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Sentenza 12 febbraio 2026
Sentenza 12 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. VI, sentenza 12/02/2026, n. 1435 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 1435 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1435/2026
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 6, riunita in udienza il
02/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MAISANO GIULIO, Presidente
DEL GAUDIO MARCO, Relatore
BONAVOLONTA' GABRIELLA, Giudice
in data 02/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5041/2025 depositato il 02/07/2025
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Benevento - Via Aldo Moro 82100 Benevento BN
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 43/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado BENEVENTO sez. 2 e pubblicata il 07/01/2025
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TFM030301161 IRES-ALTRO 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TFM030301161 IRPEF-ALTRO 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TFM030301161 IRAP 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 622/2026 depositato il
03/02/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
§ 1. - Con ricorso depositato il 27.2.2023 alla Corte di Giustizia di primo grado di Benevento, notificato all'Agenzia delle Entrate di Benevento, la Resistente_1 S.r.l. - società agricola di coltivazione e commercializzazione uva e produzione di vini in Sant'Agata dei Goti - ha impugnato l'avviso di accertamento n.TFM030301161/2022 emesso dall'Agenzia dell'Entrate - Direzione Provinciale di Benevento, a conclusione di una attività di verifica tesa al controllo della regolare applicazione della normativa fiscale in materia di imposte dirette, Iva, Irap e dei tributi di registro per l'anno d'imposta 2016.
Con l'atto impugnato, l'Ufficio aveva rideterminato il reddito d'impresa della società in euro 22.573,00 a fronte del reddito dichiarato pari ad euro 17.883,00, accertando maggiori imposte per Ires, Irap e Iva.
Nel ricorso di primo grado, la società ricorrente ha rilevato che l'ente impositore non aveva tenuto conto del fatto che la Resistente_1 s.r.l., come previsto dal D.lgs. 99/2004, nello svolgimento delle attività agricole e connesse alla coltivazione di uve e produzione di vini riveste la qualità di “società agricola” e che, pertanto, il reddito prodotto va determinato sulla base delle regole del reddito agrario di cui al comma 1093 dell'art. 1 della L.296/2006, diversamente dal reddito derivante dallo svolgimento dell'attività di agriturismo, da calcolare – invece - in base alle ordinarie regole di determinazione del reddito d'impresa.
Inoltre, ad avviso della ricorrente, l'Agenzia delle Entrate, nel determinare il reddito d'esercizio, non aveva scorporato i costi non rilevanti ai fini IVA (retribuzioni dei dipendenti - ammortamenti canoni di locazione - rimanenze di magazzino e ogni altro costo fuori IVA), né aveva considerato il criterio della competenza economica, con cui si determina il reddito di impresa, nel calcolare il costo dell'esercizio ed il valore dell'imponibile delle fatture ricevute;
infine, aveva erroneamente rilevato il totale delle operazioni passive e dell'IVA sugli acquisti come indicati nello spesometro.
§ 2. – Nel giudizio di primo grado si è costituita l'Agenzia delle Entrate di Benevento.
L'Ufficio ha confermato la correttezza del proprio operato e la fondatezza dell'accertamento.
§ 3. – La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Benevento, con la sentenza n. 43 del 2025, ha accolto il ricorso e condannato la parte convenuta al pagamento delle spese processuali, liquidate in complessivi euro
1.500,00 oltre accessori, se dovuti.
In estrema sintesi, il giudice di primo grado ha osservato che, attesa la mancata risposta da parte della società contribuente all'invito dell'Ufficio di fornire documentazione contabile utile al controllo in corso per l'annualità 2016, l'Agenzia ha emesso l'avviso di accertamento oggetto del ricorso, ai sensi del d.p.r. n. 600 del 1973, art. 39 comma 2, recuperando maggiori ricavi, ai fini Ires, Irap e Iva, per l'anno di imposta 2016, sulla base dei dati desunti dalla Banca dati Clienti e Fornitori c.d. “spesometro integrato”.
Ad avvio del giudice di primo grado, tuttavia, nella fattispecie in esame l'accertamento induttivo cd. puro operato dall'Ufficio sulla base dei dati dello “spesometro integrato” appare assertivo, criptico e privo di riscontri, come tale illegittimo. L'accertamento sarebbe inoltre contrastato dall'allegazione di una serie di elementi di segno contrario al fine di dimostrare l'infondatezza, seppure parziale, della pretesa impositiva, ma l'ente accertatore non avrebbe dato conto, nel suo operato, delle contestazioni mosse e degli elementi addotti dalla società contribuente, neppure per affermarne la irrilevanza ai fini della corretta determinazione della pretesa impositiva.
§ 4. – Ha proposto appello l'Agenzia delle Entrate.
L'appellante ha osservato che la sentenza di primo grado appare erronea in relazione ad alcuni profili.
Ha omesso di valutare, in primo luogo la circostanza che la Resistente_1 , omettendo di rispondere al questionario recapitatole antecedentemente alla notifica dell'avviso di accertamento sarebbe incorsa nelle preclusioni di cui all'art. 32, comma 3, del DPR n. 600/1973, secondo il quale: “Le notizie ed i dati non addotti e gli atti, i documenti, i libri ed i registri non esibiti o non trasmessi in risposta agli inviti dell'ufficio non possono essere presi in considerazione a favore del contribuente, ai fini dell'accertamento in sede amministrativa e contenziosa. Di ciò l'ufficio deve informare il contribuente contestualmente alla richiesta”.
Tale omissione avrebbe legittimato ex art. 39, comma 2, del DPR n. 600/1973 l'accertamento del reddito d'impresa in via induttiva, con facoltà di prescindere, in tutto o in parte, dalle risultanze del bilancio e dalle scritture contabili, avvalendosi anche di presunzioni prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, proprio “quando il contribuente non ha dato seguito agli inviti disposti dagli uffici ai sensi dell'art. 32, primo comma, numeri 3) e 4), del presente decreto o dell'art. 51, secondo comma, numeri 3) e 4), del D.p.r. 26 ottobre 1972, n. 633”. In altri termini, la mancata esibizione o trasmissione di atti, documenti, libri e registri, in risposta agli inviti dell'ufficio, avrebbe prodotto l'effetto di impedirne la considerazione a favore del contribuente.
Nel caso di specie, attesa la mancata risposta al questionario, l'agenzia si sarebbe limitata ad analizzare i costi per l'acquisto di merce risultanti dall'applicativo Spesometro integrato, applicando la percentuale di redditività del 25%, come previsto dalle istruzioni per la compilazione del modello Unico Modello Unico
SC/2017.
§ 5. – Si è costituita nel giudizio di appello la società contribuente.
L'appellata ha in premessa osservato che - pur essendo vero che la società erroneamente aveva omesso di rispondere al questionario, successivamente aveva fornito tutta la documentazione contabile a prova contraria a conferma della correttezza del suo operato.
Inoltre, tutti dichiarativi fiscali (redditi ed IVA) sarebbero sempre stati correttamente presentati e quindi erano a disposizione dell'Ufficio.
Sulla base documentazione successivamente prodotta, prima della notifica dell'avviso di accertamento, risulterebbe pertanto non corretto l'atto di rettifica del reddito, che non terrebbe conto di una serie di osservazioni formulate dalla società.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 6. – L'appello è fondato. In via preliminare va valutata l'ammissibilità della documentazione prodotta dalla società contribuente nel corso della procedura amministrativa volta alla emissione dell'avviso impugnato.
Costituisce difatti un fatto non controverso che la società abbia omesso di fornire la documentazione richiesta a seguito di inviti dell'ente impositore. Tuttavia l'eventuale inutilizzabilità ai fini dell'accertamento di tale elemento di prova documentale, influenza la valutazione di merito cui è chiamata in prima battuta l'amministrazione procedente, e – di riflesso – anche il giudice tributario.
L'art. 32 d.P.R. numero 600 del 1973, difatti, dispone che:
“Le notizie ed i dati non addotti e gli atti, i documenti, i libri ed i registri non esibiti o non trasmessi in risposta agli inviti dell'ufficio non possono essere presi in considerazione a favore del contribuente, ai fini dell'accertamento in sede amministrativa e contenziosa. Di ciò l'ufficio deve informare il contribuente contestualmente alla richiesta.
Le cause di inutilizzabilità previste dal terzo comma non operano nei confronti del contribuente che depositi in allegato all'atto introduttivo del giudizio di primo grado in sede contenziosa le notizie, i dati, i documenti, i libri e i registri, dichiarando comunque contestualmente di non aver potuto adempiere alle richieste degli uffici per causa a lui non imputabile”.
La norma fa espresso riferimento a due profili di rilievo per la valutazione cui è chiamato il collegio.
Il primo è rappresentato dalla circostanza che l'inutilizzabilità della documentazione a favore del contribuente
è stabilita sia per le valutazioni in sede contenziosa, sia in sede di accertamento amministrativo, con ciò escludendo che la documentazione prodotta dalla società contribuente potesse essere esaminata in fase di accertamento quando non prodotta a seguito di invito.
Il secondo profilo è dato dalla fattispecie produttiva di inutilizzabilità, individuata dalla norma nella “mancata risposta agli inviti dell'Ufficio”, sicché la regola di esclusione si configura all'atto della mancata risposta, a nulla rilevando l'eventuale successiva trasmissione della documentazione necessaria.
Unica eccezione a tale regola di esclusione è rappresentata, difatti, dalla dichiarazione di non aver potuto adempiere agli inviti per causa “non imputabile”, circostanza quest'ultima che - tuttavia - non è stata provata dalla contribuente.
E difatti, per costante giurisprudenza, la mancata esibizione, nella fase amministrativa che abbia preceduto il giudizio, di atti e documenti rilevanti ai fini dell'accertamento impedisce di prenderne in considerazione il contenuto a favore del contribuente, se non alla duplice condizione che la documentazione venga depositata in sede giurisdizionale in allegato all'atto introduttivo e che il contribuente medesimo dichiari di non aver potuto adempiere alle richieste degli uffici per causa a lui non imputabile (cfr. Cass. n. 27794/2022, Cass.
n. 27045/2021, Cass. n. 16548/2018).
È stato, inoltre, precisato che la sanzione dell'inutilizzabilità di dati e documenti non forniti nella sede precontenziosa consegue "automaticamente" all'inottemperanza all'invito, non è soggetta all'eccezione di parte e può essere rilevata d'ufficio in ogni stato e grado di giudizio (cfr. Cass. n. 20954/2020, Cass. n.
16106/2018, Cass. n. 5734/2016), con ciò confermandosi che si tratta di una conseguenza automatica e non disponibile per le parti, della mancata risposta all'invito.
Inoltre è stato chiarito che in tema di accertamento tributario, occorre distinguere l'ipotesi in cui l'Amministrazione AR richieda al contribuente documenti mediante l'invio di un questionario, ai sensi dell'art. 32 del D.P.R. n. 600 del 1973 o dell'art. 51 del D.P.R. n. 633 del 1972, da quella della richiesta avanzata nel corso di un'attività di accesso, ispezione o verifica ex art. 33 del D.P.R. n. 600 o 52 del D.P.R.
n. 633: nel primo caso, l'omesso invio della suindicata documentazione nel termine all'uopo concesso deve ritenersi equivalente a rifiuto, con conseguente inutilizzabilità della stessa in sede amministrativa e contenziosa (salvo, come osservato, che il contribuente non dichiari, all'atto del suo deposito in allegato al ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, che l'inadempimento è avvenuto per causa a lui non imputabile); nel secondo caso, invece, la mancata esibizione di quanto richiesto ne preclude la valutazione a favore del contribuente solo ove si traduca in un sostanziale rifiuto di rendere disponibile la documentazione, incombendo la prova dei relativi presupposti di fatto sull'Amministrazione AR (cfr. Cass. n. 5416/2024,
Cass. n. 27158/2022, Cass. n. 16757/2021).
La giurisprudenza, chiamata infine a interpretare la normativa, ha osservato che “in tema di accertamento fiscale, la mancata esibizione, in sede precontenziosa, di atti e documenti in risposta agli inviti dell'Amministrazione finanziaria, ex art. 32, comma 1, nn. 3 e 4, del d.P.R. n. 600 del 1973, impedisce di prenderne in considerazione il contenuto a favore del contribuente ed è sanzionata con la loro inutilizzabilità, che consegue automaticamente all'inottemperanza all'invito ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, fatta salva la possibilità dello stesso contribuente di depositare la documentazione in sede giurisdizionale in allegato all'atto introduttivo e di dichiarare di non aver potuto adempiere alle richieste degli uffici per causa a lui non imputabile” (Cass. Sez. 5, n. 26133 del 07/10/2024 - Rv. 672605 - 01).
Sicché, indipendentemente dall'istanza dell'Agenzia appellante, pur regolarmente formulata, il giudice di primo grado, anche facendo uso dei propri poteri officiosi, non avrebbe potuto considerare la documentazione offerta dalla società contribuente per valutare – nel merito – la correttezza dell'accertamento.
Tuttavia il venir meno della utilizzabilità della documentazione, preclude l'esame nel merito delle questioni inerenti la determinazione del reddito operata dall'agenzia.
§ 7. – Le spese possono essere compensate attesa la natura controversa delle questioni esaminate.
P.Q.M.
Accoglie l'appello; Compensa le spese di giudizio.
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 6, riunita in udienza il
02/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MAISANO GIULIO, Presidente
DEL GAUDIO MARCO, Relatore
BONAVOLONTA' GABRIELLA, Giudice
in data 02/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5041/2025 depositato il 02/07/2025
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Benevento - Via Aldo Moro 82100 Benevento BN
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 43/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado BENEVENTO sez. 2 e pubblicata il 07/01/2025
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TFM030301161 IRES-ALTRO 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TFM030301161 IRPEF-ALTRO 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TFM030301161 IRAP 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 622/2026 depositato il
03/02/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
§ 1. - Con ricorso depositato il 27.2.2023 alla Corte di Giustizia di primo grado di Benevento, notificato all'Agenzia delle Entrate di Benevento, la Resistente_1 S.r.l. - società agricola di coltivazione e commercializzazione uva e produzione di vini in Sant'Agata dei Goti - ha impugnato l'avviso di accertamento n.TFM030301161/2022 emesso dall'Agenzia dell'Entrate - Direzione Provinciale di Benevento, a conclusione di una attività di verifica tesa al controllo della regolare applicazione della normativa fiscale in materia di imposte dirette, Iva, Irap e dei tributi di registro per l'anno d'imposta 2016.
Con l'atto impugnato, l'Ufficio aveva rideterminato il reddito d'impresa della società in euro 22.573,00 a fronte del reddito dichiarato pari ad euro 17.883,00, accertando maggiori imposte per Ires, Irap e Iva.
Nel ricorso di primo grado, la società ricorrente ha rilevato che l'ente impositore non aveva tenuto conto del fatto che la Resistente_1 s.r.l., come previsto dal D.lgs. 99/2004, nello svolgimento delle attività agricole e connesse alla coltivazione di uve e produzione di vini riveste la qualità di “società agricola” e che, pertanto, il reddito prodotto va determinato sulla base delle regole del reddito agrario di cui al comma 1093 dell'art. 1 della L.296/2006, diversamente dal reddito derivante dallo svolgimento dell'attività di agriturismo, da calcolare – invece - in base alle ordinarie regole di determinazione del reddito d'impresa.
Inoltre, ad avviso della ricorrente, l'Agenzia delle Entrate, nel determinare il reddito d'esercizio, non aveva scorporato i costi non rilevanti ai fini IVA (retribuzioni dei dipendenti - ammortamenti canoni di locazione - rimanenze di magazzino e ogni altro costo fuori IVA), né aveva considerato il criterio della competenza economica, con cui si determina il reddito di impresa, nel calcolare il costo dell'esercizio ed il valore dell'imponibile delle fatture ricevute;
infine, aveva erroneamente rilevato il totale delle operazioni passive e dell'IVA sugli acquisti come indicati nello spesometro.
§ 2. – Nel giudizio di primo grado si è costituita l'Agenzia delle Entrate di Benevento.
L'Ufficio ha confermato la correttezza del proprio operato e la fondatezza dell'accertamento.
§ 3. – La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Benevento, con la sentenza n. 43 del 2025, ha accolto il ricorso e condannato la parte convenuta al pagamento delle spese processuali, liquidate in complessivi euro
1.500,00 oltre accessori, se dovuti.
In estrema sintesi, il giudice di primo grado ha osservato che, attesa la mancata risposta da parte della società contribuente all'invito dell'Ufficio di fornire documentazione contabile utile al controllo in corso per l'annualità 2016, l'Agenzia ha emesso l'avviso di accertamento oggetto del ricorso, ai sensi del d.p.r. n. 600 del 1973, art. 39 comma 2, recuperando maggiori ricavi, ai fini Ires, Irap e Iva, per l'anno di imposta 2016, sulla base dei dati desunti dalla Banca dati Clienti e Fornitori c.d. “spesometro integrato”.
Ad avvio del giudice di primo grado, tuttavia, nella fattispecie in esame l'accertamento induttivo cd. puro operato dall'Ufficio sulla base dei dati dello “spesometro integrato” appare assertivo, criptico e privo di riscontri, come tale illegittimo. L'accertamento sarebbe inoltre contrastato dall'allegazione di una serie di elementi di segno contrario al fine di dimostrare l'infondatezza, seppure parziale, della pretesa impositiva, ma l'ente accertatore non avrebbe dato conto, nel suo operato, delle contestazioni mosse e degli elementi addotti dalla società contribuente, neppure per affermarne la irrilevanza ai fini della corretta determinazione della pretesa impositiva.
§ 4. – Ha proposto appello l'Agenzia delle Entrate.
L'appellante ha osservato che la sentenza di primo grado appare erronea in relazione ad alcuni profili.
Ha omesso di valutare, in primo luogo la circostanza che la Resistente_1 , omettendo di rispondere al questionario recapitatole antecedentemente alla notifica dell'avviso di accertamento sarebbe incorsa nelle preclusioni di cui all'art. 32, comma 3, del DPR n. 600/1973, secondo il quale: “Le notizie ed i dati non addotti e gli atti, i documenti, i libri ed i registri non esibiti o non trasmessi in risposta agli inviti dell'ufficio non possono essere presi in considerazione a favore del contribuente, ai fini dell'accertamento in sede amministrativa e contenziosa. Di ciò l'ufficio deve informare il contribuente contestualmente alla richiesta”.
Tale omissione avrebbe legittimato ex art. 39, comma 2, del DPR n. 600/1973 l'accertamento del reddito d'impresa in via induttiva, con facoltà di prescindere, in tutto o in parte, dalle risultanze del bilancio e dalle scritture contabili, avvalendosi anche di presunzioni prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, proprio “quando il contribuente non ha dato seguito agli inviti disposti dagli uffici ai sensi dell'art. 32, primo comma, numeri 3) e 4), del presente decreto o dell'art. 51, secondo comma, numeri 3) e 4), del D.p.r. 26 ottobre 1972, n. 633”. In altri termini, la mancata esibizione o trasmissione di atti, documenti, libri e registri, in risposta agli inviti dell'ufficio, avrebbe prodotto l'effetto di impedirne la considerazione a favore del contribuente.
Nel caso di specie, attesa la mancata risposta al questionario, l'agenzia si sarebbe limitata ad analizzare i costi per l'acquisto di merce risultanti dall'applicativo Spesometro integrato, applicando la percentuale di redditività del 25%, come previsto dalle istruzioni per la compilazione del modello Unico Modello Unico
SC/2017.
§ 5. – Si è costituita nel giudizio di appello la società contribuente.
L'appellata ha in premessa osservato che - pur essendo vero che la società erroneamente aveva omesso di rispondere al questionario, successivamente aveva fornito tutta la documentazione contabile a prova contraria a conferma della correttezza del suo operato.
Inoltre, tutti dichiarativi fiscali (redditi ed IVA) sarebbero sempre stati correttamente presentati e quindi erano a disposizione dell'Ufficio.
Sulla base documentazione successivamente prodotta, prima della notifica dell'avviso di accertamento, risulterebbe pertanto non corretto l'atto di rettifica del reddito, che non terrebbe conto di una serie di osservazioni formulate dalla società.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 6. – L'appello è fondato. In via preliminare va valutata l'ammissibilità della documentazione prodotta dalla società contribuente nel corso della procedura amministrativa volta alla emissione dell'avviso impugnato.
Costituisce difatti un fatto non controverso che la società abbia omesso di fornire la documentazione richiesta a seguito di inviti dell'ente impositore. Tuttavia l'eventuale inutilizzabilità ai fini dell'accertamento di tale elemento di prova documentale, influenza la valutazione di merito cui è chiamata in prima battuta l'amministrazione procedente, e – di riflesso – anche il giudice tributario.
L'art. 32 d.P.R. numero 600 del 1973, difatti, dispone che:
“Le notizie ed i dati non addotti e gli atti, i documenti, i libri ed i registri non esibiti o non trasmessi in risposta agli inviti dell'ufficio non possono essere presi in considerazione a favore del contribuente, ai fini dell'accertamento in sede amministrativa e contenziosa. Di ciò l'ufficio deve informare il contribuente contestualmente alla richiesta.
Le cause di inutilizzabilità previste dal terzo comma non operano nei confronti del contribuente che depositi in allegato all'atto introduttivo del giudizio di primo grado in sede contenziosa le notizie, i dati, i documenti, i libri e i registri, dichiarando comunque contestualmente di non aver potuto adempiere alle richieste degli uffici per causa a lui non imputabile”.
La norma fa espresso riferimento a due profili di rilievo per la valutazione cui è chiamato il collegio.
Il primo è rappresentato dalla circostanza che l'inutilizzabilità della documentazione a favore del contribuente
è stabilita sia per le valutazioni in sede contenziosa, sia in sede di accertamento amministrativo, con ciò escludendo che la documentazione prodotta dalla società contribuente potesse essere esaminata in fase di accertamento quando non prodotta a seguito di invito.
Il secondo profilo è dato dalla fattispecie produttiva di inutilizzabilità, individuata dalla norma nella “mancata risposta agli inviti dell'Ufficio”, sicché la regola di esclusione si configura all'atto della mancata risposta, a nulla rilevando l'eventuale successiva trasmissione della documentazione necessaria.
Unica eccezione a tale regola di esclusione è rappresentata, difatti, dalla dichiarazione di non aver potuto adempiere agli inviti per causa “non imputabile”, circostanza quest'ultima che - tuttavia - non è stata provata dalla contribuente.
E difatti, per costante giurisprudenza, la mancata esibizione, nella fase amministrativa che abbia preceduto il giudizio, di atti e documenti rilevanti ai fini dell'accertamento impedisce di prenderne in considerazione il contenuto a favore del contribuente, se non alla duplice condizione che la documentazione venga depositata in sede giurisdizionale in allegato all'atto introduttivo e che il contribuente medesimo dichiari di non aver potuto adempiere alle richieste degli uffici per causa a lui non imputabile (cfr. Cass. n. 27794/2022, Cass.
n. 27045/2021, Cass. n. 16548/2018).
È stato, inoltre, precisato che la sanzione dell'inutilizzabilità di dati e documenti non forniti nella sede precontenziosa consegue "automaticamente" all'inottemperanza all'invito, non è soggetta all'eccezione di parte e può essere rilevata d'ufficio in ogni stato e grado di giudizio (cfr. Cass. n. 20954/2020, Cass. n.
16106/2018, Cass. n. 5734/2016), con ciò confermandosi che si tratta di una conseguenza automatica e non disponibile per le parti, della mancata risposta all'invito.
Inoltre è stato chiarito che in tema di accertamento tributario, occorre distinguere l'ipotesi in cui l'Amministrazione AR richieda al contribuente documenti mediante l'invio di un questionario, ai sensi dell'art. 32 del D.P.R. n. 600 del 1973 o dell'art. 51 del D.P.R. n. 633 del 1972, da quella della richiesta avanzata nel corso di un'attività di accesso, ispezione o verifica ex art. 33 del D.P.R. n. 600 o 52 del D.P.R.
n. 633: nel primo caso, l'omesso invio della suindicata documentazione nel termine all'uopo concesso deve ritenersi equivalente a rifiuto, con conseguente inutilizzabilità della stessa in sede amministrativa e contenziosa (salvo, come osservato, che il contribuente non dichiari, all'atto del suo deposito in allegato al ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, che l'inadempimento è avvenuto per causa a lui non imputabile); nel secondo caso, invece, la mancata esibizione di quanto richiesto ne preclude la valutazione a favore del contribuente solo ove si traduca in un sostanziale rifiuto di rendere disponibile la documentazione, incombendo la prova dei relativi presupposti di fatto sull'Amministrazione AR (cfr. Cass. n. 5416/2024,
Cass. n. 27158/2022, Cass. n. 16757/2021).
La giurisprudenza, chiamata infine a interpretare la normativa, ha osservato che “in tema di accertamento fiscale, la mancata esibizione, in sede precontenziosa, di atti e documenti in risposta agli inviti dell'Amministrazione finanziaria, ex art. 32, comma 1, nn. 3 e 4, del d.P.R. n. 600 del 1973, impedisce di prenderne in considerazione il contenuto a favore del contribuente ed è sanzionata con la loro inutilizzabilità, che consegue automaticamente all'inottemperanza all'invito ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, fatta salva la possibilità dello stesso contribuente di depositare la documentazione in sede giurisdizionale in allegato all'atto introduttivo e di dichiarare di non aver potuto adempiere alle richieste degli uffici per causa a lui non imputabile” (Cass. Sez. 5, n. 26133 del 07/10/2024 - Rv. 672605 - 01).
Sicché, indipendentemente dall'istanza dell'Agenzia appellante, pur regolarmente formulata, il giudice di primo grado, anche facendo uso dei propri poteri officiosi, non avrebbe potuto considerare la documentazione offerta dalla società contribuente per valutare – nel merito – la correttezza dell'accertamento.
Tuttavia il venir meno della utilizzabilità della documentazione, preclude l'esame nel merito delle questioni inerenti la determinazione del reddito operata dall'agenzia.
§ 7. – Le spese possono essere compensate attesa la natura controversa delle questioni esaminate.
P.Q.M.
Accoglie l'appello; Compensa le spese di giudizio.