Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Genova, sez. III, sentenza 13/02/2026, n. 147
CGT1
Sentenza 13 febbraio 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Illegittimità dell'avviso per carenza del presupposto impositivo

    Il tributo principale e le somme dovute a titolo di sanzioni ed interessi sono state integralmente pagate, pertanto l'avviso di accertamento impugnato risulta privo di attuale presupposto impositivo.

  • Accolto
    Illegittimità dell'operato dell'Ufficio per omessa autotutela

    La mancata autotutela rileva quale indice della condotta processuale e amministrativa dell'Ufficio, suscettibile di incidere sulla regolazione delle spese di lite, ma non inficia la validità dell'impugnazione dell'avviso nei termini di legge.

  • Accolto
    Inammissibilità del recupero di sanzioni già corrisposte

    La Corte ha ritenuto che le sanzioni e gli interessi risultavano già corrisposti, pertanto nessun debito residuo permaneva in capo alla contribuente.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Genova, sez. III, sentenza 13/02/2026, n. 147
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Genova
    Numero : 147
    Data del deposito : 13 febbraio 2026

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