Sentenza 15 dicembre 2025
Ordinanza collegiale 22 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 15/12/2025, n. 22618 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 22618 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 22618/2025 REG.PROV.COLL.
N. 08671/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA NON DEFINITIVA
sul ricorso numero di registro generale 8671 del 2025, proposto da VI De ON, rappresentato e difeso dall’avvocato Clemente Maria Mannucci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Ciampino, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Natale Perri, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, largo Colli Albani,14;
Ministero della cultura, non costituito in giudizio;
per l’ottemperanza
al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione II, n. 17194, pubblicata il 4.10.2024 e mai impugnata, e quindi per la dichiarazione di nullità della sopravvenuta nota del Comune di Ciampino prot. 27350 del 30.5.2025 in pari data ricevuta dal ricorrente, con la quale viene affermato che sarebbe ancora vigente il vincolo paesaggistico cui era sottoposto il terreno del ricorrente, perché elusiva del giudicato;
nonché per l’annullamento
del provvedimento medesimo del Comune di Ciampino, nonché di ogni altro atto presupposto o conseguente, coordinato e connesso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Ciampino;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 ottobre 2025 la dott.ssa GI GI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con la sentenza n. 17194 del 4 ottobre 2024 questo Tribunale ha accolto, nei limiti di cui alla relativa motivazione e con salvezza dell’ulteriore attività dell’amministrazione, il ricorso proposto dal sig. VI De ON avverso i seguenti atti: (i) diniego opposto dal Comune di Ciampino all’istanza di autorizzazione paesaggistica presentata dal ricorrente in data 25 maggio 2016 per la realizzazione, ai sensi dell’art. 3 della l.r. Lazio 11 agosto 2009, n. 21 (c.d. Piano Casa), all’interno di una porzione non edificata del proprio terreno sito in vicolo Patatona (angolo via di Colle Oliva), di due edifici, l’uno a destinazione residenziale e l’altro a destinazione agricola; (ii) presupposto parere negativo reso dalla Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per l’area metropolitana di Roma, la Provincia di Viterbo e l’Etruria Meridionale (di seguito, per brevità, solo “Soprintendenza”).
2. A seguito di tale sentenza, il sig. De ON, con PEC del 6 novembre 2024, ha invitato il Comune di Ciampino a dare ad essa esecuzione mediante l’avvio del procedimento per il rilascio del richiesto permesso di costruire, evidenziando, al riguardo, che “ secondo il T.A.R., non sussisterebbe alcun vincolo paesaggistico sull’area e non sarebbe quindi applicabile la disciplina paesaggistica dettata dal P.T.P.R. ”, con la conseguenza che non risulterebbe “ più necessario il previo ottenimento dell’autorizzazione paesaggistica ” e non vi sarebbe, pertanto, “ alcun ostacolo ” al rilascio del titolo.
2.1. In risposta a tale diffida, il Comune di Ciampino, con nota n. 27350 del 30 maggio 2025, nel ritenere che la sentenza di questo Tribunale “ non [avesse comportato] anche l’annullamento del vincolo paesaggistico al quale era sottoposto il terreno interessato dall’intervento (vincolo ricognitivo di PTP e PTPR: Fascia di rispetto di corso d’acqua - co58 _0244 - Fosso Patatone), tuttora vigente ”, ha comunicato all’istante che “ per potere avviare il procedimento per il rilascio del permesso di costruire, richiesto con prot. n. 5138 del 16.02.2017, è necessario […] che sia rilasciata la preventiva autorizzazione paesaggistica ”, precisando, al riguardo, che al fine di consentire la riapertura della relativa istruttoria era necessario che la documentazione fosse “ nuovamente trasmessa in formato digitale attraverso lo Sportello Telematico Comunale ”.
3. Ritenendo tale nota elusiva del giudicato formatosi sulla sentenza n. 17194 del 2024, il sig. De ON, con l’odierno ricorso in ottemperanza, notificato e depositato il 28 luglio 2025, ha chiesto che ne venga dichiarata la nullità e che al Comune di Ciampino sia ordinato di dare integrale esecuzione, entro un termine determinato, alla sentenza medesima “ avviando l’istruttoria della domanda di permesso di costruire presentata dal ricorrente con istanza prot. A-2017-5138 del 16.2.2017 . Ha altresì instato per la nomina di un commissario ad acta che provveda ove il termine stabilito decorra infruttuosamente.
Nella prospettiva del ricorrente, il provvedimento adottato dal Comune di Ciampino avrebbe portata elusiva del giudicato in quanto reca l’espressa affermazione della perdurante vigenza del vincolo relativo alla fascia di rispetto del Fosso Patatone, mentre “ il T.A.R. […], in accoglimento del ricorso del 2017, riconosce che, a seguito della riduzione della fascia di rispetto del Fosso Patatone da 150 a 50 metri, è venuto meno il bene paesaggistico da tutelare in relazione alla Porzione di terreno che si trova tutta esterna alla fascia dei 50 metri ”,
Un ulteriore profilo di elusione del giudicato risederebbe, ad avviso del sig. De ON, nella “ richiesta del Comune di presentare nuovamente la documentazione già assunta al protocollo dell’Amministrazione comunale, per consentire la riapertura dell’istruttoria ”, considerato che anche “ nella denegata ipotesi in cui venisse confermata la sussistenza del vincolo, il Comune in ottemperanza al giudicato formatosi sulla decisione richiamata […] , ha comunque l’obbligo di dare avvio all’istruttoria, senza richiedere alcunché al ricorrente ”.
3.1. In via espressamente subordinata, il ricorrente ha formulato domanda di annullamento della medesima nota n. 27350 del 30 maggio 2025, deducendo a supporto due motivi di ricorso.
Con un primo motivo (“ II. Violazione e falsa applicazione dell’art. 142 comma 1 lett. c) del D.lgs. 42/2004, dell’art. 3 comma 2 lett. f) e art. 5 delle N.T.A. del P.T.P.R. del Lazio, dell’art. 1 delle N.T.A. del P.T.P. n. 9 “Castelli Romani e delle controdeduzioni alle osservazioni comunali di cui all’allegato 3D del P.T.P.R. del Lazio ”), lamenta che la nota comunale, nell’affermare la vigenza del vincolo relativo al Fosso Patatone, non terrebbe conto del fatto che, a seguito dell’accoglimento da parte della Regione Lazio delle osservazioni presentate dal Comune di Ciampino, la disciplina paesaggistica dell’area interessata dall’intervento è ora dettata dalle controdeduzioni alle osservazioni comunali di cui all’allegato 3D del PTPR adottato con delibere di Giunta regionale n. 556 e 1025 del 2007. Tali controdeduzioni, ai sensi dell’art. 3, comma 3, lett. f), delle relative NTA, “ hanno natura prescrittiva e prevalente rispetto alle classificazioni di tutela indicate nella tavola e nelle presenti norme ”, con conseguente inapplicabilità, per effetto della riduzione della fascia di rispetto dal fosso a 50 m, della disciplina paesaggistica dettata dall’art. 35, comma 6, e dall’art. 23 delle NTA del PTPR.
Con un secondo motivo posto a supporto dell’azione demolitoria (“ III. Violazione e falsa applicazione degli artt. 5 e 20 del D.P.R. 380/2001 e 146 del D. Lgs. 42/2004. Eccesso di potere per contraddittorietà ed illogicità ”), il sig. De ON contesta il contenuto della nota impugnata nella parte in cui il Comune resistente richiede di trasmettere nuovamente la documentazione ai fini della riapertura dell’istruttoria, evidenziando sul punto che “ sia che vi sia la permanenza del vincolo – il che si contesta – sia che il vincolo sia stato rimosso, è il Comune che deve dare avvio all’istruttoria decidendo se inoltrare nuovamente alla Soprintendenza l’istanza di autorizzazione paesaggistica già presentata, accompagnata da una nuova relazione che tenga conto della decisione del T.A.R. ”.
4. Con memoria in data 24 settembre 2025 si è costituito in giudizio il Comune di Ciampino, chiedendo il rigetto del ricorso perché infondato e depositando alcuni documenti.
Non risulta invece costituito, benché ritualmente evocato, il Ministero della cultura.
5. Alla camera di consiglio del 28 ottobre 2025, la causa è stata discussa e trattenuta in decisione.
6. Il ricorso in ottemperanza è fondato e va accolto nei soli limiti di seguito indicati.
7. Riveste carattere preliminare la corretta individuazione della portata del dictum giurisdizionale di cui alla sentenza ottemperanda.
7.1. L’annullamento degli atti gravati è stato disposto da questo Tribunale sulla scorta del rilevato deficit motivazionale del parere negativo della Soprintendenza e, di riflesso, della determinazione assunta dal Comune di Ciampino.
Posto, infatti, che l’autorità statale ha rilasciato il parere negativo rispetto all’intervento edilizio prospettato dal ricorrente sul presupposto che esso ricadesse in area gravata dal vincolo di cui all’art. 142, comma 1, lett. c), del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e in Zona E del P.R.G. (nonché l’interno delle “zone agricole con rilevante valore paesaggistico ed ambientale” del P.T.P. n. 9 “Castelli Romani”), il Collegio ha evidenziato quanto segue:
- “ la motivazione del parere negativo non può non implicare la dimostrazione della sussistenza e consistenza del vincolo e la corretta identificazione della disciplina paesaggistica e urbanistica applicabile all’area, in presenza del quale le amministrazioni coinvolte hanno ritenuto l’incompatibilità dell’intervento edilizio ”;
- “ nella vicenda in esame […] non è chiaro quale sia il vincolo e la disciplina da tenere in considerazione, anche a fronte di una evidente inadeguatezza motivazionale sul punto del parere reso dalla Soprintendenza ”.
In particolare, secondo quanto argomentato nella sentenza di cui si tratta, la necessità, nel caso di specie, di motivare in ordine al regime vincolistico e urbanistico effettivamente vigente nell’area deriva dalle seguenti circostanze: innanzitutto, dall’avvenuto parziale accoglimento delle osservazioni comunali al P.T.P.R. di cui all’allegato 3D, proposta n. 058118_P01b (le controdeduzioni dispongono: “ Accolta parzialmente secondo quanto precisato nel punto 5b dei criteri di valutazione consentendo le trasformazioni previste dalle zone «C» di espansione e di istruzione superiore … della variante al PRG con il mantenimento della fascia di rispetto dei mt. 50. Per le zone ricadenti in aree urbanizzate perimetrate dal P.T.P.R. si applica la disciplina di cui all’art. 7 comma 7 ”); in secondo luogo, dall’esistenza, rilevata dallo stesso Tribunale, di “un contesto circostante urbanizzato, che sembrerebbe supportare l’argomentazione di parte ricorrente, secondo la quale la Porzione oggetto dell’intervento edilizio avrebbe perso l’originaria vocazione agricola, trovando applicazione, invece, la disciplina prevista per le Zone “C” di espansione ” .
7.2. Ne deriva che l’effetto conformativo discendente dalla sentenza ottemperanda deve essere individuato nell’obbligo del Comune di Ciampino di rinnovare l’istruttoria relativa all’autorizzazione paesaggistica richiesta dal sig. De ON, soffermandosi sui profili attinenti al regime vincolistico e urbanistico dell’area appena richiamati e predisponendo, all’esito, in caso di ritenuta perdurante necessità dell’acquisizione dell’autorizzazione medesima, una nuova relazione tecnica illustrativa e una nuova proposta di provvedimento, da trasmettere, ex art. 146, comma 7, del d.lgs. n. 42 del 2004 alla Soprintendenza. In tal caso, l’autorità statale, a propria volta, sarà tenuta ad adottare un nuovo provvedimento che tenga in espressa considerazione gli specifici aspetti, sopra evidenziati, su cui si è soffermato questo Tribunale nella sentenza della cui ottemperanza si tratta e dia conto in motivazione degli esiti della valutazione compiuta sugli stessi.
La riattivazione del procedimento nei sensi indicati deve avvenire – secondo i principi generali in tema di effetto conformativo delle sentenze di annullamento di provvedimenti incidenti su interessi legittimi pretensivi – non già in esito alla presentazione di una nuova istanza da parte dell’odierno ricorrente o comunque alla (ri)trasmissione da parte sua della documentazione, bensì sulla base della precedente istanza già presentata. Questa, infatti, a seguito dell’annullamento giurisdizionale del provvedimento di rigetto pronunciato dal Comune di Ciampino e del presupposto parere negativo della Soprintendenza, è da considerarsi ancora pendente e obbliga le amministrazioni coinvolte ad adottare una nuova pronuncia.
8. Se il vincolo conformativo discendente dalla pronuncia di questo Tribunale n. 17194 del 2024 va ricostruito nei suddetti termini, la nota n. 27350 del 2025 deve allora ritenersi nulla per violazione del giudicato nella sola parte in cui il Comune di Ciampino ha richiesto al sig. De ON di procedere, al fine di consentire la riapertura dell’istruttoria, ad un nuovo invio della documentazione attraverso lo sportello telematico comunale.
9. Quanto, invece, all’affermazione, contenuta nella medesima nota, secondo cui il “ vincolo ricognitivo di PTP e PTPR: fascia di rispetto di corso d’acqua co58 _0244 - Fosso Patatone ” sarebbe “ tuttora vigente ”, con conseguente necessità dell’autorizzazione paesaggistica, essa non viola il decisum in quanto, come sopra chiarito, questo Tribunale non si è pronunciato nel merito della vigenza o meno del vincolo in questione ma ha rilevato il difetto di motivazione del parere sopraintendentizio in ordine agli specifici aspetti richiamati al punto 7.1. della presente sentenza.
Il motivo di censura con cui il ricorrente contesta l’affermazione del Comune in ordine alla sussistenza del vincolo – formulato, in via principale, quale causa di nullità della nota n. 27350 del 2025 e, in via subordinata, quale censura di legittimità (motivo sub II della domanda di annullamento) – non attiene, dunque, all’ottemperanza ma ha natura impugnatoria. Ai fini della relativa trattazione, pertanto, occorre procedere, ai sensi dell’art. 32, comma 2, c.p.a., alla conversione del rito da camerale in ordinario, avendo il Collegio constatato il rispetto del termine di cui all’art. 41, comma 2, c.p.a. per la proposizione dell’azione di annullamento (cfr. Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 15 gennaio 2013, n. 2).
10. In conclusione, il ricorso per l’ottemperanza è parzialmente fondato nei limiti sopra illustrati e, per l’effetto:
- va dichiarata la nullità della nota n. 27350 del 30 maggio 2025 nella sola parte in cui il Comune di Ciampino ha disposto che “ Al fine di consentire la riapertura dell’istruttoria della richiesta di autorizzazione paesaggistica in argomento, è necessario […] che la documentazione sia nuovamente trasmessa in formato digitale attraverso lo Sportello Telematico Comunale ”;
- va ordinato al Comune di Ciampino di dare esecuzione alla sentenza di questo Tribunale n. 17194 del 4 ottobre 2024, procedendo autonomamente – vale a dire senza nuova acquisizione della documentazione già trasmessa – a riattivare il procedimento relativo all’istanza di autorizzazione paesaggistica presentata dal sig. VI De ON e rinnovando l’istruttoria sulla base della specifica valutazione dei profili attinenti al regime vincolistico e urbanistico dell’area evidenziati nella sentenza ottemperanda (e richiamati al punto 7.1. della presente decisione). All’esito di tale valutazione, che deve essere compiuta entro il termine di quaranta giorni dalla comunicazione o (se antecedente) dalla notificazione della presente sentenza, il Comune procederà come segue: (i) in caso di ritenuta perdurante necessità dell’autorizzazione paesaggistica, predisporrà una nuova relazione tecnica illustrativa e una nuova proposta di provvedimento – adeguatamente motivate in relazione ai suddetti profili – da trasmettere, ex art. 146, comma 7, del d.lgs. n. 42 del 2004 alla Soprintendenza; (ii) in caso contrario, darà atto della valutazione effettuata in apposito provvedimento motivato da comunicare tempestivamente al ricorrente.
Il Collegio reputa di riservare la nomina di un commissario ad acta all’ipotesi di inottemperanza dell’Amministrazione, su successiva istanza della parte interessata.
11. Ai fini della trattazione della domanda di annullamento, proposta in via subordinata, va invece disposta la conversione del rito da camerale a ordinario, con rinvio ad apposta udienza pubblica che sarà fissata ai sensi di legge.
12. In ragione della peculiarità della controversia, le spese di lite della presente fase possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater), non definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, accoglie parzialmente nei limiti di cui in parte motiva la domanda di ottemperanza e per l’effetto:
- dichiara la nullità della nota n. 27350 del 30 maggio 2025 nella sola parte in cui il Comune di Ciampino ha disposto che “ Al fine di consentire la riapertura dell’istruttoria della richiesta di autorizzazione paesaggistica in argomento, è necessario […] che la documentazione sia nuovamente trasmessa in formato digitale attraverso lo Sportello Telematico Comunale ”;
- ordina al Comune di Ciampino di dare esecuzione alla sentenza di questo Tribunale n. 17194 del 4 ottobre 2024, procedendo a riattivare il procedimento relativo all’istanza di autorizzazione paesaggistica presentata dal sig. VI De ON nei sensi e nei termini illustrati al punto 10 della motivazione della presente decisione.
Dispone la conversione del rito da camerale a ordinario per la trattazione della domanda di annullamento formulata in via subordinata e manda alla segreteria della Sezione ai fini dei conseguenti adempimenti.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 ottobre 2025 con l’intervento dei magistrati:
NT GI, Presidente
Francesca Santoro Cayro, Primo Referendario
GI GI, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| GI GI | NT GI |
IL SEGRETARIO