Sentenza 7 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 07/06/2025, n. 602 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 602 |
| Data del deposito : | 7 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 579/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Domenico Pellegrini Presidente
Dott.ssa Maria Antonia Di Lazzaro Giudice Rel.
Dott. Matteo Gatti Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento promosso congiuntamente da:
C.F. , nata a [...] Parte_1 C.F._1
VERDE, il 22/09/1999, residente in [...]2/7 16151 GENOVA ITALIA ed elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'Avv. FIORE
FRANCESCO (C.F. ), che la rappresenta e difende, come C.F._2
da procura in atti e
C.F. , nato a [...] Controparte_1 C.F._3
VERDE, il 20/01/1986, residente in [...] elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'Avv. FIORE FRANCESCO
(C.F. ), che lo rappresenta e difende, come da procura in C.F._2
atti
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
Conclusioni congiunte delle parti: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. del
17.03.2025;
1
Visto il ricorso proposto congiuntamente dalle parti con cui hanno chiesto che venissero recepiti gli accordi tra loro intercorsi in punto affidamento, collocazione, regole di frequentazione e mantenimento del figlio minore,
nato a [...], il [...], avuto nel corso della loro Persona_1
relazione sentimentale e regolarmente riconosciuto da entrambi i genitori.
Ritenuto che, per quanto riguarda le condizioni concordate dalle parti, che si riportano in dispositivo, esse possono venire integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico ed essendo aderenti al superiore interesse della prole;
Viste le conclusioni del P.M.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Visti gli artt. 337 bis e ss. c.c.
OMOLOGA le seguenti condizioni essenziali relative al regime di affidamento, collocazione, regime di visita e mantenimento della prole e/o degli ex conviventi, prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti:
“1. Affidamento e collocazione
Il minore resta affidato con modalità condivisa ad entrambi Persona_1
i genitori, con collocazione abitativa presso la madre, Sig.ra Parte_1
attualmente residente in [...]7.
2. Comunicazione e collaborazione tra i genitori
I genitori si impegnano a mantenere una comunicazione rispettosa e serena tra loro, per garantire un ambiente equilibrato per il figlio e prendere congiuntamente le decisioni importanti riguardanti la residenza, la salute,
l'istruzione e le attività extrascolastiche del minore.
3. Modalità di visita del padre
2 Il padre, Sig. terrà con sé il figlio secondo le seguenti Controparte_1
modalità:
a) A weekend alternati dal sabato mattina alle ore 11:00 fino alla domenica alle ore 19:00.
b) Tutti i mercoledì pomeriggio dalle 17:30 fino alle 20:30.
c) Per quanto concerne le festività civili e religiose si seguirà il criterio dell'alternanza tra i genitori. Per le festività natalizie dell'anno 2024 le parti hanno concordato che resti con il padre nei giorni del 24/12/2024 e Per_1
31/12/2024, e con la madre nei giorni del 25/12/2024 e 01/01/2025.
d) Il padre e la madre potranno trascorrere con il figlio 15 giorni, anche non consecutivi, durante il periodo estivo, in periodo da concordarsi entro il 31
maggio di ciascun anno.
4. Contributo al mantenimento
Il Sig. corrisponderà alla Sig.ra quale Controparte_1 Parte_1
contributo al mantenimento del figlio e sino al Persona_1
raggiungimento della sua indipendenza economica, la somma mensile di euro
250,00 (ducentocinquanta/00).
Tale somma, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato alla Signora presso Parte_1
l'Istituto di credito Isybank S.p.a. e identificato con il codice IBAN
[...], sarà rivalutata annualmente secondo l'indice
ISTAT.
5. Spese straordinarie
Per quanto riguarda la spese straordinarie mediche, scolastiche, sportive e ludiche, da sostenersi nell'interesse del figlio, le parti convengono che esse
3 saranno a carico di entrambi i genitori in ragione del cinquanta per cento ciascuno. In caso di contrasto si farà riferimento al documento della Sezione
Famiglia del Tribunale di Genova in materia di spese straordinarie, di cui al verbale della riunione del 15/09/2016, che le parti dichiarano di conoscere e di averne ricevuto copia.
6. Assegno unico
Le parti concordano che l'assegno unico al nucleo familiare, o analoga misura economica in futuro erogata a sostegno delle famiglie con figli a carico, anche in virtù dei tempi di permanenza del minore presso la madre, verrà percepito e riscosso al 100% dalla Sig.ra con rinuncia da parte del Sig. Parte_1
a pretese a tale titolo e con impegno da parte del Sig. Controparte_1
a porre in essere nei termini di legge tutti gli atti Controparte_1
necessari, anche ai fini dell'eventuale riquantificazione dello stesso all'esito dell'emissione della sentenza di omologa delle presenti condizioni.
7. Assenso per il rilascio e/o rinnovo del passaporto
Le parti si impegnano a prestarsi reciprocamente il consenso necessario e, non appena richiesto, a sottoscrivere ogni documento utile, inclusi i moduli di assenso, per il rilascio e/o il rinnovo del passaporto e di qualsiasi altro documento di espatrio per il minore.
8. Efficacia delle presenti condizioni
Le parti dichiarano che le condizioni concordate nel presente ricorso avranno efficacia già al momento della sottoscrizione del ricorso introduttivo da parte degli stessi.”
Spese della presente procedura integralmente compensate tra le parti.
4 Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Genova, lì 06/05/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Maria Antonia Di Lazzaro Dott. Domenico Pellegrini
Minuta redatta dal G.O.P. Dott.ssa Patrizia Saglimbeni
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