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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 12/11/2025, n. 307 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 307 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
Tribunale di MA SEZIONE LAVORO VERBALE D'UDIENZA MEDIANTE COLLEGAMENTO DA REMOTO R.G. 566/2024 Oggi 12/11/2025 innanzi al giudice dott. ssa Simona Gerola sono comparsi: Per l'avv.to VITALE NUNZIA ZEIDA Parte_1
Per , l'avv.to CUOCCI ELEONORA Controparte_1
Il giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti che collegate da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza. Su invito del giudice, i difensori si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata. Preliminarmente l'avv. Vitale al solo fine di giungere ad una definizione piu' celere della vertenza e in considerazione dello stato di disagio in cui si trova in azienda , dichiara di rinunciare alla domanda di risarcimento danni per demansionamento/straining sub punto d) delle conclusioni ed insiste per l'accoglimento delle residue conclusioni L'avv. Cuocci chiede un rinvio della causa visto il “poco preavviso della odierna udienza ” e in considerazione del fatto che il legale rappresentante della società convenuta non puo' presenziare all'odierna udienza, chiede inoltre di essere autorizzata a depositare gli con i dati relativi ai testi e Pt_2 Tes_1
posto che essi hanno dichiarato di essere stati licenziati mentre Tes_2 invece avevano sottoscritto contratti a termine e detta circostanza inficia la loro attendibilità ; insiste per l'ammissione di ulteriori testi come indicato alla scorsa udienza in quanto il gruppo di lavoro del ricorrente è composto da 5 persone ed è stato sentito solo il sig. . Pt_3
Prende atto inoltre della rinuncia del ricorrente rilevando che di tale circostanza si dovrà comunque tenere conto in sede di liquidazione delle spese legali nella denegata ipotesi d soccombenza . In subordine chiede termine per note Il giudice , ritenuta la causa matura per la decisione, invita le parti alla discussione orale I procuratori delle parti discutono la causa riportandosi al contenuto dei rispettivi scritti difensivi ed insistendo nelle istanze, eccezioni, deduzioni e conclusioni rassegnate . pag. 1 L'avv. Vitale si oppone alla produzione del LUL in quanto irrilevante sottolineando che i lavoratori utilizzano usualmente il termine licenziamento per riferirsi alla cessazione del loro rapporto di lavoro e per il resto insiste per l'accoglimento delle domande residue riportandosi alle argomentazioni svolte in ricorso . L'avv. CUOCCI ELEONORA insiste per il rigetto del ricorso riportandosi alle argomentazioni svolte nella memoria di costituzione Dichiarano inoltre di rinunciare alla lettura del dispositivo Su invito del giudice, i difensori dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente. Il giudice dà lettura del verbale di udienza e si ritira in camera di consiglio. Terminata la camera di consiglio il giudice decide la causa dando immediata lettura del dispositivo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE di MANTOVA SEZIONE LAVORO Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Simona Gerola , ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa nella causa RG n. 566/24 promossa da:
rappresentato e difeso dall' Avv. Nunzia Zeida Vitale Parte_1
RICORRENTE c o n t r o E rappresentata e difesa dagli Avv.ti Eleonora Cuocchi e Giuseppe CP_1 CP_1
Meconi CONVENUTA
CONCLUSIONI
PER LA PARTE RICORRNTE accertare e dichiarare che il ricorrente, formalmente assunto al livello AE1, poi inquadrato al livello pag. 2 AE2 del CCNL Legno Arredamento PMI, ha in realtà svolto in favore della Società resistente, con decorrenza dal gennaio 2011 e fino all'avvenuto demansionamento (metà di aprile 2024) le concrete mansioni riferibili al superiore livello contrattuale AS1; accertare e dichiarare, altresì, il demansionamento subito dal ricorrente, intercorso a far data dall'inoltro della diffida ad adempiere del 17.04.2024 e, per l'effetto,
CONDANNARSI:
A) (CF e P.IVA: , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, ad inquadrare, con la decorrenza predetta, l'odierno ricorrente nel corretto livello contrattuale AS1 CCNL Legno Arredamento PMI, o nel diverso livello, comunque superiore all'AE2, che risulterà all'esito della presente causa, e a destinarlo, inoltre, a mansioni equivalenti alla superiore qualifica acquisita.
B) (CF e P.IVA: , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, al pagamento delle differenze retributive spettanti al ricorrente, calcolate nella misura di € 24.113,53, fino alla data di liquidazione dei conteggi (aprile 2024), o nelle maggiori o minori somme che saranno riconosciute di giustizia all'esito del presente giudizio, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge.
C) (CF e P.IVA: , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, al pagamento in favore del ricorrente, delle differenze retributive spettanti al lavoratore, maturate successivamente alla data dei conteggi (da maggio 2024) e maturande nelle more del processo, sino all'effettivo soddisfo con riserva di successiva quantificazione, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge.
D) (CF e P.IVA: , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, al pagamento, in favore del lavoratore, a titolo di risarcimento danni da demansionamento/straining, della somma di € 6.025,57, o della diversa somma, minore o maggiore, che il Giudicante riterrà equa, anche ex art. 1226 c.c.; nonché al pagamento, in favore del ricorrente, al risarcimento dei danni da demansionamento, maturati nelle more del processo, sino all'effettivo soddisfo, secondo la somma ritenuta equa.
PER LA PARTE CONVENUTA
Voglia il Tribunale Ill.mo, rigettata ogni contraria istanza e premessa ogni pronuncia, anche incidentale, del caso e di legge, rigettare perché inammissibile, improponibile, improcedibile, non fondata, non provata o come meglio ogni domanda di parte ricorrente.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre C.P.A., I.V.A. e spese generali come per legge.
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 17.7.24 ha adito il Tribunale di MA per sentire Parte_1
, accogliere le conclusioni indicate in epigrafe Il ricorrente ha rivendicato il diritto ad un inquadramento superiore esponendo di essere stato assunto dalla in data 6.7.2024 e inquadrato al livello AE1 ; di essere stato “promosso” Controparte_1 al livello AE2 dall'aprile 2011 , ma di aver svolto , quanto meno dal gennaio 2011 e fino alla metà di aprile 2024, mansioni riferibili al superiore livello contrattuale AS1 del CCNL Legno Arredamento PMI.
pag. 3 Piu' nel dettaglio, il Ricorrente ha allegato di aver svolto, in completa autonomia, attività di controllo qualità (di porte e boiserie), riparazione di piccole imperfezioni (come la stuccatura a regola d'arte), incollaggio e posa di vetri sulle porte (con verifica della fresatura e adattamento), installazione di ferramenta (cerniere e serrature) e assemblaggio di stipiti.
Ha inoltre esposto di esser stato addetto , in totale autonomia, della macchina fresatrice, con necessità di reimpostare parametri tecnici, calibrare in base all'usura delle frese e interpretare schede e disegni tecnici, ossia un lavoro descritto come certosino e basato su misurazioni al millimetro e di aver svolto, grazie all'esperienza maturata, attività di formazione di altri operai.
Sulla base di tali mansioni, il Ricorrente ha chiesto:
1. L'inquadramento nel corretto livello contrattuale AS1 (o nel diverso livello superiore all'AE2) con decorrenza dal gennaio 2011 e la destinazione a mansioni equivalenti alla qualifica superiore.
2. La condanna della resistente al pagamento di € 24.113,53 a titolo di differenze retributive (fino ad aprile 2024) conseguenti al corretto inquadramento e la condanna alla regolarizzazione contributiva e previdenziale.
Il Ricorrente ha inoltre lamentato di aver subito un grave demansionamento a far data dall'inoltro della diffida ad adempiere (17/04/2024) e che tale condotta si è concretizzata nello spostamento nel reparto levigatura, dove è stato adibito a mera attività di assistenza di altri operai o addirittura a compiti di pulizia, ossia a mansioni da operaio semplice, con perdita di responsabilità e autonomia.
Il ha qualificato tale condotta, ritenuta ritorsiva in seguito alle sue richieste di adeguamento Pt_1 contrattuale, come straining e, per tali ragioni, ha chiesto la condanna della resistente al pagamento di € 6.025,57 a titolo di risarcimento danni da demansionamento/straining o la diversa somma ritenuta equa, oltre ai danni maturati nelle more del processo.
Si è tempestivamente costituita in giudizio la società contestando la Controparte_1 fondatezza di tutti le domande svolte .
La convenuta, in estrema sintesi, ha sostenuto che l'inquadramento contrattuale AE2 è corretto tenuto conto delle mansioni effettivamente svolte e dalle scarse competenze del lavoratore. ; ha specificato che il ricorrente non ha mai lavorato da solo e non ha mai avuto alcuna autonomia, essendo sempre stato inserito in un gruppo di lavoro monitorato da un referente (prima e poi Parte_4 entrambi inquadrati al livello AS1). Controparte_2
Ha di seguito ampiamente “ridimensionato” il valore professionale delle mansioni che il ricorrente assume di avere svolto precisando che il c.d. "controllo qualità" era una mera verifica visiva per rilevare difetti assai evidenti (macro vizi) ; che l'attività di "riparazione di piccole imperfezioni" era "modesta" (es. eliminare un "brufolino")
Con riguardo all'utilizzo della macchina fresatrice (per cui il ricorrente era addetto all'inserimento dati), evidenziava che il SI. ha riscontrato notevoli difficoltà, richiedendo spesso l'aiuto di Pt_1 colleghi ( o SI) per la regolazione dei parametri e in caso di blocco Pt_3
Deduceva inoltre che il sig. ha avuto difficoltà persino in operazioni basilari come il corretto Pt_1 uso del "mouse" o l'esecuzione di calcoli aritmetici "banali" per la ferratura che lo hanno costretto ad interpellare costantemente i colleghi o i superiori gerarchici;
che per limitare il dispendio di tempo, pag. 4 i suoi superiori avevano creato fogli con calcoli e misure già impostate;
che la lettura dei disegni tecnici avveniva in gruppo, sulla base delle istruzioni fornite dal SI. , senza alcuna Parte_5 autonomia o capacità di interpretazione in capo al SI. Pt_1
La convenuta ha di seguito negato con fermezza tanto il dedotto demansionamento e il denunciato straining rilevando che lo spostamento del ricorrente nel reparto levigatura a partire dal mese di maggio 2024 ha avuto causa in una modifica dell'organizzazione aziendale che ha comportato l'assegnazione del lavoratore ad una diversa fase del processo lavorativo e che comunque, le nuove mansioni sono equivalenti a quelle oggetto di inquadramento contrattuale al livello AE2 , in quanto il ricorrente non ha perso autonomia, non avendone mai avuta e giacchè l'attività di pulizia è stata svolta solo sporadicamente per la propria postazione, esattamente come fanno tutti i colleghi.
La società convenuta ha inoltre evidenziato il contegno discutibile del ricorrente che ha creato un clima poco sereno in azienda a causa di lamentele dei colleghi ( per lentezza, offese e atti di violenza fisica) e condotte vessatorie, in particolare, nei confronti del collega "fragile" SI. e , a Testimone_3 riprova delle "qualità professionali ed umane" del ricorrente, ha citato un episodio di assenza per malattia nel luglio 2024, immediatamente dopo il diniego parziale delle ferie richieste, con reperibilità indicata presso un hotel a Gallipoli e un resort a Polignano a Mare, di cui il ricorrente si sarebbe vantato al rientro.
In via subordine , in caso di accoglimento della domanda di superiore inquadramento, ha eccepito la prescrizione quinquennale delle le pretese economiche anteriori al 17 aprile 2019 , posto il primo atto interruttivo della stessa è costituito dalla notifica della diffida a mezzo PEC del 17/04/2024.
Ha contestato infine i conteggi avversari relativi alle differenze retributive in quanto inattendibili, privi di data e firma, e basati su un presupposto errato e ha rassegnato le conclusioni indicate in epigrafe
All'odierna udienza il procuratore del ricorrente , al solo fine di giungere ad una definizione piu' celere della vertenza e in ragione del disagio che sta vivendo in azienda il sig. tuttora alle Pt_1 dipendenze della convenuta , ha dichiarato di rinunciare alla domanda di risarcimento danni per demansionamento/straining .
La causa , istruita con prova testimoniale e con la documentazione versata in causa dalle parti, all'odierna udienza veniva , quindi discussa e decisa.
Deve dichiararsi innanzitutto la cessazione della materia del contendere in ordine alle domande di cui al punto d) delle conclusioni in ragione della rinuncia ad esse manifestata in data odierna
Le domande residue meritano accoglimento .
Sotto un profilo di ordine generale, la Suprema Corte di Cassazione ha più volte ribadito che “nel procedimento logico giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato non può prescindersi da tre fasi successive, e cioè dall'accertamento in fatto dell'attività lavorativa in concreto svolta, dalla individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e dal raffronto dei risultati di tali due indagini” (Cass. Civ., Sez. Lav., 20 novembre 2000, n. 14973; cfr. Cass. Civ., Sez. Lav., 26 marzo 2003, n. 4508); in particolare, “in materia di inquadramento del lavoratore, il procedimento logico che il giudice di merito deve seguire si articola in tre fasi tra loro indipendenti: a) individuazione dei criteri generali ed astratti posti dalla pag. 5 legge ed, eventualmente, dal contratto collettivo a distinzione delle varie categorie e qualifiche;
b) accertamento delle concrete mansioni di fatto svolte;
c) comparazione tra queste e le suddette previsioni normative”(Cass. Civ., Sez. Lav., 1 settembre 2004, n. 17561; cfr. anche Cass. Civ., Sez. Lav., 24 marzo 2004, n. 5942). Sicché, “nel caso in cui un lavoratore chieda in giudizio il riconoscimento di una qualifica superiore a quella rivestita e il pagamento delle relative differenze retributive è necessario, al fine dell'adempimento degli oneri imposti dall'art. 414 numeri 3 e 4 cod. proc. civ., che specifichi le mansioni effettivamente svolte e la normativa collettiva applicabile;
ne consegue che il ricorso del lavoratore non può limitarsi ad affermare solo lo svolgimento di mansioni corrispondenti a qualifica superiore ma deve indicare quali siano state di fatto le mansioni disimpegnate, al fine di consentire il giudizio di comparazione tra esse e quelle delineate dalla qualifica rivendicata” (Cass. Civ., Sez. Lav., 13 novembre 2001, n. 14088). Il ricorrente ha dettagliatamente illustrato le numerose mansioni esplicate in azienda, il livello di autonomia con cui le ha dispiegate comparandole con quelle delineate nella qualifica rivendicata. Sulla scorta delle declaratorie del CCNL del legno pacificamente applicabile al rapporto di lavoro per cui è causa , appartengono al livello AE2 assegnato al ricorrente a far tempo dall'aprile 2011 per quanto qui di interesse :
- gli operai che svolgono mansioni esecutive per le quali sono richieste specifiche capacità tecnico- pratiche che richiedono appropriate conoscenze professionali;
- gli operai assunti con contratti di inserimento e che abbiano già una qualifica e/o precedente lavorativo di settore, o che hanno svolto un percorso di qualificazione o riqualificazione specifica.
- gli operai comuni che svolgono mansioni manuali o su macchina già attrezzata per le quali sono richieste una generica preparazione e normali capacità pratiche o che lavorano in ausilio ad altri lavoratori dell'area esecutiva;
- gli operai senza alcun precedente lavorativo nel comparto, soggetti ad un "progetto individuale" proprio di un "contratto di inserimento";
- gli operai soggetti ad un "progetto individuale" che svolgono un percorso di qualificazione o riqualificazione, destinati per le mansioni del livello AE2.
Appartengono invece al livello preteso AS1 per quanto qui di interesse :
- gli operai specializzati che, avendo svolto un percorso di apprendistato professionalizzante o avendo acquisito comunque una specifica preparazione tecnico-pratica e particolari capacità ed abilità attraverso scuole o istituti professionali, svolgono in autonomia, con la necessaria conoscenza dei mezzi di lavoro e dei materiali inerenti alla propria specializzazione, le lavorazioni od i servizi loro affidati su una o più macchine o in uno o più servizi dell'azienda;
- gli operai specializzati che, mediante adeguato periodo di tirocinio in azienda, hanno conseguito abilità e competenze professionali tali da essere in grado di operare in autonomia su una o più macchine provvedendo alla messa a punto ed all'attrezzaggio delle stesse interpretando, ove occorra, schemi o disegni tecnici
Nessuno dei plurimi profili professionali indicati dalle parti sociali appare attagliarsi , neanche con approssimazione, all'attività svolta dal ricorrente e , pertanto, la vertenza dovrà essere decisa sulla pag. 6 sola base delle declaratorie contenenti la definizione astratta dei livelli di professionalità delle varie categorie
Ritiene questo giudice che il ricorrente abbia sufficientemente assolto all'onere probatorio su di esso incombente ed ha dimostrato di essere in possesso delle caratteristiche, in termini quantitativi e qualitativi, previste dal CCNL di riferimento per la superiore mansione pretesa. Premesso infatti che il ricorrente lavora alle dipendenze della a far tempo dal Controparte_3
6.7.2004 e che dall'assunzione al marzo 2011 è stato inquadrato nel livello AE1 e dall'aprile 2011 nel livello AE2 , reputa infatti questo giudicante che debba essere inquadrato al Parte_1 livello AS1 a far tempo, come richiesto , dal gennaio 2011 in quanto l'istruttoria esperita ha consentito di acclarare, nonostante alcun divergenze fra le deposizioni dei testi , che egli ha svolto le mansioni affidategli, specialmente in qualità di addetto alla fresatrice, con un tasso di autonomia sufficiente per essere inquadrato come operaio specializzato .
Dalle deposizioni dei testi escussi emerge in fatto che il , dopo 6 anni e mezzo di esperienza Pt_1 lavorativa e quindi sicuramente dal gennaio 2011, lungi dal continuare a svolgere , come sostenuto dalla convenuta , mansioni meramente esecutive in ausilio ad altri lavoratori dell'area esecutiva , è invece in grado in grado di operare in autonomia su una o più macchine provvedendo alla messa a punto ed all'attrezzaggio delle stesse interpretando, peraltro solo ove occorra, schemi o disegni tecnici
.
Le dichiarazioni dei 3 testi di parte ricorrente hanno reso dichiarazioni lineari e concordanti
Non vi è certo ragione di dubitare dell'attendibilità di due di essi per il solo fatto che hanno dichiarato erroneamente di essere stati licenziati posto che, semmai, è il contrario in quanto essi non hanno, neppure potenzialmente, alcun motivo di rancore nei confronti dell'ex datore di lavoro essendo il loro rapporto conclusosi “fisiologicamente”, ossia per scadenza naturale del contratto a termine .
Il teste , dipendente e collega del ricorrente per un anno (dall'ottobre 2021 all'ottobre Testimone_4
2022) ha dettagliatamente descritto le mansioni svolte dal nel reparto imballaggio Pt_1 dichiarando che egli si occupava del controllo della qualità delle porte e di boiserie;
che si trattava di un controllo visivo in quanto verificava che non vi fossero segni o ammaccature;
che in caso di piccoli difetti era il ricorrente che rimediava stuccando la parte interessata e in caso di difetti piu' gravi il prodotto (porta o rivestimento della parete) tornava in levigatura e poi in verniciatura;
che il sig. si occupava anche di incollaggio e di posa vetri sulle porte e cio' comportava il controllo Pt_1 visivo della qualità del vetro, la verifica della corretta fresatura della porta e, eventualmente, l'adattamento della porta tramite nuova fresatura;
che il ricorrente si è occupato anche di installazione di ferramenta (cerniere e serrature) di vario modello, sulla base del foglio d'ordine ricevuto , nonché di assemblaggio degli stipiti con le porte come da istruzioni tecniche ricevute , dell'imballaggio degli stessi per la spedizione e della ferratura di stipiti e di porte di vari modelli e misure mediante l'utilizzo della fresatrice
Il teste ha spiegato che l'operazione di fresatura meccanica consiste in una lavorazione del legno per asportazione di truciolo mediante il moto rotatorio di un utensile a più taglienti e che il ricorrente, prima di procedere con detta attività , provvedeva all'inserimento nel computer collegato alla macchina del programma di fresatura ossia delle misure ad hoc a seconda della lunghezza del pag. 7 pannello e dei parametri tecnici presenti nelle schede tecniche e nel foglio d'ordine, calibrati dal sig. anche a seconda della misura delle frese;
ha precisato altresì che le frese impiegate dalla Pt_1 macchina tendono a rimpicciolirsi con l'usura ; che ciò comportava la necessità per il di Pt_1 reimpostare di conseguenza i relativi parametri e che il cambio delle diverse attrezzature utilizzate comportava per il sig. la necessità di rimettere a punto la fresatrice stessa. Pt_1
Si è poi detto certo della totale autonomia del ricorrente ( “ Tutte le mansioni che ho descritto il ricorrente le svolgeva in autonomia e soltanto in casi eccezionali vi era un confronto tra colleghi : per esempio quando bisognava lavorare porte con misure particolari oppure quando erroneamente veniva selezionato un tasto sbagliato della fresatrice chiedeva aiuto ad un collega del Pt_1 reparto di imballaggio ma solo per avere un confronto ) ed ha infine dichiarato di essere stato addestrato e formato , ad eccezione dei primi tre mesi , dal ricorrente che gli ha insegnato tutto , ossia a svolgere la gran parte delle mansioni che ho sopra descritto.
Il teste , pur non lavorando direttamente nel reparto, ma visitandolo quotidianamente, ha Tes_5 confermato le allegazioni del ricorrente , nonché quanto dichiarato dal primo teste , precisando altresì che tutti gli addetti al reparto imballaggio (cinque persone) si scambiavano le mansioni ed ognuno era autonomo nello svolgimento di tutte le attività del reparto imballaggio.
Di analogo tenore, come detto , sono le dichiarazioni del terzo teste di parte ricorrente Parte_6
che ha lavorato per la convenuta 4 anni (dal 2011 al 2015 ) e che ha confermato che nello
[...] svolgimento delle operazioni di fresatura il ricorrente era perfettamente autonomo . I testi di parte convenuta BOSIO e si sono spesi ampiamene per convincere questo Pt_3 giudice che il ricorrente , nonostante 21 anni di attività alle dipendenze della convenuta , di cui 13 al reparto imballaggio , aveva sempre bisogno di essere “controllato” e supportato perché altrimenti , e sostanzialmente , combinava guai . Occorre innanzitutto sottolineare che il teste è tuttora dipendente della società ricorrente Pt_3
e come tale soggetto ai noti condizionamenti dei colleghi chiamati a riferire in ordine a fatti potenzialmente pregiudizievoli per il proprio datore di lavoro , che il teste ha un Parte_5 evidente interesse di fatto in ordine all'esito della vertenza essendo socio – amministratore della società convenuta e comunque resta scarsamente intelleggibile il concetto di “perdita dei programmi all'interno della macchina” dal socio della convenuta imputato al ricorrente .
In ogni caso, nonostante la palese volontà dei suddetti testi di sminuire le capacità e le competenze del ricorrente, le divergenze dei testi sono piu' apparenti che reali e non dirimenti in quanto anche i lavoratori piu' esperti fanno errori e a volte hanno bisogno dell'aiuto e del conforto dei colleghi .
Inoltre il teste , dopo aver dichiarato che il ricorrente si occupava anche della fresatura Pt_3 in base ai programmi da lui elaborati , che il impostava le misure e i programmi (in quanto Pt_1 ogni pezzo ha una misura diversa) e che ogni tanto , (una volta o due ogni 15 giorni ) con il mouse il sbagliava ad impostare le misure che veniva “ corrette “ da lui stesso o da Pt_1 Parte_5
, ha poi precisato che solitamente in qualità di addetto alla fresatrice il ricorrente lavorava
[...] in autonomia e solo quando aveva bisogno chiamava il sottoscritto o il sig. SI che gli spiegavamo cosa doveva fare , oppure chiamava altri colleghi del reparto imballaggio .
E se il ricorrente solitamente lavorava in autonomia è possibile affermare che il ha svolto, Pt_1 in modo continuativo e autonomo, mansioni di operaio specializzato che prevedevano pag. 8 l'interpretazione di schemi o fogli d'ordine, la messa a punto e l'attrezzaggio di macchine (fresatrice) e l'impiego di specifiche abilità tecniche, ossia mansioni riconducibili al livello AS1 del CCNL Legno Arredamento PMI.
Vi è da aggiungere che i testi e SI non sono credibili quando affermano che il ricorrente Pt_3 non ha formato e addestrato nessuno in azienda in quanto dette dichiarazioni sono smentite dal diretto interessato , ossia il teste nonché dagli altri due testi di parte ricorrente che hanno Tes_1 concordemente dichiarato che il ha addestrato due ragazzi . Per_1
In applicazione dell'art. 2103 c.c. e dell'art. 62 del CCNL (che prevede il passaggio alla categoria superiore dopo 40 giorni lavorativi continuativi in mansioni superiori), il ricorrente ha , quindi, diritto al riconoscimento del superiore inquadramento AS1 a partire dal gennaio 2011 e alle conseguenti differenze retributive.
La contestazione sul quantum è talmente generica che equivale a non contestazione.
E' noto infatti che , per giurisprudenza consolidata , nel rito del lavoro il convenuto ha l'onere di contestare specificamente i conteggi elaborati dal ricorrente occorrendo a tal fine una critica precisa, che involga puntuali circostanze di fatto – risultanti dagli atti ovvero oggetto di prova – idonee a dimostrare l'erroneità dei conteggi e ad individuare gli errori addebitabili.
Come detto, le contestazioni del quantum della convenuta sono generiche e non sono suffragate da alcun documento attestante errori di calcolo o l'errata applicazione dei criteri di legge o del CCNL e
, pertanto , la società convenuta deve essere condannata a versare al ricorrente la somma di euro 24.113,53, oltre alle differenze retributive maturate fino all'effettiva assegnazione della qualifica superiore AS1 e oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge.
Le spese di lite , liquidate come da dispositivo, devono essere compensate per ¼ stante la rinuncia alla domanda di risarcimento danni
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni altra istanza , eccezione e deduzione disattesa o assorbita , così dispone: dichiara cessata la materia del contendere in ordine alle domande di cui al punto d) delle conclusioni : accoglie il ricorso per il resto e , per l'effetto, condanna la al pagamento in favore Controparte_3 di della somma di euro 24.113,53, oltre alle differenze retributive maturate fino Parte_1 all'effettiva assegnazione della qualifica superiore AS1 e oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge:
dichiara compensate per ¼ le spese di lite sostenute dal ricorrente che liquida in complessivi euro 4.400,00 ponendo i residui ¾ ( euro 3.300,00 , oltre rimb. forf. , iva e cpa di legge) a carico della società convenuta
MA , il 12.11.2025
Il Giudice (Simona Gerola)
pag. 9 pag. 10
Per , l'avv.to CUOCCI ELEONORA Controparte_1
Il giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti che collegate da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza. Su invito del giudice, i difensori si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata. Preliminarmente l'avv. Vitale al solo fine di giungere ad una definizione piu' celere della vertenza e in considerazione dello stato di disagio in cui si trova in azienda , dichiara di rinunciare alla domanda di risarcimento danni per demansionamento/straining sub punto d) delle conclusioni ed insiste per l'accoglimento delle residue conclusioni L'avv. Cuocci chiede un rinvio della causa visto il “poco preavviso della odierna udienza ” e in considerazione del fatto che il legale rappresentante della società convenuta non puo' presenziare all'odierna udienza, chiede inoltre di essere autorizzata a depositare gli con i dati relativi ai testi e Pt_2 Tes_1
posto che essi hanno dichiarato di essere stati licenziati mentre Tes_2 invece avevano sottoscritto contratti a termine e detta circostanza inficia la loro attendibilità ; insiste per l'ammissione di ulteriori testi come indicato alla scorsa udienza in quanto il gruppo di lavoro del ricorrente è composto da 5 persone ed è stato sentito solo il sig. . Pt_3
Prende atto inoltre della rinuncia del ricorrente rilevando che di tale circostanza si dovrà comunque tenere conto in sede di liquidazione delle spese legali nella denegata ipotesi d soccombenza . In subordine chiede termine per note Il giudice , ritenuta la causa matura per la decisione, invita le parti alla discussione orale I procuratori delle parti discutono la causa riportandosi al contenuto dei rispettivi scritti difensivi ed insistendo nelle istanze, eccezioni, deduzioni e conclusioni rassegnate . pag. 1 L'avv. Vitale si oppone alla produzione del LUL in quanto irrilevante sottolineando che i lavoratori utilizzano usualmente il termine licenziamento per riferirsi alla cessazione del loro rapporto di lavoro e per il resto insiste per l'accoglimento delle domande residue riportandosi alle argomentazioni svolte in ricorso . L'avv. CUOCCI ELEONORA insiste per il rigetto del ricorso riportandosi alle argomentazioni svolte nella memoria di costituzione Dichiarano inoltre di rinunciare alla lettura del dispositivo Su invito del giudice, i difensori dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente. Il giudice dà lettura del verbale di udienza e si ritira in camera di consiglio. Terminata la camera di consiglio il giudice decide la causa dando immediata lettura del dispositivo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE di MANTOVA SEZIONE LAVORO Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Simona Gerola , ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa nella causa RG n. 566/24 promossa da:
rappresentato e difeso dall' Avv. Nunzia Zeida Vitale Parte_1
RICORRENTE c o n t r o E rappresentata e difesa dagli Avv.ti Eleonora Cuocchi e Giuseppe CP_1 CP_1
Meconi CONVENUTA
CONCLUSIONI
PER LA PARTE RICORRNTE accertare e dichiarare che il ricorrente, formalmente assunto al livello AE1, poi inquadrato al livello pag. 2 AE2 del CCNL Legno Arredamento PMI, ha in realtà svolto in favore della Società resistente, con decorrenza dal gennaio 2011 e fino all'avvenuto demansionamento (metà di aprile 2024) le concrete mansioni riferibili al superiore livello contrattuale AS1; accertare e dichiarare, altresì, il demansionamento subito dal ricorrente, intercorso a far data dall'inoltro della diffida ad adempiere del 17.04.2024 e, per l'effetto,
CONDANNARSI:
A) (CF e P.IVA: , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, ad inquadrare, con la decorrenza predetta, l'odierno ricorrente nel corretto livello contrattuale AS1 CCNL Legno Arredamento PMI, o nel diverso livello, comunque superiore all'AE2, che risulterà all'esito della presente causa, e a destinarlo, inoltre, a mansioni equivalenti alla superiore qualifica acquisita.
B) (CF e P.IVA: , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, al pagamento delle differenze retributive spettanti al ricorrente, calcolate nella misura di € 24.113,53, fino alla data di liquidazione dei conteggi (aprile 2024), o nelle maggiori o minori somme che saranno riconosciute di giustizia all'esito del presente giudizio, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge.
C) (CF e P.IVA: , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, al pagamento in favore del ricorrente, delle differenze retributive spettanti al lavoratore, maturate successivamente alla data dei conteggi (da maggio 2024) e maturande nelle more del processo, sino all'effettivo soddisfo con riserva di successiva quantificazione, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge.
D) (CF e P.IVA: , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, al pagamento, in favore del lavoratore, a titolo di risarcimento danni da demansionamento/straining, della somma di € 6.025,57, o della diversa somma, minore o maggiore, che il Giudicante riterrà equa, anche ex art. 1226 c.c.; nonché al pagamento, in favore del ricorrente, al risarcimento dei danni da demansionamento, maturati nelle more del processo, sino all'effettivo soddisfo, secondo la somma ritenuta equa.
PER LA PARTE CONVENUTA
Voglia il Tribunale Ill.mo, rigettata ogni contraria istanza e premessa ogni pronuncia, anche incidentale, del caso e di legge, rigettare perché inammissibile, improponibile, improcedibile, non fondata, non provata o come meglio ogni domanda di parte ricorrente.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre C.P.A., I.V.A. e spese generali come per legge.
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 17.7.24 ha adito il Tribunale di MA per sentire Parte_1
, accogliere le conclusioni indicate in epigrafe Il ricorrente ha rivendicato il diritto ad un inquadramento superiore esponendo di essere stato assunto dalla in data 6.7.2024 e inquadrato al livello AE1 ; di essere stato “promosso” Controparte_1 al livello AE2 dall'aprile 2011 , ma di aver svolto , quanto meno dal gennaio 2011 e fino alla metà di aprile 2024, mansioni riferibili al superiore livello contrattuale AS1 del CCNL Legno Arredamento PMI.
pag. 3 Piu' nel dettaglio, il Ricorrente ha allegato di aver svolto, in completa autonomia, attività di controllo qualità (di porte e boiserie), riparazione di piccole imperfezioni (come la stuccatura a regola d'arte), incollaggio e posa di vetri sulle porte (con verifica della fresatura e adattamento), installazione di ferramenta (cerniere e serrature) e assemblaggio di stipiti.
Ha inoltre esposto di esser stato addetto , in totale autonomia, della macchina fresatrice, con necessità di reimpostare parametri tecnici, calibrare in base all'usura delle frese e interpretare schede e disegni tecnici, ossia un lavoro descritto come certosino e basato su misurazioni al millimetro e di aver svolto, grazie all'esperienza maturata, attività di formazione di altri operai.
Sulla base di tali mansioni, il Ricorrente ha chiesto:
1. L'inquadramento nel corretto livello contrattuale AS1 (o nel diverso livello superiore all'AE2) con decorrenza dal gennaio 2011 e la destinazione a mansioni equivalenti alla qualifica superiore.
2. La condanna della resistente al pagamento di € 24.113,53 a titolo di differenze retributive (fino ad aprile 2024) conseguenti al corretto inquadramento e la condanna alla regolarizzazione contributiva e previdenziale.
Il Ricorrente ha inoltre lamentato di aver subito un grave demansionamento a far data dall'inoltro della diffida ad adempiere (17/04/2024) e che tale condotta si è concretizzata nello spostamento nel reparto levigatura, dove è stato adibito a mera attività di assistenza di altri operai o addirittura a compiti di pulizia, ossia a mansioni da operaio semplice, con perdita di responsabilità e autonomia.
Il ha qualificato tale condotta, ritenuta ritorsiva in seguito alle sue richieste di adeguamento Pt_1 contrattuale, come straining e, per tali ragioni, ha chiesto la condanna della resistente al pagamento di € 6.025,57 a titolo di risarcimento danni da demansionamento/straining o la diversa somma ritenuta equa, oltre ai danni maturati nelle more del processo.
Si è tempestivamente costituita in giudizio la società contestando la Controparte_1 fondatezza di tutti le domande svolte .
La convenuta, in estrema sintesi, ha sostenuto che l'inquadramento contrattuale AE2 è corretto tenuto conto delle mansioni effettivamente svolte e dalle scarse competenze del lavoratore. ; ha specificato che il ricorrente non ha mai lavorato da solo e non ha mai avuto alcuna autonomia, essendo sempre stato inserito in un gruppo di lavoro monitorato da un referente (prima e poi Parte_4 entrambi inquadrati al livello AS1). Controparte_2
Ha di seguito ampiamente “ridimensionato” il valore professionale delle mansioni che il ricorrente assume di avere svolto precisando che il c.d. "controllo qualità" era una mera verifica visiva per rilevare difetti assai evidenti (macro vizi) ; che l'attività di "riparazione di piccole imperfezioni" era "modesta" (es. eliminare un "brufolino")
Con riguardo all'utilizzo della macchina fresatrice (per cui il ricorrente era addetto all'inserimento dati), evidenziava che il SI. ha riscontrato notevoli difficoltà, richiedendo spesso l'aiuto di Pt_1 colleghi ( o SI) per la regolazione dei parametri e in caso di blocco Pt_3
Deduceva inoltre che il sig. ha avuto difficoltà persino in operazioni basilari come il corretto Pt_1 uso del "mouse" o l'esecuzione di calcoli aritmetici "banali" per la ferratura che lo hanno costretto ad interpellare costantemente i colleghi o i superiori gerarchici;
che per limitare il dispendio di tempo, pag. 4 i suoi superiori avevano creato fogli con calcoli e misure già impostate;
che la lettura dei disegni tecnici avveniva in gruppo, sulla base delle istruzioni fornite dal SI. , senza alcuna Parte_5 autonomia o capacità di interpretazione in capo al SI. Pt_1
La convenuta ha di seguito negato con fermezza tanto il dedotto demansionamento e il denunciato straining rilevando che lo spostamento del ricorrente nel reparto levigatura a partire dal mese di maggio 2024 ha avuto causa in una modifica dell'organizzazione aziendale che ha comportato l'assegnazione del lavoratore ad una diversa fase del processo lavorativo e che comunque, le nuove mansioni sono equivalenti a quelle oggetto di inquadramento contrattuale al livello AE2 , in quanto il ricorrente non ha perso autonomia, non avendone mai avuta e giacchè l'attività di pulizia è stata svolta solo sporadicamente per la propria postazione, esattamente come fanno tutti i colleghi.
La società convenuta ha inoltre evidenziato il contegno discutibile del ricorrente che ha creato un clima poco sereno in azienda a causa di lamentele dei colleghi ( per lentezza, offese e atti di violenza fisica) e condotte vessatorie, in particolare, nei confronti del collega "fragile" SI. e , a Testimone_3 riprova delle "qualità professionali ed umane" del ricorrente, ha citato un episodio di assenza per malattia nel luglio 2024, immediatamente dopo il diniego parziale delle ferie richieste, con reperibilità indicata presso un hotel a Gallipoli e un resort a Polignano a Mare, di cui il ricorrente si sarebbe vantato al rientro.
In via subordine , in caso di accoglimento della domanda di superiore inquadramento, ha eccepito la prescrizione quinquennale delle le pretese economiche anteriori al 17 aprile 2019 , posto il primo atto interruttivo della stessa è costituito dalla notifica della diffida a mezzo PEC del 17/04/2024.
Ha contestato infine i conteggi avversari relativi alle differenze retributive in quanto inattendibili, privi di data e firma, e basati su un presupposto errato e ha rassegnato le conclusioni indicate in epigrafe
All'odierna udienza il procuratore del ricorrente , al solo fine di giungere ad una definizione piu' celere della vertenza e in ragione del disagio che sta vivendo in azienda il sig. tuttora alle Pt_1 dipendenze della convenuta , ha dichiarato di rinunciare alla domanda di risarcimento danni per demansionamento/straining .
La causa , istruita con prova testimoniale e con la documentazione versata in causa dalle parti, all'odierna udienza veniva , quindi discussa e decisa.
Deve dichiararsi innanzitutto la cessazione della materia del contendere in ordine alle domande di cui al punto d) delle conclusioni in ragione della rinuncia ad esse manifestata in data odierna
Le domande residue meritano accoglimento .
Sotto un profilo di ordine generale, la Suprema Corte di Cassazione ha più volte ribadito che “nel procedimento logico giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato non può prescindersi da tre fasi successive, e cioè dall'accertamento in fatto dell'attività lavorativa in concreto svolta, dalla individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e dal raffronto dei risultati di tali due indagini” (Cass. Civ., Sez. Lav., 20 novembre 2000, n. 14973; cfr. Cass. Civ., Sez. Lav., 26 marzo 2003, n. 4508); in particolare, “in materia di inquadramento del lavoratore, il procedimento logico che il giudice di merito deve seguire si articola in tre fasi tra loro indipendenti: a) individuazione dei criteri generali ed astratti posti dalla pag. 5 legge ed, eventualmente, dal contratto collettivo a distinzione delle varie categorie e qualifiche;
b) accertamento delle concrete mansioni di fatto svolte;
c) comparazione tra queste e le suddette previsioni normative”(Cass. Civ., Sez. Lav., 1 settembre 2004, n. 17561; cfr. anche Cass. Civ., Sez. Lav., 24 marzo 2004, n. 5942). Sicché, “nel caso in cui un lavoratore chieda in giudizio il riconoscimento di una qualifica superiore a quella rivestita e il pagamento delle relative differenze retributive è necessario, al fine dell'adempimento degli oneri imposti dall'art. 414 numeri 3 e 4 cod. proc. civ., che specifichi le mansioni effettivamente svolte e la normativa collettiva applicabile;
ne consegue che il ricorso del lavoratore non può limitarsi ad affermare solo lo svolgimento di mansioni corrispondenti a qualifica superiore ma deve indicare quali siano state di fatto le mansioni disimpegnate, al fine di consentire il giudizio di comparazione tra esse e quelle delineate dalla qualifica rivendicata” (Cass. Civ., Sez. Lav., 13 novembre 2001, n. 14088). Il ricorrente ha dettagliatamente illustrato le numerose mansioni esplicate in azienda, il livello di autonomia con cui le ha dispiegate comparandole con quelle delineate nella qualifica rivendicata. Sulla scorta delle declaratorie del CCNL del legno pacificamente applicabile al rapporto di lavoro per cui è causa , appartengono al livello AE2 assegnato al ricorrente a far tempo dall'aprile 2011 per quanto qui di interesse :
- gli operai che svolgono mansioni esecutive per le quali sono richieste specifiche capacità tecnico- pratiche che richiedono appropriate conoscenze professionali;
- gli operai assunti con contratti di inserimento e che abbiano già una qualifica e/o precedente lavorativo di settore, o che hanno svolto un percorso di qualificazione o riqualificazione specifica.
- gli operai comuni che svolgono mansioni manuali o su macchina già attrezzata per le quali sono richieste una generica preparazione e normali capacità pratiche o che lavorano in ausilio ad altri lavoratori dell'area esecutiva;
- gli operai senza alcun precedente lavorativo nel comparto, soggetti ad un "progetto individuale" proprio di un "contratto di inserimento";
- gli operai soggetti ad un "progetto individuale" che svolgono un percorso di qualificazione o riqualificazione, destinati per le mansioni del livello AE2.
Appartengono invece al livello preteso AS1 per quanto qui di interesse :
- gli operai specializzati che, avendo svolto un percorso di apprendistato professionalizzante o avendo acquisito comunque una specifica preparazione tecnico-pratica e particolari capacità ed abilità attraverso scuole o istituti professionali, svolgono in autonomia, con la necessaria conoscenza dei mezzi di lavoro e dei materiali inerenti alla propria specializzazione, le lavorazioni od i servizi loro affidati su una o più macchine o in uno o più servizi dell'azienda;
- gli operai specializzati che, mediante adeguato periodo di tirocinio in azienda, hanno conseguito abilità e competenze professionali tali da essere in grado di operare in autonomia su una o più macchine provvedendo alla messa a punto ed all'attrezzaggio delle stesse interpretando, ove occorra, schemi o disegni tecnici
Nessuno dei plurimi profili professionali indicati dalle parti sociali appare attagliarsi , neanche con approssimazione, all'attività svolta dal ricorrente e , pertanto, la vertenza dovrà essere decisa sulla pag. 6 sola base delle declaratorie contenenti la definizione astratta dei livelli di professionalità delle varie categorie
Ritiene questo giudice che il ricorrente abbia sufficientemente assolto all'onere probatorio su di esso incombente ed ha dimostrato di essere in possesso delle caratteristiche, in termini quantitativi e qualitativi, previste dal CCNL di riferimento per la superiore mansione pretesa. Premesso infatti che il ricorrente lavora alle dipendenze della a far tempo dal Controparte_3
6.7.2004 e che dall'assunzione al marzo 2011 è stato inquadrato nel livello AE1 e dall'aprile 2011 nel livello AE2 , reputa infatti questo giudicante che debba essere inquadrato al Parte_1 livello AS1 a far tempo, come richiesto , dal gennaio 2011 in quanto l'istruttoria esperita ha consentito di acclarare, nonostante alcun divergenze fra le deposizioni dei testi , che egli ha svolto le mansioni affidategli, specialmente in qualità di addetto alla fresatrice, con un tasso di autonomia sufficiente per essere inquadrato come operaio specializzato .
Dalle deposizioni dei testi escussi emerge in fatto che il , dopo 6 anni e mezzo di esperienza Pt_1 lavorativa e quindi sicuramente dal gennaio 2011, lungi dal continuare a svolgere , come sostenuto dalla convenuta , mansioni meramente esecutive in ausilio ad altri lavoratori dell'area esecutiva , è invece in grado in grado di operare in autonomia su una o più macchine provvedendo alla messa a punto ed all'attrezzaggio delle stesse interpretando, peraltro solo ove occorra, schemi o disegni tecnici
.
Le dichiarazioni dei 3 testi di parte ricorrente hanno reso dichiarazioni lineari e concordanti
Non vi è certo ragione di dubitare dell'attendibilità di due di essi per il solo fatto che hanno dichiarato erroneamente di essere stati licenziati posto che, semmai, è il contrario in quanto essi non hanno, neppure potenzialmente, alcun motivo di rancore nei confronti dell'ex datore di lavoro essendo il loro rapporto conclusosi “fisiologicamente”, ossia per scadenza naturale del contratto a termine .
Il teste , dipendente e collega del ricorrente per un anno (dall'ottobre 2021 all'ottobre Testimone_4
2022) ha dettagliatamente descritto le mansioni svolte dal nel reparto imballaggio Pt_1 dichiarando che egli si occupava del controllo della qualità delle porte e di boiserie;
che si trattava di un controllo visivo in quanto verificava che non vi fossero segni o ammaccature;
che in caso di piccoli difetti era il ricorrente che rimediava stuccando la parte interessata e in caso di difetti piu' gravi il prodotto (porta o rivestimento della parete) tornava in levigatura e poi in verniciatura;
che il sig. si occupava anche di incollaggio e di posa vetri sulle porte e cio' comportava il controllo Pt_1 visivo della qualità del vetro, la verifica della corretta fresatura della porta e, eventualmente, l'adattamento della porta tramite nuova fresatura;
che il ricorrente si è occupato anche di installazione di ferramenta (cerniere e serrature) di vario modello, sulla base del foglio d'ordine ricevuto , nonché di assemblaggio degli stipiti con le porte come da istruzioni tecniche ricevute , dell'imballaggio degli stessi per la spedizione e della ferratura di stipiti e di porte di vari modelli e misure mediante l'utilizzo della fresatrice
Il teste ha spiegato che l'operazione di fresatura meccanica consiste in una lavorazione del legno per asportazione di truciolo mediante il moto rotatorio di un utensile a più taglienti e che il ricorrente, prima di procedere con detta attività , provvedeva all'inserimento nel computer collegato alla macchina del programma di fresatura ossia delle misure ad hoc a seconda della lunghezza del pag. 7 pannello e dei parametri tecnici presenti nelle schede tecniche e nel foglio d'ordine, calibrati dal sig. anche a seconda della misura delle frese;
ha precisato altresì che le frese impiegate dalla Pt_1 macchina tendono a rimpicciolirsi con l'usura ; che ciò comportava la necessità per il di Pt_1 reimpostare di conseguenza i relativi parametri e che il cambio delle diverse attrezzature utilizzate comportava per il sig. la necessità di rimettere a punto la fresatrice stessa. Pt_1
Si è poi detto certo della totale autonomia del ricorrente ( “ Tutte le mansioni che ho descritto il ricorrente le svolgeva in autonomia e soltanto in casi eccezionali vi era un confronto tra colleghi : per esempio quando bisognava lavorare porte con misure particolari oppure quando erroneamente veniva selezionato un tasto sbagliato della fresatrice chiedeva aiuto ad un collega del Pt_1 reparto di imballaggio ma solo per avere un confronto ) ed ha infine dichiarato di essere stato addestrato e formato , ad eccezione dei primi tre mesi , dal ricorrente che gli ha insegnato tutto , ossia a svolgere la gran parte delle mansioni che ho sopra descritto.
Il teste , pur non lavorando direttamente nel reparto, ma visitandolo quotidianamente, ha Tes_5 confermato le allegazioni del ricorrente , nonché quanto dichiarato dal primo teste , precisando altresì che tutti gli addetti al reparto imballaggio (cinque persone) si scambiavano le mansioni ed ognuno era autonomo nello svolgimento di tutte le attività del reparto imballaggio.
Di analogo tenore, come detto , sono le dichiarazioni del terzo teste di parte ricorrente Parte_6
che ha lavorato per la convenuta 4 anni (dal 2011 al 2015 ) e che ha confermato che nello
[...] svolgimento delle operazioni di fresatura il ricorrente era perfettamente autonomo . I testi di parte convenuta BOSIO e si sono spesi ampiamene per convincere questo Pt_3 giudice che il ricorrente , nonostante 21 anni di attività alle dipendenze della convenuta , di cui 13 al reparto imballaggio , aveva sempre bisogno di essere “controllato” e supportato perché altrimenti , e sostanzialmente , combinava guai . Occorre innanzitutto sottolineare che il teste è tuttora dipendente della società ricorrente Pt_3
e come tale soggetto ai noti condizionamenti dei colleghi chiamati a riferire in ordine a fatti potenzialmente pregiudizievoli per il proprio datore di lavoro , che il teste ha un Parte_5 evidente interesse di fatto in ordine all'esito della vertenza essendo socio – amministratore della società convenuta e comunque resta scarsamente intelleggibile il concetto di “perdita dei programmi all'interno della macchina” dal socio della convenuta imputato al ricorrente .
In ogni caso, nonostante la palese volontà dei suddetti testi di sminuire le capacità e le competenze del ricorrente, le divergenze dei testi sono piu' apparenti che reali e non dirimenti in quanto anche i lavoratori piu' esperti fanno errori e a volte hanno bisogno dell'aiuto e del conforto dei colleghi .
Inoltre il teste , dopo aver dichiarato che il ricorrente si occupava anche della fresatura Pt_3 in base ai programmi da lui elaborati , che il impostava le misure e i programmi (in quanto Pt_1 ogni pezzo ha una misura diversa) e che ogni tanto , (una volta o due ogni 15 giorni ) con il mouse il sbagliava ad impostare le misure che veniva “ corrette “ da lui stesso o da Pt_1 Parte_5
, ha poi precisato che solitamente in qualità di addetto alla fresatrice il ricorrente lavorava
[...] in autonomia e solo quando aveva bisogno chiamava il sottoscritto o il sig. SI che gli spiegavamo cosa doveva fare , oppure chiamava altri colleghi del reparto imballaggio .
E se il ricorrente solitamente lavorava in autonomia è possibile affermare che il ha svolto, Pt_1 in modo continuativo e autonomo, mansioni di operaio specializzato che prevedevano pag. 8 l'interpretazione di schemi o fogli d'ordine, la messa a punto e l'attrezzaggio di macchine (fresatrice) e l'impiego di specifiche abilità tecniche, ossia mansioni riconducibili al livello AS1 del CCNL Legno Arredamento PMI.
Vi è da aggiungere che i testi e SI non sono credibili quando affermano che il ricorrente Pt_3 non ha formato e addestrato nessuno in azienda in quanto dette dichiarazioni sono smentite dal diretto interessato , ossia il teste nonché dagli altri due testi di parte ricorrente che hanno Tes_1 concordemente dichiarato che il ha addestrato due ragazzi . Per_1
In applicazione dell'art. 2103 c.c. e dell'art. 62 del CCNL (che prevede il passaggio alla categoria superiore dopo 40 giorni lavorativi continuativi in mansioni superiori), il ricorrente ha , quindi, diritto al riconoscimento del superiore inquadramento AS1 a partire dal gennaio 2011 e alle conseguenti differenze retributive.
La contestazione sul quantum è talmente generica che equivale a non contestazione.
E' noto infatti che , per giurisprudenza consolidata , nel rito del lavoro il convenuto ha l'onere di contestare specificamente i conteggi elaborati dal ricorrente occorrendo a tal fine una critica precisa, che involga puntuali circostanze di fatto – risultanti dagli atti ovvero oggetto di prova – idonee a dimostrare l'erroneità dei conteggi e ad individuare gli errori addebitabili.
Come detto, le contestazioni del quantum della convenuta sono generiche e non sono suffragate da alcun documento attestante errori di calcolo o l'errata applicazione dei criteri di legge o del CCNL e
, pertanto , la società convenuta deve essere condannata a versare al ricorrente la somma di euro 24.113,53, oltre alle differenze retributive maturate fino all'effettiva assegnazione della qualifica superiore AS1 e oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge.
Le spese di lite , liquidate come da dispositivo, devono essere compensate per ¼ stante la rinuncia alla domanda di risarcimento danni
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni altra istanza , eccezione e deduzione disattesa o assorbita , così dispone: dichiara cessata la materia del contendere in ordine alle domande di cui al punto d) delle conclusioni : accoglie il ricorso per il resto e , per l'effetto, condanna la al pagamento in favore Controparte_3 di della somma di euro 24.113,53, oltre alle differenze retributive maturate fino Parte_1 all'effettiva assegnazione della qualifica superiore AS1 e oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge:
dichiara compensate per ¼ le spese di lite sostenute dal ricorrente che liquida in complessivi euro 4.400,00 ponendo i residui ¾ ( euro 3.300,00 , oltre rimb. forf. , iva e cpa di legge) a carico della società convenuta
MA , il 12.11.2025
Il Giudice (Simona Gerola)
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