Cass. pen., sez. III, sentenza 08/04/2010, n. 17964
CASS
Sentenza 8 aprile 2010

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Non integra forza maggiore né caso fortuito e, quindi, non legittima la richiesta di restituzione nel termine, l'inadempimento dell'incarico da parte del difensore di fiducia consistito nella mancata comparizione all'udienza preliminare a causa della tardiva comunicazione della data dell'udienza da parte del collega di studio, cui l'avviso era stato tempestivamente notificato, in quanto incombe sull'imputato l'onere di vigilare sull'esatta osservanza dell'incarico conferito. (In motivazione la Corte ha inoltre precisato che risultava colpevole tanto il collega di studio che aveva dimenticato di consegnare l'atto, che il difensore che aveva fatto affidamento sul collega).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 08/04/2010, n. 17964
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 17964
    Data del deposito : 8 aprile 2010

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