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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 14/04/2025, n. 14440 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14440 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: BACK OFFICE S.R.L. avverso l'ordinanza del 16/07/2024 del TRIBUNALE di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere LORENZO ANTONIO BUCCA;
sentite le conclusioni del PG PIETRO MOLINO, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso, e dell'avv.to GAIA MORELLI, sostituto dell'avv. SERGIO NICOLA ALDO SC, difensore della ricorrente, che ne ha chiesto l'accoglimento. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza in data 16/7/2024, il Tribunale del Riesame di Napoli rigettò l'appello cautelare proposto nell'interesse della Black Office S.r.l. avverso l'ordinanza emessa in data 15/5/2024 con cui il GIP del Tribunale di Torre Annunziata aveva respinto l'istanza di dissequestro presentata nell'interesse della società in relazione al conto corrente n. 452 oggetto del decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca adottato il 15/12/2023. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione, a mezzo del difensore di fiducia, la società che, con il primo motivo, denuncia la violazione degli artt. 325, 321 cod. proc. pen., 2 e 10 quater d.lgs. 74/2000 e 104 disp. att. cod. proc. pen. e l'omessa, carente, manifestamente illogica e contraddittoria motivazione. Si deduce che: Penale Sent. Sez. 3 Num. 14440 Anno 2025 Presidente: ANDREAZZA GASTONE Relatore: BUCCA LORENZO ANTONIO Data Udienza: 05/02/2025 il valore dei beni immobili sequestrati agli indagati PA PA e RO CA era molto superiore a quello loro assegnato dalla Guardia di Finanza, siccome rivelato dalla perizia di stima dal geom. Denis Di Martino, e ciò in quanto i militari avevano utilizzato i valori OMI "senza conoscere la metratura degli immobili"; al momento della presentazione dell'istanza, il valore dei beni sequestrati alla società e agli indagati era pari a C 332.769,45, a cui andavano aggiunti C 28.367,30, confluiti sul conto corrente della società - e sequestrati- il 13/5/2024, ed C 18.388,40, sequestrati il 23/5/2024; la stima dei beni non teneva conto che il valore delle quote della società Black Office sequestrate agli indagati era ben superiore al valore nominale considerato, gestendo la S.r.l. un centro alberghiero e sportivo a Pomezia con oltre trenta dipendenti;
il Tribunale aveva omesso di considerare gli elementi allegati dalla difesa. 2. Con il secondo motivo si denuncia la violazione degli artt. 325, 309 comma 9, 324 comma 7, 321 e 125 cod. proc. pen. nonché "la carenza di motivazione, motivazione illogica, motivazione apparente/apodittica". Si espone che il Tribunale aveva ritenuto legittimo non soltanto il mantenimento del vincolo sul denaro rinvenuto sul conto corrente ma anche l'apprensione delle eventuali ulteriori somme che vi fossero accreditate "dopo la contestazione del reato" sino al raggiungimento della soglia di C 350.600,00, senza considerare che in sequestro vi sono anche i beni sequestrati a PA e RO, in spregio ai principi di proporzionalità, adeguatezza e gradualità che regolano le misure cautelari reali e che avrebbero imposto, secondo i principi enunciati nella sentenza Gubert delle Sezioni Unite, una volta sequestrato il denaro rinvenuto sul conto corrente della società e beni appartenenti agli indagati sino a raggiungere la soglia indicata dal GIP, che fosse revocato il "vincolo di inoperatività sul conto corrente" in modo da "ripristinare la funzionalità aziendale". Si rappresenta, altresì, che il Tribunale del Riesame aveva travisato il fine dell'istanza di dissequestro che mirava allo svincolo del conto corrente e non anche alla restituzione del denaro che era stato sequestrato per cui la motivazione del provvedimento, anche sotto tale profilo, carente e manifestamente illogica. Si lamenta, infine, che il Tribunale aveva omesso di motivare sull'eccezione difensiva che aveva rappresentato che il mantenimento del vincolo sul conto corrente sine die avrebbe sottoposto a vincolo anche il denaro che vi sarebbe affluito dopo la "contestazione dei reati", in palese violazione dei principi enunciati nelle sentenza delle Sezioni unite Lucci e Gubert. Tali argomenti sono stati dalla difesa ribaditi nella memoria ex art. 611 cod. proc. pen. tempestivamente inoltrata. CONSIDERATO IN DIRITTO E' necessario premettere che il conto corrente n. 452 è stato sequestrato nell'ambito del procedimento a carico di RO CA e PA PA, indagati per i reati di cui agli artt. 2 e 10 2 quater d.lgs. 74/2000. Assume l'ipotesi accusatoria che gli indagati, quali amministratori della Back Office S.r.l., al fine di evadere le imposte sul valore aggiunto - capo d) della preliminare rubrica, contestato a PA in quanto amministratrice sino al 13/4/2021- e sulle imposte sui redditi - capi e), relativo all'anno d'imposta 2019, contestato a PA e f), relativo agli anni d'imposta 2020 e 2021, contestato a RO- avvalendosi delle fatture per operazioni oggettivamente e soggettivamente inesistenti emesse il 22 e il 29 novembre 2019 dalla Grondar Meta Agricola S.r.l., per l'importo complessivo di C 400.000,00, avevano indicato nelle scritture contabili e nelle dichiarazioni fiscali elementi passivi fittizi così realizzando una consistente evasione delle imposte. A carico di entrambi gli indagati, ancora, era stato configurato il reato di cui all'art. 10 quater d.lgs. 74/00, per aver, nella rispettive qualità, utilizzando in compensazione crediti d'imposta relativi ad attività di ricerca e sviluppo per un importo complessivo di C 205.000,00 discendenti dall'operazione inesistente documentata dalla predette fatture, omesso di versare gli importi di C 125.771,00 per l'anno 2020 e di C 79.228,00 per l'anno 2021 (capo g). Va precisato, altresì, che il decreto aveva disposto, in via principale, il sequestro preventivo, ai fini della confisca diretta, delle somme costituenti il profitto dei reati di cui ai capi d),e), f) e g) per un importo totale di C 350.600,00 nei confronti della Black Office S.r.l. con sede in Pomezia, ovvero del suo legale rapp.te, identificato, sino al 13/4/2021, in PA PA (per C 261.452,90) e, dal 13/4/2021 ad oggi, in RO CA (per C 89.147,10), in via subordinata il sequestro preventivo di fini della confisca per equivalente fino alla concorrenza di C 261.452,90 dei beni mobili registrati nella disponibilità dell'indagata PA e di C 89.147,10 dei beni mobili registrati nella disponibilità dell'indagato RO. 2. Il Tribunale.di Napoli ha motivato il rigetto dell'appello rilevando, da una parte, che il valore degli immobili era stato stimato dalla Guardia di Finanza di Castellammare di Stabia secondo "parametri oggettivi e condivisibili" e, dall'altra, che l'istanza rigettata era diretta a liberare dal vincolo il denaro depositato sul conto corrente della società, che era oggetto della confisca cd. diretta, mentre il maggior valore degli immobili dedotto riguardava i beni appartenenti a PA e RO, che erano stati oggetto della confisca per equivalente, così finendo "per sovvertire il rapporto fra le due forme di sequestro che si caratterizzano per il carattere sussidiario ed eventuale della confisca per equivalente e del sequestro che l'anticipa". 3. Si è, quindi, dinanzi a una motivazione che lungi dal risultare del tutto mancante o priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e, quindi, inidonea a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice, ha puntualmente esaminato le censure difensive rilevando come non fosse configurabile l'eccedenza nel valore dei beni appresi e, in ogni caso, che la stessa avrebbe potuto incidere sui beni colpiti dal sequestro per equivalente e non sul denaro confluito sul conto corrente della società. 4. Tale motivazione si sottrae alle censure difensive che, sotto l'egida della violazione di legge, finiscono per prospettare carenze logiche della motivazione derivanti dalla prospettata non corretta valutazione di elementi di fatto, quali l'effettivo valore degli immobili in sequestro e la validità dei criteri di stima utilizzati dalla Guardia di Finanza di Castellammare di Stabia. 5. Giova ricordare che il ricorso per Cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e, quindi, inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice. (Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008 - dep. 26/06/2008, Ivanov, Rv. 239692). 6. Tardivo, in quanto non prospettato dinanzi al Tribunale del riesame (Sez. 3, n. 45314 del 4/10/2023, Scaglione, Rv. 285335 - 01), come rivela la sintesi dei motivi di appello inserita nel provvedimento impugnato, che non ne fa menzione, risulta l'argomento difensivo prospettante l'illegittimità, per difetto del rapporto di pertinenzialità con il reato, dell'apprensione delle somme confluite sul conto dopo "la contestazione del reato". 7. Tenuto conto della sentenza del 13.6.2000 n.186 della Corte Costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", all'esito del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento, nonché quello del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, equitativamente fissata come in dispositivo
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende Così deciso il 5/2/2025
sentite le conclusioni del PG PIETRO MOLINO, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso, e dell'avv.to GAIA MORELLI, sostituto dell'avv. SERGIO NICOLA ALDO SC, difensore della ricorrente, che ne ha chiesto l'accoglimento. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza in data 16/7/2024, il Tribunale del Riesame di Napoli rigettò l'appello cautelare proposto nell'interesse della Black Office S.r.l. avverso l'ordinanza emessa in data 15/5/2024 con cui il GIP del Tribunale di Torre Annunziata aveva respinto l'istanza di dissequestro presentata nell'interesse della società in relazione al conto corrente n. 452 oggetto del decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca adottato il 15/12/2023. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione, a mezzo del difensore di fiducia, la società che, con il primo motivo, denuncia la violazione degli artt. 325, 321 cod. proc. pen., 2 e 10 quater d.lgs. 74/2000 e 104 disp. att. cod. proc. pen. e l'omessa, carente, manifestamente illogica e contraddittoria motivazione. Si deduce che: Penale Sent. Sez. 3 Num. 14440 Anno 2025 Presidente: ANDREAZZA GASTONE Relatore: BUCCA LORENZO ANTONIO Data Udienza: 05/02/2025 il valore dei beni immobili sequestrati agli indagati PA PA e RO CA era molto superiore a quello loro assegnato dalla Guardia di Finanza, siccome rivelato dalla perizia di stima dal geom. Denis Di Martino, e ciò in quanto i militari avevano utilizzato i valori OMI "senza conoscere la metratura degli immobili"; al momento della presentazione dell'istanza, il valore dei beni sequestrati alla società e agli indagati era pari a C 332.769,45, a cui andavano aggiunti C 28.367,30, confluiti sul conto corrente della società - e sequestrati- il 13/5/2024, ed C 18.388,40, sequestrati il 23/5/2024; la stima dei beni non teneva conto che il valore delle quote della società Black Office sequestrate agli indagati era ben superiore al valore nominale considerato, gestendo la S.r.l. un centro alberghiero e sportivo a Pomezia con oltre trenta dipendenti;
il Tribunale aveva omesso di considerare gli elementi allegati dalla difesa. 2. Con il secondo motivo si denuncia la violazione degli artt. 325, 309 comma 9, 324 comma 7, 321 e 125 cod. proc. pen. nonché "la carenza di motivazione, motivazione illogica, motivazione apparente/apodittica". Si espone che il Tribunale aveva ritenuto legittimo non soltanto il mantenimento del vincolo sul denaro rinvenuto sul conto corrente ma anche l'apprensione delle eventuali ulteriori somme che vi fossero accreditate "dopo la contestazione del reato" sino al raggiungimento della soglia di C 350.600,00, senza considerare che in sequestro vi sono anche i beni sequestrati a PA e RO, in spregio ai principi di proporzionalità, adeguatezza e gradualità che regolano le misure cautelari reali e che avrebbero imposto, secondo i principi enunciati nella sentenza Gubert delle Sezioni Unite, una volta sequestrato il denaro rinvenuto sul conto corrente della società e beni appartenenti agli indagati sino a raggiungere la soglia indicata dal GIP, che fosse revocato il "vincolo di inoperatività sul conto corrente" in modo da "ripristinare la funzionalità aziendale". Si rappresenta, altresì, che il Tribunale del Riesame aveva travisato il fine dell'istanza di dissequestro che mirava allo svincolo del conto corrente e non anche alla restituzione del denaro che era stato sequestrato per cui la motivazione del provvedimento, anche sotto tale profilo, carente e manifestamente illogica. Si lamenta, infine, che il Tribunale aveva omesso di motivare sull'eccezione difensiva che aveva rappresentato che il mantenimento del vincolo sul conto corrente sine die avrebbe sottoposto a vincolo anche il denaro che vi sarebbe affluito dopo la "contestazione dei reati", in palese violazione dei principi enunciati nelle sentenza delle Sezioni unite Lucci e Gubert. Tali argomenti sono stati dalla difesa ribaditi nella memoria ex art. 611 cod. proc. pen. tempestivamente inoltrata. CONSIDERATO IN DIRITTO E' necessario premettere che il conto corrente n. 452 è stato sequestrato nell'ambito del procedimento a carico di RO CA e PA PA, indagati per i reati di cui agli artt. 2 e 10 2 quater d.lgs. 74/2000. Assume l'ipotesi accusatoria che gli indagati, quali amministratori della Back Office S.r.l., al fine di evadere le imposte sul valore aggiunto - capo d) della preliminare rubrica, contestato a PA in quanto amministratrice sino al 13/4/2021- e sulle imposte sui redditi - capi e), relativo all'anno d'imposta 2019, contestato a PA e f), relativo agli anni d'imposta 2020 e 2021, contestato a RO- avvalendosi delle fatture per operazioni oggettivamente e soggettivamente inesistenti emesse il 22 e il 29 novembre 2019 dalla Grondar Meta Agricola S.r.l., per l'importo complessivo di C 400.000,00, avevano indicato nelle scritture contabili e nelle dichiarazioni fiscali elementi passivi fittizi così realizzando una consistente evasione delle imposte. A carico di entrambi gli indagati, ancora, era stato configurato il reato di cui all'art. 10 quater d.lgs. 74/00, per aver, nella rispettive qualità, utilizzando in compensazione crediti d'imposta relativi ad attività di ricerca e sviluppo per un importo complessivo di C 205.000,00 discendenti dall'operazione inesistente documentata dalla predette fatture, omesso di versare gli importi di C 125.771,00 per l'anno 2020 e di C 79.228,00 per l'anno 2021 (capo g). Va precisato, altresì, che il decreto aveva disposto, in via principale, il sequestro preventivo, ai fini della confisca diretta, delle somme costituenti il profitto dei reati di cui ai capi d),e), f) e g) per un importo totale di C 350.600,00 nei confronti della Black Office S.r.l. con sede in Pomezia, ovvero del suo legale rapp.te, identificato, sino al 13/4/2021, in PA PA (per C 261.452,90) e, dal 13/4/2021 ad oggi, in RO CA (per C 89.147,10), in via subordinata il sequestro preventivo di fini della confisca per equivalente fino alla concorrenza di C 261.452,90 dei beni mobili registrati nella disponibilità dell'indagata PA e di C 89.147,10 dei beni mobili registrati nella disponibilità dell'indagato RO. 2. Il Tribunale.di Napoli ha motivato il rigetto dell'appello rilevando, da una parte, che il valore degli immobili era stato stimato dalla Guardia di Finanza di Castellammare di Stabia secondo "parametri oggettivi e condivisibili" e, dall'altra, che l'istanza rigettata era diretta a liberare dal vincolo il denaro depositato sul conto corrente della società, che era oggetto della confisca cd. diretta, mentre il maggior valore degli immobili dedotto riguardava i beni appartenenti a PA e RO, che erano stati oggetto della confisca per equivalente, così finendo "per sovvertire il rapporto fra le due forme di sequestro che si caratterizzano per il carattere sussidiario ed eventuale della confisca per equivalente e del sequestro che l'anticipa". 3. Si è, quindi, dinanzi a una motivazione che lungi dal risultare del tutto mancante o priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e, quindi, inidonea a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice, ha puntualmente esaminato le censure difensive rilevando come non fosse configurabile l'eccedenza nel valore dei beni appresi e, in ogni caso, che la stessa avrebbe potuto incidere sui beni colpiti dal sequestro per equivalente e non sul denaro confluito sul conto corrente della società. 4. Tale motivazione si sottrae alle censure difensive che, sotto l'egida della violazione di legge, finiscono per prospettare carenze logiche della motivazione derivanti dalla prospettata non corretta valutazione di elementi di fatto, quali l'effettivo valore degli immobili in sequestro e la validità dei criteri di stima utilizzati dalla Guardia di Finanza di Castellammare di Stabia. 5. Giova ricordare che il ricorso per Cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e, quindi, inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice. (Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008 - dep. 26/06/2008, Ivanov, Rv. 239692). 6. Tardivo, in quanto non prospettato dinanzi al Tribunale del riesame (Sez. 3, n. 45314 del 4/10/2023, Scaglione, Rv. 285335 - 01), come rivela la sintesi dei motivi di appello inserita nel provvedimento impugnato, che non ne fa menzione, risulta l'argomento difensivo prospettante l'illegittimità, per difetto del rapporto di pertinenzialità con il reato, dell'apprensione delle somme confluite sul conto dopo "la contestazione del reato". 7. Tenuto conto della sentenza del 13.6.2000 n.186 della Corte Costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", all'esito del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento, nonché quello del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, equitativamente fissata come in dispositivo
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende Così deciso il 5/2/2025