo la carenza di giurisdizione del giudice ordinario a decidere sulla controversia, essendo sindacato l'operato dell' ed essendo quindi messa in discussione l'azione autoritativa della P.A. e l'attività CP_1
programmatoria svolta dalla Regione in materia sanitaria.
Cont Censurava poi la sentenza nella parte in cui aveva posto a carico dell' l'onere probatorio del superamento del tetto di spesa e nella parte in cui aveva affermato il suo mancato rispetto della procedura contrattuale, avendo essa inviato le comunicazioni inerenti il superamento del tetto di spesa e non essendo consentito il pagamento di prestazioni extra budget, oltretutto essendo stato sottoscritto il contratto solo alla fine dell'anno 2017 senza contestazioni, per non avere rilevanza la mancata tempestiva comunicazione delle date previste di esaurimento dei budget di spesa.
Richiamava ancora la clausola di salvaguardia di cui all'art. 11 del contratto e la rinuncia alle impugnazioni in essa contenuta, e infine censurava l'applicabilità degli interessi di cui al d. lgs.
231/2022, nonostante il loro richiamo nel contratto.
Concludeva pertanto per la declaratoria di carenza di giurisdizione del giudice ordinario e nel merito per il rigetto della domanda di controparte, con vittoria di spese di lite del doppio grado di giudizio.
Si costituiva in giudizio l'appellata contestando la fondatezza dell'appello e concludendo per il suo rigetto, con vittoria delle spese di lite e distrazione in favore del procuratore anticipatario. Alla udienza collegiale del 24.9.2025, trattata in modalità scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva riservata in decisione, previa concessione dei termini ridotti di giorni 20 + 20, ai sensi dell'art. 190 cpc..
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e deve pertanto essere respinto.
È infondato il primo motivo di appello, inerente la carenza di giurisdizione del giudice ordinario, posto che nella fattispecie si controverte sulla esecuzione di un accordo contrattuale intercorso tra le parti, avente contenuto meramente patrimoniale, senza alcuna implicazione di poteri autoritativi e discrezionali della p.a. (da ultimo cfr. Cass. n. 30963/2022), come peraltro chiaramente affermato dal primo giudice con motivazione aderente ai principi dettati dalla Suprema Corte e non inficiati dalle deduzioni svolte dall'appellante.
Parimenti va respinto il secondo motivo di appello, incentrato sul riparto dell'onere Cont probatorio, correttamente posto dal primo giudice a carico dell' come ormai da orientamento consolidato della Suprema Corte, che ha individuato il superamento del tetto di spesa come elemento impeditivo della pretesa creditoria del (da ultimo cfr. Cass. n. 29474/2024). Parte_4
Parimenti infondato e in parte anche inammissibile è il motivo di appello inerente il rispetto delle procedure e la necessità di applicazione della regressione tariffaria. Le affermazioni svolte dal primo giudice appaiono infatti condivisibili in relazione alla necessità che, in ipotesi di sforamento a consuntivo in data anticipata rispetto alla data presunta comunicata di superamento del tetto di spesa,
l' avrebbe dovuto operare la regressione tariffaria e quindi ridurre le remunerazioni delle CP_1
singole prestazioni in misura corrispondente al contributo dato da ogni singola struttura al superamento del tetto di spesa di branca, e non quindi procedere al mancato pagamento integrale delle prestazioni (ipotesi invero prevista nel caso in cui a consuntivo si rilevi che le prestazioni sono state svolte successivamente alla data presunta di superamento del tetto di spesa comunicato alla struttura).
Deve pertanto ritenersi operante nella fattispecie l'istituto della regressione tariffaria (del cui espletamento, come affermato dal primo giudice e non censurato specificamente, non è stata fornita prova), così come previsto in contratto e come regolato dall'allegato C della delibera della Giunta Cont regionale n. 1268/2008, quale unico modus operandi, per l' al fine di ottenere il rispetto del limite invalicabile di spesa. Quest'ultimo non potendo essere invocato a giustificazione del mancato rispetto di tale regola procedimentale contrattualizzata e quindi, in definitiva, non potendo assurgere a legittimazione di ogni violazione delle regole di pagamento dei corrispettivi ai Centri sanitari;
potendo e dovendo invece il rispetto dei limiti di spesa essere assicurato nel rispetto delle regole contrattualizzate.
Inammissibile si presenta poi l'appello nella parte in cui afferma che vi sarebbe stata la comunicazione della data presumibile di esaurimento del tetto di spesa o che dai verbali del tavolo tecnico emergerebbe la conoscenza del detto superamento, dette affermazioni apparendo generiche e non essendo collegate ad alcun richiamo di specifica documentazione prodotta (cfr. anche Cass. n.
3022/2018, secondo cui “gli elementi costitutivi della domanda devono essere specificamente enunciati nell'atto, restando escluso che le produzioni documentali possano assurgere a funzione integrativa di una domanda priva di specificità, con l'effetto (inammissibile) di demandare alla controparte (e anche al giudice) l'individuazione, tra le varie produzioni, di quelle che l'attore ha pensato di porre a fondamento della propria domanda, senza esplicitarlo nell'atto introduttivo”); laddove il tribunale, esaminata la documentazione prodotta, ha rilevato che nessuna delle comunicazioni risulta essere stata inviata preventivamente al centro sanitario e che nessuna prova è stata resa della adozione del procedimento della regressione tariffaria.
Nemmeno è invocabile la clausola di salvaguardia contenuta nel contratto sottoscritto dalle parti (art. 11), al fine di ritenere non remunerabili le prestazioni rese in eccesso, pur in assenza di preventiva comunicazione della data di esaurimento del tetto di spesa. Anche in tal caso, come già affermato, deve ritenersi che “La clausola di salvaguardia riguarda infatti solo quei provvedimenti, quale ad es. quello di determinazione del tetto di spesa, che incidono sul contenuto del contratto
(“…in quanto atti che determinano il contenuto del contratto per il periodo di efficacia dello stesso”), con la conseguenza che essa non è destinata a paralizzare le azioni relative alla fase esecutiva del rapporto contrattuale volte ad ottenere la remunerazione delle prestazioni proprio in applicazione di tali provvedimenti. In altri termini, la rinunzia all'azione concerne i provvedimenti a monte della stipula del contratto, ossia quelli che contribuiscono all'individuazione del contenuto dello stesso;
essa non incide invece sulla fase di attuazione del rapporto e, in particolare, sulle problematiche inerenti al superamento in concreto del tetto di spesa. Per la stessa ragione non si può altresì affermare che la sottoscrizione del contratto, contenente la clausola di salvaguardia, successiva all'emissione delle note di credito sugli importi richiesti, sarebbe indice di implicita rinuncia ad agire in giudizio per ottenere il pagamento del corrispettivo relativo a prestazioni rese extra budget”.
Appare infine infondato anche l'ultimo motivo di appello, inerente il riconoscimento degli interessi commerciali, come richiamati in contratto, alla luce dell'ormai consolidato e condivisibile orientamento della Suprema Corte (cfr. Cass. n. 17665/2019, secondo cui “Nel caso di prestazioni sanitarie erogate, in favore dei fruitori del servizio, da strutture private preaccreditate con lo Stato, il diritto di queste ultime a vedersi corrispondere dal soggetto pubblico gli interessi di mora, nella misura prevista dal d.lgs. n. 231 del 2002, sorge soltanto qualora, in data successiva all'8 agosto
2002, sia stato concluso, tra l'Ente pubblico competente e la struttura, un contratto avente forma scritta a pena di nullità (sussumibile nella "transazione commerciale" di cui all'art.2, comma 1, lett.
a, del citato decreto) con il quale l'Ente abbia assunto l'obbligo, nei confronti della struttura privata, di retribuire, alle condizioni e nei limiti ivi indicati, determinate prestazioni di cura da essa erogate”).
L'appello deve pertanto essere respinto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate ai sensi del d.m. 147/2022, con esclusione di quanto previsto per la fase istruttoria, in quanto non effettivamente svoltasi. Sono sussistenti i presupposti per il versamento del doppio del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli, Prima Sezione Civile, decidendo sull'appello proposto dall'
[...]
avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 5197/2022, in contraddittorio con la Parte_3
così provvede: Controparte_2
1) Respinge l'appello e condanna l'appellante alla rifusione in favore dell'appellata delle spese di lite del presente grado di giudizio, liquidate in 3.500,00 € per compensi, oltre 15% a titolo di rimborso forfettario spese generali, con distrazione in favore dell'avv. Nicola
Zammiello.
2) Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello proposto.
Così deciso in Napoli, il 5.11.2025.
Il Presidente est.
dr. Fulvio Dacomo