Sentenza 13 maggio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 13/05/2002, n. 6819 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6819 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2002 |
Testo completo
A N A I L A T 4 I O 7 L A 3 . D IC O N L P Aula , B 1 E B 9 E CORTE SU0681 9 /02 U 9 ) P 1 N - E O 1 I C 1 Z - I A A 1 P D R 2 T . S E L I C G 9 I E 3 D R E U A I REMADI CASSAZIONE 6 D G Oggetto 4 E . T E T T N N Risarcimento del E R . SEZIONE TERZA CIVILE S T A E danno da S I ( incidente stradale Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 10927/00 Presidente Dott. EN CARBONE - VITTORIA Consigliere Dott. Paolo Dott. Luigi Francesco DI NANNI Consigliere Cron. 19392 Dott. Antonio SEGRETO Consigliere Rep. Ud.18/03/02 Dott. Alfonso AMATUCCI Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CO VI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CRESCENZIO 19, presso lo studio TORRE GIUSEPPE & PEPE ELISA, difeso dall'avvocato giusta RAFFAELE BATTISTA, delega in atti;
ricorrente
contro
CU NA, F.A.T.A. ASSIC SPA, in persona del suo legale rappresentante dr. Livio Tonca, intimate - avversO la sentenza n. 9245/99 del Giudice di pace di 2002 NAPOLI, depositata il 21/04/99 (R.G. 1930/98); 693 udita la relazione della causa svolta nella camera di 1 consiglio il 18/03/02 dal Consigliere Dott. Alfonso AMATUCCI;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Pietro ABBRITTI che ha chiesto si rigetti il ricorso. RILEVATO che il giudice di pace di Napoli, adito da EN SC per il risarcimento dei danni riportati dalla propria autovettura, ferma in sosta, in esito al- la collisione con altro veicolo, ha rigettato la doman- da sui rilievi che l'attore "non ha fornito la prova del danno né ha provato la intera responsabilità della convenuta nella produzione dell'evento dannoso"; con i due motivi del ricorso il ricorrente si che rispettivamente deducendo "nullità della sen- duole - tenza o del procedimento" e "omessa e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia" - che non sia in alcun modo possibile cogliere la ratio decidendi della decisione, posto che la parziale re- sponsabilità della convenuta ne avrebbe comunque giu- stificato la condanna e che nella parte della sentenza costituita da un modulo predisposto si afferma che la prova testimoniale aveva evidenziato che l'incidente si era verificato con la dinamica e le modalità dedotte nella domanda;
RITENUTO che
nella parte della sentenza costituita 2 da modulo predisposto si afferma anche che "circa la richiesta del quantum, agli atti processuali v'è pre- ventivo, peraltro non asseverato col giuramento, e non vi è traccia di fattura atta a dimostrare la somma ef- fettivamente pagata" e che tale affermazione non è in- coerente rispetto a quella ulteriore, vergata a penna, che la "parte attrice non ha fornito la prova del danno comprensibile e non subito", comunque perfettamente specificamente contestata;
che l'indubbia incoerenza della successiva afferma- zione in punto di an debeatur ("né ha provato l'intera responsabilità ...") non assume allora determinante ri- lievo, essendo la ritenuta mancanza di prova del danno idonea, in se stessa, a sorreggere la decisione;
che, pertanto, il ricorso è manifestamente infonda- to;
che non v'è luogo per provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, giacché la procura conferita al difensore che ha depositato il controricorso per la FATA s.p.a. era priva del requisito della specialità richiesto dall'art. 365 c.p.c. (il quale comporta che la procura deve essere successiva alla sentenza avversO la quale si ricorre per cassazione), avendo il difenso- re affermato di rappresentare e difendere la parte “in virtù di mandato in calce all'atto di citazione";
3. visto l'art. 375, comma 2, c.p.c., come sostituito 89; dall'art. 1 della legge 24 marzo 2001, n.
P.Q.M.
rigetta il ricorso. Roma, 18 marzo 2002 Il consigliere estensore Il presidente Aiello Depositata in Conceteris Dogi 13.05.02 IL CANCE CORTE Dott.ssa Maria Ajello, • C I L O B 1 E 9 9 E 1 - N 1 O 1 I - Z 1 A 2 E R . C T L I N D 9 E C 3 A U I D E G E 6 T 4 E N . N E T . S T T E R S A I ( 4