Sentenza 19 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 19/05/2025, n. 932 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 932 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Messina
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario dott. Emilia Caleca ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5984/2018 promossa da:
Signore Controparte_1 nata a [...], residente in [...], C.F.: [...] nata a [...], residente in [...], C.F.: [...] C.F. 1 e CP_2
"C.F. 2 entrambe elettivamente domiciliate in Messina, presso lo studio dell'avv. Angelo
Crimi, che le rappresenta e difende giusta procura in atti;
ATTRICI
contro con sede in CA EA (ME), C.F. P.IVA_1 in personaControparte_3
dell'Amministratore pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Roberto Rando, nel cui studio è elettivamente domiciliato, come da procura in atti;
CONVENUTO
OGGETTO: Impugnazione delibere assembleari;
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
Fatto e diritto
Con atto di citazione per impugnazione di delibera assembleare notificato all'amministratore in data CP
09.11.2018, le Signore CP_1 e proprietarie dei rispettivi appartamenti facenti parte dello stabile sito in CA EA via Roma n. 190, convenivano in giudizio il Controparte_3
chiedendo l'accoglimento delle seguenti domande: “1). In via preliminare, sospendere l'esecuzione delle delibere impugnate;
2) Nel merito, ritenere e dichiarare che le delibere del 26.07.2018 sono state assunte in violazione di legge;
3)Ritenere e dichiarare che le spese relative alla rimozione, al
,
delibera dello scorso 26.07.2018, autorizzativa della esecuzione dei lavori ad opera della CP_4 con onere economico ripartito in misura millesimale;
4) Ritenere e dichiarare che
[...] CP_5
la delibera di cui al punto 6 dell'o.d.g., in tema di fruizione dell'androne condominiale, deve essere annullata perché adottata con votazione errata, stante il mancato utilizzo delle tabelle millesimali di competenza e l'illegittima partecipazione al voto del Controparte_6 ; 5) Ritenere e dichiarare, infine, che la delibera di cui al punto 2 all'o.d.g., "Costituzione fondo per pagamento spese legali", va annullata perché adottata con il conteggio anche dei millesimi CP_1 CP_7 non avente و
diritto a partecipare per evidente conflitto d'interessi; 6) Conseguentemente, annullare le ridette delibere condominiali;
7) Per l'effetto, condannare il in persona Controparte_3
dell'Amministratore p.t., Dott.ssa Controparte_8 , alla rifusione delle spese giudiziarie, oltre diritti, onorari, rimborso forfettario per spese generali (15%), CPA ed IVA, come per legge, tenuto in debito conto il comportamento tenuto dal convenuto come esposto in narrativa;
8) In via istruttoria, ammettere le prove che verranno dedotte ed articolate nel concedendo termine ex art. 183 VI c.,
c.p.c.."
Controparte_3Con comparsa di risposta si costituiva in giudizio il che insisteva per
l'integrale rigetto delle domande attoree;
eccepiva che la delibera impugnata fosse stata assunta nel rispetto della normativa di riferimento, per cui non si ravvisava alcuna violazione di legge.
Si dà atto che è stato esperito il tentativo di mediazione, con esito negativo.
La causa, istruita nel contraddittorio delle parti ai sensi dell'art. 183 c.p.c., veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e poi trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
CP La domanda proposta dalle condomine Signore e CP_1 non può trovare accoglimento, siccome infondata.
Indeterminata e comunque non provata risulta difatti l'asserita violazione di legge.
L'art. 2697 c.c., in tema di riparto dell'onere probatorio tra le parti del giudizio, stabilisce difatti che "chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento"; tale principio assurge a criterio di decisione laddove non si sia pervenuti alla prova dell'esistenza del fatto posto a fondamento del diritto azionato in giudizio, ponendo così la carenza di prova a carico della parte alla quale spettava l'onere di provare la sussistenza dello stesso. Sul punto, occorre evidenziare che l'insufficienza del quadro probatorio allegato a supporto della pretesa azionata in giudizio non appare mitigata in forza dell'applicazione del principio di matrice giurisprudenziale della c.d. vicinanza o prossimità della prova;
tale principio, difatti, non costituisce una deroga alla regola di cui all'art. 2697 c.c. ma, al contrario, funge da correttivo all'astrattezza di tale principio, operando solo allorquando le disposizioni attributive delle situazioni attive non offrano indicazioni univoche per distinguere i fatti costitutivi dai fatti estintivi, impeditivi o modificativi. In tali casi, dunque, tale principio non autorizza deroghe alla regola della ripartizione dei temi di prova che impone all'attore la conferma dei fatti costitutivi della situazione attiva invocata e al convenuto la dimostrazione dell'inefficacia dei primi o dell'operare di fatti estintivi, modificativi o impeditivi, ma opera quale criterio ermeneutico alla cui stregua i primi vanno identificati in quelli più prossimi all'attore e dunque nella sua disponibilità, mentre gli altri in quelli meno prossimi e quindi più facilmente suffragabili dal convenuto (cfr. Cass., Sez. Un., 30/10/2001, n. 13533; Cass., Sez. 3,
22/04/2022, n. 12910).
Invero, dall'esame del verbale redatto durante lo svolgimento della riunione assembleare tenutasi in data 26.07.2018, risulta che l'assemblea si è validamente costituita con la presenza di nn. 07 condomini su un totale di sette, che rappresentavano la quota di 1000 millesimi di proprietà generale.
Le delibere assembleari impugnate nel presente giudizio risultano essere adottate nel rispetto dei quorum costitutivi e deliberativi previsti dalla legge.
Con riferimento alla delibera adottata sub. n. 2, la costituzione del fondo spese per i lavori straordinari per lo smaltimento e copertura eternit è stato approvato con il voto di nn 4 condomini per
590,96 millesimi, calcolati secondo i millesimi generali, con l'astensione di n. 3 partecipanti alla riunione ed alla compagine condominiale, così come anche la decisione relativa alla costituzione di un fondo per le spese legali, alle quale, è stato previsto, non avrebbe partecipato la Signora CP_1
Al punto n. 2 dell'o.d.g. sono stati analizzati n. 2 preventivi, uno dei quali è stato scelto con il voto favorevole di n. 4 condomini per 590,96 millesimi, secondo le tabelle generali, ed il voto contrario di nn. 3 condomini per 409,04 millesimi.
Non si profila pertanto nella fattispecie in esame alcuna violazione di legge in merito alle delibere impugnate, atteso che le stesse sono state adottate nel rispetto della normativa di riferimento.
Si rammenta che i sensi dell'art. 1117 c.c., tanto nella precedente formulazione quanto in quella risultante dalla modifica introdotta dalla legge n. 220 del 2012, il tetto costituisce (al pari del lastrico solare) parte comune dell'edificio. Non risulta agli atti del presente giudizio alcuna prova che il suddetto tetto sia di proprietà esclusiva del condomino Auditore, mentre a nulla rileva che lo stesso sia proprietario dei locali sottotetto, atteso che la copertura è destinata a servire in uguale misura tutti i locali ricompresi nel fabbricato. Ne discende che le spese necessarie alla sua conservazione devono essere ripartite tra i condomini in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascuno, come disposto dall'art. 1123 c.c.
Deve essere altresì disatteso il motivo di contestazione concernente il punto di cui al n. 6 dell'o.d.g., visto che risulta in atti che la delibera non è stata approvata.
In merito a questa ultima decisione si rileva che secondo giurisprudenza dominante, “l'interesse all'impugnazione per vizi formali di una deliberazione dell'assemblea condominiale, ai sensi dell'art. 1137 cod. civ., pur non essendo condizionato al riscontro della concreta incidenza sulla singola situazione del CP_6 , postula comunque che la delibera in questione sia idonea a determinare un mutamento della posizione dei condomini nei confronti dell'ente di gestione, suscettibile di eventuale pregiudizio. (cfr. Cass. civ. sez. VI, 10.05.2013 n. 11214). Lo strumento della impugnativa di delibera assembleare, dunque, richiede come presupposto che la delibera assembleare sia suscettibile di arrecare un pregiudizio ai singoli condomini anche solo eventuale e che, pertanto, il CP_6 abbia un interesse alla neutralizzazione dei suoi effetti. Tali presupposti non ricorrono nel caso di specie.
La delibera che ha originato il presente giudizio, infatti, sotto il profilo contenutistico, è priva di quella idoneità, anche solo astratta, ad arrecare danno ai condomini ricorrenti.
Le spese di lite, liquidate in dispositivo, seguono come per legge la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Messina, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1. rigetta le domande proposte dalle attrici;
CP_2 e Controparte_1 al pagamento in favore del 2. condanna le Signore CP_3
delle spese di lite liquidate in € 2.540,00 per compenso professionale, oltre rimborso
[...]
spese generali e ogni accessorio come per legge.
Messina, 15 maggio 2025
Il Giudice
Emilia Caleca