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Sentenza 17 febbraio 2025
Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 17/02/2025, n. 660 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 660 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Bari, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Emanuela
Foggetti, in funzione di Giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A CONTESTUALE nella causa iscritta al n. 8496/2024 R.G., chiamata all'udienza del 17/2/2025, promossa da:
, rappresentato e difeso dall'avv. I. Paladini Parte_1
Ricorrente
C O N T R O
Controparte_1
[...]
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato in data 28/6/2024, il ricorrente di cui in epigrafe proponeva opposizione avverso i seguenti avvisi di addebito:
- n. 31420160008150637;
- n. 31420170004268977;
- n. 31420180001765543;
- n. 31420180007730479;
- n. 31420190002439570;
- n. 31420210001477891;
- n. 31420220002147070;
- n. 3142022000598344, tutti elencati nel dettaglio dell'intimazione di pagamento n. 01420249006103781, notificatagli in data 3/4/2024. I predetti avvisi di addebito hanno ad oggetto contributi previdenziali IVS e premi assicurativi, relativi agli anni di imposta dal 2016 al 2022, per un importo complessivo pari ad € 33.836,92.
Deduceva che l'attività di cui era titolare era stata cancellata a far data dal 2/11/2015 e, pertanto, egli non era più tenuto dal mese di novembre 2015 al pagamento della contribuzione come richiesta dall' ; di tal che, adiva il Tribunale di Bari, sezione CP_1
Lavoro, al fine di chiedere l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“a) con riferimento ai debiti per cui l' sta procedendo, Controparte_2 accertarne l'illegittimità delle cartelle di pagamento e degli avvisi di addebito opposti, per i motivi dedotti con la narrativa del presente atto introduttivo, e per l'effetto, dichiarare la nullità degli stessi;
b) condannare i resistenti al pagamento delle spese, diritti ed onorari di lite da liquidare al sottoscritto difensore che dichiara di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde, come indicato in procura.”.
All'odierna udienza il Giudice rileva che nessuna delle parti è comparsa e si constata che non è stato notificato né il ricorso, né il decreto di fissazione dell'udienza di discussione e, pertanto, la causa viene trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso introduttivo e il pedissequo decreto di fissazione dell'udienza non risultano notificati e nessuno è comparso per il resistente.
E' evidente che nel caso di specie non possa trovare applicazione la disciplina di cui all'art. 291 c.p.c.; la giurisprudenza in merito ha affermato che: “… la mancata notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza di discussione, da parte del ricorrente che abbia ritualmente depositato l'atto introduttivo, può essere sanata mediante l'assegnazione di un nuovo termine per la notifica, ex art. 291 c.p.c., a condizione che almeno una delle parti sia comparsa all'udienza originariamente fissata, non potendo il giudice, in caso contrario, disporre d'ufficio la prosecuzione del giudizio contro il disinteresse della parte” (Cass. n. 3251/03).
Deve, pertanto, dichiararsi l'improcedibilità del ricorso in assenza di qualsiasi elemento che giustifichi, con conseguente assegnazione di nuovo termine, l'omessa notifica da parte del ricorrente. La Cassazione al riguardo ha specificato che: “…qualora il
Pag. 2 di 3 convenuto non si costituisca e il giudice si trovi nell'impossibilità di verificare
l'instaurazione del contraddittorio, per la mancata produzione del ricorso notificato, da parte dell'attore…il procedimento è legittimamente definito con una sentenza di mero rito, ricognitiva dell'inidoneità della proposta domanda giudiziale a determinare
l'ulteriore corso del processo ” (Cass. n. 11227/92).
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI BARI
In composizione monocratica, in persona della dott.ssa Emanuela Foggetti, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto con atto depositato il 28/6/2024 da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
e così provvede:
[...] CP_1
Dichiara improcedibile il ricorso.
Nulla per spese.
Bari, 17/2/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Emanuela FOGGETTI
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Bari, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Emanuela
Foggetti, in funzione di Giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A CONTESTUALE nella causa iscritta al n. 8496/2024 R.G., chiamata all'udienza del 17/2/2025, promossa da:
, rappresentato e difeso dall'avv. I. Paladini Parte_1
Ricorrente
C O N T R O
Controparte_1
[...]
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato in data 28/6/2024, il ricorrente di cui in epigrafe proponeva opposizione avverso i seguenti avvisi di addebito:
- n. 31420160008150637;
- n. 31420170004268977;
- n. 31420180001765543;
- n. 31420180007730479;
- n. 31420190002439570;
- n. 31420210001477891;
- n. 31420220002147070;
- n. 3142022000598344, tutti elencati nel dettaglio dell'intimazione di pagamento n. 01420249006103781, notificatagli in data 3/4/2024. I predetti avvisi di addebito hanno ad oggetto contributi previdenziali IVS e premi assicurativi, relativi agli anni di imposta dal 2016 al 2022, per un importo complessivo pari ad € 33.836,92.
Deduceva che l'attività di cui era titolare era stata cancellata a far data dal 2/11/2015 e, pertanto, egli non era più tenuto dal mese di novembre 2015 al pagamento della contribuzione come richiesta dall' ; di tal che, adiva il Tribunale di Bari, sezione CP_1
Lavoro, al fine di chiedere l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“a) con riferimento ai debiti per cui l' sta procedendo, Controparte_2 accertarne l'illegittimità delle cartelle di pagamento e degli avvisi di addebito opposti, per i motivi dedotti con la narrativa del presente atto introduttivo, e per l'effetto, dichiarare la nullità degli stessi;
b) condannare i resistenti al pagamento delle spese, diritti ed onorari di lite da liquidare al sottoscritto difensore che dichiara di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde, come indicato in procura.”.
All'odierna udienza il Giudice rileva che nessuna delle parti è comparsa e si constata che non è stato notificato né il ricorso, né il decreto di fissazione dell'udienza di discussione e, pertanto, la causa viene trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso introduttivo e il pedissequo decreto di fissazione dell'udienza non risultano notificati e nessuno è comparso per il resistente.
E' evidente che nel caso di specie non possa trovare applicazione la disciplina di cui all'art. 291 c.p.c.; la giurisprudenza in merito ha affermato che: “… la mancata notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza di discussione, da parte del ricorrente che abbia ritualmente depositato l'atto introduttivo, può essere sanata mediante l'assegnazione di un nuovo termine per la notifica, ex art. 291 c.p.c., a condizione che almeno una delle parti sia comparsa all'udienza originariamente fissata, non potendo il giudice, in caso contrario, disporre d'ufficio la prosecuzione del giudizio contro il disinteresse della parte” (Cass. n. 3251/03).
Deve, pertanto, dichiararsi l'improcedibilità del ricorso in assenza di qualsiasi elemento che giustifichi, con conseguente assegnazione di nuovo termine, l'omessa notifica da parte del ricorrente. La Cassazione al riguardo ha specificato che: “…qualora il
Pag. 2 di 3 convenuto non si costituisca e il giudice si trovi nell'impossibilità di verificare
l'instaurazione del contraddittorio, per la mancata produzione del ricorso notificato, da parte dell'attore…il procedimento è legittimamente definito con una sentenza di mero rito, ricognitiva dell'inidoneità della proposta domanda giudiziale a determinare
l'ulteriore corso del processo ” (Cass. n. 11227/92).
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI BARI
In composizione monocratica, in persona della dott.ssa Emanuela Foggetti, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto con atto depositato il 28/6/2024 da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
e così provvede:
[...] CP_1
Dichiara improcedibile il ricorso.
Nulla per spese.
Bari, 17/2/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Emanuela FOGGETTI
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