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Sentenza 19 giugno 2025
Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 19/06/2025, n. 9201 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 9201 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
I SEZIONE CIVILE così composto:
Dott. ssa Marta Ienzi Presidente
Dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
Dott.ssa Valeria Chirico Giudice rel. est. riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 23930 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2023, vertente
TRA rappresentato e difeso dall'avv. Alessandra Gabbani per procura Parte_1 in atti
RICORRENTE
E
Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: modifica delle condizioni del divorzio
IN FATTO ED IN DIRITTO Con ricorso depositato in data 9.5.2023 chiedeva all'adito Tribunale di: Parte_1
“…revocare e/o comunque dichiarare non più dovuto l'assegno mensile di mantenimento per i figli
e gravante sul Sig. in ragione della raggiunta CP_2 CP_3 Parte_1 capacità e autonomia economica degli stessi, con effetto a partire da novembre 2021 o quantomeno da novembre 2022 per la figlia allorquando la causa giustificativa del pagamento era già CP_2 venuta meno, con effetto a partire da giugno 2022 per il figlio allorquando la causa CP_3 giustificativa del pagamento era già venuta meno, e/o comunque per entrambi i figli dalla data della presente domanda. Per l'effetto, disporre la restituzione da parte della Sig.ra Parte_2
1 in favore del Sig. delle somme dallo stesso corrisposte alla Sig.ra per il Parte_1 Pt_2 mantenimento della figlia a decorrere dal novembre 2021 o quantomeno dal novembre 2022 CP_2 allorquando la causa giustificativa del pagamento era già venuta meno ed a decorrere dal giugno 2022 per il figlio allorquando la causa giustificativa del pagamento era già venuta meno, e/ CP_3
o comunque per entrambi i figli a decorrere dalla data della presente domanda. Con vittoria delle spese di lite del presente procedimento.”
Deduceva all'uopo: che le parti si erano separate consensualmente in virtù di decreto di omologa del Tribunale di Roma in data 23.6.2014, con cui era stato stabilito, tra l'altro, che il marito corrispondesse alla moglie un assegno mensile di 300,00 euro per ciascun figlio quale contributo al loro mantenimento, oltre al 50% delle spese straordinarie;
che con sentenza del Tribunale di Roma n. 16473/2019 pubblicata in data 14/08/2019, relativa al giudizio di divorzio tra le parti, era stato stabilito che il padre provvedesse al mantenimento diretto della figlia con lui convivente e che corrispondesse alla madre, a titolo di Per_1
contributo al mantenimento dei figli e , a far data dal mese di agosto 2016, la CP_2 CP_3
somma mensile di 600,00 euro (300,00 per ciascun figlio); che i figli erano divenuti autonomi economicamente, in particolare la figlia già dal novembre 2021 era stata assunta come CP_2 impiegata dalla Vema & Partners Srl, con contratto di lavoro a tempo determinato, poi trasformato a tempo indeterminato e nel 2023 aveva conseguito la laurea presso l'Accademia Santa Cecilia, mentre il figlio , seppur iscritto alla facoltà di Scienze CP_3
Politiche dell'Università “La Sapienza”, dal giugno 2022 lavorava stabilmente presso la Tax
Refund S.r.l.; che la figlia abilitata all'esercizio della professione di architetto, era Per_1
ancora a suo carico.
La resistente, seppur ritualmente citata, non si costituiva in giudizio.
Con ordinanza emessa all'udienza ex art. 473-bis.21 cpc del 2.11.2023, venivano confermate in via provvisoria ed urgente le condizioni della separazione;
quindi, espletate le prove per testi ammesse, assegnati i termini di cui all'art. 473-bis.28 cpc, la causa veniva rimessa al
Collegio per la decisione.
Va dichiarata preliminarmente la contumacia della parte resistente.
Quanto all'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni da parte dei genitori, il giudice di merito è tenuto a valutare, con prudente apprezzamento, caso per caso e con criteri di rigore proporzionalmente crescenti in rapporto all'età dei beneficiari, le circostanze che giustificano il permanere del suddetto obbligo, il quale non può essere protratto oltre
2 ragionevoli limiti di tempo e di misura, poiché il diritto del figlio si giustifica nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso di formazione, nel rispetto delle sue capacità, inclinazioni ed aspirazioni, ove ciò sia compatibile con le risorse economiche dei genitori (vedi Cass. civ. 18076/14, 17183/20, 26875/2023) e che comunque, con il raggiungimento di un'età nella quale il percorso formativo e di studi è ampiamente concluso o dovrebbe esserlo, la condizione di persistente mancanza di autosufficienza economico- reddituale, in assenza di ragioni individuali specifiche (di cui va fornita prova idonea), costituisce un indicatore forte di inerzia colpevole (vedi Cass. civ. 12952/16). Ciò, tanto più alla luce dei principi della funzione educativa del mantenimento e dell'autoresponsabilità del figlio maggiorenne, valorizzati dalla giurisprudenza (vedi, Cass. civ. 17183/20; Cass. civ. 26875/2023), che impongono di circoscrivere in capo al genitore l'estensione dell'obbligo di contribuzione al mantenimento del figlio maggiorenne privo di indipendenza economica “per il tempo mediamente necessario al reperimento di un'occupazione da parte di questi, tenuto conto del dovere del medesimo di ricercare un lavoro contemperando, fra di loro, le sue aspirazioni astratte con il concreto mercato del lavoro…”, valutata altresì la possibilità per il figlio (ove necessario) di usufruire degli strumenti di sostegno al reddito (Cass. civ.
29264/22) e fermi gli eventuali obblighi alimentari dei genitori. Né può assumere rilievo, una volta intrapreso da parte del figlio lo svolgimento di un'attività lavorativa, il sopravvenire di circostanze ulteriori, le quali, ove pure determinassero l'effetto di renderlo privo di sostentamento economico, non possono far risorgere un obbligo di mantenimento i cui presupposti siano già venuti meno (Cass. civ. 26259/05, 6509/17, 40282/21).
Nel caso di specie, la figlia , ormai ventisettenne, ha ammesso, in sede di escussione CP_2
testimoniale, di aver conseguito la laurea presso l'Accademia di Santa Cecilia in
“Composizione Jazz” nel marzo 2023, di frequentare un master presso la Rome Business
School, di percepire la (sino al febbraio 2024) e di aver iniziato a lavorare nel CP_4
novembre 2021, come impiegata amministrativa, per la Vema & Partners S.r.l., con un contratto inizialmente della durata di un anno, poi trasformato a tempo indeterminato, che aveva risolto consensualmente in data 31 marzo 2023. Dalla documentazione reddituale in atti si evince che per l'anno d'imposta 2022 la predetta ha percepito un reddito netto complessivo di 14.465,00 euro (pari a circa 1.200 euro al mese).
Posto che la ragazza, ormai stabilmente inserita nel mondo del lavoro, una volta terminato il corso di laurea, ha deliberatamente lasciato un'occupazione a tempo indeterminato, 3 retribuita con un compenso senz'altro tale da renderla economicamente autosufficiente, così evidentemente operando la scelta di perseguire altri obiettivi lavorativi maggiormente consoni alle proprie aspirazioni, non si giustifica che di tale scelta, considerata anche l'età della figlia, continui a rispondere economicamente il padre. Pertanto, in applicazione dei principi giurisprudenziali sopra riportati, va disposto il richiesto esonero del ricorrente dall'obbligo di mantenimento della figlia , a decorrere dalla domanda, ossia dal mese CP_2
di giugno 2023, mensilità immediatamente successiva al deposito del ricorso. Infatti, in mancanza di specifiche disposizioni, in base ai principi generali relativi all'autorità, intangibilità e stabilità, per quanto temporalmente limitata ("rebus sic stantibus"), del precedente giudicato impositivo del contributo di mantenimento, la decisione giurisdizionale di revisione non potrà avere decorrenza anticipata al momento dell'accadimento innovativo, rispetto alla data della domanda di revoca, rimanendo del tutto ininfluente il momento in cui di fatto sono maturati i presupposti per la revoca dell'assegno (vedi Cass. civ. 11913/2009, 16173/15, 12708/23, 5170/24).
Riguardo, invece, al figlio , va rilevato che lo stesso sta ancora completando il percorso CP_3
formativo universitario, ad un'età (23 anni) da ritenersi senz'altro consona per lo studio universitario, tanto più che, sebbene abbia dichiarato di essere iscritto al primo anno fuori corso, contemporaneamente lavora. A tal proposito ha riferito: “Sono iscritto al primo anno fuori corso alla facoltà di Scienze Politiche presso l'Università “La Sapienza” di Roma;
dal 17 giugno
2022 sono apprendista impiegato in Tax Refund S.r.l. con un contratto part-time della durata di 28 mesi, con scadenza nell'ottobre 2024; percepisco circa 800,00 mensili”. La situazione reddituale del predetto risulta confermata dal modello 730/2023 in atti, da cui si evince che per l'anno d'imposta 2022, dal 17 giugno al 31 dicembre, il ragazzo ha percepito un reddito netto di complessivi 5.160,00 euro, sicchè non può ritenersi del tutto economicamente autosufficiente, in particolare per quanto attiene al soddisfacimento delle esigenze abitative in una città come Roma.
Pertanto, l'impegno universitario e la non piena indipendenza economica del figlio non consentono di ritenere venuti meno i presupposti, ove pure il contratto di lavoro fosse stato prorogato, per esonerare il padre dall'obbligo di mantenimento del ragazzo. Posto che non v'è prova di una contrazione della capacità contributiva del padre, il quale, oltre a percepire il reddito, pro quota, di un immobile in Capri, per un importo lordo di circa 9.800 euro (vedi
Unico 2023), dall'aprile 2023 svolge anche attività di lavoro dipendente, con un compenso 4 dichiarato (all'udienza del 2.11.2023) di circa 1.900,00 euro mensili, tenuto conto della capacità lavorativa e reddituale manifestata dal figlio, il contributo paterno al suo mantenimento va, però, ridotto all'importo di 200,00 euro mensili, con decorrenza (per le medesime ragioni sopra evidenziate con riferimento alla revoca dell'assegno per la primogenita) a far dalla domanda, ossia dal mese di giugno 2023, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat .
Inammissibili sono, infine, sia le domande restitutorie, in quanto esulanti dal thema decidendum del giudizio ex art. 473-bis.29 cpc e non soggette al “rito unificato famiglia”
(esteso alle sole domande risarcitorie da danno endofamiliare e non anche a quelle restitutorie di somme di danaro, pur aventi causa da rapporti familiari), sia la domanda subordinata di versamento diretto dell'assegno al figlio, atteso che il genitore divorziato tenuto al mantenimento del figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente e convivente con l'altro genitore non può pretendere, in mancanza di una specifica domanda del figlio, di assolvere la propria prestazione nei confronti di quest'ultimo anziché del genitore istante, titolari di diritti autonomi ancorché concorrenti e pertanto entrambi legittimati a percepire l'assegno dall'obbligato (Cass. civ. 25300/13, 34100/21) e trattandosi comunque di domanda tardivamente spiegata solo in sede di precisazione delle conclusioni.
Stante il parziale accoglimento della domanda del ricorrente e la contumacia della resistente, le spese di lite vanno dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
definitivamente decidendo, ogni diversa domanda inammissibile o disattesa, confermate nel resto le condizioni del divorzio: esonera il padre dall'obbligo di mantenimento della figlia , a decorrere dal giugno CP_2
2023; riduce, a decorrere dal giugno 2023, l'assegno dovuto dal padre a titolo di contributo al mantenimento del figlio , all'importo di 200,00 euro mensili, da rivalutarsi CP_3
annualmente secondo gli indici Istat;
spese irripetibili.
Roma, 16.6.2025
La Giudice rel. est. La Presidente
dott.ssa Valeria Chirico dott.ssa Marta Ienzi
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
I SEZIONE CIVILE così composto:
Dott. ssa Marta Ienzi Presidente
Dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
Dott.ssa Valeria Chirico Giudice rel. est. riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 23930 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2023, vertente
TRA rappresentato e difeso dall'avv. Alessandra Gabbani per procura Parte_1 in atti
RICORRENTE
E
Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: modifica delle condizioni del divorzio
IN FATTO ED IN DIRITTO Con ricorso depositato in data 9.5.2023 chiedeva all'adito Tribunale di: Parte_1
“…revocare e/o comunque dichiarare non più dovuto l'assegno mensile di mantenimento per i figli
e gravante sul Sig. in ragione della raggiunta CP_2 CP_3 Parte_1 capacità e autonomia economica degli stessi, con effetto a partire da novembre 2021 o quantomeno da novembre 2022 per la figlia allorquando la causa giustificativa del pagamento era già CP_2 venuta meno, con effetto a partire da giugno 2022 per il figlio allorquando la causa CP_3 giustificativa del pagamento era già venuta meno, e/o comunque per entrambi i figli dalla data della presente domanda. Per l'effetto, disporre la restituzione da parte della Sig.ra Parte_2
1 in favore del Sig. delle somme dallo stesso corrisposte alla Sig.ra per il Parte_1 Pt_2 mantenimento della figlia a decorrere dal novembre 2021 o quantomeno dal novembre 2022 CP_2 allorquando la causa giustificativa del pagamento era già venuta meno ed a decorrere dal giugno 2022 per il figlio allorquando la causa giustificativa del pagamento era già venuta meno, e/ CP_3
o comunque per entrambi i figli a decorrere dalla data della presente domanda. Con vittoria delle spese di lite del presente procedimento.”
Deduceva all'uopo: che le parti si erano separate consensualmente in virtù di decreto di omologa del Tribunale di Roma in data 23.6.2014, con cui era stato stabilito, tra l'altro, che il marito corrispondesse alla moglie un assegno mensile di 300,00 euro per ciascun figlio quale contributo al loro mantenimento, oltre al 50% delle spese straordinarie;
che con sentenza del Tribunale di Roma n. 16473/2019 pubblicata in data 14/08/2019, relativa al giudizio di divorzio tra le parti, era stato stabilito che il padre provvedesse al mantenimento diretto della figlia con lui convivente e che corrispondesse alla madre, a titolo di Per_1
contributo al mantenimento dei figli e , a far data dal mese di agosto 2016, la CP_2 CP_3
somma mensile di 600,00 euro (300,00 per ciascun figlio); che i figli erano divenuti autonomi economicamente, in particolare la figlia già dal novembre 2021 era stata assunta come CP_2 impiegata dalla Vema & Partners Srl, con contratto di lavoro a tempo determinato, poi trasformato a tempo indeterminato e nel 2023 aveva conseguito la laurea presso l'Accademia Santa Cecilia, mentre il figlio , seppur iscritto alla facoltà di Scienze CP_3
Politiche dell'Università “La Sapienza”, dal giugno 2022 lavorava stabilmente presso la Tax
Refund S.r.l.; che la figlia abilitata all'esercizio della professione di architetto, era Per_1
ancora a suo carico.
La resistente, seppur ritualmente citata, non si costituiva in giudizio.
Con ordinanza emessa all'udienza ex art. 473-bis.21 cpc del 2.11.2023, venivano confermate in via provvisoria ed urgente le condizioni della separazione;
quindi, espletate le prove per testi ammesse, assegnati i termini di cui all'art. 473-bis.28 cpc, la causa veniva rimessa al
Collegio per la decisione.
Va dichiarata preliminarmente la contumacia della parte resistente.
Quanto all'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni da parte dei genitori, il giudice di merito è tenuto a valutare, con prudente apprezzamento, caso per caso e con criteri di rigore proporzionalmente crescenti in rapporto all'età dei beneficiari, le circostanze che giustificano il permanere del suddetto obbligo, il quale non può essere protratto oltre
2 ragionevoli limiti di tempo e di misura, poiché il diritto del figlio si giustifica nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso di formazione, nel rispetto delle sue capacità, inclinazioni ed aspirazioni, ove ciò sia compatibile con le risorse economiche dei genitori (vedi Cass. civ. 18076/14, 17183/20, 26875/2023) e che comunque, con il raggiungimento di un'età nella quale il percorso formativo e di studi è ampiamente concluso o dovrebbe esserlo, la condizione di persistente mancanza di autosufficienza economico- reddituale, in assenza di ragioni individuali specifiche (di cui va fornita prova idonea), costituisce un indicatore forte di inerzia colpevole (vedi Cass. civ. 12952/16). Ciò, tanto più alla luce dei principi della funzione educativa del mantenimento e dell'autoresponsabilità del figlio maggiorenne, valorizzati dalla giurisprudenza (vedi, Cass. civ. 17183/20; Cass. civ. 26875/2023), che impongono di circoscrivere in capo al genitore l'estensione dell'obbligo di contribuzione al mantenimento del figlio maggiorenne privo di indipendenza economica “per il tempo mediamente necessario al reperimento di un'occupazione da parte di questi, tenuto conto del dovere del medesimo di ricercare un lavoro contemperando, fra di loro, le sue aspirazioni astratte con il concreto mercato del lavoro…”, valutata altresì la possibilità per il figlio (ove necessario) di usufruire degli strumenti di sostegno al reddito (Cass. civ.
29264/22) e fermi gli eventuali obblighi alimentari dei genitori. Né può assumere rilievo, una volta intrapreso da parte del figlio lo svolgimento di un'attività lavorativa, il sopravvenire di circostanze ulteriori, le quali, ove pure determinassero l'effetto di renderlo privo di sostentamento economico, non possono far risorgere un obbligo di mantenimento i cui presupposti siano già venuti meno (Cass. civ. 26259/05, 6509/17, 40282/21).
Nel caso di specie, la figlia , ormai ventisettenne, ha ammesso, in sede di escussione CP_2
testimoniale, di aver conseguito la laurea presso l'Accademia di Santa Cecilia in
“Composizione Jazz” nel marzo 2023, di frequentare un master presso la Rome Business
School, di percepire la (sino al febbraio 2024) e di aver iniziato a lavorare nel CP_4
novembre 2021, come impiegata amministrativa, per la Vema & Partners S.r.l., con un contratto inizialmente della durata di un anno, poi trasformato a tempo indeterminato, che aveva risolto consensualmente in data 31 marzo 2023. Dalla documentazione reddituale in atti si evince che per l'anno d'imposta 2022 la predetta ha percepito un reddito netto complessivo di 14.465,00 euro (pari a circa 1.200 euro al mese).
Posto che la ragazza, ormai stabilmente inserita nel mondo del lavoro, una volta terminato il corso di laurea, ha deliberatamente lasciato un'occupazione a tempo indeterminato, 3 retribuita con un compenso senz'altro tale da renderla economicamente autosufficiente, così evidentemente operando la scelta di perseguire altri obiettivi lavorativi maggiormente consoni alle proprie aspirazioni, non si giustifica che di tale scelta, considerata anche l'età della figlia, continui a rispondere economicamente il padre. Pertanto, in applicazione dei principi giurisprudenziali sopra riportati, va disposto il richiesto esonero del ricorrente dall'obbligo di mantenimento della figlia , a decorrere dalla domanda, ossia dal mese CP_2
di giugno 2023, mensilità immediatamente successiva al deposito del ricorso. Infatti, in mancanza di specifiche disposizioni, in base ai principi generali relativi all'autorità, intangibilità e stabilità, per quanto temporalmente limitata ("rebus sic stantibus"), del precedente giudicato impositivo del contributo di mantenimento, la decisione giurisdizionale di revisione non potrà avere decorrenza anticipata al momento dell'accadimento innovativo, rispetto alla data della domanda di revoca, rimanendo del tutto ininfluente il momento in cui di fatto sono maturati i presupposti per la revoca dell'assegno (vedi Cass. civ. 11913/2009, 16173/15, 12708/23, 5170/24).
Riguardo, invece, al figlio , va rilevato che lo stesso sta ancora completando il percorso CP_3
formativo universitario, ad un'età (23 anni) da ritenersi senz'altro consona per lo studio universitario, tanto più che, sebbene abbia dichiarato di essere iscritto al primo anno fuori corso, contemporaneamente lavora. A tal proposito ha riferito: “Sono iscritto al primo anno fuori corso alla facoltà di Scienze Politiche presso l'Università “La Sapienza” di Roma;
dal 17 giugno
2022 sono apprendista impiegato in Tax Refund S.r.l. con un contratto part-time della durata di 28 mesi, con scadenza nell'ottobre 2024; percepisco circa 800,00 mensili”. La situazione reddituale del predetto risulta confermata dal modello 730/2023 in atti, da cui si evince che per l'anno d'imposta 2022, dal 17 giugno al 31 dicembre, il ragazzo ha percepito un reddito netto di complessivi 5.160,00 euro, sicchè non può ritenersi del tutto economicamente autosufficiente, in particolare per quanto attiene al soddisfacimento delle esigenze abitative in una città come Roma.
Pertanto, l'impegno universitario e la non piena indipendenza economica del figlio non consentono di ritenere venuti meno i presupposti, ove pure il contratto di lavoro fosse stato prorogato, per esonerare il padre dall'obbligo di mantenimento del ragazzo. Posto che non v'è prova di una contrazione della capacità contributiva del padre, il quale, oltre a percepire il reddito, pro quota, di un immobile in Capri, per un importo lordo di circa 9.800 euro (vedi
Unico 2023), dall'aprile 2023 svolge anche attività di lavoro dipendente, con un compenso 4 dichiarato (all'udienza del 2.11.2023) di circa 1.900,00 euro mensili, tenuto conto della capacità lavorativa e reddituale manifestata dal figlio, il contributo paterno al suo mantenimento va, però, ridotto all'importo di 200,00 euro mensili, con decorrenza (per le medesime ragioni sopra evidenziate con riferimento alla revoca dell'assegno per la primogenita) a far dalla domanda, ossia dal mese di giugno 2023, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat .
Inammissibili sono, infine, sia le domande restitutorie, in quanto esulanti dal thema decidendum del giudizio ex art. 473-bis.29 cpc e non soggette al “rito unificato famiglia”
(esteso alle sole domande risarcitorie da danno endofamiliare e non anche a quelle restitutorie di somme di danaro, pur aventi causa da rapporti familiari), sia la domanda subordinata di versamento diretto dell'assegno al figlio, atteso che il genitore divorziato tenuto al mantenimento del figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente e convivente con l'altro genitore non può pretendere, in mancanza di una specifica domanda del figlio, di assolvere la propria prestazione nei confronti di quest'ultimo anziché del genitore istante, titolari di diritti autonomi ancorché concorrenti e pertanto entrambi legittimati a percepire l'assegno dall'obbligato (Cass. civ. 25300/13, 34100/21) e trattandosi comunque di domanda tardivamente spiegata solo in sede di precisazione delle conclusioni.
Stante il parziale accoglimento della domanda del ricorrente e la contumacia della resistente, le spese di lite vanno dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
definitivamente decidendo, ogni diversa domanda inammissibile o disattesa, confermate nel resto le condizioni del divorzio: esonera il padre dall'obbligo di mantenimento della figlia , a decorrere dal giugno CP_2
2023; riduce, a decorrere dal giugno 2023, l'assegno dovuto dal padre a titolo di contributo al mantenimento del figlio , all'importo di 200,00 euro mensili, da rivalutarsi CP_3
annualmente secondo gli indici Istat;
spese irripetibili.
Roma, 16.6.2025
La Giudice rel. est. La Presidente
dott.ssa Valeria Chirico dott.ssa Marta Ienzi
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