TRIB
Sentenza 6 maggio 2025
Sentenza 6 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 06/05/2025, n. 861 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 861 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del lavoro di Salerno, Dr. A.M. D'Antonio, all'udienza del 6 maggio 2025, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al N. 897/2025 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “omessa esecuzione decreto di omologa “ e vertente
T R A
, (C.F. ), rappresentata e difesa, come da mandato Parte_1 C.F._1 allegato al ricorso introduttivo, dall'avvocato Filippo Viscido, presso il cui studio elettivamente domiciliata in Battipaglia (SA) alla Via Fiorignano n.29
RICORRENTE
E
, in persona del Presidente p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Bove CP_1
RESISTENTE
Conclusioni rassegnate all'odierna udienza:
i procuratori delle parti hanno trasmesso note di trattazione scritta riportandosi alle conclusioni di cui ai rispettivi atti
Succinta esposizione dei motivi di fatto e di diritto
Con ricorso depositato in data 8 febbraio 2025 , premesso: che con ricorso per Parte_1
ATP aveva chiesto l'accertamento delle condizioni sanitarie legittimanti la corresponsione dell'indennità di accompagnamento e dei benefici derivanti dal riconoscimento di handicap grave ex art. 3, comma 3, L. 104/1992; che con decreto del Tribunale Civile di Salerno - Sezione Lavoro e
Previdenza n. 0490/24 R.G., emesso in data 05.09.2024, era stato omologato l'accertamento tecnico preventivo con esito positivo, riconoscendo il diritto della ricorrente alle prestazioni sopra richiamate;
CP_ che il provvedimento di omologa veniva debitamente notificato all in data 18/09/2024; CP_ lamentava in fatto che l' non aveva erogato le prestazioni economiche dovute entro il termine perentorio di 120 giorni dalla comunicazione del decreto di omologa;
tanto premesso la Parte_1 adiva il Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, chiedendo a questi di : ” Accertare e dichiarare
l'inadempimento dell' all'obbligo di pagamento nei termini di legge;
2. Condannare l al CP_1 CP_1
pagamento immediato delle somme dovute a titolo di indennità di accompagnamento, con decorrenza dall'11.06.2024, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di decorrenza della prestazione fino all'effettivo soddisfo;
3. Condannare l' al pagamento delle spese e competenze CP_1
del presente giudizio, oltre accessori di legge, da distrarsi in favore del procuratore costituito antistatario;
4. Ogni ulteriore provvedimento che il Giudice riterrà opportuno e di giustizia.”
Costituitosi il contraddittorio il convenuto chiedeva venisse dichiarata la cessata materia del CP_2
contendere per intervenuto pagamento come da dichiarazione che allegava alla memoria di costituzione, con vittoria, o in via gradata compensazione delle spese.
All'odierna udienza la causa è stata decisa come da sentenza con motivazione contestuale.
*******
La dichiarazione resa dal procuratore dell' relativa all'avvenuto pagamento dei ratei di indennità CP_1
di accompagnamento maturati dalla signora a decorrere dal giugno 2024 , supportata dalla Parte_1
documentazione prodotta , e' utile e rilevante ai fini della cessazione della materia del contendere (
Cass. 27.5.1996 . 4884)
La cessazione della materia del contendere, infatti, può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicché viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia.
La Suprema Corte (cfr. Cass. S.U. 28.9.2000 n. 1048) ha precisato che la cessazione della materia del contendere del giudizio civile costituisce un'ipotesi di estinzione del processo da pronunciarsi con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogniqualvolta viene meno l'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio.
E' noto che l'interesse ad agire consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, la verifica della cui esistenza si risolve nel quesito se l'istante possa conseguire attraverso il processo il risultato che si è ripromesso, a prescindere dall'esame del merito della controversia e della stessa ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili (cfr. Cass. civ. 20.1.98 n. 486).
Tale interesse deve sussistere al momento in cui il giudice pronuncia la decisione e il suo difetto è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, in quanto esso costituisce un requisito per la trattazione del merito della domanda (cfr. Cass. civ., sez. lav.
7.6.99 n. 5593; Cass. civ., sez. lav.
6.4.83 n. 24069).
Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti.
In particolare, in materia di contenzioso ordinario, la cessazione della materia del contendere è stata ravvisata in una molteplicità di situazioni, quali: l'integrale adempimento o, più in generale, il completo soddisfacimento della pretesa dell'attore; il riconoscimento dell'avversa pretesa;
la successione di leggi;
lo scioglimento consensuale del contratto di cui è stata chiesta la risoluzione per inadempimento;
la morte di uno dei coniugi nel processo di separazione personale;
la transazione stipulata tra le parti dopo l'inizio del processo. Le varie ipotesi individuate non sono fra loro comparabili se non per un unico elemento costituito dal fatto che è venuto meno l'interesse delle parti ad una decisione sulla domanda giudiziale, come proposta o come venuta ad evolversi nel corso del giudizio, sulla base di attività dalle parti stesse poste in essere nelle varie fasi processuali per le più diverse ragioni, o di eventi incidenti sulle parti in conseguenza della natura personalissima ed intrasmissibile della posizione soggettiva dedotta, in ordine ai quali –anche se enunciati o risultanti dagli atti- non viene chiesto al giudice alcun accertamento, diverso da quello del venir meno dell'interesse alla pronuncia (cfr. Cass. SU 18.5.2000 n. 368; Cass. SU 128.9.2000 n. 1048).
La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali
(Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 22.7.81, n. 4719).
Affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti:
- l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione;
- occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
- deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (tra le ultime, Cass., 7.3.97, n. 2038; Cass., 22.1.97, n. 622; Cass., 7.5.95, n. 12614; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 11.4.95, n. 4151).
La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 7.12.95, n. 12614; Cass.,
7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 16.6.82, n. 3664; Cass. SU 128.9.2000 n. 1048), deve assumere la forma di sentenza, perché solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass., 8.8.90, n. 8000; Cass., 2.5.87, n. 4126;).
Nel caso di specie , dunque , poiché è venuta a mancare qualsiasi posizione di contrasto tra le parti riguardo al diritto della signora alla liquidazione dei ratei di indennità di Parte_1
accompagnamento, va dichiarata cessata la materia del contendere . Il contrasto tra le parti permane tuttavia con riguardo alla liquidazione delle spese di lite , atteso che la ricorrente insiste per la rivalsa delle spese , mentre l' conclude per la compensazione delle stesse. CP_1
Ebbene , ritiene il giudicante che le spese debbano essere parzialmente compensate tra le parti .
E' vero , infatti , che la liquidazione della indennità di accompagnamento è intervenuta oltre il termine di 120 giorni dalla notifica del decreto di omologa e senza che l' abbia documentato la necessità CP_1
di acquisire ulteriore documentazione , ciò non di meno non si può non apprezzare il comportamento fattivo dell che ha provveduto al pagamento immediatamente dopo la notifica del ricorso e CP_1
senza attendere la pronuncia del giudice .
Le spese , liquidate nei minimi con riferimento alla sola fase di studio della controversia e redazione dell'atto introduttivo , restano pertanto compensate per la metà .
P.Q.M.
1.dichiara cessata la materia del contendere;
2. compensa per metà tra le parti le spese del giudizio che si liquidano per intero in complessivi €
854,00 ;
3.condanna l' , come rappresentato , al pagamento in favore della ricorrente della rimanente CP_1
metà delle spese , sopra liquidate per intero , oltre rimborso spese generali nella misura del 15% , Iva
e Cap come per legge , con attribuzione al procuratore che dichiara averne fatto anticipo .
Salerno 6 maggio 2025
Il Giudice
Anna Maria D'Antonio