Art. 2.
Piena ed intera esecuzione e' data alla convenzione di cui all'articolo precedente (escluso il titolo I) a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' all'articolo 12 della convenzione stessa.
Piena ed intera esecuzione e' data alla convenzione di cui all'articolo precedente (escluso il titolo I) a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' all'articolo 12 della convenzione stessa.