Articolo 8 della Legge 4 aprile 1952, n. 218
Articolo 7Articolo 9
Versione
30 aprile 1952
Art. 8.
L'acquisto delle marche per le assicurazioni sociali obbligatorie deve essere effettuato in coincidenza col versamento del contributo dovuto al Fondo per l'adeguamento delle pensioni, presso il medesimo ufficio che riceve il versamento. L'ufficio stesso fara' risultare, mediante apposita annotazione sui documenti di versamento, l'avvenuto acquisto delle marche in corrispondenza al numero dei lavoratori soggetti all'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti, e alle classi di retribuzione.
L'applicazione delle marche sulle tessere personali dei lavoratori assicurati e' in conseguenza effettuata per l'intero periodo di paga cui si riferisce il versamento di cui al precedente comma entro 10 giorni dalla scadenza del periodo medesimo, salva la facolta' prevista dall'art. 21 del regolamento per l'esecuzione del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3184 , approvato con regio decreto 28 agosto 1924, n. 1422 .
Entrata in vigore il 30 aprile 1952
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