Articolo 2 della Legge 10 maggio 1976, n. 492
Articolo 1
Versione
5 agosto 1976
Art. 2.
Piena ed intera esecuzione e' data alla convenzione di cui all'articolo precedente (escluso il titolo I) a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' all'articolo 12 della convenzione stessa.

Entrata in vigore il 5 agosto 1976