CASS
Sentenza 9 aprile 2026
Sentenza 9 aprile 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 09/04/2026, n. 13098 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13098 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2026 |
Testo completo
SENTENZA Sul ricorso proposto da: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX avverso l'ordinanza del 13/08/2025 del TRIBUNALE di SORVEGLIANZA di Brescia vista la relazione svolta dal Consigliere Raffaello Magi;
vista la requisitoria con cui il Sost. Procuratore Generale Francesca Costantini ha concluso per il rigetto del ricorso in procedura a trattazione scritta. RITENUTO IN FATTO 1.Con ordinanza resa in data 13 agosto 2025 il Tribunale di sorveglianza di Brescia ha disposto, nei confronti di XXXXXXXXXXXX, la revoca dell’affidamento in prova di cui all’art. 94 d.P.R. n. 309/90, con decorrenza dal giorno 8 maggio 2025. L’affidamento era stato disposto in data 20 settembre 2024. In sintesi, il Tribunale evidenzia che tra maggio e luglio del 2025 il DE è ricaduto in condotte trasgressive correlate all’abuso di alcol, anzitutto in danno della ex compagna e successivamente in danno di una donna anziana. Nella seconda occasione il LL commetteva un tentativo di furto con strappo. Si tratta di condotte incompatibili, secondo il Tribunale, con la prosecuzione della misura. 2.Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione – nelle forme di legge –XXXXXXXXXXXXX. Tramite il ricorso si deduce vizio di motivazione su diversi punti della Penale Sent. Sez. 1 Num. 13098 Anno 2026 Presidente: CASA FILIPPO Relatore: MA RAFFAELLO Data Udienza: 08/01/2026 decisione. Secondo la difesa, il Tribunale: a) non ha considerato lo stato di alterazione psichica dovuto alla rottura della relazione con la compagna, fattore di determinazione delle anomalie comportamentali di quel periodo;
b) non ha valutato la prevalenza delle esigenze terapeutiche;
c) non ha considerato la immediata resipiscenza;
d) ha apprezzato come fatto idoneo a determinare la revoca l’episodio di luglio ma ha indicato come data di revoca il giorno 8 maggio 2025. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso va dichiarato inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi addotti, tesi a stimolare non consentite rivalutazioni di aspetti in fatto. Ed invero, la generale previsione di cui all’art. 47 comma 11, Ord. pen. è applicabile anche in caso di affidamento terapeutico e testualmente recita: «L'affidamento è revocato qualora il comportamento del soggetto, contrario alla legge o alle prescrizioni dettate, appaia incompatibile con la prosecuzione della prova». 2. È la stessa conformazione normativa dell'istituto a richiedere, dunque, la costante verifica della effettività del percorso di risocializzazione, in rapporto al quale le condotte illecite o violatrici delle prescrizioni – compiute dal soggetto ammesso – possono comportare la revoca della misura, essenzialmente in rapporto alla rivalutazione della prognosi favorevole originariamente formulata. Va, infatti, ricordato che l'affidamento in prova al servizio sociale, così come la detenzione domiciliare, implicano la formulazione di una prognosi favorevole in tema di prevenzione dal pericolo di commissione di ulteriori reati e di esito positivo del percorso di risocializzazione (v., tra le molte, Sez. 1 n. 1088 del 14/02/1997, Rv. 207214). In rapporto a tale costruzione normativa è del tutto evidente che anche una singola condotta – ove ne sia apprezzata la gravità – possa far emergere, con valutazione in fatto ed autonoma (non essendo necessario attendere il giudicato, cfr. Sez. 1, n. 25640 del 21/05/2013, Rv. 256066) la sopravvenuta carenza dei presupposti per la prosecuzione della prova. Nel caso in esame, la valutazione compiuta dal Tribunale di sorveglianza non appare manifestamente illogica, in relazione alla pluralità di comportamenti trasgressivi, in riferimento ai quali lo stato di alterazione è stato volontariamente determinato dalla assunzione di alcol, il che ridonda a svantaggio dell’affidato proprio in ragione della dimostrata incapacità di gestione di eventi riguardanti la propria sfera personale. In sostanza, il percorso argomentativo si sottrae ad ulteriori rivalutazioni nella presente sede di legittimità, né può dirsi arbitraria la indicazione della data di efficacia, trattandosi della prima manifestazione antisociale poi culminata nel tentato furto di luglio 2025. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della Cassa delle ammende di sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 08/01/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM. 3
vista la requisitoria con cui il Sost. Procuratore Generale Francesca Costantini ha concluso per il rigetto del ricorso in procedura a trattazione scritta. RITENUTO IN FATTO 1.Con ordinanza resa in data 13 agosto 2025 il Tribunale di sorveglianza di Brescia ha disposto, nei confronti di XXXXXXXXXXXX, la revoca dell’affidamento in prova di cui all’art. 94 d.P.R. n. 309/90, con decorrenza dal giorno 8 maggio 2025. L’affidamento era stato disposto in data 20 settembre 2024. In sintesi, il Tribunale evidenzia che tra maggio e luglio del 2025 il DE è ricaduto in condotte trasgressive correlate all’abuso di alcol, anzitutto in danno della ex compagna e successivamente in danno di una donna anziana. Nella seconda occasione il LL commetteva un tentativo di furto con strappo. Si tratta di condotte incompatibili, secondo il Tribunale, con la prosecuzione della misura. 2.Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione – nelle forme di legge –XXXXXXXXXXXXX. Tramite il ricorso si deduce vizio di motivazione su diversi punti della Penale Sent. Sez. 1 Num. 13098 Anno 2026 Presidente: CASA FILIPPO Relatore: MA RAFFAELLO Data Udienza: 08/01/2026 decisione. Secondo la difesa, il Tribunale: a) non ha considerato lo stato di alterazione psichica dovuto alla rottura della relazione con la compagna, fattore di determinazione delle anomalie comportamentali di quel periodo;
b) non ha valutato la prevalenza delle esigenze terapeutiche;
c) non ha considerato la immediata resipiscenza;
d) ha apprezzato come fatto idoneo a determinare la revoca l’episodio di luglio ma ha indicato come data di revoca il giorno 8 maggio 2025. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso va dichiarato inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi addotti, tesi a stimolare non consentite rivalutazioni di aspetti in fatto. Ed invero, la generale previsione di cui all’art. 47 comma 11, Ord. pen. è applicabile anche in caso di affidamento terapeutico e testualmente recita: «L'affidamento è revocato qualora il comportamento del soggetto, contrario alla legge o alle prescrizioni dettate, appaia incompatibile con la prosecuzione della prova». 2. È la stessa conformazione normativa dell'istituto a richiedere, dunque, la costante verifica della effettività del percorso di risocializzazione, in rapporto al quale le condotte illecite o violatrici delle prescrizioni – compiute dal soggetto ammesso – possono comportare la revoca della misura, essenzialmente in rapporto alla rivalutazione della prognosi favorevole originariamente formulata. Va, infatti, ricordato che l'affidamento in prova al servizio sociale, così come la detenzione domiciliare, implicano la formulazione di una prognosi favorevole in tema di prevenzione dal pericolo di commissione di ulteriori reati e di esito positivo del percorso di risocializzazione (v., tra le molte, Sez. 1 n. 1088 del 14/02/1997, Rv. 207214). In rapporto a tale costruzione normativa è del tutto evidente che anche una singola condotta – ove ne sia apprezzata la gravità – possa far emergere, con valutazione in fatto ed autonoma (non essendo necessario attendere il giudicato, cfr. Sez. 1, n. 25640 del 21/05/2013, Rv. 256066) la sopravvenuta carenza dei presupposti per la prosecuzione della prova. Nel caso in esame, la valutazione compiuta dal Tribunale di sorveglianza non appare manifestamente illogica, in relazione alla pluralità di comportamenti trasgressivi, in riferimento ai quali lo stato di alterazione è stato volontariamente determinato dalla assunzione di alcol, il che ridonda a svantaggio dell’affidato proprio in ragione della dimostrata incapacità di gestione di eventi riguardanti la propria sfera personale. In sostanza, il percorso argomentativo si sottrae ad ulteriori rivalutazioni nella presente sede di legittimità, né può dirsi arbitraria la indicazione della data di efficacia, trattandosi della prima manifestazione antisociale poi culminata nel tentato furto di luglio 2025. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della Cassa delle ammende di sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 08/01/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM. 3