Sentenza 8 aprile 2010
Massime • 1
Non integra forza maggiore né caso fortuito e, quindi, non legittima la richiesta di restituzione nel termine, l'inadempimento dell'incarico da parte del difensore di fiducia consistito nella mancata comparizione all'udienza preliminare a causa della tardiva comunicazione della data dell'udienza da parte del collega di studio, cui l'avviso era stato tempestivamente notificato, in quanto incombe sull'imputato l'onere di vigilare sull'esatta osservanza dell'incarico conferito. (In motivazione la Corte ha inoltre precisato che risultava colpevole tanto il collega di studio che aveva dimenticato di consegnare l'atto, che il difensore che aveva fatto affidamento sul collega).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 08/04/2010, n. 17964 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17964 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. LUPO Ernesto - Presidente - del 08/04/2010
Dott. CORDOVA Agostino - Consigliere - SENTENZA
Dott. PETTI Ciro - Consigliere - N. 551
Dott. AMORESANO Silvio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GAZZARA Santi - Consigliere - N. 019332/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) AI ER nato l'[...];
2) LA BD nato il [...];
avverso l'ordinanza del 5.11.2008 del GI del Tribunale di Firenze;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Silvio Amoresano. OSSERVA
1) Con istanza in data 3.11.2008 l'avv. Luca Ancona, quale difensore di fiducia di AI ER e LA BD, chiedeva la restituzione nel termine per fare istanza di rito abbreviato. Assumeva che i suoi assistiti gli avevano rilasciato procura speciale a patteggiare e a richiedere il rito abbreviato;
che l'udienza preliminare era fissata per il 23.10.2008 e che gli avvisi, notificati in data 9 ottobre 2008 a mani del collega di studio, avv. Dante Innocenti, gli erano stati consegnanti (per mera dimenticanza) solo in data 27 ottobre 2008; che l'udienza preliminare era stata celebrata in assenza del difensore ed era stata disposto il rinvio a giudizio, davanti al Tribunale, degli imputati;
che il difensore non si era potuto presentare all'udienza preliminare per caso fortuito, essendone venuto a conoscenza tardivamente, per l'errore del collega. Con ordinanza in data 5.11.2008 il GI del Tribunale di Firenze rigettava l'istanza di restituzione in termini, assumendo che la mancata conoscenza del provvedimento di fissazione dell'udienza preliminare addotta dal difensore non poteva certo integrare il caso fortuito o la forza maggiore di cui all'art. 175 c.p.p., comma 1. 2) Propongono ricorso AI ER e LA LJ, con separati atti ma di contenuto identico.
Con il primo motivo denunciano la violazione di legge in relazione all'art. 175 c.p.p.. Il IP ha errato nell'interpretazione della norma in relazione alla configurazione del caso fortuito. La notifica effettuata a mani del collega di studio, avv. Dante Innocenti, era certamente valida, ma il predetto per dimenticanza (come da sua dichiarazione prodotta) aveva omesso di consegnare l'atto al destinatario. La mancata presentazione (incolpevole) all'udienza preliminare del difensore di fiducia integrava pertanto un caso di forza maggiore o meglio un caso fortuito.
Con il secondo motivo denunciano la mancanza o manifesta illogicità della motivazione.
Non c'è dubbio che il collega di studio al quale ritualmente era stato notificato l'atto avesse l'onere di informare il destinatario, ma è altrettanto indubitabile che la mancata partecipazione all'udienza preliminare dell'avv. Ancona non è a lui imputabile ne' a titolo di dolo, ne' di colpa. E, contrariamente a quanto ritenuto dal GI (la giurisprudenza richiamata non è pertinente), la mancata consegna dell'atto non era riconducibile ad un difetto di organizzazione dello studio legale, ma ad un suo eccezionale non funzionamento. Chiedono, pertanto, annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata.
3) I ricorsi sono infondati e vanno, pertanto, rigettati. A norma dell'art. 175 c.p.p., comma 1 "Il pubblico ministero, le parti private e i difensori sono restituiti nel termine stabilito a pena di decadenza se provano di non averlo potuto osservare per caso fortuito o per forza maggiore". Secondo giurisprudenza consolidata di questa Corte "Il mancato o inesatto adempimento da parte del difensore di fiducia dell'incarico di partecipare al processo e di proporre impugnazione, a qualsiasi causa ascrivibile, non è idoneo a realizzare l'ipotesi di caso fortuito o forza maggiore che legittimano la restituzione in termini, ne', in caso di sentenza contumaciale, quella dell'assenza di colpa dell'imputato nel non aver avuto effettiva conoscenza del provvedimento ai fini della tempestiva impugnazione poiché incombe all'imputato l'onere di scegliere un difensore professionalmente valido e di vigilare sull'esatta osservanza dell'incarico conferito" (cfr. ex multis Cass., pen. sez. 2 n. 49179 dell'11.11.2003; conf. Cass. sez. 2 n. 48243 dell' 11.11- 2003). Anche la giurisprudenza successiva ha ribadito che "Non costituisce forza maggiore, e quindi non legittima la richiesta di restituzione nel termine per l'impugnazione della sentenza contumaciale, il mancato o inesatto adempimento dell'incarico da parte del difensore di fiducia, consistente nell'omessa informazione dell'avvenuta notifica, quale che sia la causa dell'inadempimento, e quindi se pure essa sia ascrivibile ad un grave stato morboso che ha indotto il difensore all'abbandono dell'attività, perché in ogni caso incombe sull'imputato l'onere di vigilare sull'esatta osservanza dell'incarico conferito al difensore" (cfr. Cass. sez. 2 n. 12922 del 9.3.2007). Nel caso di specie, palesemente, non si è in presenza di forza maggiore o caso fortuito. A parte l'onere di vigilanza a carico degli imputati sull'esatta osservanza dell'incarico conferito al difensore, come esattamente rileva il P.G., nella requisitoria scritta, risulta colpevole tanto la condotta del collega di studio che ha dimenticato di consegnare l'atto al destinatario, quanto quella del difensore che ha fatto affidamento sul suo disattento collega.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 8 aprile 2010.
Depositato in Cancelleria il 11 maggio 2010