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Sentenza 13 febbraio 2026
Sentenza 13 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Genova, sez. III, sentenza 13/02/2026, n. 147 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Genova |
| Numero : | 147 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 147/2026
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di GENOVA Sezione 3, riunita in udienza il 11/02/2026 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
GRASSO PASQUALE, Giudice monocratico in data 11/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 698/2025 depositato il 17/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Liguria - Via Fieschi 15 16100 Genova GE
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 - Difensore_3 CF_Difensore_3 -
Email_2 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TLF22000256 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2022
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 134/2026 depositato il 12/02/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ricorrente_1 srl proponeva ricorso avverso l'avviso di accertamento n. TLF22000256 (di seguito, per brevità, “l'avviso”), meglio indicato in epigrafe, emesso dall'Agenzia delle Entrate e relativo alla Targa_1tassa automobilistica per l'anno d'imposta 2022 concernente il veicolo aziendale targa Evidenziava la ricorrente che l'avviso era stato emesso sul presupposto del mancato pagamento del tributo per l'importo complessivo di € 876,00, mentre, in realtà, la tassa automobilistica risultava regolarmente versata, sia pure in ritardo, in data 17 settembre 2024, come comprovato dalla comunicazione ufficiale della Regione Liguria e dall'estratto conto bancario della società; deduceva, inoltre, che anche le eventuali somme dovute a titolo di sanzioni ed interessi risultavano già corrisposte, sicché nessun debito residuo permaneva in capo alla contribuente. Su detti presupposti il ricorrente svolgeva i seguenti motivi di impugnazione: 1. Illegittimità dell'avviso per carenza del presupposto impositivo, poiché la tassa automobilistica oggetto di recupero risultava integralmente pagata, con conseguente inesistenza del debito principale al momento della decisione;
2. Illegittimità dell'operato dell'Ufficio per omessa autotutela, avendo l'Amministrazione omesso di annullare o rettificare l'avviso nonostante la produzione di documentazione attestante l'avvenuto pagamento;
3. Inammissibilità del recupero di sanzioni già corrisposte, assumendo che qualunque ulteriore pretesa sarebbe contraria al principio del “ne bis in idem” tributario. Si costituiva in giudizio Regione Liguria, la quale rappresentava che il ricorso aveva ad oggetto un avviso emesso dall'Agenzia delle Entrate in materia di addizionale erariale della tassa automobilistica (cd. superbollo), tributo di competenza erariale, rispetto al quale la Regione non è soggetto attivo, e che nel ricorso non erano formulate domande specifiche nei confronti della Regione medesima. La Regione, peraltro, confermava l'avvenuto pagamento della tassa automobilistica regionale per l'anno di imposta considerato, come da nota prot. n. 0310235 del 23.06.2025, chiedendo pertanto che fosse dichiarato il difetto di legittimazione passiva e che fossero respinte eventuali domande nei suoi confronti, con vittoria di spese. L'Agenzia delle Entrate non si costituiva in giudizio.
Considerato che 1. In punto di fatto, dalle allegazioni di parte ricorrente e dalla documentazione richiamata – in particolare dalla comunicazione della Regione Liguria – emerge che la tassa automobilistica per l'anno d'imposta 2022 relativa al veicolo targa Targa_1 è stata integralmente versata dalla contribuente, seppure in ritardo rispetto alla scadenza ordinaria. Le stesse difese della Regione, che attestano l'avvenuto pagamento del tributo regionale per il medesimo periodo, corroborano la veridicità di tale circostanza.
2. In diritto, la tassa automobilistica costituisce tributo regionale proprio, il cui gettito è devoluto alle Regioni e la cui obbligazione sorge in capo al proprietario (o utilizzatore) del veicolo risultante dai registri pubblici. La giurisprudenza di legittimità ha ribadito che il relativo credito è soggetto a prescrizione triennale (cfr. Cass. nn. 14312/2024, 10166/2024 e 18006/2024); tali pronunce, pur incentrate sulla decorrenza del termine prescrizionale, confermano che l'attività di accertamento e riscossione deve commisurarsi a un debito effettivamente esistente ed attuale, non potendo sorreggere pretese ormai prive di fondamento in fatto.
3. Nel caso di specie, una volta dimostrato che il tributo principale e le somme dovute a titolo di sanzioni ed interessi sono state integralmente pagate (come dedotto dalla ricorrente e non contestato dalla Regione, che ne conferma la corresponsione), l'avviso di accertamento impugnato risulta privo di attuale presupposto impositivo, essendo venuto meno il debito che ne costituiva il fondamento economico-giuridico. Ne consegue che il ricorso è meritevole di accoglimento, con annullamento dell'avviso, ferma restando la validità dei versamenti spontaneamente effettuati dalla contribuente a titolo di imposta, sanzioni e interessi.
4. Quanto all'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dalla Regione Liguria, va rilevato che: (i) il ricorso individua come soggetto impositore l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Genova;
(ii) la Regione non è l'ente titolare della pretesa impositiva relativa all'eventuale addizionale erariale (superbollo), tributo di natura erariale, come da disciplina di cui all'art. 23, D.L. n. 98/2011; (iii) nel ricorso non sono contenute domande specifiche di annullamento o condanna nei confronti della Regione. Alla luce di tali elementi, risulta evidente che la Regione è stata convenuta in giudizio ai fini dell'integrità del contraddittorio, così che non risulta corretto inquadrare la vicenda come ipotesi di difetto di legittimazione passiva.
5. In ordine al motivo relativo alla mancata autotutela, va ricordato che, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte (Cass., SS.UU., n. 3698/2009; nonché Cass. nn. 28134 e 28105 del 2023), il contribuente non vanta, di regola, un diritto soggettivo all'esercizio dell'autotutela, né il diniego di autotutela di un atto definitivo è di per sé autonomamente impugnabile, salvo la ricorrenza di particolari ragioni di interesse generale. Nel caso in esame, tuttavia, non viene in rilievo l'impugnazione di un diniego di autotutela, ma l'impugnazione dello stesso avviso nei termini di legge;
la mancata autotutela rileva, piuttosto, quale indice della condotta processuale e amministrativa dell'Ufficio, suscettibile di incidere sulla regolazione delle spese di lite.
6. In punto di spese, appare equo tener conto, da un lato, del ritardo nel pagamento del tributo da parte della società ricorrente, che ha reso possibile l'adozione dell'avviso, e, dall'altro, del mancato tempestivo annullamento dell'atto da parte dell'Amministrazione nonostante l'intervenuto pagamento e la prova fornita. In applicazione del principio di soccombenza, temperato da tali circostanze, si ritiene di poter compensare le spese di lite tra le parti. Merita pertanto, in conclusione, accoglimento il ricorso, nei termini di cui in motivazione;
spese di lite compensate.
P.Q.M.
il giudice monocratico della Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Genova, pronunciando definitivamente, disattesa e respinta ogni diversa domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
1. accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'avviso di accertamento n. TLF22000256 emesso dall'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Genova relativo alla tassa automobilistica per l'anno d'imposta 2022 concernente il veicolo targa Targa_1;
2. spese compensate.
Genova, 11.2.2026 Il Giudice dott. Pasquale Grasso
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di GENOVA Sezione 3, riunita in udienza il 11/02/2026 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
GRASSO PASQUALE, Giudice monocratico in data 11/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 698/2025 depositato il 17/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Liguria - Via Fieschi 15 16100 Genova GE
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 - Difensore_3 CF_Difensore_3 -
Email_2 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TLF22000256 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2022
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 134/2026 depositato il 12/02/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ricorrente_1 srl proponeva ricorso avverso l'avviso di accertamento n. TLF22000256 (di seguito, per brevità, “l'avviso”), meglio indicato in epigrafe, emesso dall'Agenzia delle Entrate e relativo alla Targa_1tassa automobilistica per l'anno d'imposta 2022 concernente il veicolo aziendale targa Evidenziava la ricorrente che l'avviso era stato emesso sul presupposto del mancato pagamento del tributo per l'importo complessivo di € 876,00, mentre, in realtà, la tassa automobilistica risultava regolarmente versata, sia pure in ritardo, in data 17 settembre 2024, come comprovato dalla comunicazione ufficiale della Regione Liguria e dall'estratto conto bancario della società; deduceva, inoltre, che anche le eventuali somme dovute a titolo di sanzioni ed interessi risultavano già corrisposte, sicché nessun debito residuo permaneva in capo alla contribuente. Su detti presupposti il ricorrente svolgeva i seguenti motivi di impugnazione: 1. Illegittimità dell'avviso per carenza del presupposto impositivo, poiché la tassa automobilistica oggetto di recupero risultava integralmente pagata, con conseguente inesistenza del debito principale al momento della decisione;
2. Illegittimità dell'operato dell'Ufficio per omessa autotutela, avendo l'Amministrazione omesso di annullare o rettificare l'avviso nonostante la produzione di documentazione attestante l'avvenuto pagamento;
3. Inammissibilità del recupero di sanzioni già corrisposte, assumendo che qualunque ulteriore pretesa sarebbe contraria al principio del “ne bis in idem” tributario. Si costituiva in giudizio Regione Liguria, la quale rappresentava che il ricorso aveva ad oggetto un avviso emesso dall'Agenzia delle Entrate in materia di addizionale erariale della tassa automobilistica (cd. superbollo), tributo di competenza erariale, rispetto al quale la Regione non è soggetto attivo, e che nel ricorso non erano formulate domande specifiche nei confronti della Regione medesima. La Regione, peraltro, confermava l'avvenuto pagamento della tassa automobilistica regionale per l'anno di imposta considerato, come da nota prot. n. 0310235 del 23.06.2025, chiedendo pertanto che fosse dichiarato il difetto di legittimazione passiva e che fossero respinte eventuali domande nei suoi confronti, con vittoria di spese. L'Agenzia delle Entrate non si costituiva in giudizio.
Considerato che 1. In punto di fatto, dalle allegazioni di parte ricorrente e dalla documentazione richiamata – in particolare dalla comunicazione della Regione Liguria – emerge che la tassa automobilistica per l'anno d'imposta 2022 relativa al veicolo targa Targa_1 è stata integralmente versata dalla contribuente, seppure in ritardo rispetto alla scadenza ordinaria. Le stesse difese della Regione, che attestano l'avvenuto pagamento del tributo regionale per il medesimo periodo, corroborano la veridicità di tale circostanza.
2. In diritto, la tassa automobilistica costituisce tributo regionale proprio, il cui gettito è devoluto alle Regioni e la cui obbligazione sorge in capo al proprietario (o utilizzatore) del veicolo risultante dai registri pubblici. La giurisprudenza di legittimità ha ribadito che il relativo credito è soggetto a prescrizione triennale (cfr. Cass. nn. 14312/2024, 10166/2024 e 18006/2024); tali pronunce, pur incentrate sulla decorrenza del termine prescrizionale, confermano che l'attività di accertamento e riscossione deve commisurarsi a un debito effettivamente esistente ed attuale, non potendo sorreggere pretese ormai prive di fondamento in fatto.
3. Nel caso di specie, una volta dimostrato che il tributo principale e le somme dovute a titolo di sanzioni ed interessi sono state integralmente pagate (come dedotto dalla ricorrente e non contestato dalla Regione, che ne conferma la corresponsione), l'avviso di accertamento impugnato risulta privo di attuale presupposto impositivo, essendo venuto meno il debito che ne costituiva il fondamento economico-giuridico. Ne consegue che il ricorso è meritevole di accoglimento, con annullamento dell'avviso, ferma restando la validità dei versamenti spontaneamente effettuati dalla contribuente a titolo di imposta, sanzioni e interessi.
4. Quanto all'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dalla Regione Liguria, va rilevato che: (i) il ricorso individua come soggetto impositore l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Genova;
(ii) la Regione non è l'ente titolare della pretesa impositiva relativa all'eventuale addizionale erariale (superbollo), tributo di natura erariale, come da disciplina di cui all'art. 23, D.L. n. 98/2011; (iii) nel ricorso non sono contenute domande specifiche di annullamento o condanna nei confronti della Regione. Alla luce di tali elementi, risulta evidente che la Regione è stata convenuta in giudizio ai fini dell'integrità del contraddittorio, così che non risulta corretto inquadrare la vicenda come ipotesi di difetto di legittimazione passiva.
5. In ordine al motivo relativo alla mancata autotutela, va ricordato che, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte (Cass., SS.UU., n. 3698/2009; nonché Cass. nn. 28134 e 28105 del 2023), il contribuente non vanta, di regola, un diritto soggettivo all'esercizio dell'autotutela, né il diniego di autotutela di un atto definitivo è di per sé autonomamente impugnabile, salvo la ricorrenza di particolari ragioni di interesse generale. Nel caso in esame, tuttavia, non viene in rilievo l'impugnazione di un diniego di autotutela, ma l'impugnazione dello stesso avviso nei termini di legge;
la mancata autotutela rileva, piuttosto, quale indice della condotta processuale e amministrativa dell'Ufficio, suscettibile di incidere sulla regolazione delle spese di lite.
6. In punto di spese, appare equo tener conto, da un lato, del ritardo nel pagamento del tributo da parte della società ricorrente, che ha reso possibile l'adozione dell'avviso, e, dall'altro, del mancato tempestivo annullamento dell'atto da parte dell'Amministrazione nonostante l'intervenuto pagamento e la prova fornita. In applicazione del principio di soccombenza, temperato da tali circostanze, si ritiene di poter compensare le spese di lite tra le parti. Merita pertanto, in conclusione, accoglimento il ricorso, nei termini di cui in motivazione;
spese di lite compensate.
P.Q.M.
il giudice monocratico della Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Genova, pronunciando definitivamente, disattesa e respinta ogni diversa domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
1. accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'avviso di accertamento n. TLF22000256 emesso dall'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Genova relativo alla tassa automobilistica per l'anno d'imposta 2022 concernente il veicolo targa Targa_1;
2. spese compensate.
Genova, 11.2.2026 Il Giudice dott. Pasquale Grasso