Cass. pen., sez. V, sentenza 12/06/2009, n. 38533
CASS
Sentenza 12 giugno 2009

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

Non integra la violazione della previsione di cui all'art. 459 cod. pen., nella parte in cui punisce "l'acquisto, detenzione e messa in circolazione di valori da bollo contraffatti" (comma 1), la detenzione, al fine di rivenderle per lucrare maggiori guadagni, di marche da bollo alterate nell'importo (artificiosamente corretto da Euro 0,05 a Euro 14, 62), in quanto l'oggetto materiale della predetta previsione incriminatrice è limitata ai valori bollati contraffatti, e in virtù del divieto di letture analogiche della norma penale, non è consentito estenderne l'applicazione ai valori alterati.

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 12/06/2009, n. 38533
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 38533
    Data del deposito : 12 giugno 2009

    Testo completo