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Sentenza 30 luglio 2025
Sentenza 30 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 30/07/2025, n. 1180 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 1180 |
| Data del deposito : | 30 luglio 2025 |
Testo completo
N. 4366/2018 R.G.
REPUBBLICA ITLIANA
IN NOME DEL POPOLO ITLIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Emanuela A. Favara,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 4366/2018 R.G. promossa da:
(c.f. , con il patrocinio Parte_1 CodiceFiscale_1 dell'Avv. Giuseppe Alfano, giusta procura in atti;
- parte ricorrente -
contro
(C.F. ), in persona Controparte_1 P.IVA_1 del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. Giovanni Trigona, giusta procura in atti;
- parte resistente -
CONCLUSIONI
pagina 1 di 13 All'udienza di precisazione delle conclusioni del 12.03.2025 la causa è stata posta in decisione sulle seguenti conclusioni delle parti:
Parte_2
ALL'ILL.MO TRIBUNALE ADITO
[...]
respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa ed in accoglimento della presente domanda, ritenere e dichiarare la responsabilità della in persona del suo CP_2 legale rappresentante, per i danni lamentati dalla sig.ra e Parte_1 conseguentemente:
- condannare la al pagamento della somma Controparte_3 complessiva di € 192.416,00, o di quell'altra maggiore o minore che si riterrà di giustizia,
a titolo di risarcimento dei danni non patrimoniali conseguenti al sinistro de quo, con rivalutazione ed interessi dalla data dell'evento (24.2.2016) alla data di effettivo pagamento;
- condannare altresì, la al pagamento in favore Controparte_3 della sig.ra , a titolo di risarcimento danno patrimoniale, della Parte_1 somma di € 610,00 mensili (oggi aumentate ad € 1.200,00 mensili a causa del trasferimento in altra, più adeguata e costosa struttura) per ogni mese di ricovero presso la struttura sanitaria assistita, dalla data del ricovero (maggio 2016) e vita natural durante, anche previa rendicontazione.
Con vittoria di spese e compensi sia per la fase di Consulenza tecnica preventiva, che della presente fase di merito e distrazione in favore dello scrivente procuratore antistatario.
RAGUSA Controparte_1
Voglia l'On.le Tribunale Civile di Ragusa
pagina 2 di 13 - previa ogni utile declaratoria del caso e di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa, anche in via istruttoria ed incidentale;
- ritenere e dichiarare infondate in fatto ed illegittime in diritto, oltre che sfornite di valido riscontro probatorio, le domande e le richieste risarcitorie tutte formulate dalla SI.ra
, statuendo conseguentemente in ordine al relativo rigetto, con Parte_1 qualsivoglia statuizione, per i motivi di cui alla superiore narrativa;
- ritenere e dichiarare che nessun inadempimento risulta essere imputabile all'
[...]
convenuta, per le motivazioni sopra esposte;
CP_4
- ritenere e dichiarare la correttezza dell'operato posto in essere, nella fattispecie per cui è causa, sia dall' sia dai medici intervenuti;
Controparte_4
- rigettare, comunque, tutte le avverse domande e richieste, ivi comprese quelle risarcitorie, in quanto assolutamente vaghe, generiche, sommarie, indeterminate e non riconducibili ai fatti per cui è causa;
- rigettare con qualsivoglia statuizione ogni altra domanda e richiesta, proposta da parte
ricorrente, nel presente giudizio, nei confronti dell' ; Controparte_4
- solo per completezza e mero scrupolo difensivo, e senza recesso dalle superiori assorbenti eccezioni e richieste, in subordine, liquidare, in ogni caso, gli avversi danni nei limiti, sia dell'adempimento dell'onere probatorio, quale disciplinato dall'art. 2697 c.c., sia dei principi che regolano l'istituto del risarcimento da fatto illecito, rigettando le richieste e le domande illegittime, non dovute, non provate e non legate causalmente all'evento da cui si assumono generate;
Con vittoria di spese, anticipazioni e compensi professionali per tutte le attività che saranno poste in essere nel corso del presente giudizio, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.
pagina 3 di 13 IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato in data 02.11.2018, premettendo di essersi dovuta sottoporre in data 24.02.2016 presso l' a un intervento Controparte_5 chirurgico di “riduzione cruenta di frattura al femore, con fissazione interna – osteosintesi con chiodo endomidollare endovis medio e cerchiaggio”, a seguito del quale ha riportato una lesione del nervo femorale, con conseguente impossibilità a deambulare e provvedere alle proprie esigenze quotidiane, ha convenuto in giudizio Parte_1 innanzi a questo Tribunale (dopo aver già introitato un procedimento ex art. 696 bis c.p.c. nei confronti dell' , iscritto al n. 3576/17 R.G., nell'ambito del quale è CP_6 stata disposta CTU medico – legale collegiale) l' Controparte_1
per sentirla condannare al risarcimento dei danni subiti.
[...]
Con memoria del 07.05.2019 si è costituita in giudizio l' CP_6 contestando le domande attoree, di cui pertanto ha chiesto il rigetto, ed evidenziando che la lesione subita dall'attrice (sofferenza del nervo femorale) rientra tra le possibili complicanze previste nei moduli di consenso informato sottoscritti dalla paziente.
All'esito della prima udienza è stato disposto il mutamento di rito ed assegnati alle parti i termini ex art. 183 c.p.c.
Istruita la causa, la stessa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e all'udienza del 12.03.2025 introitata per la decisione con i termini ex art. 190 c.p.c.
*****
Ciò premesso in fatto, in tema di responsabilità della struttura sanitaria per i danni occorsi ai pazienti sottoposti a cure mediche, la più recente Giurisprudenza è concorde nel ritenere che il rapporto che si instaura tra il paziente e la struttura sanitaria (pubblica o privata) rinviene la propria fonte nel cosiddetto contratto atipico di spedalità, concluso per facta concludentia al momento dell'accettazione del paziente nella struttura, in virtù del quale la struttura sanitaria si impegna a fornire al paziente adeguata assistenza medica e pagina 4 di 13 tutta una serie di prestazioni accessorie, come il vitto e l'alloggio.
La responsabilità della struttura sanitaria è quindi di natura contrattuale e si estende anche ai danni causati dal personale medico (sul punto si veda ex plurimis SS.UU. sentenza n. 577/2008).
Ne consegue, dal punto di vista dell'onere probatorio, che ricade sull'asserito danneggiato la prova dell'esistenza del contratto di spedalità e l'insorgenza o l'aggravamento di una patologia, nonché l'allegazione dell'inadempimento della struttura sanitaria;
mentre ricade sulla struttura, che intenda liberarsi dall'obbligazione risarcitoria,
l'onere di provare di aver correttamente adempiuto la propria prestazione o che gli esiti infausti siano derivati da un evento imprevisto o imprevedibile, non imputabile o non riconducibile alla condotta sanitaria.
In tale contesto si inseriscono anche gli obblighi di informazione nei confronti del paziente, che fungono da presupposto imprescindibile di liceità del trattamento sanitario, salvo i casi di trattamenti necessari o obbligatori per legge.
Il consenso del paziente costituisce espressione del diritto di autodeterminazione del singolo, tutelato dall'art. 2 Costituzione, ed è del tutto autonomo rispetto al diritto alla salute, tutelato dall'art. art. 32 Costituzione.
Ne consegue che, in mancanza di consenso informato, il paziente avrà diritto al risarcimento del danno anche qualora l'intervento medico abbia avuto esito fausto;
mentre l'eventuale consenso del paziente non può in ogni caso giustificare condotte dolose o colpose da parte della struttura sanitaria o del personale medico.
Fatte queste premesse di carattere generale, in relazione al caso di specie si rileva quanto appresso.
1. Sull'an debeatur
Dalla documentazione in atti si evince che in data 20.02.2016 Parte_1
pagina 5 di 13 è stata condotta presso l'Ospedale di , ove è stata sottoposta ad intervento Pt_1 CP_5 chirurgico di “riduzione cruenta di frattura al femore, con fissazione interna – osteosintesi con chiodo endomidollare endovis medio e cerchiaggio”.
Successivamente all'intervento, l'attrice è stata trasferita presso altra struttura per iniziare dei cicli di fisioterapia, che tuttavia non ha potuto eseguire a causa del dolore alla gamba sinistra.
È stata quindi sottoposta ad esame elettromiografico, all'esito del quale le è stata diagnosticata una sofferenza del nervo sciatico popliteo esterno (c.d. SPE) di sinistra.
Al fine di far accertare la responsabilità dell' in relazione alle CP_6 lesioni subite, l'attrice si è rivolta a questo Tribunale ai sensi dell'art. 696 bis c.p.c., chiedendo la nomina di un collegio peritale.
I CC.TT.U., all'esito degli accertamenti effettuati, hanno riscontrato sull'attrice
“esiti di frattura subtrocanterica e diafisaria prossimale del femore sinistro trattata con chiodo endomidollare e cerchiaggio in soggetto con segni di denervazione a carico del tibiale anteriore e gemello mediale di sinistra. Marcata sofferenza dei nervi SPE e SPI di sinistra, con lesione di tipo assonale e demielinizzazione, strumentalmente accertati, a grave incidenza funzionale”.
In risposta ai quesiti assegnati, i CC.TT.U. hanno inoltre precisato che:
• la sede dell'intervento è sovrapponibile a quella della lesione nervosa;
• il deficit neurologico si è manifestato nell'immediato post-operatorio;
• il danno appare essere conseguenza diretta ed esclusiva dell'intervento chirurgico oggetto del contendere;
• i fatti di causa e la documentazione in atti non permettono di evidenziare altre cause che possano avere influito nel determinismo dell'evento;
• il clampaggio erroneo del nervo è una evenienza evitabile, in quanto è noto il
pagina 6 di 13 decorso del nervo nel profilo dell'osso e dunque è doveroso operare con la massima diligenza per evitare che avvenga il suo coinvolgimento durante
l'applicazione del cerchiaggio;
• permangono postumi invalidanti cosi quantificabili: per ciò che concerne la IT , in realtà dopo la degenza per l'operazione, la signora non ha subito altri ricoveri ospedalieri, tuttavia si ritiene che prima della ripresa funzionale, seppur parziale e deficitaria, oltre al riposo che avrebbe, comunque, dovuto operare per il ripristino della frattura, il deficit neurologico, la abbia costretta alla immobilizzazione per circa 20 giorni in più rispetto a quelli che, normalmente, avrebbe dovuto spendere per la ripresa funzionale dopo un intervento chirurgico come quello posto in essere
(IT giorni 20). Da questo momento in poi si ritiene che il danno neurologico si sia già stabilizzato configurando una invalidità temporanea parziale pari ai postumi permanenti e, perciò si parlerà di danno biologico permanente. utilizzando i baremes di riferimento più diffusi (ronchi et all, bargagna et all), la lesione dello spe e dello spi (escludendo dunque i postumi che eventualmente sarebbero comunque residuati dalla frattura di femore che, in generale, guarisce senza importanti ripercussioni funzionali) è quantificabile nella misura del 35%
(trentacinque).
In sostanza i CC.TT.U. hanno riscontrato che, a seguito del trattamento chirurgico effettuato presso l'Ospedale di (osteosintesi con chiodo endomidollare e CP_5 cerchiaggio), l'attrice ha riportato una lesione dei “nervi SPE e SPI di sinistra”, con grave incidenza funzionale;
e rilevato che detta lesione è di natura iatrogena, essendosi manifestata nell'immediato post-operatorio ed essendo assente prima dell'intervento.
Hanno inoltre precisato che, essendo nota l'anatomia del femore e il percorso del nervo, avrebbero dovuto i medici applicare maggior diligenza e prudenza nell'effettuare l'intervento, evidenziando che dalla letteratura scientifica non emerge un dato statistico rilevante che possa “giustificare” il coinvolgimento iatrogeno del nervo durante l'uso del pagina 7 di 13 cerchiaggio.
Ebbene, ritiene questo Giudice che le conclusioni cui sono giunti i CC.TT.U. siano corrette e vadano pertanto condivise, siccome immuni da vizi logici e coerenti con il quesito conferito e con la documentazione esaminata.
Di conseguenza l' va ritenuta responsabile dei danni subiti CP_6 dall'attrice, per come accertati in sede di operazioni peritali;
rilevandosi che la circostanza che nel consenso informato fossero indicate come possibili “complicanze” le “lesioni vascolari e/o nervose con deficit” non può giustificare nel caso in esame l'operato dei sanitari, e quindi escludere la responsabilità dell'Azienda sanitaria convenuta, essendo la lesione del nervo femorale un evento sì prevedibile, ma che i sanitari avrebbero potuto e dovuto evitare utilizzando una condotta conforme alle leges artis, e quindi prestando maggiore prudenza e diligenza nell'effettuare l'operazione di cerchiaggio.
2. Sul quantum debeatur (danno non patrimoniale)
I CC.TT.U. hanno accertato che, a causa della non corretta esecuzione Cont dell'intervento chirurgico da parte dei sanitari in servizio presso l' di CP_6
ha riportato una “marcata sofferenza dei nervi SPE e SPI Parte_1 di sinistra, con lesione di tipo assonale e demielinizzazione, strumentalmente accertati, a grave incidenza funzionale”.
Detta lesione nervosa ha determinato:
• 20 giorni di Invalidità Totale Assoluta (ulteriori rispetto a quelli che avrebbe, comunque, subito l'attrice a seguito della frattura del femore);
• dei postumi permanenti che hanno determinato una riduzione dell'integrità psico- fisica dell'attrice pari al 35%.
In virtù di quanto accertato dai CC.TT.U. e delle vigenti Tabelle di NO (pubblicate nel
2024), si ritiene che il danno non patrimoniale subito dall'attrice, avendo la stessa 79 anni pagina 8 di 13 al momento del sinistro, possa così esser quantificato, applicando l'incremento del 50% per
“sofferenza soggettiva” (nelle precedenti versioni delle tabelle milanesi definito come
“danno morale”):
• danno biologico permanente (35%, comprensivo dell'incremento per sofferenza soggettiva): 147.283,84 euro (somma già devalutata alla data del sinistro);
• danno biologico temporaneo (I.T.A.): 1.886,79 euro (somma già devalutata alla data del sinistro);
Si precisa che il citato incremento per “sofferenza soggettiva”, pari al 50% del danno “biologico”, è da considerarsi pienamente satisfattivo in relazione alle conseguenze dannose subite dall'attore, il quale non ha dedotto o provato circostanze che consentano di riconoscere un ulteriore incremento a titolo di “personalizzazione del danno”.
Si precisa inoltre che per la liquidazione del danno non si è potuto ricorrere alla tabella unica nazionale ex DPR n. 12 del 13.01.2025, applicandosi la stessa solo ai sinistri verificatisi successivamente alla data della sua entrata in vigore (05.03.2025), ma alle
Tabelle di NO in virtù del consolidato orientamento secondo cui “nella liquidazione del danno biologico, quando manchino criteri stabiliti dalla legge, l'adozione della regola equitativa di cui all'art. 1226 c.c., deve garantire non solo una adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, non essendo rispondente ad equità che danni identici possano essere liquidati in misura diversa sol perché esaminati da differenti Uffici giudiziali;
il riferimento al criterio di liquidazione, predisposto dal Tribunale di NO ed ampiamente diffuso sul territorio nazionale, garantisce tale uniformità di trattamento, in quanto questa Corte, in applicazione dell'art. 3 Cost., riconosce ad esso la valenza, in linea generale, di parametro di conformità della valutazione equitativa del danno biologico alle disposizioni di cui agli artt. 1226 e 2056 c.c., salvo che non sussistano in concreto circostanze idonee a giustificarne l'abbandono. Il valore delle tabelle milanesi va inteso non già nel senso che le dette tabelle ed i loro adeguamenti siano divenute esse stesse in via diretta una normativa
pagina 9 di 13 di diritto, bensì nel senso che esse forniscono gli elementi per concretare il concetto elastico previsto nella norma dell'art. 1226 c.c. (norma questa che necessariamente viene in rilievo allorquando debba liquidarsi il danno non patrimoniale, che per definizione non si presta ad essere "provato nel suo preciso ammontare")” (v. Cassazione civile sez. III,
16/07/2024, n. 19506).
In definitiva, l' va condannata a corrispondere ad CP_6 [...]
, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale subito, la somma di Parte_1
149.170,63 euro, oltre rivalutazione e interessi dalla data del sinistro (24.02.2016) fino alla data della liquidazione (coincidente con la data di pubblicazione della presente sentenza); e gli ulteriori interessi legali dalla data di pubblicazione della sentenza fino all'effettivo soddisfo.
3. Sul quantum debeatur (danno patrimoniale)
Nell'atto introduttivo del presente giudizio parte attrice ha domandato, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale subito, la somma di 610,00 euro al mese per le spese sostenute e che dovrà sostenere, vita natural durante, per il ricovero presso una residenza sanitaria assistita.
Parte convenuta si è limitata a contestare genericamente detta richiesta, evidenziando che ricade su parte attrice l'onere di provare i danni subiti e la riconducibilità degli stessi alle prestazioni rese dall' . Controparte_1
In corso di causa sono stati escussi come testimoni Testimone_1
e i quali hanno Testimone_2 Testimone_3 Testimone_4 dichiarato che , prima dell'intervento, viveva da sola e Parte_1 provvedeva autonomamente alle proprie esigenze primarie;
mentre, dopo l'intervento, non
è stata più in grado di svolgere le normali attività domestiche ed è stata costretta, siccome allettata, a vivere in una residenza per anziani, necessitando di assistenza 24 ore su 24.
pagina 10 di 13 All'udienza del 12.03.2025 parte attrice ha rappresentato che dal mese di gennaio
2021 ha dovuto cambiare residenza sanitaria, la quale ha un costo di 1.200,00 euro al mese.
Donde ha chiesto riconoscersi a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, a decorrere dal mese di gennaio 2021, la somma di 1.200,00 euro al mese, anziché quella
(originariamente richiesta) di 610,00 euro.
Ebbene, ritiene questo Giudice che la domanda attorea possa essere solo parzialmente accolta in quanto parte attrice ha sì dimostrato di aver bisogno, a causa delle lesioni subite, di un'assistenza sanitaria costante, ma non ha allegato le ragioni che l'avrebbero costretta a cambiare residenza sanitaria, e quindi sostenere un costo maggiore.
Di conseguenza può riconoscersi all'attrice a titolo di risarcimento del danno patrimoniale subito, e futuro, solo la somma (originariamente richiesta) di 610,00 euro al mese, pari al costo della struttura sanitaria ove la stessa è stata ricoverata dal 2018, e non quella maggiore di 1.200,00 euro al mese;
precisandosi che detta somma di 610,00 euro al mese va corrisposta vita natural durante, in quanto per la natura del danno e l'età della danneggiata si tratta di condizione irreversibile.
L'ASP di va pertanto condannata a corrispondere ad CP_6 [...]
, per tutta la durata della vita dell'attrice, la somma di 610,00 euro al mese Parte_1
a decorrere dal 1° aprile 2018 (data della prima fattura prodotta).
4. Sulle spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate secondo i parametri medi di cui al D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, per scaglione di valore
(determinato in base al decisum), con un incremento del 30% per la fase istruttoria in considerazione del procedimento di ATP.
Di conseguenza l' va condannata al pagamento delle spese di lite CP_6 in favore di , che si liquidano in 14.590,00 euro Parte_3
pagina 11 di 13 per compensi, oltre spese generali (15%), cpa ed iva (se dovuta), e 406,50 euro per spese;
da distrarsi in favore dell'Avv. Giuseppe Alfano ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
Le spese di CTU del procedimento di ATP vanno poste definitivamente a carico dell' CP_6
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Ragusa, dott.ssa Emanuela A. Favara, in funzione di Giudice unico,
definitivamente pronunciando nel procedimento indicato in epigrafe, così provvede:
- CONDANNA L'ASP DI RAGUSA A CORRISPONDERE AD
[...]
LA SOMMA DI 149.170,63 EURO A TITOLO DI Parte_1
RISARCIMENTO DEL DANNO NON PATRIMONIALE SUBITO A SEGUITO
DEL SINISTRO OGGETTO DI CAUSA, OLTRE RIVALUTAZIONE E
INTERESSI COME IN PARTE MOTIVA;
- CONDANNA L'ASP DI RAGUSA A CORRISPONDERE AD
[...]
, PER TUTTA LA DURATA DELLA VIT DELL'ATTRICE, Parte_1
LA SOMMA DI 610,00 EURO AL MESE (A DECORRERE DAL MESE DI
APRILE 2018), A TITOLO DI RISARCIMENTO DEL DANNO
PATRIMONIALE SUBITO E FUTURO;
- CONDANNA L'ASP DI RAGUSA ALLA REFUSIONE DELLE SPESE DI LITE
IN FAVORE DI , CHE LIQUIDA IN 14.590,00 Parte_1
EURO PER COMPENSI, OLTRE SPESE GENERALI (15%), CPA ED IVA (SE
DOVUTA), E 406,50 EURO PER SPESE;
DA DISTRARSI IN FAVORE
DELL'AVV. GIUSEPPE ALFANO AI SENSI DELL'ART. 93 CPC;
- PONE DEFINITIVAMENTE LE SPESE DI CTU DEL PROCEDIMENTO PER
ATP A CARICO DELL'ASP DI RAGUSA.
pagina 12 di 13 Così deciso in Ragusa, il 30 luglio 2025
IL GIUDICE
Emanuela Antonia Favara
pagina 13 di 13
REPUBBLICA ITLIANA
IN NOME DEL POPOLO ITLIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Emanuela A. Favara,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 4366/2018 R.G. promossa da:
(c.f. , con il patrocinio Parte_1 CodiceFiscale_1 dell'Avv. Giuseppe Alfano, giusta procura in atti;
- parte ricorrente -
contro
(C.F. ), in persona Controparte_1 P.IVA_1 del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. Giovanni Trigona, giusta procura in atti;
- parte resistente -
CONCLUSIONI
pagina 1 di 13 All'udienza di precisazione delle conclusioni del 12.03.2025 la causa è stata posta in decisione sulle seguenti conclusioni delle parti:
Parte_2
ALL'ILL.MO TRIBUNALE ADITO
[...]
respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa ed in accoglimento della presente domanda, ritenere e dichiarare la responsabilità della in persona del suo CP_2 legale rappresentante, per i danni lamentati dalla sig.ra e Parte_1 conseguentemente:
- condannare la al pagamento della somma Controparte_3 complessiva di € 192.416,00, o di quell'altra maggiore o minore che si riterrà di giustizia,
a titolo di risarcimento dei danni non patrimoniali conseguenti al sinistro de quo, con rivalutazione ed interessi dalla data dell'evento (24.2.2016) alla data di effettivo pagamento;
- condannare altresì, la al pagamento in favore Controparte_3 della sig.ra , a titolo di risarcimento danno patrimoniale, della Parte_1 somma di € 610,00 mensili (oggi aumentate ad € 1.200,00 mensili a causa del trasferimento in altra, più adeguata e costosa struttura) per ogni mese di ricovero presso la struttura sanitaria assistita, dalla data del ricovero (maggio 2016) e vita natural durante, anche previa rendicontazione.
Con vittoria di spese e compensi sia per la fase di Consulenza tecnica preventiva, che della presente fase di merito e distrazione in favore dello scrivente procuratore antistatario.
RAGUSA Controparte_1
Voglia l'On.le Tribunale Civile di Ragusa
pagina 2 di 13 - previa ogni utile declaratoria del caso e di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa, anche in via istruttoria ed incidentale;
- ritenere e dichiarare infondate in fatto ed illegittime in diritto, oltre che sfornite di valido riscontro probatorio, le domande e le richieste risarcitorie tutte formulate dalla SI.ra
, statuendo conseguentemente in ordine al relativo rigetto, con Parte_1 qualsivoglia statuizione, per i motivi di cui alla superiore narrativa;
- ritenere e dichiarare che nessun inadempimento risulta essere imputabile all'
[...]
convenuta, per le motivazioni sopra esposte;
CP_4
- ritenere e dichiarare la correttezza dell'operato posto in essere, nella fattispecie per cui è causa, sia dall' sia dai medici intervenuti;
Controparte_4
- rigettare, comunque, tutte le avverse domande e richieste, ivi comprese quelle risarcitorie, in quanto assolutamente vaghe, generiche, sommarie, indeterminate e non riconducibili ai fatti per cui è causa;
- rigettare con qualsivoglia statuizione ogni altra domanda e richiesta, proposta da parte
ricorrente, nel presente giudizio, nei confronti dell' ; Controparte_4
- solo per completezza e mero scrupolo difensivo, e senza recesso dalle superiori assorbenti eccezioni e richieste, in subordine, liquidare, in ogni caso, gli avversi danni nei limiti, sia dell'adempimento dell'onere probatorio, quale disciplinato dall'art. 2697 c.c., sia dei principi che regolano l'istituto del risarcimento da fatto illecito, rigettando le richieste e le domande illegittime, non dovute, non provate e non legate causalmente all'evento da cui si assumono generate;
Con vittoria di spese, anticipazioni e compensi professionali per tutte le attività che saranno poste in essere nel corso del presente giudizio, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.
pagina 3 di 13 IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato in data 02.11.2018, premettendo di essersi dovuta sottoporre in data 24.02.2016 presso l' a un intervento Controparte_5 chirurgico di “riduzione cruenta di frattura al femore, con fissazione interna – osteosintesi con chiodo endomidollare endovis medio e cerchiaggio”, a seguito del quale ha riportato una lesione del nervo femorale, con conseguente impossibilità a deambulare e provvedere alle proprie esigenze quotidiane, ha convenuto in giudizio Parte_1 innanzi a questo Tribunale (dopo aver già introitato un procedimento ex art. 696 bis c.p.c. nei confronti dell' , iscritto al n. 3576/17 R.G., nell'ambito del quale è CP_6 stata disposta CTU medico – legale collegiale) l' Controparte_1
per sentirla condannare al risarcimento dei danni subiti.
[...]
Con memoria del 07.05.2019 si è costituita in giudizio l' CP_6 contestando le domande attoree, di cui pertanto ha chiesto il rigetto, ed evidenziando che la lesione subita dall'attrice (sofferenza del nervo femorale) rientra tra le possibili complicanze previste nei moduli di consenso informato sottoscritti dalla paziente.
All'esito della prima udienza è stato disposto il mutamento di rito ed assegnati alle parti i termini ex art. 183 c.p.c.
Istruita la causa, la stessa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e all'udienza del 12.03.2025 introitata per la decisione con i termini ex art. 190 c.p.c.
*****
Ciò premesso in fatto, in tema di responsabilità della struttura sanitaria per i danni occorsi ai pazienti sottoposti a cure mediche, la più recente Giurisprudenza è concorde nel ritenere che il rapporto che si instaura tra il paziente e la struttura sanitaria (pubblica o privata) rinviene la propria fonte nel cosiddetto contratto atipico di spedalità, concluso per facta concludentia al momento dell'accettazione del paziente nella struttura, in virtù del quale la struttura sanitaria si impegna a fornire al paziente adeguata assistenza medica e pagina 4 di 13 tutta una serie di prestazioni accessorie, come il vitto e l'alloggio.
La responsabilità della struttura sanitaria è quindi di natura contrattuale e si estende anche ai danni causati dal personale medico (sul punto si veda ex plurimis SS.UU. sentenza n. 577/2008).
Ne consegue, dal punto di vista dell'onere probatorio, che ricade sull'asserito danneggiato la prova dell'esistenza del contratto di spedalità e l'insorgenza o l'aggravamento di una patologia, nonché l'allegazione dell'inadempimento della struttura sanitaria;
mentre ricade sulla struttura, che intenda liberarsi dall'obbligazione risarcitoria,
l'onere di provare di aver correttamente adempiuto la propria prestazione o che gli esiti infausti siano derivati da un evento imprevisto o imprevedibile, non imputabile o non riconducibile alla condotta sanitaria.
In tale contesto si inseriscono anche gli obblighi di informazione nei confronti del paziente, che fungono da presupposto imprescindibile di liceità del trattamento sanitario, salvo i casi di trattamenti necessari o obbligatori per legge.
Il consenso del paziente costituisce espressione del diritto di autodeterminazione del singolo, tutelato dall'art. 2 Costituzione, ed è del tutto autonomo rispetto al diritto alla salute, tutelato dall'art. art. 32 Costituzione.
Ne consegue che, in mancanza di consenso informato, il paziente avrà diritto al risarcimento del danno anche qualora l'intervento medico abbia avuto esito fausto;
mentre l'eventuale consenso del paziente non può in ogni caso giustificare condotte dolose o colpose da parte della struttura sanitaria o del personale medico.
Fatte queste premesse di carattere generale, in relazione al caso di specie si rileva quanto appresso.
1. Sull'an debeatur
Dalla documentazione in atti si evince che in data 20.02.2016 Parte_1
pagina 5 di 13 è stata condotta presso l'Ospedale di , ove è stata sottoposta ad intervento Pt_1 CP_5 chirurgico di “riduzione cruenta di frattura al femore, con fissazione interna – osteosintesi con chiodo endomidollare endovis medio e cerchiaggio”.
Successivamente all'intervento, l'attrice è stata trasferita presso altra struttura per iniziare dei cicli di fisioterapia, che tuttavia non ha potuto eseguire a causa del dolore alla gamba sinistra.
È stata quindi sottoposta ad esame elettromiografico, all'esito del quale le è stata diagnosticata una sofferenza del nervo sciatico popliteo esterno (c.d. SPE) di sinistra.
Al fine di far accertare la responsabilità dell' in relazione alle CP_6 lesioni subite, l'attrice si è rivolta a questo Tribunale ai sensi dell'art. 696 bis c.p.c., chiedendo la nomina di un collegio peritale.
I CC.TT.U., all'esito degli accertamenti effettuati, hanno riscontrato sull'attrice
“esiti di frattura subtrocanterica e diafisaria prossimale del femore sinistro trattata con chiodo endomidollare e cerchiaggio in soggetto con segni di denervazione a carico del tibiale anteriore e gemello mediale di sinistra. Marcata sofferenza dei nervi SPE e SPI di sinistra, con lesione di tipo assonale e demielinizzazione, strumentalmente accertati, a grave incidenza funzionale”.
In risposta ai quesiti assegnati, i CC.TT.U. hanno inoltre precisato che:
• la sede dell'intervento è sovrapponibile a quella della lesione nervosa;
• il deficit neurologico si è manifestato nell'immediato post-operatorio;
• il danno appare essere conseguenza diretta ed esclusiva dell'intervento chirurgico oggetto del contendere;
• i fatti di causa e la documentazione in atti non permettono di evidenziare altre cause che possano avere influito nel determinismo dell'evento;
• il clampaggio erroneo del nervo è una evenienza evitabile, in quanto è noto il
pagina 6 di 13 decorso del nervo nel profilo dell'osso e dunque è doveroso operare con la massima diligenza per evitare che avvenga il suo coinvolgimento durante
l'applicazione del cerchiaggio;
• permangono postumi invalidanti cosi quantificabili: per ciò che concerne la IT , in realtà dopo la degenza per l'operazione, la signora non ha subito altri ricoveri ospedalieri, tuttavia si ritiene che prima della ripresa funzionale, seppur parziale e deficitaria, oltre al riposo che avrebbe, comunque, dovuto operare per il ripristino della frattura, il deficit neurologico, la abbia costretta alla immobilizzazione per circa 20 giorni in più rispetto a quelli che, normalmente, avrebbe dovuto spendere per la ripresa funzionale dopo un intervento chirurgico come quello posto in essere
(IT giorni 20). Da questo momento in poi si ritiene che il danno neurologico si sia già stabilizzato configurando una invalidità temporanea parziale pari ai postumi permanenti e, perciò si parlerà di danno biologico permanente. utilizzando i baremes di riferimento più diffusi (ronchi et all, bargagna et all), la lesione dello spe e dello spi (escludendo dunque i postumi che eventualmente sarebbero comunque residuati dalla frattura di femore che, in generale, guarisce senza importanti ripercussioni funzionali) è quantificabile nella misura del 35%
(trentacinque).
In sostanza i CC.TT.U. hanno riscontrato che, a seguito del trattamento chirurgico effettuato presso l'Ospedale di (osteosintesi con chiodo endomidollare e CP_5 cerchiaggio), l'attrice ha riportato una lesione dei “nervi SPE e SPI di sinistra”, con grave incidenza funzionale;
e rilevato che detta lesione è di natura iatrogena, essendosi manifestata nell'immediato post-operatorio ed essendo assente prima dell'intervento.
Hanno inoltre precisato che, essendo nota l'anatomia del femore e il percorso del nervo, avrebbero dovuto i medici applicare maggior diligenza e prudenza nell'effettuare l'intervento, evidenziando che dalla letteratura scientifica non emerge un dato statistico rilevante che possa “giustificare” il coinvolgimento iatrogeno del nervo durante l'uso del pagina 7 di 13 cerchiaggio.
Ebbene, ritiene questo Giudice che le conclusioni cui sono giunti i CC.TT.U. siano corrette e vadano pertanto condivise, siccome immuni da vizi logici e coerenti con il quesito conferito e con la documentazione esaminata.
Di conseguenza l' va ritenuta responsabile dei danni subiti CP_6 dall'attrice, per come accertati in sede di operazioni peritali;
rilevandosi che la circostanza che nel consenso informato fossero indicate come possibili “complicanze” le “lesioni vascolari e/o nervose con deficit” non può giustificare nel caso in esame l'operato dei sanitari, e quindi escludere la responsabilità dell'Azienda sanitaria convenuta, essendo la lesione del nervo femorale un evento sì prevedibile, ma che i sanitari avrebbero potuto e dovuto evitare utilizzando una condotta conforme alle leges artis, e quindi prestando maggiore prudenza e diligenza nell'effettuare l'operazione di cerchiaggio.
2. Sul quantum debeatur (danno non patrimoniale)
I CC.TT.U. hanno accertato che, a causa della non corretta esecuzione Cont dell'intervento chirurgico da parte dei sanitari in servizio presso l' di CP_6
ha riportato una “marcata sofferenza dei nervi SPE e SPI Parte_1 di sinistra, con lesione di tipo assonale e demielinizzazione, strumentalmente accertati, a grave incidenza funzionale”.
Detta lesione nervosa ha determinato:
• 20 giorni di Invalidità Totale Assoluta (ulteriori rispetto a quelli che avrebbe, comunque, subito l'attrice a seguito della frattura del femore);
• dei postumi permanenti che hanno determinato una riduzione dell'integrità psico- fisica dell'attrice pari al 35%.
In virtù di quanto accertato dai CC.TT.U. e delle vigenti Tabelle di NO (pubblicate nel
2024), si ritiene che il danno non patrimoniale subito dall'attrice, avendo la stessa 79 anni pagina 8 di 13 al momento del sinistro, possa così esser quantificato, applicando l'incremento del 50% per
“sofferenza soggettiva” (nelle precedenti versioni delle tabelle milanesi definito come
“danno morale”):
• danno biologico permanente (35%, comprensivo dell'incremento per sofferenza soggettiva): 147.283,84 euro (somma già devalutata alla data del sinistro);
• danno biologico temporaneo (I.T.A.): 1.886,79 euro (somma già devalutata alla data del sinistro);
Si precisa che il citato incremento per “sofferenza soggettiva”, pari al 50% del danno “biologico”, è da considerarsi pienamente satisfattivo in relazione alle conseguenze dannose subite dall'attore, il quale non ha dedotto o provato circostanze che consentano di riconoscere un ulteriore incremento a titolo di “personalizzazione del danno”.
Si precisa inoltre che per la liquidazione del danno non si è potuto ricorrere alla tabella unica nazionale ex DPR n. 12 del 13.01.2025, applicandosi la stessa solo ai sinistri verificatisi successivamente alla data della sua entrata in vigore (05.03.2025), ma alle
Tabelle di NO in virtù del consolidato orientamento secondo cui “nella liquidazione del danno biologico, quando manchino criteri stabiliti dalla legge, l'adozione della regola equitativa di cui all'art. 1226 c.c., deve garantire non solo una adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, non essendo rispondente ad equità che danni identici possano essere liquidati in misura diversa sol perché esaminati da differenti Uffici giudiziali;
il riferimento al criterio di liquidazione, predisposto dal Tribunale di NO ed ampiamente diffuso sul territorio nazionale, garantisce tale uniformità di trattamento, in quanto questa Corte, in applicazione dell'art. 3 Cost., riconosce ad esso la valenza, in linea generale, di parametro di conformità della valutazione equitativa del danno biologico alle disposizioni di cui agli artt. 1226 e 2056 c.c., salvo che non sussistano in concreto circostanze idonee a giustificarne l'abbandono. Il valore delle tabelle milanesi va inteso non già nel senso che le dette tabelle ed i loro adeguamenti siano divenute esse stesse in via diretta una normativa
pagina 9 di 13 di diritto, bensì nel senso che esse forniscono gli elementi per concretare il concetto elastico previsto nella norma dell'art. 1226 c.c. (norma questa che necessariamente viene in rilievo allorquando debba liquidarsi il danno non patrimoniale, che per definizione non si presta ad essere "provato nel suo preciso ammontare")” (v. Cassazione civile sez. III,
16/07/2024, n. 19506).
In definitiva, l' va condannata a corrispondere ad CP_6 [...]
, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale subito, la somma di Parte_1
149.170,63 euro, oltre rivalutazione e interessi dalla data del sinistro (24.02.2016) fino alla data della liquidazione (coincidente con la data di pubblicazione della presente sentenza); e gli ulteriori interessi legali dalla data di pubblicazione della sentenza fino all'effettivo soddisfo.
3. Sul quantum debeatur (danno patrimoniale)
Nell'atto introduttivo del presente giudizio parte attrice ha domandato, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale subito, la somma di 610,00 euro al mese per le spese sostenute e che dovrà sostenere, vita natural durante, per il ricovero presso una residenza sanitaria assistita.
Parte convenuta si è limitata a contestare genericamente detta richiesta, evidenziando che ricade su parte attrice l'onere di provare i danni subiti e la riconducibilità degli stessi alle prestazioni rese dall' . Controparte_1
In corso di causa sono stati escussi come testimoni Testimone_1
e i quali hanno Testimone_2 Testimone_3 Testimone_4 dichiarato che , prima dell'intervento, viveva da sola e Parte_1 provvedeva autonomamente alle proprie esigenze primarie;
mentre, dopo l'intervento, non
è stata più in grado di svolgere le normali attività domestiche ed è stata costretta, siccome allettata, a vivere in una residenza per anziani, necessitando di assistenza 24 ore su 24.
pagina 10 di 13 All'udienza del 12.03.2025 parte attrice ha rappresentato che dal mese di gennaio
2021 ha dovuto cambiare residenza sanitaria, la quale ha un costo di 1.200,00 euro al mese.
Donde ha chiesto riconoscersi a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, a decorrere dal mese di gennaio 2021, la somma di 1.200,00 euro al mese, anziché quella
(originariamente richiesta) di 610,00 euro.
Ebbene, ritiene questo Giudice che la domanda attorea possa essere solo parzialmente accolta in quanto parte attrice ha sì dimostrato di aver bisogno, a causa delle lesioni subite, di un'assistenza sanitaria costante, ma non ha allegato le ragioni che l'avrebbero costretta a cambiare residenza sanitaria, e quindi sostenere un costo maggiore.
Di conseguenza può riconoscersi all'attrice a titolo di risarcimento del danno patrimoniale subito, e futuro, solo la somma (originariamente richiesta) di 610,00 euro al mese, pari al costo della struttura sanitaria ove la stessa è stata ricoverata dal 2018, e non quella maggiore di 1.200,00 euro al mese;
precisandosi che detta somma di 610,00 euro al mese va corrisposta vita natural durante, in quanto per la natura del danno e l'età della danneggiata si tratta di condizione irreversibile.
L'ASP di va pertanto condannata a corrispondere ad CP_6 [...]
, per tutta la durata della vita dell'attrice, la somma di 610,00 euro al mese Parte_1
a decorrere dal 1° aprile 2018 (data della prima fattura prodotta).
4. Sulle spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate secondo i parametri medi di cui al D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, per scaglione di valore
(determinato in base al decisum), con un incremento del 30% per la fase istruttoria in considerazione del procedimento di ATP.
Di conseguenza l' va condannata al pagamento delle spese di lite CP_6 in favore di , che si liquidano in 14.590,00 euro Parte_3
pagina 11 di 13 per compensi, oltre spese generali (15%), cpa ed iva (se dovuta), e 406,50 euro per spese;
da distrarsi in favore dell'Avv. Giuseppe Alfano ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
Le spese di CTU del procedimento di ATP vanno poste definitivamente a carico dell' CP_6
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Ragusa, dott.ssa Emanuela A. Favara, in funzione di Giudice unico,
definitivamente pronunciando nel procedimento indicato in epigrafe, così provvede:
- CONDANNA L'ASP DI RAGUSA A CORRISPONDERE AD
[...]
LA SOMMA DI 149.170,63 EURO A TITOLO DI Parte_1
RISARCIMENTO DEL DANNO NON PATRIMONIALE SUBITO A SEGUITO
DEL SINISTRO OGGETTO DI CAUSA, OLTRE RIVALUTAZIONE E
INTERESSI COME IN PARTE MOTIVA;
- CONDANNA L'ASP DI RAGUSA A CORRISPONDERE AD
[...]
, PER TUTTA LA DURATA DELLA VIT DELL'ATTRICE, Parte_1
LA SOMMA DI 610,00 EURO AL MESE (A DECORRERE DAL MESE DI
APRILE 2018), A TITOLO DI RISARCIMENTO DEL DANNO
PATRIMONIALE SUBITO E FUTURO;
- CONDANNA L'ASP DI RAGUSA ALLA REFUSIONE DELLE SPESE DI LITE
IN FAVORE DI , CHE LIQUIDA IN 14.590,00 Parte_1
EURO PER COMPENSI, OLTRE SPESE GENERALI (15%), CPA ED IVA (SE
DOVUTA), E 406,50 EURO PER SPESE;
DA DISTRARSI IN FAVORE
DELL'AVV. GIUSEPPE ALFANO AI SENSI DELL'ART. 93 CPC;
- PONE DEFINITIVAMENTE LE SPESE DI CTU DEL PROCEDIMENTO PER
ATP A CARICO DELL'ASP DI RAGUSA.
pagina 12 di 13 Così deciso in Ragusa, il 30 luglio 2025
IL GIUDICE
Emanuela Antonia Favara
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