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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 02/12/2025, n. 16858 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 16858 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
MA NZ Presidente
Cecilia Pratesi UD rel.
IA CI UD
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 51556/2024,
TRA
(ROMA, 04/06/1960), con il patrocinio dell'avv. Parte_1
TR OL
E
(ROMA (RM), 05/06/1959), con il patrocinio dell'avv. CP_1
DEL CAPRARO LETIZIA;
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio.
In fatto e in diritto
ha convenuto in giudizio er sentire Parte_1 CP_1
dichiarare la cessazione degli effetti civili del loro matrimonio e, quanto alle 2 domande di natura economica, ha chiesto la ripartizione delle spese straordinarie per il figlio maggiorenne al 50% tra i genitori, in Per_1
precedenza attribuite solo per il 40% alla madre, fermo il contributo per il mantenimento del figlio versato alla madre;
si è costituita in giudizio aderendo alla domanda di CP_1
divorzio ma si è opposta alla richiesta di modifica della ripartizione delle spese straordinarie;
Le parti hanno in seguito raggiunto un accordo e hanno formulato le seguenti conclusioni congiunte:
1. i coniugi vivranno separati con l'obbligo di reciproco rispetto provvedendo ognuno al proprio mantenimento in quanto indipendenti economicamente;
2. la casa familiare ed il box di pertinenza siti in Roma, rispettivamente in Via Linguaglossa, n. 5 – int. 6 ed in Via Vizzini n. 64/F – piano S1 – int. G, di cui i coniugi sono comproprietari pro indiviso al 50% continueranno a rimanere assegnati a CP_1 sino al raggiungimento dell'indipendenza economica del figlio maggiore di età, Per_2 ;
[...]
3. il padre ed il figlio potranno frequentarsi liberamente e in qualsiasi momento Per_1 previo accordo tra gli stessi, tenuto conto dei rispettivi impegni professionali ed universitari;
4. il padre contribuirà al mantenimento del figlio maggiorenne non economicamente indipendente versando, entro il giorno 5 di ogni mese, a l'importo Per_1 CP_1 di € 700/mese da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT;
5. le spese straordinarie per il figlio , intese quali spese mediche non coperte dal SSN, Per_1 sportive, ricreative, saranno suddivise al 50% tra i genitori e saranno da loro tutte preventivamente concordate e documentate, stabilendo altresì le Parti che qualora dovessero sorgere contestazioni in ordine all'individuazione delle spese straordinarie da sostenere nell'interesse del figlio, si atterranno al Protocollo d'Intesa del Tribunale di Roma del 17.12.2014”.
Ricorrono i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in data 13/10/1984, giacché dagli atti risulta che è decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b] della legge n. 898/1970
e successive modifiche) e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare. 3
Nulla osta alla ricezione delle condizioni proposte.
Spese compensate stante l'esito del giudizio
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 51556/2024 R.G.A.C.:
dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in
ROMA in data 13/10/1984 tra (ROMA, 04/06/1960) e Parte_1
ROMA, 05/06/1959) trascritto nel Registro degli Atti di CP_1
Matrimonio del Comune di ROMA al n. 01444, Parte 2, Serie A04, Anno
1984, alle condizioni concordate dalle parti e trascritte in motivazione.
Spese compensate.
Manda la cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 152 septies
comma 2 disp.att. c.p.c.
Roma, 19/11/2025
La giudice est.
Cecilia Pratesi
La Presidente MA NZ
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
MA NZ Presidente
Cecilia Pratesi UD rel.
IA CI UD
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 51556/2024,
TRA
(ROMA, 04/06/1960), con il patrocinio dell'avv. Parte_1
TR OL
E
(ROMA (RM), 05/06/1959), con il patrocinio dell'avv. CP_1
DEL CAPRARO LETIZIA;
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio.
In fatto e in diritto
ha convenuto in giudizio er sentire Parte_1 CP_1
dichiarare la cessazione degli effetti civili del loro matrimonio e, quanto alle 2 domande di natura economica, ha chiesto la ripartizione delle spese straordinarie per il figlio maggiorenne al 50% tra i genitori, in Per_1
precedenza attribuite solo per il 40% alla madre, fermo il contributo per il mantenimento del figlio versato alla madre;
si è costituita in giudizio aderendo alla domanda di CP_1
divorzio ma si è opposta alla richiesta di modifica della ripartizione delle spese straordinarie;
Le parti hanno in seguito raggiunto un accordo e hanno formulato le seguenti conclusioni congiunte:
1. i coniugi vivranno separati con l'obbligo di reciproco rispetto provvedendo ognuno al proprio mantenimento in quanto indipendenti economicamente;
2. la casa familiare ed il box di pertinenza siti in Roma, rispettivamente in Via Linguaglossa, n. 5 – int. 6 ed in Via Vizzini n. 64/F – piano S1 – int. G, di cui i coniugi sono comproprietari pro indiviso al 50% continueranno a rimanere assegnati a CP_1 sino al raggiungimento dell'indipendenza economica del figlio maggiore di età, Per_2 ;
[...]
3. il padre ed il figlio potranno frequentarsi liberamente e in qualsiasi momento Per_1 previo accordo tra gli stessi, tenuto conto dei rispettivi impegni professionali ed universitari;
4. il padre contribuirà al mantenimento del figlio maggiorenne non economicamente indipendente versando, entro il giorno 5 di ogni mese, a l'importo Per_1 CP_1 di € 700/mese da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT;
5. le spese straordinarie per il figlio , intese quali spese mediche non coperte dal SSN, Per_1 sportive, ricreative, saranno suddivise al 50% tra i genitori e saranno da loro tutte preventivamente concordate e documentate, stabilendo altresì le Parti che qualora dovessero sorgere contestazioni in ordine all'individuazione delle spese straordinarie da sostenere nell'interesse del figlio, si atterranno al Protocollo d'Intesa del Tribunale di Roma del 17.12.2014”.
Ricorrono i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in data 13/10/1984, giacché dagli atti risulta che è decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b] della legge n. 898/1970
e successive modifiche) e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare. 3
Nulla osta alla ricezione delle condizioni proposte.
Spese compensate stante l'esito del giudizio
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 51556/2024 R.G.A.C.:
dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in
ROMA in data 13/10/1984 tra (ROMA, 04/06/1960) e Parte_1
ROMA, 05/06/1959) trascritto nel Registro degli Atti di CP_1
Matrimonio del Comune di ROMA al n. 01444, Parte 2, Serie A04, Anno
1984, alle condizioni concordate dalle parti e trascritte in motivazione.
Spese compensate.
Manda la cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 152 septies
comma 2 disp.att. c.p.c.
Roma, 19/11/2025
La giudice est.
Cecilia Pratesi
La Presidente MA NZ