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Sentenza 20 dicembre 2025
Sentenza 20 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 20/12/2025, n. 17857 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 17857 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 66879/2022
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE SECONDA CIVILE il Tribunale, in persona del giudice designato dott.ssa AS CA, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 66879 del Ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno
2022 trattenuta in decisione giusta ordinanza del 12/09/2025 pronunciata all'esito della scadenza del termine fissato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
TRA
in proprio e in qualità di erede di Parte_1 Persona_1 rappresentati e difesi dall'Avv. Federica Del Monte, presso il cui studio in Viale Trastevere n. 203 (Roma), ha eletto domicilio, giusta procura in atti.
ATTORE
E
REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA
CONVENUTO CONTUMACE
Controparte_1 rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato presso i cui Uffici, in Roma via dei Portoghesi n.
12, è ex lege domiciliata.
CONVENUTO
Controparte_2
pagina 1 di 13 rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello stato presso i cui Uffici in Roma via dei Portoghesi n. 12
è ex lege domiciliato.
INTERVENUTO
OGGETTO: domanda di risarcimento del danno per crimini di guerra e contro l'umanità, commessi iure imperii
CONCLUSIONI: come da difese delle parti in atti e note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni, da parte attrice in data 09/09/2025, da intendersi richiamate e trascritte
IN FATTO E IN DIRITTO
1. Sintesi della vicenda in fatto
Con atto di citazione, notificato rispettivamente in data 31/08/2023 alla Federale Tedesca e alla CP_3
in persona del Presidente p.t., il 25/10/2022, , in Controparte_1 Parte_1 proprio e in qualità di erede di , ha citato in giudizio la Repubblica Federale Tedesca e la Persona_1
, per chiedere l'accoglimento della domanda di risarcimento del danno non patrimoniale Controparte_4
(quantificato in euro 616.611,00, sulla base delle tabelle di Milano, considerando quale Persona_1 soggetto danneggiato) e patrimoniale (quantificato in euro 80.000,00) patito a causa dei crimini commessi dal
Terzo Reich.
A sostegno della domanda, l'attore ha dedotto che , militare italiano (classe 1920), caporal Persona_1 maggiore, appartenente al 32° regg. art. 6 Batteria, era stato catturato dai nazisti in Jugoslavia, il 12/09/1943, deportato e reso prigioniero nel campo di detenzione n. 45 Kapfenberg. Era stato internato, sottoposto ai lavori forzati e in condizioni igieniche inaccettabili, fino al 04/05/1945, data della liberazione da parte degli americani
(pag. 1 dell'atto introduttivo).
L'attore ha anche dedotto che “ha prestato servizio come marinaio presso l'Arsenale di Persona_1
ZI (Maridepo Ve) fino al giorno della sua cattura da parte della polizia militare tedesca il 09/09/1943”; e che era stato internato nel lager poi al 5 e sottoposto al lavoro coatto presso la Per_2 Parte_2
Metalwaren Fabrik Treuenbrietzen GMBH e che l'11/06/1945 aveva ottenuto dalla Croce Rossa Polacca un biglietto gratuito per la ferrovia per fare rientro in patria (pag. 9 dell'atto introduttivo).
pagina 2 di 13 In conclusione, ha chiesto: «Voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis, accertare e dichiarare, 1) In preliminare l'esistenza della giurisdizione del Giudice Italiano a giudicare sulla controversia e la legittimazione passiva della convenuta e per l'effetto 2) Nel merito ed in via principale accertare i fatti sopra esposti e per l'effetto condannare, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 del DL 36/2022 le convenute in solido tra loro al risarcimento di tutti i danni patiti dall'odierno attrice quale erede del signor Persona_1
, deportato nei lager nazisti, per tutte le causali di cui in premessa e quantificati in complessivi
[...]
€616.611,00 oltre al danno patrimoniale di €80.000,00 e così alla complessiva somma di € 696,611,00 oltre interessi legali maturati 3) Condanna le convenute per la perdita di chance subita dal Signor a Per_1 causa di tutti i danni morali, esistenziale e biologici patiti in conseguenza della deportazione;
4) Condannare le convenute in solido tra loro alla refusione delle spese del presente giudizio in favore dell'antistatario procuratore.»
In data 24/11/2022 si è costituita la in persona del Presidente p.t., ed è Controparte_1 intervenuto il , in persona del Ministro p.t., Entrambi hanno chiesto il Controparte_2 rigetto della domanda. In particolare, hanno eccepito:
- in via preliminare, il difetto di legittimazione passiva di tutti i soggetti diversi dal Controparte_2
, il quale era l'unico soggetto da evocare in giudizio in quanto titolare del Fondo istituito con l'art.
[...]
43 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, anche nella qualità di successore ex lege nel debito risarcitorio dello
Stato tedesco nei confronti delle vittime del Terzo Reich;
- l'incompetenza territoriale del Giudice adito, in favore del Tribunale di L'Aquila, ai sensi dell'art. 25 c.p.c.;
- sempre in via preliminare, la prescrizione del diritto di credito risarcitorio azionato, trattandosi di una fattispecie di responsabilità civile derivante da reato (riduzione in schiavitù), soggetta, come tale, alla disciplina dettata dall'art. 2947 comma 3 c.c., in combinato disposto con l'art. 157, comma 1, n. 2, c.p. (nella formulazione illo tempore vigente), essendo ormai decorsi quindici anni dal giorno in cui era cessata la condotta illecita. A tal fine, hanno dedotto che il diritto azionato poteva essere fatto valere anche prima della pronuncia della Corte
Costituzionale n. 238 del 2014 e che non trovava applicazione, nel caso di specie, la norma di diritto internazionale consuetudinario concernete l'imprescrittibilità dei crimina iuris gentium, anche alla luce del principio costituzionale di irretroattività delle norme penali di sfavore, in quanto i reati perpetrati in danno del pagina 3 di 13 de cuius erano stati commessi in data antecedente alla formazione della medesima. Hanno sostenuto che, in ogni caso, il diritto di credito fosse prescritto in quanto doveva ritenersi, in via presuntiva, che gli autori materiali del reato fossero deceduti, con conseguente operatività dell'art. 2947 comma 1 c.c. (secondo cui la prescrizione quinquennale decorre dalla data di decesso del reo);
Nel merito, hanno eccepito la mancata allegazione e prova del danno (sia nell'an che nel quantum debeatur) e la mancanza di prova della qualità di erede. In subordine, hanno sollevato l'eccezione di compensatio lucri cum damno e hanno affermato che, in sede di liquidazione del danno, dalla somma spettante a titolo di risarcimento, doveva essere detratto quanto già percepito a titolo indennitario/risarcitorio (con riferimento, tra gli altri, agli indennizzi percepiti ai sensi del d.P.R. n. 2043 del 1963 e della legge n. 791 del 1980) in conseguenza dei medesimi fatti oggetto di causa.
In conclusione, hanno chiesto: «Voglia codesto Ecc.mo Tribunale: a) affermare la titolarità, dal lato passivo, del rapporto giuridico controverso in capo al , giacché succeduto a Controparte_2 titolo particolare nel debito di cui è causa in data antecedente all'introduzione dell'odierno giudizio, e – per
l'effetto – dichiararne il difetto in capo alla RM e alla b) CP_1 Controparte_1 dichiarare la propria incompetenza per territorio inderogabile in favore del Tribunale di L'Aquila, ai sensi dell'art. 25 cod. proc. civ.; c) in ogni caso, dichiarare le domande formulate dalle odierne attrici infondate in quanto attinenti a crediti prescritti o, comunque, per difetto di allegazione e prova in ordine alla sussistenza dei fatti costitutivi dell'illecito civile;
d) nella denegata ipotesi di non accoglimento delle superiori eccezioni e di riconoscimento nell'an del diritto vantato, accogliere – in sede di quantificazione del danno – l'eccezione di riduzione del quantum debeatur e di compensatio lucri cum damno nei termini sopra esposti e articolati. Spese vinte.»
La Repubblica Federale Tedesca, alla quale l'atto introduttivo è stato ritualmente notificato secondo la consuetudine internazionale il 31/08/2023 per via diplomatica, tramite l'Ufficio , ha scelto la Controparte_5 contumacia. Nella dichiarazione di restituzione degli atti notificati, la Repubblica Federale di RM ha precisato che «il tentativo di notificare all'Ambasciata atti sovrani amministrativi o giudiziari costituisce una violazione dell'art. 22 della Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche del 18/04/1961. Tali atti
pagina 4 di 13 sovrani violano peraltro l'immunità della Repubblica Federale di RM poiché la circostanza su cui poggiano è di natura sovrana (acta iure imperii). Anche per tale motivo non possono essere notificati.»
La causa, istruita documentalmente, è stata trattenuta in decisione con ordinanza del 12/09/2025, previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle memorie conclusionali e di replica.
Motivi della decisione
2. Premessa
Prima di valutare la fondatezza della domanda e delle eccezioni formulate dalla convenuta, è opportuno richiamare, sinteticamente, i principali snodi, storici e giurisprudenziali, in tema di crimini di guerra e contro l'umanità commessi iure imperii dalla RM nel secondo conflitto mondiale, con particolare riguardo alle domande di indennizzo/risarcimento del danno da parte dei soggetti che ne furono vittime.
Proprio in occasione delle domande di risarcimento dei danni avanzate dalle vittime del Terzo Reich, la pronuncia della Corte di cassazione a S.U. 11 marzo 2004, n. 5044 non aveva riconosciuto allo Stato tedesco l'immunità dalla giurisdizione civile. L'immunità dello stato estero, di cui è espressione il principio “par in parem non habet iurisdictionem”, chiaramente legato all'uguaglianza sovrana tra Stati, impone a ciascuno Stato di garantire agli altri Stati l'immunità dinanzi alle proprie corti interne. La giurisprudenza italiana, tuttavia, ha ritenuto che l'immunità giurisdizionale fosse preclusa – oltre che nel caso di acta imperii e di atti iure gestionis realizzati dallo Stato come soggetto di diritto privato (Cass. S.U. n. 23893/2015) – anche nell'ipotesi di delicta imperii, cioè nell'ipotesi di condotte compiute dallo Stato in violazione delle norme internazionali poste a tutela dei diritti fondamentali della persona, collocate al vertice della gerarchia delle fonti di diritto internazionale (ius cogens). Rientrano nella categoria dei delicta imperii le condotte degli organi e dei rappresentanti del Reich tedesco, fra il 1943 e il 1945.
Riconosciuto e affermato, dunque, il principio secondo cui non si sottraggono al sindacato giurisdizionale gli atti compiuti dallo Stato estero nella conduzione delle attività belliche, quando queste integrino crimini lesivi dei diritti fondamentali della persona, a partire dal 2004 i tribunali italiani hanno pronunciato sentenze di condanna contro lo Stato tedesco per il risarcimento dei danni in favore delle vittime e delle loro famiglie delle stragi naziste, sul presupposto che tali atti fossero qualificati crimini di guerra e contro l'umanità.
pagina 5 di 13 Cont La Repubblica federale di RM (di seguito anche ) si è opposta a queste sentenze, invocando il principio dell'immunità dello Stato dalla giurisdizione civile straniera e si è rivolta alla Corte Internazionale di
Giustizia, la quale, nel 2012 (con la sentenza del 3/02/2012 Jurisdictional Immunities of the State;
Germany v.
Italy: Greece intervening) ha accolto l'interpretazione della norma consuetudinaria sull'immunità fornita dallo
Stato tedesco e ha affermato il difetto di giurisdizione dei giudici italiani rispetto a qualsiasi azione risarcitoria nei confronti della RM per danni derivati da acta imperii. La Corte ha quindi intimato all'Italia di adottare le misure necessarie affinché le decisioni dei suoi tribunali, in violazione della norma sull'immunità, cessassero di produrre effetti.
L'Italia, in un primo momento, ha emanato la legge n. 5 del 2013 che, all'art. 3 (“esecuzione delle sentenze della Corte internazionale di giustizia”), comma 1, ha sancito l'obbligo per il giudice di dichiarare il proprio difetto di giurisdizione in ogni stato e grado del processo (“quando la Corte internazionale di giustizia, con sentenza che ha definito un procedimento di cui è stato parte lo Stato italiano, ha escluso l'assoggettamento di specifiche condotte di altro Stato alla giurisdizione civile”) e al comma 2 ha previsto una nuova ipotesi di revocazione.
Nel 2014 la Corte Costituzionale italiana (sentenza n. 238 del 2014, seguita dalla Corte di Cassazione S.U. del
7 luglio 2020 n. 20442) ha ritenuto l'illegittimità costituzionale di tale norma per contrarietà ai principi supremi espressi dagli articoli 2 e 24 della Costituzione e ha, quindi, ribadito l'inefficacia del principio dell'immunità.
In particolare, la Corte, facendo applicazione della teoria dei c.d. controlimiti – per la quale l'apertura dell'ordinamento interno a valori esterni, espressi tanto da norme internazionali consuetudinarie quanto da norme pattizie, incontra i limiti necessari a garantire l'identità dell'ordinamento stesso – ha negato l'ingresso nell'ordinamento giuridico italiano ex art. 10 Cost. della norma internazionale sull'immunità degli Stati dalla giurisdizione civile, così come interpretata dalla Corte Internazionale di giustizia, ossia nel senso di comprendere anche gli acta iure imperii compiuti in violazione del diritto internazionale e dei diritti fondamentali della persona. Ad avviso della Consulta, lo sbarramento sarebbe disceso naturaliter dal manifesto contrasto tra quella norma e gli artt. 2 e 24 Cost., posti quali "controlimiti" a presidio della dignità della persona.
3. Giurisdizione
pagina 6 di 13 A prescindere dalla fondatezza nel merito della domanda, di cui si dirà infra, deve rilevarsi che non è ravvisabile un difetto assoluto di giurisdizione, per immunità dello estero convenuto in giudizio, in quanto parte attrice ha dedotto, quale fonte del suo diritto risarcitorio, una vicenda attinente a condotte illecite perpetrate nei confronti dei cc.dd. internati militari italiani deportati in RM, in astratto per come in fatto allegate, idonee a costituire crimine di guerra. Parte attrice ha infatti dedotto che, per il periodo della prigionia, Persona_1
era stato costretto a usuranti lavori non retribuiti e detenuto in condizioni igieniche inaccettabili.
[...]
La situazione allegata integra in astratto l'ipotesi di operatività cd. controlimiti, come delineati dalla richiamata sentenza n. 238/2024 e quindi deve ritenersi sussistente la giurisdizione del giudice italiano in relazione alla pretesa risarcitoria oggetto di causa.
4. Competenza
L'eccezione di incompetenza per territorio, sollevata dalla convenuta e dall'intervenuto, è infondata, alla luce della recente sentenza Cass. civ. sez. 3 n. 7371 del 19/03/2025, la quale ha enunciato il seguente principio di diritto: per le controversie in cui sia parte il Ministero dell'economia e delle finanze aventi ad oggetto il risarcimento dei danni subiti dalle vittime dei crimini di guerra e contro l'umanità commessi dalle forze del
Terzo Reich durante la seconda guerra mondiale, il giudice territorialmente competente, secondo il criterio del forum destinatae solutionis determinato in base alla disposizione speciale dettata dall'art. 43 del D.L. 30 aprile
2022, n. 36 (convertito dalla legge 29 giugno 2022, n. 79), va individuato negli Uffici giudiziari di Roma, luogo di ubicazione della tesoreria di riferimento dell'autorità amministrativa centrale istituita presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze deputata, in via esclusiva, alla erogazione di tali ristori risarcitori. Pertanto,
l'eccezione deve essere respinta.
5. Legittimazione passiva della Repubblica Federale Tedesca e del Controparte_2
[...]
L'eccezione di difetto di legittimazione passiva della Repubblica federale di RM, convenuta in giudizio, è infondata.
Non vi è dubbio che, avendo parte attrice chiesto l'accertamento e la liquidazione dei danni derivanti dai crimini di guerra e contro l'umanità, commessi iure imperii dallo Stato tedesco, quale ente succeduto al Terzo
Reich, litisconsorte necessario e legittimato passivo sia proprio la Repubblica federale di RM.
pagina 7 di 13 L'eccezione formulata dalla difesa erariale si collega alla normativa di recente introduzione con la quale il
Governo italiano - al fine di dare continuità all'Accordo di Bonn del 2 giugno del 1961 (il quale, reso esecutivo con il d.P.R. del 14 aprile del 1962, n. 1263, prevedeva che «il Governo italiano dichiara che sono definite tutte le rivendicazioni e richieste della Repubblica italiana, o di persone fisiche o giuridiche italiane, ancora pendenti nei confronti della Repubblica Federale di RM o nei confronti di persone fisiche o giuridiche tedesche, purché derivanti da diritti o ragioni sorti nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945») e proprio al fine di superare l'impasse nei rapporti tra l'Italia e la RM- ha introdotto l'art. 43 del d.l. n. 36 del 2022 (convertito con modificazioni dalla L. 29 giugno 2022, n. 79). La norma realizza una particolare ipotesi di “meccanismo di traslazione dell'onere economico recato dall'obbligazione risarcitoria”, come ha avuto occasione di affermare la Corte Costituzionale con la recente pronuncia n. 159 del 2023. Con il citato art. 43 del d.l. 2022 è stato istituito il “Fondo per il ristoro dei danni subiti dalle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona, compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani dalle forze del Terzo Reich nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945” del quale potranno usufruire solo coloro che hanno ottenuto una sentenza favorevole passata in giudicato a seguito di azioni giudiziarie avviate entro il 30 ottobre 2022 (successivamente prorogato al 31 dicembre 2023).
L'obbligazione oggetto della vicenda successoria è quella che sorge dalla sentenza passata in giudicato avente ad oggetto l'accertamento e la liquidazione dei danni nei confronti dell'attuale Repubblica Federale di
RM, subentrata – per il principio della continuità statale – al Terzo Reich (come è stato riconosciuto dagli accordi di pace di Parigi del 1946 e del 1947 e dagli stessi accordi di Bonn del 1961). Pertanto, anche a fronte della richiamata disposizione di legge, oggetto dell'odierno giudizio è l'accertamento della sussistenza di un'obbligazione risarcitoria, in capo alla Repubblica Federale Tedesca, che è legittimata passiva e unico litisconsorte necessario.
Giova precisare che gli effetti successori ex lege del debito della RM verso le vittime del Terzo Reich da parte dell'amministrazione statale italiana si attualizzano solo dopo il passaggio in giudicato della sentenza non eseguibile nei confronti della RM (cfr. sent. Corte Cost. n. 159 del 2023 che ha escluso la illegittimità costituzionale della introdotta normativa, affermando che l'estinzione di diritto delle procedure pendenti è compensata dalla tutela introdotta con l'istituzione del Fondo “ristori”, di importo pari alle somme liquidate con pagina 8 di 13 sentenze passate in giudicato). In questi termini, pertanto, deve essere inquadrata la posizione del
[...]
(nel caso di specie intervenuto in giudizio) con la precisazione che l'odierno Controparte_2 giudizio non ha ad oggetto la domanda diretta di accesso al Fondo che, come detto, potrà seguire solo dopo il passaggio in giudicato della sentenza, eventualmente favorevole a parte attrice (con le procedure previste dal
). Controparte_2
6. Eccezione di prescrizione
L'eccezione preliminare di prescrizione deve essere respinta.
Norme di diritto internazionale, sia di natura consuetudinaria che pattizia, hanno enunciato la regola della imprescrittibilità dei crimini contro l'umanità e la retroattività della norma internazionale consuetudinaria che ne prevede la repressione: in particolare, la Convenzione ONU del 1968, la Convenzione Europea del 1974
(all'art. 7, secondo comma, in deroga al principio nulla poena sine lege, afferma: il presente articolo non ostacolerà il giudizio e la condanna di una persona colpevole di una azione o di una omissione che, al momento in cui è stata commessa, costituiva un crimine secondo i principi generali di diritto riconosciuti dalle nazioni civili”), nonché la Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea (che all'art. 49, secondo comma, prevede “il presente articolo non osta al giudizio e alla condanna di una persona colpevole di un'azione o di un'omissione che, al momento in cui è stata commessa, costitutiva un crimine secondo i principi generali riconosciuti da tutte le nazioni”).
Tali norme non sono contrarie al principio di legalità, proprio per la intrinseca caratteristica di universalità dei diritti fondamentali dell'uomo e di oppressione, in ogni tempo, delle loro violazioni. Invero, successivamente rispetto ai crimini perpetrati dal Terzo Reich è maturata, nella comunità internazionale, non solo la consapevolezza della imprescrittibilità dei crimini contro l'umanità ma anche la convinzione che fosse necessario apprestare forme di tutela e repressione degli stessi anche retroattivamente. Pertanto, il fatto che venga punita la condotta in forza di una norma successiva rispetto alla sua commissione, non implica la violazione dei principi generali di diritto penale, poiché la retroattività è giustificata dalla natura di norma di jus cogens, destinata a prevalere sulle norme interne ed espressione di una responsabilità collettiva per la protezione dei diritti fondamentali degli individui, anche in ossequio ai valori universali di umanità e giustizia sociale.
pagina 9 di 13 Pertanto, i diritti della persona violati dagli efferati crimini di guerra e contro l'umanità sono imprescrittibili, senz'altro azionabili e satisfattibili sul piano civilistico.
Peraltro, nel diritto civile non si pongono le rigidità del sistema penale, i cui principi sono posti a tutela della libertà personale, per cui può ritenersi ammissibile una deroga al principio generale di irretroattività. Riguardo all'eccezione preliminare di prescrizione, è appena il caso ricordare, inoltre, che l'imprescrittibilità dei crimini di guerra o contro l'umanità è un principio che trova fonte nella consuetudine internazionale, vincolante per l'ordinamento italiano ai sensi dell'art. 10 Cost..
7. Prova della qualità di erede
Rispetto alla domanda di risarcimento del danno iure hereditatis, il possesso della qualità di erede incide sulla titolarità del diritto fatto valere in giudizio;
non integra una questione di legittimazione in senso proprio, ma attiene al merito, quale elemento costitutivo della domanda (cfr. Cass. civ. ord. n. 31402 del 2019).
In ogni caso, è appena il caso di richiamare l'ordinanza della Corte di cassazione n. 10519 del 18/04/2024, la quale ha affermato che “in tema di legitimatio ad causam, colui che promuove l'azione (o specularmente vi contraddica) nell'asserita qualità di erede di altro soggetto, indicato come originario titolare del diritto, deve allegare la propria legittimazione per essere subentrato nella medesima posizione del proprio autore, fornendo la prova, in ottemperanza all'onere di cui all'art. 2697 c.c., del decesso della parte originaria e della sua qualità di erede, perché altrimenti resta indimostrato uno dei fatti costitutivi del diritto di agire (o a contraddire); per quanto concerne la delazione dell'eredità, tale onere - che non è assolto con la produzione della denuncia di successione - è idoneamente adempiuto con la produzione degli atti dello stato civile, dai quali è dato coerentemente desumere quel rapporto di parentela con il de cuius che legittima alla successione ai sensi degli artt. 565 e ss. c.c.” (cfr. anche, da ultimo, Cass n. 817 del 13 gennaio 2025).
L'attore ha agito in giudizio quale erede di . Ha depositato l'atto notarile di divisione Persona_1
(repertorio n. 9086, raccolta n. 1693, notar dal quale si evince che Persona_3 Parte_1
(nato il [...]) è figlio di , deceduto in data 28/04/1987 (cfr. certificato di morte allegato Persona_1 all'atto introduttivo, doc. 4). Ad avviso del Tribunale, non risultando peraltro la redazione di alcun testamento,
è provata la qualità di eredi ab intestato dell'attore.
pagina 10 di 13 Né vi sono elementi per ritenere che abbia rinunciato, in vita, alle pretese risarcitorie Persona_1 azionate dall'erede in questa sede (tenuto conto della imprescrittibilità del diritto come sopra esposto). L'attore non è onerato di provare anche di essere erede esclusivo, anche se risulta dagli atti che (moglie Persona_4 di ) ha rinunciato all'eredità del de cuius (doc. 1 allegato all'atto introduttivo). Sul punto, è Persona_1 sufficiente richiamare la sentenza della Corte di Cassazione n. 10585 del 2024, secondo cui “i crediti del de cuius, a differenza dei debiti, non si ripartiscono tra i coeredi in modo automatico in ragione delle rispettive quote, ma entrano a far parte della comunione ereditaria, in conformità al disposto degli artt. 727 e 757 c.c., con la conseguenza che ciascuno dei partecipanti alla comunione ereditaria può agire singolarmente per far valere l'intero credito comune, o la sola parte proporzionale alla quota ereditaria, senza necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di tutti gli altri coeredi, ferma la possibilità che il convenuto debitore chieda
l'intervento di questi ultimi in presenza dell'interesse all'accertamento della sussistenza o meno del credito nei confronti di tutti”.
8. Accertamento dell'obbligazione risarcitoria e liquidazione dei danni
Nel merito, la domanda risarcitoria avanzata, iure proprio e iure hereditatis, per i danni sofferti da Persona_1
, deve essere respinta.
[...]
Dalla lettura dell'atto introduttivo è possibile ritenere, pure con un certo sforzo (alla luce della difficoltà di individuazione del perimetro soggettivo e oggettivo della domanda, come prospettata e in ragione delle non sempre lineari allegazioni in fatto contenute nell'atto di citazione) che l'attore abbia agito in giudizio per il risarcimento del danno subito, in proprio, per la perdita del rapporto parentale con il padre e, quale erede, in ragione dei danni subiti da . Parte_1
Dal complesso delle risultanze istruttorie non è possibile ritenere accertata la cattura e l'internamento di
, né soprattutto la durata di tale internamento. Persona_1
In particolare, l'istanza al distretto miliare de L'Aquila redatta da al fine di ottenere i benefici Persona_1 previsti dalla legge n. 907 dell'1/12/1977 (denominata “Conferimento del distintivo di onore di "Volontario della Libertà" al personale militare deportato nei lager che rifiutò la liberazione per non servire l'invasore tedesco e la repubblica sociale durante la Resistenza”, docc. 2 e 3) non è sufficiente a provare i fatti storici allegati, in quanto si tratta di una istanza redatta unilateralmente dalla parte. Dal documento si evince che pagina 11 di 13 all'istanza era allegato il foglio matricolare e caratteristico dell'esercito italiano (non depositato da parte attrice), che sarebbe stato idoneo a provare (ove prodotto), non solo la qualifica di soldato di , Persona_1 ma anche le vicende che lo avevano riguardato.
La cattura e l'internamento di possono, invero, desumersi solo genericamente dal documento Parte_1 del Ministero della Difesa, con il quale si attesta che a , nato il [...], “appuntato di P.S. in Persona_1 congedo” era stato concesso il distintivo d'onore per i patrioti “Volontari della Libertà” (istituito con decreto luogotenenziale n. 350 del 3/5/1945) "per essere stato deportato nei lager”, senza alcuna specificazione riguardo alla data della cattura e alla durata dell'internamento.
Deve aggiungersi che, pure volendo ritenere che le allegazioni contenute a p. 9 dell'atto introduttivo - dove sono state riportate circostanze del tutto diverse da quelle in precedenza allegate nello stesso atto (ovvero che
“ha prestato servizio come marinaio presso l'Arsenale di ZI (Maridepo Ve) fino al Persona_1 giorno della sua cattura da parte della polizia militare tedesca il 09/09/1943”; e che era stato internato nel lager poi al 5 e sottoposto al lavoro coatto presso la Metalwaren Fabrik Per_2 Parte_2
Treuenbrietzen GMBH e che l'11/06/1945 aveva ottenuto dalla Croce Rossa Polacca un biglietto gratuito per la ferrovia per fare rientro in patria) - costituiscano un mero lapsus calami, ovvero un errore dovuto all'utilizzo di allegazioni contenute in altro atto riferito ad altro soggetto (stante la serialità della causa), la mancanza di documenti ufficiali, di agevole reperimento, come ad esempio il foglio matricolare (dove vengono registrati tutti gli eventi che hanno riguardato il militare e generalmente prodotto in fattispecie analoghe) non consente una sufficiente individuazione dei fatti posti a fondamento della pretesa risarcitoria, necessari per la quantificazione (pure equitativa) richiesta.
Nè elementi di riscontro possono ricavarsi dal contenuto della deliberazione n. 214771 del 22/11/1985
(depositata dalla Difesa erariale, con la prima memoria ex art. 183 co. 6 c.p.c.) resa dalla Commissione per le provvidenze agli ex deportati nei campi di sterminio nazisti K.Z., (Presidenza del Consiglio dei Ministri), con cui non è stata accolta la domanda presentata da ai sensi della diversa legge n. 791 del 1980 Persona_1
(denominata “Istituzione di un assegno vitalizio a favore degli ex deportati nei campi di sterminio nazista
K.Z.”, quindi non riferita ai militari italiani).
pagina 12 di 13 La domanda, pertanto, deve essere rigettata, in quanto parte attrice non ha assolto all'onere probatorio su di essa gravante, ai sensi dell'art. 2697 c.c.
Quanto alla domanda formulata in proprio dall'attore a titolo di danno da perdita del rapporto parentale, deve evidenziarsi che il de cuius, in ogni caso, è sopravvissuto al conflitto ed è deceduto il 28/04/1987 (cfr. doc. 4 all. all'atto introduttivo); pertanto, non si è verificata alcuna perdita del vincolo affettivo e parentale imputabile alla Repubblica Federale di RM e, anche sul punto, la domanda deve essere rigettata.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto dei parametri di liquidazione di cui al dm n. 55/2014 aggiornato al dm 147/2022, del valore della domanda e dell'attività svolta.
P.Q.M.
il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, così provvede:
-rigetta le domande proposte da , in proprio e in qualità di erede di;
Parte_1 Persona_1
- condanna l'attore al pagamento delle spese di lite, in favore della parte convenuta e intervenuta costituite, liquidate in complessivi euro 5.431,00, oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
Roma 20.12.2025
Il Giudice
AS CA
pagina 13 di 13
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE SECONDA CIVILE il Tribunale, in persona del giudice designato dott.ssa AS CA, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 66879 del Ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno
2022 trattenuta in decisione giusta ordinanza del 12/09/2025 pronunciata all'esito della scadenza del termine fissato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
TRA
in proprio e in qualità di erede di Parte_1 Persona_1 rappresentati e difesi dall'Avv. Federica Del Monte, presso il cui studio in Viale Trastevere n. 203 (Roma), ha eletto domicilio, giusta procura in atti.
ATTORE
E
REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA
CONVENUTO CONTUMACE
Controparte_1 rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato presso i cui Uffici, in Roma via dei Portoghesi n.
12, è ex lege domiciliata.
CONVENUTO
Controparte_2
pagina 1 di 13 rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello stato presso i cui Uffici in Roma via dei Portoghesi n. 12
è ex lege domiciliato.
INTERVENUTO
OGGETTO: domanda di risarcimento del danno per crimini di guerra e contro l'umanità, commessi iure imperii
CONCLUSIONI: come da difese delle parti in atti e note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni, da parte attrice in data 09/09/2025, da intendersi richiamate e trascritte
IN FATTO E IN DIRITTO
1. Sintesi della vicenda in fatto
Con atto di citazione, notificato rispettivamente in data 31/08/2023 alla Federale Tedesca e alla CP_3
in persona del Presidente p.t., il 25/10/2022, , in Controparte_1 Parte_1 proprio e in qualità di erede di , ha citato in giudizio la Repubblica Federale Tedesca e la Persona_1
, per chiedere l'accoglimento della domanda di risarcimento del danno non patrimoniale Controparte_4
(quantificato in euro 616.611,00, sulla base delle tabelle di Milano, considerando quale Persona_1 soggetto danneggiato) e patrimoniale (quantificato in euro 80.000,00) patito a causa dei crimini commessi dal
Terzo Reich.
A sostegno della domanda, l'attore ha dedotto che , militare italiano (classe 1920), caporal Persona_1 maggiore, appartenente al 32° regg. art. 6 Batteria, era stato catturato dai nazisti in Jugoslavia, il 12/09/1943, deportato e reso prigioniero nel campo di detenzione n. 45 Kapfenberg. Era stato internato, sottoposto ai lavori forzati e in condizioni igieniche inaccettabili, fino al 04/05/1945, data della liberazione da parte degli americani
(pag. 1 dell'atto introduttivo).
L'attore ha anche dedotto che “ha prestato servizio come marinaio presso l'Arsenale di Persona_1
ZI (Maridepo Ve) fino al giorno della sua cattura da parte della polizia militare tedesca il 09/09/1943”; e che era stato internato nel lager poi al 5 e sottoposto al lavoro coatto presso la Per_2 Parte_2
Metalwaren Fabrik Treuenbrietzen GMBH e che l'11/06/1945 aveva ottenuto dalla Croce Rossa Polacca un biglietto gratuito per la ferrovia per fare rientro in patria (pag. 9 dell'atto introduttivo).
pagina 2 di 13 In conclusione, ha chiesto: «Voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis, accertare e dichiarare, 1) In preliminare l'esistenza della giurisdizione del Giudice Italiano a giudicare sulla controversia e la legittimazione passiva della convenuta e per l'effetto 2) Nel merito ed in via principale accertare i fatti sopra esposti e per l'effetto condannare, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 del DL 36/2022 le convenute in solido tra loro al risarcimento di tutti i danni patiti dall'odierno attrice quale erede del signor Persona_1
, deportato nei lager nazisti, per tutte le causali di cui in premessa e quantificati in complessivi
[...]
€616.611,00 oltre al danno patrimoniale di €80.000,00 e così alla complessiva somma di € 696,611,00 oltre interessi legali maturati 3) Condanna le convenute per la perdita di chance subita dal Signor a Per_1 causa di tutti i danni morali, esistenziale e biologici patiti in conseguenza della deportazione;
4) Condannare le convenute in solido tra loro alla refusione delle spese del presente giudizio in favore dell'antistatario procuratore.»
In data 24/11/2022 si è costituita la in persona del Presidente p.t., ed è Controparte_1 intervenuto il , in persona del Ministro p.t., Entrambi hanno chiesto il Controparte_2 rigetto della domanda. In particolare, hanno eccepito:
- in via preliminare, il difetto di legittimazione passiva di tutti i soggetti diversi dal Controparte_2
, il quale era l'unico soggetto da evocare in giudizio in quanto titolare del Fondo istituito con l'art.
[...]
43 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, anche nella qualità di successore ex lege nel debito risarcitorio dello
Stato tedesco nei confronti delle vittime del Terzo Reich;
- l'incompetenza territoriale del Giudice adito, in favore del Tribunale di L'Aquila, ai sensi dell'art. 25 c.p.c.;
- sempre in via preliminare, la prescrizione del diritto di credito risarcitorio azionato, trattandosi di una fattispecie di responsabilità civile derivante da reato (riduzione in schiavitù), soggetta, come tale, alla disciplina dettata dall'art. 2947 comma 3 c.c., in combinato disposto con l'art. 157, comma 1, n. 2, c.p. (nella formulazione illo tempore vigente), essendo ormai decorsi quindici anni dal giorno in cui era cessata la condotta illecita. A tal fine, hanno dedotto che il diritto azionato poteva essere fatto valere anche prima della pronuncia della Corte
Costituzionale n. 238 del 2014 e che non trovava applicazione, nel caso di specie, la norma di diritto internazionale consuetudinario concernete l'imprescrittibilità dei crimina iuris gentium, anche alla luce del principio costituzionale di irretroattività delle norme penali di sfavore, in quanto i reati perpetrati in danno del pagina 3 di 13 de cuius erano stati commessi in data antecedente alla formazione della medesima. Hanno sostenuto che, in ogni caso, il diritto di credito fosse prescritto in quanto doveva ritenersi, in via presuntiva, che gli autori materiali del reato fossero deceduti, con conseguente operatività dell'art. 2947 comma 1 c.c. (secondo cui la prescrizione quinquennale decorre dalla data di decesso del reo);
Nel merito, hanno eccepito la mancata allegazione e prova del danno (sia nell'an che nel quantum debeatur) e la mancanza di prova della qualità di erede. In subordine, hanno sollevato l'eccezione di compensatio lucri cum damno e hanno affermato che, in sede di liquidazione del danno, dalla somma spettante a titolo di risarcimento, doveva essere detratto quanto già percepito a titolo indennitario/risarcitorio (con riferimento, tra gli altri, agli indennizzi percepiti ai sensi del d.P.R. n. 2043 del 1963 e della legge n. 791 del 1980) in conseguenza dei medesimi fatti oggetto di causa.
In conclusione, hanno chiesto: «Voglia codesto Ecc.mo Tribunale: a) affermare la titolarità, dal lato passivo, del rapporto giuridico controverso in capo al , giacché succeduto a Controparte_2 titolo particolare nel debito di cui è causa in data antecedente all'introduzione dell'odierno giudizio, e – per
l'effetto – dichiararne il difetto in capo alla RM e alla b) CP_1 Controparte_1 dichiarare la propria incompetenza per territorio inderogabile in favore del Tribunale di L'Aquila, ai sensi dell'art. 25 cod. proc. civ.; c) in ogni caso, dichiarare le domande formulate dalle odierne attrici infondate in quanto attinenti a crediti prescritti o, comunque, per difetto di allegazione e prova in ordine alla sussistenza dei fatti costitutivi dell'illecito civile;
d) nella denegata ipotesi di non accoglimento delle superiori eccezioni e di riconoscimento nell'an del diritto vantato, accogliere – in sede di quantificazione del danno – l'eccezione di riduzione del quantum debeatur e di compensatio lucri cum damno nei termini sopra esposti e articolati. Spese vinte.»
La Repubblica Federale Tedesca, alla quale l'atto introduttivo è stato ritualmente notificato secondo la consuetudine internazionale il 31/08/2023 per via diplomatica, tramite l'Ufficio , ha scelto la Controparte_5 contumacia. Nella dichiarazione di restituzione degli atti notificati, la Repubblica Federale di RM ha precisato che «il tentativo di notificare all'Ambasciata atti sovrani amministrativi o giudiziari costituisce una violazione dell'art. 22 della Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche del 18/04/1961. Tali atti
pagina 4 di 13 sovrani violano peraltro l'immunità della Repubblica Federale di RM poiché la circostanza su cui poggiano è di natura sovrana (acta iure imperii). Anche per tale motivo non possono essere notificati.»
La causa, istruita documentalmente, è stata trattenuta in decisione con ordinanza del 12/09/2025, previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle memorie conclusionali e di replica.
Motivi della decisione
2. Premessa
Prima di valutare la fondatezza della domanda e delle eccezioni formulate dalla convenuta, è opportuno richiamare, sinteticamente, i principali snodi, storici e giurisprudenziali, in tema di crimini di guerra e contro l'umanità commessi iure imperii dalla RM nel secondo conflitto mondiale, con particolare riguardo alle domande di indennizzo/risarcimento del danno da parte dei soggetti che ne furono vittime.
Proprio in occasione delle domande di risarcimento dei danni avanzate dalle vittime del Terzo Reich, la pronuncia della Corte di cassazione a S.U. 11 marzo 2004, n. 5044 non aveva riconosciuto allo Stato tedesco l'immunità dalla giurisdizione civile. L'immunità dello stato estero, di cui è espressione il principio “par in parem non habet iurisdictionem”, chiaramente legato all'uguaglianza sovrana tra Stati, impone a ciascuno Stato di garantire agli altri Stati l'immunità dinanzi alle proprie corti interne. La giurisprudenza italiana, tuttavia, ha ritenuto che l'immunità giurisdizionale fosse preclusa – oltre che nel caso di acta imperii e di atti iure gestionis realizzati dallo Stato come soggetto di diritto privato (Cass. S.U. n. 23893/2015) – anche nell'ipotesi di delicta imperii, cioè nell'ipotesi di condotte compiute dallo Stato in violazione delle norme internazionali poste a tutela dei diritti fondamentali della persona, collocate al vertice della gerarchia delle fonti di diritto internazionale (ius cogens). Rientrano nella categoria dei delicta imperii le condotte degli organi e dei rappresentanti del Reich tedesco, fra il 1943 e il 1945.
Riconosciuto e affermato, dunque, il principio secondo cui non si sottraggono al sindacato giurisdizionale gli atti compiuti dallo Stato estero nella conduzione delle attività belliche, quando queste integrino crimini lesivi dei diritti fondamentali della persona, a partire dal 2004 i tribunali italiani hanno pronunciato sentenze di condanna contro lo Stato tedesco per il risarcimento dei danni in favore delle vittime e delle loro famiglie delle stragi naziste, sul presupposto che tali atti fossero qualificati crimini di guerra e contro l'umanità.
pagina 5 di 13 Cont La Repubblica federale di RM (di seguito anche ) si è opposta a queste sentenze, invocando il principio dell'immunità dello Stato dalla giurisdizione civile straniera e si è rivolta alla Corte Internazionale di
Giustizia, la quale, nel 2012 (con la sentenza del 3/02/2012 Jurisdictional Immunities of the State;
Germany v.
Italy: Greece intervening) ha accolto l'interpretazione della norma consuetudinaria sull'immunità fornita dallo
Stato tedesco e ha affermato il difetto di giurisdizione dei giudici italiani rispetto a qualsiasi azione risarcitoria nei confronti della RM per danni derivati da acta imperii. La Corte ha quindi intimato all'Italia di adottare le misure necessarie affinché le decisioni dei suoi tribunali, in violazione della norma sull'immunità, cessassero di produrre effetti.
L'Italia, in un primo momento, ha emanato la legge n. 5 del 2013 che, all'art. 3 (“esecuzione delle sentenze della Corte internazionale di giustizia”), comma 1, ha sancito l'obbligo per il giudice di dichiarare il proprio difetto di giurisdizione in ogni stato e grado del processo (“quando la Corte internazionale di giustizia, con sentenza che ha definito un procedimento di cui è stato parte lo Stato italiano, ha escluso l'assoggettamento di specifiche condotte di altro Stato alla giurisdizione civile”) e al comma 2 ha previsto una nuova ipotesi di revocazione.
Nel 2014 la Corte Costituzionale italiana (sentenza n. 238 del 2014, seguita dalla Corte di Cassazione S.U. del
7 luglio 2020 n. 20442) ha ritenuto l'illegittimità costituzionale di tale norma per contrarietà ai principi supremi espressi dagli articoli 2 e 24 della Costituzione e ha, quindi, ribadito l'inefficacia del principio dell'immunità.
In particolare, la Corte, facendo applicazione della teoria dei c.d. controlimiti – per la quale l'apertura dell'ordinamento interno a valori esterni, espressi tanto da norme internazionali consuetudinarie quanto da norme pattizie, incontra i limiti necessari a garantire l'identità dell'ordinamento stesso – ha negato l'ingresso nell'ordinamento giuridico italiano ex art. 10 Cost. della norma internazionale sull'immunità degli Stati dalla giurisdizione civile, così come interpretata dalla Corte Internazionale di giustizia, ossia nel senso di comprendere anche gli acta iure imperii compiuti in violazione del diritto internazionale e dei diritti fondamentali della persona. Ad avviso della Consulta, lo sbarramento sarebbe disceso naturaliter dal manifesto contrasto tra quella norma e gli artt. 2 e 24 Cost., posti quali "controlimiti" a presidio della dignità della persona.
3. Giurisdizione
pagina 6 di 13 A prescindere dalla fondatezza nel merito della domanda, di cui si dirà infra, deve rilevarsi che non è ravvisabile un difetto assoluto di giurisdizione, per immunità dello estero convenuto in giudizio, in quanto parte attrice ha dedotto, quale fonte del suo diritto risarcitorio, una vicenda attinente a condotte illecite perpetrate nei confronti dei cc.dd. internati militari italiani deportati in RM, in astratto per come in fatto allegate, idonee a costituire crimine di guerra. Parte attrice ha infatti dedotto che, per il periodo della prigionia, Persona_1
era stato costretto a usuranti lavori non retribuiti e detenuto in condizioni igieniche inaccettabili.
[...]
La situazione allegata integra in astratto l'ipotesi di operatività cd. controlimiti, come delineati dalla richiamata sentenza n. 238/2024 e quindi deve ritenersi sussistente la giurisdizione del giudice italiano in relazione alla pretesa risarcitoria oggetto di causa.
4. Competenza
L'eccezione di incompetenza per territorio, sollevata dalla convenuta e dall'intervenuto, è infondata, alla luce della recente sentenza Cass. civ. sez. 3 n. 7371 del 19/03/2025, la quale ha enunciato il seguente principio di diritto: per le controversie in cui sia parte il Ministero dell'economia e delle finanze aventi ad oggetto il risarcimento dei danni subiti dalle vittime dei crimini di guerra e contro l'umanità commessi dalle forze del
Terzo Reich durante la seconda guerra mondiale, il giudice territorialmente competente, secondo il criterio del forum destinatae solutionis determinato in base alla disposizione speciale dettata dall'art. 43 del D.L. 30 aprile
2022, n. 36 (convertito dalla legge 29 giugno 2022, n. 79), va individuato negli Uffici giudiziari di Roma, luogo di ubicazione della tesoreria di riferimento dell'autorità amministrativa centrale istituita presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze deputata, in via esclusiva, alla erogazione di tali ristori risarcitori. Pertanto,
l'eccezione deve essere respinta.
5. Legittimazione passiva della Repubblica Federale Tedesca e del Controparte_2
[...]
L'eccezione di difetto di legittimazione passiva della Repubblica federale di RM, convenuta in giudizio, è infondata.
Non vi è dubbio che, avendo parte attrice chiesto l'accertamento e la liquidazione dei danni derivanti dai crimini di guerra e contro l'umanità, commessi iure imperii dallo Stato tedesco, quale ente succeduto al Terzo
Reich, litisconsorte necessario e legittimato passivo sia proprio la Repubblica federale di RM.
pagina 7 di 13 L'eccezione formulata dalla difesa erariale si collega alla normativa di recente introduzione con la quale il
Governo italiano - al fine di dare continuità all'Accordo di Bonn del 2 giugno del 1961 (il quale, reso esecutivo con il d.P.R. del 14 aprile del 1962, n. 1263, prevedeva che «il Governo italiano dichiara che sono definite tutte le rivendicazioni e richieste della Repubblica italiana, o di persone fisiche o giuridiche italiane, ancora pendenti nei confronti della Repubblica Federale di RM o nei confronti di persone fisiche o giuridiche tedesche, purché derivanti da diritti o ragioni sorti nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945») e proprio al fine di superare l'impasse nei rapporti tra l'Italia e la RM- ha introdotto l'art. 43 del d.l. n. 36 del 2022 (convertito con modificazioni dalla L. 29 giugno 2022, n. 79). La norma realizza una particolare ipotesi di “meccanismo di traslazione dell'onere economico recato dall'obbligazione risarcitoria”, come ha avuto occasione di affermare la Corte Costituzionale con la recente pronuncia n. 159 del 2023. Con il citato art. 43 del d.l. 2022 è stato istituito il “Fondo per il ristoro dei danni subiti dalle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona, compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani dalle forze del Terzo Reich nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945” del quale potranno usufruire solo coloro che hanno ottenuto una sentenza favorevole passata in giudicato a seguito di azioni giudiziarie avviate entro il 30 ottobre 2022 (successivamente prorogato al 31 dicembre 2023).
L'obbligazione oggetto della vicenda successoria è quella che sorge dalla sentenza passata in giudicato avente ad oggetto l'accertamento e la liquidazione dei danni nei confronti dell'attuale Repubblica Federale di
RM, subentrata – per il principio della continuità statale – al Terzo Reich (come è stato riconosciuto dagli accordi di pace di Parigi del 1946 e del 1947 e dagli stessi accordi di Bonn del 1961). Pertanto, anche a fronte della richiamata disposizione di legge, oggetto dell'odierno giudizio è l'accertamento della sussistenza di un'obbligazione risarcitoria, in capo alla Repubblica Federale Tedesca, che è legittimata passiva e unico litisconsorte necessario.
Giova precisare che gli effetti successori ex lege del debito della RM verso le vittime del Terzo Reich da parte dell'amministrazione statale italiana si attualizzano solo dopo il passaggio in giudicato della sentenza non eseguibile nei confronti della RM (cfr. sent. Corte Cost. n. 159 del 2023 che ha escluso la illegittimità costituzionale della introdotta normativa, affermando che l'estinzione di diritto delle procedure pendenti è compensata dalla tutela introdotta con l'istituzione del Fondo “ristori”, di importo pari alle somme liquidate con pagina 8 di 13 sentenze passate in giudicato). In questi termini, pertanto, deve essere inquadrata la posizione del
[...]
(nel caso di specie intervenuto in giudizio) con la precisazione che l'odierno Controparte_2 giudizio non ha ad oggetto la domanda diretta di accesso al Fondo che, come detto, potrà seguire solo dopo il passaggio in giudicato della sentenza, eventualmente favorevole a parte attrice (con le procedure previste dal
). Controparte_2
6. Eccezione di prescrizione
L'eccezione preliminare di prescrizione deve essere respinta.
Norme di diritto internazionale, sia di natura consuetudinaria che pattizia, hanno enunciato la regola della imprescrittibilità dei crimini contro l'umanità e la retroattività della norma internazionale consuetudinaria che ne prevede la repressione: in particolare, la Convenzione ONU del 1968, la Convenzione Europea del 1974
(all'art. 7, secondo comma, in deroga al principio nulla poena sine lege, afferma: il presente articolo non ostacolerà il giudizio e la condanna di una persona colpevole di una azione o di una omissione che, al momento in cui è stata commessa, costituiva un crimine secondo i principi generali di diritto riconosciuti dalle nazioni civili”), nonché la Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea (che all'art. 49, secondo comma, prevede “il presente articolo non osta al giudizio e alla condanna di una persona colpevole di un'azione o di un'omissione che, al momento in cui è stata commessa, costitutiva un crimine secondo i principi generali riconosciuti da tutte le nazioni”).
Tali norme non sono contrarie al principio di legalità, proprio per la intrinseca caratteristica di universalità dei diritti fondamentali dell'uomo e di oppressione, in ogni tempo, delle loro violazioni. Invero, successivamente rispetto ai crimini perpetrati dal Terzo Reich è maturata, nella comunità internazionale, non solo la consapevolezza della imprescrittibilità dei crimini contro l'umanità ma anche la convinzione che fosse necessario apprestare forme di tutela e repressione degli stessi anche retroattivamente. Pertanto, il fatto che venga punita la condotta in forza di una norma successiva rispetto alla sua commissione, non implica la violazione dei principi generali di diritto penale, poiché la retroattività è giustificata dalla natura di norma di jus cogens, destinata a prevalere sulle norme interne ed espressione di una responsabilità collettiva per la protezione dei diritti fondamentali degli individui, anche in ossequio ai valori universali di umanità e giustizia sociale.
pagina 9 di 13 Pertanto, i diritti della persona violati dagli efferati crimini di guerra e contro l'umanità sono imprescrittibili, senz'altro azionabili e satisfattibili sul piano civilistico.
Peraltro, nel diritto civile non si pongono le rigidità del sistema penale, i cui principi sono posti a tutela della libertà personale, per cui può ritenersi ammissibile una deroga al principio generale di irretroattività. Riguardo all'eccezione preliminare di prescrizione, è appena il caso ricordare, inoltre, che l'imprescrittibilità dei crimini di guerra o contro l'umanità è un principio che trova fonte nella consuetudine internazionale, vincolante per l'ordinamento italiano ai sensi dell'art. 10 Cost..
7. Prova della qualità di erede
Rispetto alla domanda di risarcimento del danno iure hereditatis, il possesso della qualità di erede incide sulla titolarità del diritto fatto valere in giudizio;
non integra una questione di legittimazione in senso proprio, ma attiene al merito, quale elemento costitutivo della domanda (cfr. Cass. civ. ord. n. 31402 del 2019).
In ogni caso, è appena il caso di richiamare l'ordinanza della Corte di cassazione n. 10519 del 18/04/2024, la quale ha affermato che “in tema di legitimatio ad causam, colui che promuove l'azione (o specularmente vi contraddica) nell'asserita qualità di erede di altro soggetto, indicato come originario titolare del diritto, deve allegare la propria legittimazione per essere subentrato nella medesima posizione del proprio autore, fornendo la prova, in ottemperanza all'onere di cui all'art. 2697 c.c., del decesso della parte originaria e della sua qualità di erede, perché altrimenti resta indimostrato uno dei fatti costitutivi del diritto di agire (o a contraddire); per quanto concerne la delazione dell'eredità, tale onere - che non è assolto con la produzione della denuncia di successione - è idoneamente adempiuto con la produzione degli atti dello stato civile, dai quali è dato coerentemente desumere quel rapporto di parentela con il de cuius che legittima alla successione ai sensi degli artt. 565 e ss. c.c.” (cfr. anche, da ultimo, Cass n. 817 del 13 gennaio 2025).
L'attore ha agito in giudizio quale erede di . Ha depositato l'atto notarile di divisione Persona_1
(repertorio n. 9086, raccolta n. 1693, notar dal quale si evince che Persona_3 Parte_1
(nato il [...]) è figlio di , deceduto in data 28/04/1987 (cfr. certificato di morte allegato Persona_1 all'atto introduttivo, doc. 4). Ad avviso del Tribunale, non risultando peraltro la redazione di alcun testamento,
è provata la qualità di eredi ab intestato dell'attore.
pagina 10 di 13 Né vi sono elementi per ritenere che abbia rinunciato, in vita, alle pretese risarcitorie Persona_1 azionate dall'erede in questa sede (tenuto conto della imprescrittibilità del diritto come sopra esposto). L'attore non è onerato di provare anche di essere erede esclusivo, anche se risulta dagli atti che (moglie Persona_4 di ) ha rinunciato all'eredità del de cuius (doc. 1 allegato all'atto introduttivo). Sul punto, è Persona_1 sufficiente richiamare la sentenza della Corte di Cassazione n. 10585 del 2024, secondo cui “i crediti del de cuius, a differenza dei debiti, non si ripartiscono tra i coeredi in modo automatico in ragione delle rispettive quote, ma entrano a far parte della comunione ereditaria, in conformità al disposto degli artt. 727 e 757 c.c., con la conseguenza che ciascuno dei partecipanti alla comunione ereditaria può agire singolarmente per far valere l'intero credito comune, o la sola parte proporzionale alla quota ereditaria, senza necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di tutti gli altri coeredi, ferma la possibilità che il convenuto debitore chieda
l'intervento di questi ultimi in presenza dell'interesse all'accertamento della sussistenza o meno del credito nei confronti di tutti”.
8. Accertamento dell'obbligazione risarcitoria e liquidazione dei danni
Nel merito, la domanda risarcitoria avanzata, iure proprio e iure hereditatis, per i danni sofferti da Persona_1
, deve essere respinta.
[...]
Dalla lettura dell'atto introduttivo è possibile ritenere, pure con un certo sforzo (alla luce della difficoltà di individuazione del perimetro soggettivo e oggettivo della domanda, come prospettata e in ragione delle non sempre lineari allegazioni in fatto contenute nell'atto di citazione) che l'attore abbia agito in giudizio per il risarcimento del danno subito, in proprio, per la perdita del rapporto parentale con il padre e, quale erede, in ragione dei danni subiti da . Parte_1
Dal complesso delle risultanze istruttorie non è possibile ritenere accertata la cattura e l'internamento di
, né soprattutto la durata di tale internamento. Persona_1
In particolare, l'istanza al distretto miliare de L'Aquila redatta da al fine di ottenere i benefici Persona_1 previsti dalla legge n. 907 dell'1/12/1977 (denominata “Conferimento del distintivo di onore di "Volontario della Libertà" al personale militare deportato nei lager che rifiutò la liberazione per non servire l'invasore tedesco e la repubblica sociale durante la Resistenza”, docc. 2 e 3) non è sufficiente a provare i fatti storici allegati, in quanto si tratta di una istanza redatta unilateralmente dalla parte. Dal documento si evince che pagina 11 di 13 all'istanza era allegato il foglio matricolare e caratteristico dell'esercito italiano (non depositato da parte attrice), che sarebbe stato idoneo a provare (ove prodotto), non solo la qualifica di soldato di , Persona_1 ma anche le vicende che lo avevano riguardato.
La cattura e l'internamento di possono, invero, desumersi solo genericamente dal documento Parte_1 del Ministero della Difesa, con il quale si attesta che a , nato il [...], “appuntato di P.S. in Persona_1 congedo” era stato concesso il distintivo d'onore per i patrioti “Volontari della Libertà” (istituito con decreto luogotenenziale n. 350 del 3/5/1945) "per essere stato deportato nei lager”, senza alcuna specificazione riguardo alla data della cattura e alla durata dell'internamento.
Deve aggiungersi che, pure volendo ritenere che le allegazioni contenute a p. 9 dell'atto introduttivo - dove sono state riportate circostanze del tutto diverse da quelle in precedenza allegate nello stesso atto (ovvero che
“ha prestato servizio come marinaio presso l'Arsenale di ZI (Maridepo Ve) fino al Persona_1 giorno della sua cattura da parte della polizia militare tedesca il 09/09/1943”; e che era stato internato nel lager poi al 5 e sottoposto al lavoro coatto presso la Metalwaren Fabrik Per_2 Parte_2
Treuenbrietzen GMBH e che l'11/06/1945 aveva ottenuto dalla Croce Rossa Polacca un biglietto gratuito per la ferrovia per fare rientro in patria) - costituiscano un mero lapsus calami, ovvero un errore dovuto all'utilizzo di allegazioni contenute in altro atto riferito ad altro soggetto (stante la serialità della causa), la mancanza di documenti ufficiali, di agevole reperimento, come ad esempio il foglio matricolare (dove vengono registrati tutti gli eventi che hanno riguardato il militare e generalmente prodotto in fattispecie analoghe) non consente una sufficiente individuazione dei fatti posti a fondamento della pretesa risarcitoria, necessari per la quantificazione (pure equitativa) richiesta.
Nè elementi di riscontro possono ricavarsi dal contenuto della deliberazione n. 214771 del 22/11/1985
(depositata dalla Difesa erariale, con la prima memoria ex art. 183 co. 6 c.p.c.) resa dalla Commissione per le provvidenze agli ex deportati nei campi di sterminio nazisti K.Z., (Presidenza del Consiglio dei Ministri), con cui non è stata accolta la domanda presentata da ai sensi della diversa legge n. 791 del 1980 Persona_1
(denominata “Istituzione di un assegno vitalizio a favore degli ex deportati nei campi di sterminio nazista
K.Z.”, quindi non riferita ai militari italiani).
pagina 12 di 13 La domanda, pertanto, deve essere rigettata, in quanto parte attrice non ha assolto all'onere probatorio su di essa gravante, ai sensi dell'art. 2697 c.c.
Quanto alla domanda formulata in proprio dall'attore a titolo di danno da perdita del rapporto parentale, deve evidenziarsi che il de cuius, in ogni caso, è sopravvissuto al conflitto ed è deceduto il 28/04/1987 (cfr. doc. 4 all. all'atto introduttivo); pertanto, non si è verificata alcuna perdita del vincolo affettivo e parentale imputabile alla Repubblica Federale di RM e, anche sul punto, la domanda deve essere rigettata.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto dei parametri di liquidazione di cui al dm n. 55/2014 aggiornato al dm 147/2022, del valore della domanda e dell'attività svolta.
P.Q.M.
il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, così provvede:
-rigetta le domande proposte da , in proprio e in qualità di erede di;
Parte_1 Persona_1
- condanna l'attore al pagamento delle spese di lite, in favore della parte convenuta e intervenuta costituite, liquidate in complessivi euro 5.431,00, oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
Roma 20.12.2025
Il Giudice
AS CA
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