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Sentenza 14 gennaio 2026
Sentenza 14 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. VI, sentenza 14/01/2026, n. 374 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 374 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 374/2026
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 6, riunita in udienza il 12/09/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
GIORDANO FRANCESCO PAOLO, Presidente
ATTINELLI MAURIZIO, Relatore
VASTA ISIDORO, Giudice
in data 12/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3724/2023 depositato il 20/07/2023
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Catania - Indirizzo_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania - Indirizzo_1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3390/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CATANIA sez.
13 e pubblicata il 16/05/2023
Atti impositivi: - AV.PRESA CARICO n. 29377202200002842 DIR.SOSTITUTIVE 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Ader assente
Resistente/Appellato: il difensore del contribuente insiste nelle svolte difese, il rappresentante dell'Ufficio insiste in atti e nella legittimità dell'accertamento
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia delle Entrate/Riscossione di Catania emetteva cartella di pagamento n. 29377202200002842000 nei confronti della sig.ra Resistente_1, con la quale intimava il pagamento di complessivi euro 3.369,91 per il recupero di tributi riportati nell'avviso di accertamento nr.
Txj050900282/2020.
La destinataria di tale atto proponeva ricorso eccependo l'omessa notifica dell'avviso di accertamento, la prescrizione della pretesa creditoria e la decadenza dell'azione esperibile dall'Amministrazione per decorrenza infruttuosa dei termini. Chiedeva l'annullamento dell'atto impugnato.
L'Agenzia delle Entrate/Riscossione non si costituiva in giudizio.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania con sentenza n. 3390 depositata in data 16 maggio 2023, ritenendo non provata la notificazione del sottostante avviso di accertamento, accoglieva il ricorso della contribuente compensando le spese di lite tra le parti.
Avverso tale sentenza propone appello l'Agenzia delle Entrate/Riscossione di Catania insistendo sulla corretta notificazione dell'atto prodromico e sulla legittimità del proprio operato e chiedendo la riforma della sentenza impugnata, con vittoria di spese e onorari.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, sezione staccata di Catania, non ritiene meritevole di accoglimento l'appello proposto in ragione delle argomentazioni che seguono. Risulta infondata l'invocata censura afferente alla corretta notificazione dell'atto sottostante la presente cartella impugnata. E invero, alla luce del novellato art. 58 D.Lgs. n. 546/1992 “nell'ambito del processo tributario,
è fatta salva la facoltà delle parti di produrre nuovi documenti anche al di fuori degli stretti limiti posti dall'art. 345 c.p.c.” (Cass., sez. 5, Sentenza n. 29087/18). Tale possibilità è consentita, infatti, "anche quando non sussista l'impossibilità di produrli in primo grado, ovvero si tratti di documenti già nella disponibilità delle parti" (Cassazione 8089/2023). Nel caso di specie, infatti, l'allegazione documentale appare “indispensabile ai fini della decisione della causa” e, in quanto tale, ritenuta ammissibile da questo
Giudice. Sulla scorta della documentazione prodotta, infatti, risulta che la relata di notifica avente a oggetto l'avviso di accertamento, correttamente prodotto nel presente grado di giudizio, riporta l'erronea formulazione del nominativo della destinataria (in specie, Nom._1 in luogo di “Res._1”). Tale errore ha viziato il procedimento notificatorio. In quanto il soggetto (sig. Nominativo_2) appositamente delegato al ritiro della raccomandata 788440086707 si è visto rifiutare dall'addetto alle notifiche la consegna dell'avviso di accertamento in quanto vi era tale discrasia. Pertanto, atteso che l'avviso di accertamento privo della corretta indicazione del destinatario che ne verrà inciso è da ritenersi nullo, la medesima sorte non potrà che travolgere l'atto ad esso correlato e, in generale, la totalità del procedimento di formazione e notificazione della pretesa tributaria. Alla luce delle suesposte documentate argomentazioni la Corte rigetta l'appello, conferma l'impugnata sentenza e, per l'effetto, annulla la cartella di pagamento contestata.
La produzione di documenti solo nel presente grado di giudizio conducono la Corte a ritenere compensate le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
rigetto e spese compensate.
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 6, riunita in udienza il 12/09/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
GIORDANO FRANCESCO PAOLO, Presidente
ATTINELLI MAURIZIO, Relatore
VASTA ISIDORO, Giudice
in data 12/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3724/2023 depositato il 20/07/2023
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Catania - Indirizzo_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania - Indirizzo_1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3390/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CATANIA sez.
13 e pubblicata il 16/05/2023
Atti impositivi: - AV.PRESA CARICO n. 29377202200002842 DIR.SOSTITUTIVE 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Ader assente
Resistente/Appellato: il difensore del contribuente insiste nelle svolte difese, il rappresentante dell'Ufficio insiste in atti e nella legittimità dell'accertamento
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia delle Entrate/Riscossione di Catania emetteva cartella di pagamento n. 29377202200002842000 nei confronti della sig.ra Resistente_1, con la quale intimava il pagamento di complessivi euro 3.369,91 per il recupero di tributi riportati nell'avviso di accertamento nr.
Txj050900282/2020.
La destinataria di tale atto proponeva ricorso eccependo l'omessa notifica dell'avviso di accertamento, la prescrizione della pretesa creditoria e la decadenza dell'azione esperibile dall'Amministrazione per decorrenza infruttuosa dei termini. Chiedeva l'annullamento dell'atto impugnato.
L'Agenzia delle Entrate/Riscossione non si costituiva in giudizio.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania con sentenza n. 3390 depositata in data 16 maggio 2023, ritenendo non provata la notificazione del sottostante avviso di accertamento, accoglieva il ricorso della contribuente compensando le spese di lite tra le parti.
Avverso tale sentenza propone appello l'Agenzia delle Entrate/Riscossione di Catania insistendo sulla corretta notificazione dell'atto prodromico e sulla legittimità del proprio operato e chiedendo la riforma della sentenza impugnata, con vittoria di spese e onorari.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, sezione staccata di Catania, non ritiene meritevole di accoglimento l'appello proposto in ragione delle argomentazioni che seguono. Risulta infondata l'invocata censura afferente alla corretta notificazione dell'atto sottostante la presente cartella impugnata. E invero, alla luce del novellato art. 58 D.Lgs. n. 546/1992 “nell'ambito del processo tributario,
è fatta salva la facoltà delle parti di produrre nuovi documenti anche al di fuori degli stretti limiti posti dall'art. 345 c.p.c.” (Cass., sez. 5, Sentenza n. 29087/18). Tale possibilità è consentita, infatti, "anche quando non sussista l'impossibilità di produrli in primo grado, ovvero si tratti di documenti già nella disponibilità delle parti" (Cassazione 8089/2023). Nel caso di specie, infatti, l'allegazione documentale appare “indispensabile ai fini della decisione della causa” e, in quanto tale, ritenuta ammissibile da questo
Giudice. Sulla scorta della documentazione prodotta, infatti, risulta che la relata di notifica avente a oggetto l'avviso di accertamento, correttamente prodotto nel presente grado di giudizio, riporta l'erronea formulazione del nominativo della destinataria (in specie, Nom._1 in luogo di “Res._1”). Tale errore ha viziato il procedimento notificatorio. In quanto il soggetto (sig. Nominativo_2) appositamente delegato al ritiro della raccomandata 788440086707 si è visto rifiutare dall'addetto alle notifiche la consegna dell'avviso di accertamento in quanto vi era tale discrasia. Pertanto, atteso che l'avviso di accertamento privo della corretta indicazione del destinatario che ne verrà inciso è da ritenersi nullo, la medesima sorte non potrà che travolgere l'atto ad esso correlato e, in generale, la totalità del procedimento di formazione e notificazione della pretesa tributaria. Alla luce delle suesposte documentate argomentazioni la Corte rigetta l'appello, conferma l'impugnata sentenza e, per l'effetto, annulla la cartella di pagamento contestata.
La produzione di documenti solo nel presente grado di giudizio conducono la Corte a ritenere compensate le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
rigetto e spese compensate.