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Sentenza 28 gennaio 2026
Sentenza 28 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Liguria, sez. III, sentenza 28/01/2026, n. 86 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria |
| Numero : | 86 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 86/2026
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LIGURIA Sezione 3, riunita in udienza il
16/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
VENTURINI MARIO CARLO, Presidente
AS IA PAOLO, Relatore
ASSANDRI PIETRO, Giudice
in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 390/2025 depositato il 09/05/2025
proposto da
Comune di Genova - Via Cantore 3 16100 Genova GE
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 961/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado GENOVA sez. 2
e pubblicata il 04/11/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 174328-2018 IMU 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: si richiama agli atti.
Resistente/Appellato: si richiama agli atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La sentenza impugnata dalla società contribuente concerne l'avviso di accertamento emesso dal Comune di Genova per omesso versamento dell'imposta IMU 2018 su un immobile di proprietà al 100% dell'associazione contribuente sito in Indirizzo_1 cat. D/6.;
- l'Associazione contribuente impugnava l'avviso di cui è causa chiedendone l'annullamento;
- la Corte di Giustizia Tributaria di I° grado accoglieva il ricorso di controparte con compensazione delle spese di giudizio.
Appella il Comune di Genova principalmente su due rilievi: la mancanza della dichiarazione IMU e la asserita assenza di prova dell'utilizzo non commerciale dell'immobile per ottenere la riforma della sentenza di I° grado, dichiarando corretto l'avviso di accertamento.
Resiste parte contribuente con appello incidentale su alcuni punti non esaminati dal primo giudice, quali firma su accertamento ed altre questioni formali, nonchè la valutazione in punto spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si osserva in merito agli atti in fase di appello:
parte contribuente resiste eccependo in via pregiudiziale l' inammissibilità dell'appello dell'Ufficio ai sensi dell'art. 342 c.p.c. che disciplina i requisiti dell'atto di appello nel processo civile, imponendo che esso contenga: a) l'indicazione specifica delle parti della sentenza che si vogliono impugnare, b) le censure specifiche contro i capi della sentenza appellata (“motivi specifici di gravame”) precisando che questa norma si applica anche al processo tributario in via sussidiaria ai sensi dell'art. 1, comma 2, del d.lgs.
546/1992 .
Secondo parte contribuente, ai sensi dell'art. 53 d.lgs. 546/1992, l'appello deve contenere censure puntuali e non generiche: altrimenti è inammissibile.
Quanto alla inammissibilità dell'appello si richiama la ordinanza della Suprema Corte Sez. 5, n. 38985 del
2021; infatti la Corte è ferma nell'affermare il principio secondo cui “Nel processo tributario la sanzione di inammissibilità dell'appello per difetto di specificità dei motivi, prevista dall'art. 53, comma 1, del d.lgs. n.
546 del 1992, deve essere interpretata restrittivamente, in conformità all'art. 14 disp. prel. c.c., trattandosi di disposizione eccezionale che limita l'accesso alla giustizia, dovendosi consentire, ogni qual volta nell'atto sia comunque espressa la volontà di contestare la decisione di primo grado, l'effettività del sindacato sul merito dell'impugnazione.” (Cass. n. 707/2019, n. 15519/2020)".
Questa Corte prende atto che le tesi espresse dal Comune sono le stesse del primo grado, ma il richiedere nuova valutazione delle stesse è palese in appello ove lamenta che non sia stata considerata
Questa Corte, stante la giurisprudenza di Cassazione restrittiva all'inammissibilità, come quella sopra citata, ritiene l'appello ammissibile.
Quanto alla non impugnazione del capo di sentenza relativo alla mancanza di contradditorio preventivo, si rileva che dalla lettura della sentenza impugnata non emerge alcuna decisione sul contradditorio preventivo e sulla motivazione;
tutte le argomentazioni della decisione di primo grado vertono sulla necessità di dichiarazione, che è stata effettivamente omessa. L'obiter dictum relativo alla esigenza di contradditorio, formulato in sentenza, pare piuttosto assorbito dalla decisione in ordine alla esigenza di deposito della dichiarazione, indiscutibilmente non effettuata. Comunque, giurisprudenza recente della
Corte di legittimità ha confermato che per l'IMU non è prevista l'obbligatorietà del contradditorio preventivo: Cassazione Sez. 5, Ordinanza n. 32180 del 2024:" 6.1.Per quanto concerne l'obbligo di contraddittorio, questa Corte ha ripetutamente affermato che in tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, l'Amministrazione finanziaria è gravata di un obbligo generale di contraddittorio endoprocedimentale, la cui violazione comporta l'invalidità dell'atto purché il contribuente abbia assolto all'onere di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere e non abbia proposto un'opposizione meramente pretestuosa, esclusivamente per i tributi "armonizzati", mentre, per quelli "non armonizzati", non è rinvenibile, nella legislazione nazionale, un analogo generalizzato vincolo, sicché esso sussiste solo per le ipotesi in cui risulti specificamente sancito. (Cass SU 24823/15;Cass.
n.11560/18; Cass 27421/18; Cass. n. 9978/2021; Cass. n. 14357/2022; Cass. n.7966/2024). Nel caso di specie poiché il tributo IMU non risulta essere armonizzato a livello della UE, l'obbligo di contraddittorio non sussiste".
In merito a quanto rilevato dal Comune appellante si concorda col primo giudice in quanto solo con l'entrata in vigore della legge 160/2019, è stato introdotto l'obbligo annuale della dichiarazione, mentre l'atto è relativo all'anno 2018, per il quale un tale obbligo non sussisteva.
Non può, pertanto, ritenersi legittimo l'atto impugnato concernente il mancato versamento di imposta in dipendenza di omessa dichiarazione annuale per la quale non sussisteva l'obbligo della parte contribuente, in assenza di variazioni rispetto al passato;
inoltre non essendovi state variazioni oggettive o soggettive dell'immobile
(ai sensi dell'art. 6 del DM 200/2012) la dichiarazione IMU non era stata ritenuta dovuta da parte contribuente, in comprensibile buona fede.
Quanto al secondo punto, come dedotto ripetutamente in ricorso introduttivo, fino al periodo di imposta
2023 nell'area di proprietà dell'associazione si sono svolte esclusivamente attività sportive istituzionali.
Il Comune di Genova assume invece, senza provarlo, che nell'anno 2018 e nell'area, l'associazione abbia svolto anche una attività commerciale.
L'utilizzo dell'immobile è stato ampiamente documentato in primo grado e i locali sono stati destinati a finalità esclusivamente sportive e ricreative, come attestato da apposita perizia in atti, dallo statuto e dai documenti associativi.
Il Comune al contrario non ha fornito alcuna prova contraria idonea a dimostrare un uso commerciale dei locali ma si è limitato ad osservazioni generiche su elementi di contesto (es. sito internet, recensioni online) che non provano alcun esercizio di attività commerciale per l'anno 2018.
L'attività commerciale a cui fa riferimento il comune deriva da schermate internet non relative all'anno
2018 ma relative all'anno 2024, anno per il quale l'associazione ha debitamente presentato dichiarazione
IMU per queste aree, onde continuare a godere dell'esenzione.
La giurisprudenza di legittimità e di merito ha affermato che l'esenzione si applica anche a immobili iscritti in categoria D/6 se utilizzati direttamente per finalità istituzionali (Cass. 22201/2008; Cass. 5485/2008;
Cass. 280/2004), e che l'attività del bar non esclude di per sé la natura non commerciale se riservata ai soci e funzionalmente integrata nell'attività sportiva.
Le eventuali entrate da attività accessorie (bar, sala carte, affitto campi) non assumono rilevanza ove non vi sia lucro soggettivo e l'attività sia svolta nei limiti delle modalità non commerciali individuate dal DM
200/2012.
L'appello va pertanto respinto con conseguente conferma dell'annullamento dell'atto impugnato.
Il non accoglimento dell'appello principale rende superfluo l'esame dell'appello incidentale, ribadendo comunque che la valutazione sulle spese del primo grado è valutazione connessa a quel giudice in base a proprie considerazioni collegiali nel momento di accoglimento del ricorso iniziale.
Valore controversia euro 6294,00
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Respinge l' appello principale . Spese a carico Comune liquidate in euro 1593,00 nel minimo di cui alla tabella DM 147/2022 oltre accessori di legge se dovuti.
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LIGURIA Sezione 3, riunita in udienza il
16/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
VENTURINI MARIO CARLO, Presidente
AS IA PAOLO, Relatore
ASSANDRI PIETRO, Giudice
in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 390/2025 depositato il 09/05/2025
proposto da
Comune di Genova - Via Cantore 3 16100 Genova GE
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 961/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado GENOVA sez. 2
e pubblicata il 04/11/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 174328-2018 IMU 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: si richiama agli atti.
Resistente/Appellato: si richiama agli atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La sentenza impugnata dalla società contribuente concerne l'avviso di accertamento emesso dal Comune di Genova per omesso versamento dell'imposta IMU 2018 su un immobile di proprietà al 100% dell'associazione contribuente sito in Indirizzo_1 cat. D/6.;
- l'Associazione contribuente impugnava l'avviso di cui è causa chiedendone l'annullamento;
- la Corte di Giustizia Tributaria di I° grado accoglieva il ricorso di controparte con compensazione delle spese di giudizio.
Appella il Comune di Genova principalmente su due rilievi: la mancanza della dichiarazione IMU e la asserita assenza di prova dell'utilizzo non commerciale dell'immobile per ottenere la riforma della sentenza di I° grado, dichiarando corretto l'avviso di accertamento.
Resiste parte contribuente con appello incidentale su alcuni punti non esaminati dal primo giudice, quali firma su accertamento ed altre questioni formali, nonchè la valutazione in punto spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si osserva in merito agli atti in fase di appello:
parte contribuente resiste eccependo in via pregiudiziale l' inammissibilità dell'appello dell'Ufficio ai sensi dell'art. 342 c.p.c. che disciplina i requisiti dell'atto di appello nel processo civile, imponendo che esso contenga: a) l'indicazione specifica delle parti della sentenza che si vogliono impugnare, b) le censure specifiche contro i capi della sentenza appellata (“motivi specifici di gravame”) precisando che questa norma si applica anche al processo tributario in via sussidiaria ai sensi dell'art. 1, comma 2, del d.lgs.
546/1992 .
Secondo parte contribuente, ai sensi dell'art. 53 d.lgs. 546/1992, l'appello deve contenere censure puntuali e non generiche: altrimenti è inammissibile.
Quanto alla inammissibilità dell'appello si richiama la ordinanza della Suprema Corte Sez. 5, n. 38985 del
2021; infatti la Corte è ferma nell'affermare il principio secondo cui “Nel processo tributario la sanzione di inammissibilità dell'appello per difetto di specificità dei motivi, prevista dall'art. 53, comma 1, del d.lgs. n.
546 del 1992, deve essere interpretata restrittivamente, in conformità all'art. 14 disp. prel. c.c., trattandosi di disposizione eccezionale che limita l'accesso alla giustizia, dovendosi consentire, ogni qual volta nell'atto sia comunque espressa la volontà di contestare la decisione di primo grado, l'effettività del sindacato sul merito dell'impugnazione.” (Cass. n. 707/2019, n. 15519/2020)".
Questa Corte prende atto che le tesi espresse dal Comune sono le stesse del primo grado, ma il richiedere nuova valutazione delle stesse è palese in appello ove lamenta che non sia stata considerata
Questa Corte, stante la giurisprudenza di Cassazione restrittiva all'inammissibilità, come quella sopra citata, ritiene l'appello ammissibile.
Quanto alla non impugnazione del capo di sentenza relativo alla mancanza di contradditorio preventivo, si rileva che dalla lettura della sentenza impugnata non emerge alcuna decisione sul contradditorio preventivo e sulla motivazione;
tutte le argomentazioni della decisione di primo grado vertono sulla necessità di dichiarazione, che è stata effettivamente omessa. L'obiter dictum relativo alla esigenza di contradditorio, formulato in sentenza, pare piuttosto assorbito dalla decisione in ordine alla esigenza di deposito della dichiarazione, indiscutibilmente non effettuata. Comunque, giurisprudenza recente della
Corte di legittimità ha confermato che per l'IMU non è prevista l'obbligatorietà del contradditorio preventivo: Cassazione Sez. 5, Ordinanza n. 32180 del 2024:" 6.1.Per quanto concerne l'obbligo di contraddittorio, questa Corte ha ripetutamente affermato che in tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, l'Amministrazione finanziaria è gravata di un obbligo generale di contraddittorio endoprocedimentale, la cui violazione comporta l'invalidità dell'atto purché il contribuente abbia assolto all'onere di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere e non abbia proposto un'opposizione meramente pretestuosa, esclusivamente per i tributi "armonizzati", mentre, per quelli "non armonizzati", non è rinvenibile, nella legislazione nazionale, un analogo generalizzato vincolo, sicché esso sussiste solo per le ipotesi in cui risulti specificamente sancito. (Cass SU 24823/15;Cass.
n.11560/18; Cass 27421/18; Cass. n. 9978/2021; Cass. n. 14357/2022; Cass. n.7966/2024). Nel caso di specie poiché il tributo IMU non risulta essere armonizzato a livello della UE, l'obbligo di contraddittorio non sussiste".
In merito a quanto rilevato dal Comune appellante si concorda col primo giudice in quanto solo con l'entrata in vigore della legge 160/2019, è stato introdotto l'obbligo annuale della dichiarazione, mentre l'atto è relativo all'anno 2018, per il quale un tale obbligo non sussisteva.
Non può, pertanto, ritenersi legittimo l'atto impugnato concernente il mancato versamento di imposta in dipendenza di omessa dichiarazione annuale per la quale non sussisteva l'obbligo della parte contribuente, in assenza di variazioni rispetto al passato;
inoltre non essendovi state variazioni oggettive o soggettive dell'immobile
(ai sensi dell'art. 6 del DM 200/2012) la dichiarazione IMU non era stata ritenuta dovuta da parte contribuente, in comprensibile buona fede.
Quanto al secondo punto, come dedotto ripetutamente in ricorso introduttivo, fino al periodo di imposta
2023 nell'area di proprietà dell'associazione si sono svolte esclusivamente attività sportive istituzionali.
Il Comune di Genova assume invece, senza provarlo, che nell'anno 2018 e nell'area, l'associazione abbia svolto anche una attività commerciale.
L'utilizzo dell'immobile è stato ampiamente documentato in primo grado e i locali sono stati destinati a finalità esclusivamente sportive e ricreative, come attestato da apposita perizia in atti, dallo statuto e dai documenti associativi.
Il Comune al contrario non ha fornito alcuna prova contraria idonea a dimostrare un uso commerciale dei locali ma si è limitato ad osservazioni generiche su elementi di contesto (es. sito internet, recensioni online) che non provano alcun esercizio di attività commerciale per l'anno 2018.
L'attività commerciale a cui fa riferimento il comune deriva da schermate internet non relative all'anno
2018 ma relative all'anno 2024, anno per il quale l'associazione ha debitamente presentato dichiarazione
IMU per queste aree, onde continuare a godere dell'esenzione.
La giurisprudenza di legittimità e di merito ha affermato che l'esenzione si applica anche a immobili iscritti in categoria D/6 se utilizzati direttamente per finalità istituzionali (Cass. 22201/2008; Cass. 5485/2008;
Cass. 280/2004), e che l'attività del bar non esclude di per sé la natura non commerciale se riservata ai soci e funzionalmente integrata nell'attività sportiva.
Le eventuali entrate da attività accessorie (bar, sala carte, affitto campi) non assumono rilevanza ove non vi sia lucro soggettivo e l'attività sia svolta nei limiti delle modalità non commerciali individuate dal DM
200/2012.
L'appello va pertanto respinto con conseguente conferma dell'annullamento dell'atto impugnato.
Il non accoglimento dell'appello principale rende superfluo l'esame dell'appello incidentale, ribadendo comunque che la valutazione sulle spese del primo grado è valutazione connessa a quel giudice in base a proprie considerazioni collegiali nel momento di accoglimento del ricorso iniziale.
Valore controversia euro 6294,00
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Respinge l' appello principale . Spese a carico Comune liquidate in euro 1593,00 nel minimo di cui alla tabella DM 147/2022 oltre accessori di legge se dovuti.