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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 04/12/2025, n. 1921 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1921 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
Tribunale di Avellino n. 3710/2023 R.G. Affari Civili Contenziosi
Tribunale Ordinario di Avellino Esito dell'udienza a trattazione scritta ex art. 127ter c.p.c. del 04/12/2025
Il Giudice
- preso atto delle disposizioni che consentono lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, parificate alla comparizione all'udienza;
- rilevato che in ottemperanza del decreto reso in corso di causa, debitamente comunicato, la partecipazione alla presente udienza vi è stata a mezzo del deposito delle suddette note scritte, contenenti la richiesta di accoglimento delle istanze, deduzioni, eccezioni e conclusioni ivi riportate;
pronuncia l'allegata sentenza alla luce delle conclusioni rassegnate nelle note scritte depositate, le quali tengono luogo della discussione orale, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Il Giudice dott. Antonio Pasquariello
1 Tribunale di Avellino n. 3710/2023 R.G. Affari Civili Contenziosi
Repubblica Italiana In nome del popolo italiano Tribunale Ordinario di Avellino - Composizione Monocratica Il Giudice, dott. Antonio Pasquariello, ha pronunciato la seguente SENTENZA ex artt. 350bis c.p.c. e 281sexies c.p.c. resa a seguito dell'udienza a trattazione scritta ex art. 127ter c.p.c. del 04/12/2025 nella causa n. 3710/2023 avente ad oggetto appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Sant'Angelo dei Lombardi n. 227/2023, pubblicata in data 27/04/2023 e non notificata, vertente tra
(C.F./P.IVA: ), col Parte_1 C.F._1 ministero/assistenza dell'avv. FAMIGLIETTI ALFREDO
- appellante - e C.F./P.IVA: ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, col ministero/assistenza dell'avv. MAIETTA ANGELO
- appellato - nonché
(C.F./P.IVA: ) Controparte_2 C.F._2
- contumace - Conclusioni All'udienza del 04/12/2025 svoltasi secondo le modalità di cui all'art. 127ter c.p.c. le parti concludevano come da note scritte depositate RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Sul modulo decisionale di cui all'art. 281sexies c.p.c.
Preliminarmente giova osservare come la presente decisione sia adottata ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. e, quindi, sia possibile prescindere dalle indicazioni contenute nell'art. 132 c.p.c.
L'art. 281sexies c.p.c., infatti, consente al giudice di pronunciare la sentenza in udienza al termine della discussione dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, senza dover premettere le indicazioni richieste dal secondo comma dell'art. 132 c.p.c., perché esse si ricavano dal verbale dell'udienza di discussione sottoscritto dal giudice stesso.
Pertanto, non è affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga le indicazioni riguardanti il giudice e le parti, le eventuali
2 Tribunale di Avellino n. 3710/2023 R.G. Affari Civili Contenziosi
conclusioni del P.M. e la concisa esposizione dei fatti e dei motivi della decisione (Cass. civ., Sez. III, 19 ottobre 2006, n. 22409).
Ancora, in tale sentenza è superflua l'esposizione dello svolgimento del processo e delle conclusioni delle parti, quando questi siano ricostruibili dal verbale dell'udienza di discussione e da quelli che lo precedono. (Cass. civ., Sez. III, 11 maggio 2012, n. 7268; Cass. civ., Sez. III, 15 dicembre 2011, n. 27002). Sull'appello Tanto premesso, giova in apertura precisare come parte appellante,
, abbia impugnato la sentenza del Giudice di prime cure Parte_1 per cui è causa, nella sola parte relativa alle spese, in cui, previo accoglimento della domanda risarcitoria dalla medesima proposta per la somma di € 2.009,64, ha poi condannato […] i convenuti , in persona del legale Controparte_1 rapp.te p.t. e , in solido tra loro, al pagamento delle spese Controparte_2 processuali, per la complessiva somma di Euro 450,00, oltre accessori come per legge se ed in quanto ricorrano i presupposti per tale ripetibilità, e successive occorrende, con attribuzione al procuratore costituito antistatario […]. Della predetta decisione è stata infatti denunziata l'erronea interpretazione del D.M. 140/12 e del D.M. 55/2014, evidenziando altresì un difetto di motivazione in ordine alle ragioni che avrebbero indotto il Giudice di prime cure a liquidare un compenso al di sotto dei valori minimi (pari a € 633,00), dovendo per converso lo stesso essere liquidato in € 1.265,00, in applicazione dei valori medi previsti per cause innanzi al giudice di pace di valore contenuto tra € 1.100,00 ed € 5.200,00. Per l'integrale conferma della sentenza, con contestuale rigetto dell'appello proposto, concludeva per converso la , unica Controparte_1 appellata debitamente costituitasi, ed insistente per l'inammissibilità nonché per l'infondatezza in fatto e in diritto delle censure ex adverso articolate. Ciò posto, deve preliminarmente darsi atto della piena ammissibilità del gravame, la cui chiarezza in ordine, non solo alla individuazione delle questioni e dei punti non condivisi della sentenza gravata, ma anche alla confutazione delle argomentazioni agli stessi sottese, risulta del tutto rispondente ai dettami di cui all'art. 342 c.p.c. Secondo condivisa giurisprudenza, del resto, Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, ovvero la trascrizione totale o parziale della sentenza appellata, tenuto conto della
3 Tribunale di Avellino n. 3710/2023 R.G. Affari Civili Contenziosi
permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 13535 del 30/05/2018; nonché Sez. Unite, sentenza n. 27199 del 16 novembre 2017). Passando al merito, giova premettere che le modalità di liquidazione delle spese processuali sono disciplinate dall'art. 4 del DM n. 55/2014, che, nel testo ratione temporis applicabile, prevede al comma 1 tra l'altro che: Ai fini della liquidazione del compenso…il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati ((fino al 50 per cento)), ovvero possono essere diminuiti in ogni caso non oltre il 50 per cento. Pertanto, il giudice è tenuto ad effettuare la liquidazione giudiziale dei compensi nel rispetto dei parametri previsti dal D.M. n. 55/2014, non potendosi limitare ad una globale determinazione del compenso in misura inferiore a quello previsto, avendo l'onere di dare adeguata motivazione dell'eliminazione e della riduzione di voci da lui operata (v. Cass. n.12537 del 10.05.2019) allo scopo di consentire, attraverso il sindacato di legittimità, l'accertamento della conformità della liquidazione a quanto risulta dagli atti ed ai parametri. Solo l'esercizio del potere discrezionale del giudice contenuto tra i valori minimi e massimi parametrici non è soggetto a sindacato in sede di legittimità, attenendo pur sempre a parametri fissati dalle tabelle (v. Cass. n. 25788 del 13.11.2020). Tanto doverosamente premesso, dalla lettura della sentenza impugnata, fermo il valore della controversia rientrante nello scaglione € 1.101,00-€ 5.200,00, emerge che il giudice di I grado ha liquidato € 450,00 per compensi, oltre i.v.a. e c.p.a., effettivamente non specificando in motivazione i criteri di valutazione adottati in riferimento alle attività difensive svolte e alla congruità delle somme liquidate in relazione ai parametri normativi, anche alla luce della nota spese depositata dalla odierna parte appellante all'udienza di precisazione delle conclusioni (v. fascicolo di I grado in atti). Ebbene, alla luce delle considerazioni e dei principi normativi e giurisprudenziali che precedono, non può che concludersi per la fondatezza dell'appello proposto, dovendo in accoglimento dello stesso, procedersi alla rideterminazione in questa sede delle spese di lite di quel giudizio, in piena applicazione dei parametri legalmente previsti e previa compiuta esposizione delle ragioni a fondamento della relativa applicabilità nel caso di specie. A ben guardare, infatti, il compiuto apprezzamento del valore della causa (scaglione fino a € 5.200,00, atteso anche il riconoscimento a titolo di danno subito della inferiore somma di € 2.009,64), in uno alla natura e alla difficoltà, comunque minima, della controversia (avente ad oggetto l'azione risarcitoria ad onere probatorio semplificato del terzo trasportato, risoltasi nell'audizione di un unico teste e nell'espletamento di una CTU nella contumacia del conducente), che non ha in ogni caso implicato la trattazione di questioni giuridiche e di fatto
4 Tribunale di Avellino n. 3710/2023 R.G. Affari Civili Contenziosi
di consistente rilevanza, e visti altresì i risultati conseguiti (accoglimento per meno della metà di quanto richiesto), nonché il valore, comunque contenuto, dell'affare, consente l'applicazione dei paramenti minimi previsti, con la conseguente liquidabilità di un compenso per il giudizio svoltosi in primo grado pari a complessivi € 775,00 (= Fase dell'attivazione negoziazione assistita, valore minimo: € 142,00 Fase di studio della controversia, valore minimo: € 118,00 Fase introduttiva del giudizio, valore minimo: € 126,00 Fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo: € 176,00 Fase decisionale, valore minimo: € 213,00). Alla stregua di quanto sin qui riferito, pertanto, in accoglimento dell'appello proposto, deve riformarsi la sentenza del Giudice di Pace di cui in atti, nella sola parte in cui ha liquidato le spese processuali nella complessiva somma di € 450,00, in luogo della somma di € 775,00 per compensi, in applicazione dei parametri supra esposti, considerato altresì che non vi è stata alcuna specifica censura in punto di mancata liquidazione delle spese vive sostenute (v. atto di appello). Sulle spese Quanto alle spese del presente giudizio, le stesse, ferma la compensazione nei confronti dell'appellato non costituitosi, dovranno in applicazione della soccombenza porsi a carico dell'appellata costituitasi e liquidarsi - in applicazione delle tabelle vigenti - tenuto conto del valore del disputatum (fino a € 1.100,00), della natura e della complessità (media) della presente controversia, nonché del numero, dell'importanza e della complessità (media) delle questioni qui affrontate, per come diffusamente ed ampiamente argomentate dalle parti nei rispettivi scritti difensivi.
PQM
il Tribunale Ordinario di Avellino, in composizione monocratica e nella persona del Giudice dott. Antonio Pasquariello, definitivamente pronunciando sull' appello proposto da avverso la sentenza del Giudice Parte_1 di Pace di Sant'Angelo dei Lombardi n. 227/2023, pubblicata in data 27/04/2023 e non notificata, nei confronti di in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, nonché di
[...]
, rimasto contumace, respinta o comunque assorbita, ogni CP_2 altra istanza deduzione ed eccezione, così provvede: accoglie l'appello, così come proposto e, per l'effetto, riforma in parte la sentenza impugnata e, per l'effetto, condanna in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 nonché , in solido alla rifusione in favore Controparte_2
5 Tribunale di Avellino n. 3710/2023 R.G. Affari Civili Contenziosi
di delle spese del giudizio di primo grado, liquidate in € Parte_1
775,00 per compensi, oltre CNAP e IVA come per legge ed altre indennità e spese successive documentate se dovute, nonché rimborso spese forfettarie nella misura del 15% dei compensi, con attribuzione al difensore antistatario, avv. Famiglietti Alfredo;
conferma per il resto la sentenza impugnata;
condanna in persona del legale rappresentante pro tempore, alla Controparte_1 rifusione in favore di delle spese del presente giudizio, Parte_1 liquidate in € 174,00 per spese vive, € 662,00 per compensi, oltre CNAP e IVA come per legge ed altre indennità e spese successive documentate se dovute, nonché rimborso spese forfettarie nella misura del 15% dei compensi, con attribuzione al difensore antistatario, avv. Famiglietti Alfredo;
dichiara compensate tra le altre parti le spese del presente giudizio. Così deciso in data 04/12/2025 entro i termini di cui all'art. 127ter c.p.c. ratione temporis applicabile. Il Giudice dott. Antonio Pasquariello
6
Tribunale Ordinario di Avellino Esito dell'udienza a trattazione scritta ex art. 127ter c.p.c. del 04/12/2025
Il Giudice
- preso atto delle disposizioni che consentono lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, parificate alla comparizione all'udienza;
- rilevato che in ottemperanza del decreto reso in corso di causa, debitamente comunicato, la partecipazione alla presente udienza vi è stata a mezzo del deposito delle suddette note scritte, contenenti la richiesta di accoglimento delle istanze, deduzioni, eccezioni e conclusioni ivi riportate;
pronuncia l'allegata sentenza alla luce delle conclusioni rassegnate nelle note scritte depositate, le quali tengono luogo della discussione orale, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Il Giudice dott. Antonio Pasquariello
1 Tribunale di Avellino n. 3710/2023 R.G. Affari Civili Contenziosi
Repubblica Italiana In nome del popolo italiano Tribunale Ordinario di Avellino - Composizione Monocratica Il Giudice, dott. Antonio Pasquariello, ha pronunciato la seguente SENTENZA ex artt. 350bis c.p.c. e 281sexies c.p.c. resa a seguito dell'udienza a trattazione scritta ex art. 127ter c.p.c. del 04/12/2025 nella causa n. 3710/2023 avente ad oggetto appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Sant'Angelo dei Lombardi n. 227/2023, pubblicata in data 27/04/2023 e non notificata, vertente tra
(C.F./P.IVA: ), col Parte_1 C.F._1 ministero/assistenza dell'avv. FAMIGLIETTI ALFREDO
- appellante - e C.F./P.IVA: ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, col ministero/assistenza dell'avv. MAIETTA ANGELO
- appellato - nonché
(C.F./P.IVA: ) Controparte_2 C.F._2
- contumace - Conclusioni All'udienza del 04/12/2025 svoltasi secondo le modalità di cui all'art. 127ter c.p.c. le parti concludevano come da note scritte depositate RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Sul modulo decisionale di cui all'art. 281sexies c.p.c.
Preliminarmente giova osservare come la presente decisione sia adottata ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. e, quindi, sia possibile prescindere dalle indicazioni contenute nell'art. 132 c.p.c.
L'art. 281sexies c.p.c., infatti, consente al giudice di pronunciare la sentenza in udienza al termine della discussione dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, senza dover premettere le indicazioni richieste dal secondo comma dell'art. 132 c.p.c., perché esse si ricavano dal verbale dell'udienza di discussione sottoscritto dal giudice stesso.
Pertanto, non è affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga le indicazioni riguardanti il giudice e le parti, le eventuali
2 Tribunale di Avellino n. 3710/2023 R.G. Affari Civili Contenziosi
conclusioni del P.M. e la concisa esposizione dei fatti e dei motivi della decisione (Cass. civ., Sez. III, 19 ottobre 2006, n. 22409).
Ancora, in tale sentenza è superflua l'esposizione dello svolgimento del processo e delle conclusioni delle parti, quando questi siano ricostruibili dal verbale dell'udienza di discussione e da quelli che lo precedono. (Cass. civ., Sez. III, 11 maggio 2012, n. 7268; Cass. civ., Sez. III, 15 dicembre 2011, n. 27002). Sull'appello Tanto premesso, giova in apertura precisare come parte appellante,
, abbia impugnato la sentenza del Giudice di prime cure Parte_1 per cui è causa, nella sola parte relativa alle spese, in cui, previo accoglimento della domanda risarcitoria dalla medesima proposta per la somma di € 2.009,64, ha poi condannato […] i convenuti , in persona del legale Controparte_1 rapp.te p.t. e , in solido tra loro, al pagamento delle spese Controparte_2 processuali, per la complessiva somma di Euro 450,00, oltre accessori come per legge se ed in quanto ricorrano i presupposti per tale ripetibilità, e successive occorrende, con attribuzione al procuratore costituito antistatario […]. Della predetta decisione è stata infatti denunziata l'erronea interpretazione del D.M. 140/12 e del D.M. 55/2014, evidenziando altresì un difetto di motivazione in ordine alle ragioni che avrebbero indotto il Giudice di prime cure a liquidare un compenso al di sotto dei valori minimi (pari a € 633,00), dovendo per converso lo stesso essere liquidato in € 1.265,00, in applicazione dei valori medi previsti per cause innanzi al giudice di pace di valore contenuto tra € 1.100,00 ed € 5.200,00. Per l'integrale conferma della sentenza, con contestuale rigetto dell'appello proposto, concludeva per converso la , unica Controparte_1 appellata debitamente costituitasi, ed insistente per l'inammissibilità nonché per l'infondatezza in fatto e in diritto delle censure ex adverso articolate. Ciò posto, deve preliminarmente darsi atto della piena ammissibilità del gravame, la cui chiarezza in ordine, non solo alla individuazione delle questioni e dei punti non condivisi della sentenza gravata, ma anche alla confutazione delle argomentazioni agli stessi sottese, risulta del tutto rispondente ai dettami di cui all'art. 342 c.p.c. Secondo condivisa giurisprudenza, del resto, Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, ovvero la trascrizione totale o parziale della sentenza appellata, tenuto conto della
3 Tribunale di Avellino n. 3710/2023 R.G. Affari Civili Contenziosi
permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 13535 del 30/05/2018; nonché Sez. Unite, sentenza n. 27199 del 16 novembre 2017). Passando al merito, giova premettere che le modalità di liquidazione delle spese processuali sono disciplinate dall'art. 4 del DM n. 55/2014, che, nel testo ratione temporis applicabile, prevede al comma 1 tra l'altro che: Ai fini della liquidazione del compenso…il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati ((fino al 50 per cento)), ovvero possono essere diminuiti in ogni caso non oltre il 50 per cento. Pertanto, il giudice è tenuto ad effettuare la liquidazione giudiziale dei compensi nel rispetto dei parametri previsti dal D.M. n. 55/2014, non potendosi limitare ad una globale determinazione del compenso in misura inferiore a quello previsto, avendo l'onere di dare adeguata motivazione dell'eliminazione e della riduzione di voci da lui operata (v. Cass. n.12537 del 10.05.2019) allo scopo di consentire, attraverso il sindacato di legittimità, l'accertamento della conformità della liquidazione a quanto risulta dagli atti ed ai parametri. Solo l'esercizio del potere discrezionale del giudice contenuto tra i valori minimi e massimi parametrici non è soggetto a sindacato in sede di legittimità, attenendo pur sempre a parametri fissati dalle tabelle (v. Cass. n. 25788 del 13.11.2020). Tanto doverosamente premesso, dalla lettura della sentenza impugnata, fermo il valore della controversia rientrante nello scaglione € 1.101,00-€ 5.200,00, emerge che il giudice di I grado ha liquidato € 450,00 per compensi, oltre i.v.a. e c.p.a., effettivamente non specificando in motivazione i criteri di valutazione adottati in riferimento alle attività difensive svolte e alla congruità delle somme liquidate in relazione ai parametri normativi, anche alla luce della nota spese depositata dalla odierna parte appellante all'udienza di precisazione delle conclusioni (v. fascicolo di I grado in atti). Ebbene, alla luce delle considerazioni e dei principi normativi e giurisprudenziali che precedono, non può che concludersi per la fondatezza dell'appello proposto, dovendo in accoglimento dello stesso, procedersi alla rideterminazione in questa sede delle spese di lite di quel giudizio, in piena applicazione dei parametri legalmente previsti e previa compiuta esposizione delle ragioni a fondamento della relativa applicabilità nel caso di specie. A ben guardare, infatti, il compiuto apprezzamento del valore della causa (scaglione fino a € 5.200,00, atteso anche il riconoscimento a titolo di danno subito della inferiore somma di € 2.009,64), in uno alla natura e alla difficoltà, comunque minima, della controversia (avente ad oggetto l'azione risarcitoria ad onere probatorio semplificato del terzo trasportato, risoltasi nell'audizione di un unico teste e nell'espletamento di una CTU nella contumacia del conducente), che non ha in ogni caso implicato la trattazione di questioni giuridiche e di fatto
4 Tribunale di Avellino n. 3710/2023 R.G. Affari Civili Contenziosi
di consistente rilevanza, e visti altresì i risultati conseguiti (accoglimento per meno della metà di quanto richiesto), nonché il valore, comunque contenuto, dell'affare, consente l'applicazione dei paramenti minimi previsti, con la conseguente liquidabilità di un compenso per il giudizio svoltosi in primo grado pari a complessivi € 775,00 (= Fase dell'attivazione negoziazione assistita, valore minimo: € 142,00 Fase di studio della controversia, valore minimo: € 118,00 Fase introduttiva del giudizio, valore minimo: € 126,00 Fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo: € 176,00 Fase decisionale, valore minimo: € 213,00). Alla stregua di quanto sin qui riferito, pertanto, in accoglimento dell'appello proposto, deve riformarsi la sentenza del Giudice di Pace di cui in atti, nella sola parte in cui ha liquidato le spese processuali nella complessiva somma di € 450,00, in luogo della somma di € 775,00 per compensi, in applicazione dei parametri supra esposti, considerato altresì che non vi è stata alcuna specifica censura in punto di mancata liquidazione delle spese vive sostenute (v. atto di appello). Sulle spese Quanto alle spese del presente giudizio, le stesse, ferma la compensazione nei confronti dell'appellato non costituitosi, dovranno in applicazione della soccombenza porsi a carico dell'appellata costituitasi e liquidarsi - in applicazione delle tabelle vigenti - tenuto conto del valore del disputatum (fino a € 1.100,00), della natura e della complessità (media) della presente controversia, nonché del numero, dell'importanza e della complessità (media) delle questioni qui affrontate, per come diffusamente ed ampiamente argomentate dalle parti nei rispettivi scritti difensivi.
PQM
il Tribunale Ordinario di Avellino, in composizione monocratica e nella persona del Giudice dott. Antonio Pasquariello, definitivamente pronunciando sull' appello proposto da avverso la sentenza del Giudice Parte_1 di Pace di Sant'Angelo dei Lombardi n. 227/2023, pubblicata in data 27/04/2023 e non notificata, nei confronti di in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, nonché di
[...]
, rimasto contumace, respinta o comunque assorbita, ogni CP_2 altra istanza deduzione ed eccezione, così provvede: accoglie l'appello, così come proposto e, per l'effetto, riforma in parte la sentenza impugnata e, per l'effetto, condanna in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 nonché , in solido alla rifusione in favore Controparte_2
5 Tribunale di Avellino n. 3710/2023 R.G. Affari Civili Contenziosi
di delle spese del giudizio di primo grado, liquidate in € Parte_1
775,00 per compensi, oltre CNAP e IVA come per legge ed altre indennità e spese successive documentate se dovute, nonché rimborso spese forfettarie nella misura del 15% dei compensi, con attribuzione al difensore antistatario, avv. Famiglietti Alfredo;
conferma per il resto la sentenza impugnata;
condanna in persona del legale rappresentante pro tempore, alla Controparte_1 rifusione in favore di delle spese del presente giudizio, Parte_1 liquidate in € 174,00 per spese vive, € 662,00 per compensi, oltre CNAP e IVA come per legge ed altre indennità e spese successive documentate se dovute, nonché rimborso spese forfettarie nella misura del 15% dei compensi, con attribuzione al difensore antistatario, avv. Famiglietti Alfredo;
dichiara compensate tra le altre parti le spese del presente giudizio. Così deciso in data 04/12/2025 entro i termini di cui all'art. 127ter c.p.c. ratione temporis applicabile. Il Giudice dott. Antonio Pasquariello
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