Sentenza 12 giugno 2009
Massime • 1
Non integra la violazione della previsione di cui all'art. 459 cod. pen., nella parte in cui punisce "l'acquisto, detenzione e messa in circolazione di valori da bollo contraffatti" (comma 1), la detenzione, al fine di rivenderle per lucrare maggiori guadagni, di marche da bollo alterate nell'importo (artificiosamente corretto da Euro 0,05 a Euro 14, 62), in quanto l'oggetto materiale della predetta previsione incriminatrice è limitata ai valori bollati contraffatti, e in virtù del divieto di letture analogiche della norma penale, non è consentito estenderne l'applicazione ai valori alterati.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 12/06/2009, n. 38533 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38533 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2009 |
Testo completo
Σ
38533 /09
Ле REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Quinta Sezione penale
Pubblica Udienza del 12 giugno 2009
composta dagli Ill.mi Signori:
Dr. Alfonso Amato Presidente Dr. Gian Giacomo Sandrelli Consigliere 66 N. Registro Generale Dr. Stefano Palla
10465/09
Dr. Paolo Antonio Bruno
Sentn. 1286 66D.ssa Maria Vessichelli
ha pronunciato la seguente Sentenza nel ricorso presentato da SQ SB, nato il [...], avverso la Sentenza del 22.10.2008 resa dalla Corte d'Appello di Napoli sentita la Relazione svolta dal Cons. Gian Giacomo Sandrelli sentita la Requisitoria del Procuratore Generale nella persona del Cons. Aurelio Galasso che ha concluso per il rigetto del ricorso.
In fatto.
La difesa di SQ SB ricorre per Cassazione avverso la Sentenza della Corte d'Appello di Napoli che, in data 22.10.2008, confermò la condanna inflitta
-a seguito di giudizio abbreviato - al predetto dal GUP presso il Tribunale di Napoli, quale responsabile della violazione dell'art. 459 (in rel. art. 455) cod. pen. per avere contraffatto n. 700 marche da bollo. A sostegno dell'impugnazione deduce:
mancanza di motivazione, essendo la Corte esclusivamente ricorsa al richiamo per relationem, senza autonomamente articolare le ragioni del proprio convincimento;
erronea applicazione della legge penale per l'insussistenza del reato, poiché l'art. 459 cod. pen. non contempla la condotta di detenzione o di messa in circolazione di valori “alterati”, comportamento che si deve ritenere esente da conseguenza penale, non potendosi estendere analogicamente il concetto di alterazione in quello contestato all'imputato.
1) Il ricorso è fondato.
SQ SB è incolpato di avere detenuto (nella propria automobile) n. 700 marche da bollo “contraffatte” nell'importo (artificiosamente corretto da € 0,05 in
€ 14,62). Del che egli ha reso piena confessione, dichiarando di avere acquistato le marche già falsificate al fine di rivenderle e lucrare illecitamente un guadagno,
11 GUP presso il Tribunale di Napoli ha ravvisato in siffatta condotta la violazione dell'art. 459 cod. pen. nella parte in cui punisce (co. 1) 1"acquisto, detenzione e messa in circolazione di valori di bollo contraffatti".
Questa lettura del fatto è stata criticata dalla difesa che ha rilevato come il testo normativo si riferisca quale oggetto materiale del reato · soltanto a valori di bollo
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"contraffatti" e non, come nel caso di specie "alterati", sicché ogni più estesa interpretazione applicativa risulta improponibile perché contrassegnata da analogia in malam partem.
La sentenza del Tribunale, pedissequamente seguita da quella della Corte territoriale, ha, invece, opinato che in seno al precetto di cui è discorso la nozione di
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"contraffazione" è stata assunta dal legislatore in senso ampio, per ragioni di “sintesi linguistica", comprensivo dei due termini tipici della materia del falso documentale, alterazione e contraffazione. Ha, quindi, opinato che quest'ultima condotta è in grado di assorbire ipotesi di artificiosa modifica del valore nominale delle marche da bollo
(attesa anche la identità della conseguenza punitiva). Osservazione che risulta giustificata quantomeno nei casi di alterazione parziale, limitati ad una sola porzione del valore della marca da bollo.
2) La tesi dei giudici di merito non è convincente.
Come ha rilevato la dottrina che ha commentato sul punto la norma incriminatrice, il precetto non consente letture estese della nozione di "contraffazione". Questo termine, come quello di “alterazione”, invero, è ripetutamente richiamato dal codice penale, in materia di falso documentale, nella sua accezione tecnica: la "contraffazione" come creazione ex novo degli oggetti indicati dalle singole norme;
la "alterazione" come comportamento che, con qualsiasi mezzo o procedimento, attribuisce all'oggetto materiale artificiosamente modificando l'originario contenuto l'apparenza di un valore superiore (non essendo prevista l'azione volta a comprimere il valore facciale). L'indicazione normativa per la tecnica utilizzata nella formulazione delle norme sul
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falso documentale, contrassegnata da esasperata casistica deve esser intesa nel senso rigorosamente letterale, ancorché nel linguaggio comune i termini possano essere intesi come sinonimi: tanto è agevole riscontrare, in modo particolare, proprio in seno all'art. 459 cod. pen., il cui testo offre un'attenta ed autonoma menzione delle due azioni contraffazione ed alterazione a proposito dei valori di bollo, nell'evidente
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considerazione dell'indipendenza concettuale di ciascuna di esse.
E' logico, pertanto, concludere che l'indicazione dell'oggetto materiale delle azioni proscritte dalla norma è strettamente limitata ai valori bollati "contraffatti", a differenza che negli art. 453 e 455 cod. pen., dove costante è l'equiparazione tra oggetti contraffatti o alterati. Non solo: anche all'interno della medesima fattispecie descritta dall'art. 459 cod. pen., se è dato verificare un rinvio a momenti qualificanti dei reati di falso contrassegnati dalla duplice condotta di contraffazione o di alterazione (dolo specifico, concerto con altri autori del fatto), nell'indicazione dell'oggetto falsificato il riferimento è univocamente e volutamente limitato alla contraffazione.
Conseguentemente vige la preclusione, imposta dall'art. 14 disp. prel. cod. civ., ad una lettura analogica della norma incriminatrice penale, che si porrebbe in contrasto con la volontà del legislatore che ha inteso disciplinare in modo esauriente l'intera materia. L'assenza di una specifica disposizione che qualifichi come delittuosa la condotta contestata all'imputato (detenzione di valori di bollo alterati) impone l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché la legge non la prevede come integratrice di reato.
3) Quanto premesso, peraltro, non significa che il comportamento seguito dal ricorrente sia esente da censura penale.
Egli ha confessato di avere acquistato marche da bollo alterate a fine di lucro: orbene, se la detenzione di questi valori non costituisce reato, per quanto dianzi detto, la loro alterazione è contemplata dall'art. 459 c.p. Ed, infatti, chi acquista valori di bollo contraffatti risponde penalmente ai sensi dell'art. 459 c.p. che è norma speciale rispetto all'art. 648 c.p., in ragione dell'oggetto materiale del reato. Diversamente è a dire per colui che acquista valori di bollo alterati, che non risponde del delitto di cui all'art. 459 c.p. a causa di una "lacuna normativa", che l'interprete non può superare, se non a costo di violare il principio di legalità. Sicché tale soggetto, non incriminabile ex art. 459 c.p., ben potrà essere chiamato a risponedere del delitto di cui all'art. 648 c.p.
Ciò perché non potendosi applicare nei suoi confronti la norma incriminatrice di che trattasi, opera il dettato dell'art. 648 c.p.
Né potrebbe ipotizzarsi al riguardo la preclusione di cui all'art. 649 c.p.p., stante la diversa materialità dell'addebito gravato allo SB nel presente procedimento, costituita dalla condotta di detenzione, non già da quella confessata di acquisto di valori alterati, tegrativa di quella, punibile, di alterazione dei valori stessi (posta in essere da coloro che ebbero ad alienare al prevenuto detti valori). Diversi, ripetesi, sono gli elementi costituiva dei due reati, considerati non solo nella loro dimensione storico-naturalistica, ma anche in quella giuridica (sia per quanto concerne l'azione materiale, concretamente ascritta all'imputato, sia con riguardo al difforme evento giuridico, inteso quale tutela dell'interesse protetto, che nel reato di cui all'art. 459 c.p., consiste nell'assicurare - mediante il presidio penale - affidamento verso la genuinità dei valori emessi dallo Stato in regime di monopolio e destinati a circolazione diffusa;
mentre per la ricettazione la finalità repressiva tende sia ad impedire che proventi di delitto siano dispersi, rendendo difficile l'eliminazione delle conseguenze pregiudizievoli del reato presupposto, sia ad ostacolare l'illecito incremento del patrimonio dell'acquirente).
Tanto sarà oggetto di valutazione da parte del Procuratore della Repubblica di S. M.
Capua Vetere a cui gli atti sono trasmessi per l'ulteriore corso processuale.
PQM
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, poiché il fatto non è previsto dalla legge come reato. Dispone trasmettersi gli atti al Procuratore della Repubblica di S. Maria
Capua Vetere per l'ulteriore corso.
Così deciso in Roma, il 12 giugno 2009
lé Il Presidente рибо Il consigliere tel.
Depositata in Cancelleria Roma, li -2.0TT. 2009
IL CANCELLIERE A
M
E
R
P
Carmela Lanzuise U
S