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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Grosseto, sentenza 11/02/2025, n. 130 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Grosseto |
| Numero : | 130 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. 1768/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di GROSSETO
-SEZ. CIVILE-
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott. Amedeo Russo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n.r.g. 1768/2021, promossa da:
(C.F.: ), rapp.ta e difesa dall'Avv. Stefano Severi Parte_1 C.F._1
ATTRICE
Nei confronti di
(C.F.: ), rapp.to e difeso dall'Avv. Laura Fabbiani CP_1 C.F._2
CONVENUTO
Con la chiamata in causa di
(C.F. ), nato a Magliano in [...] il [...] e Controparte_2 C.F._3
residente in [...],
TERZO CHIAMATO - CONTUMACE
CONCLUSIONI
Le parti costituite hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate in vista dell'udienza del
16.07.2024 celebrata ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., nonché come da scritti conclusionali depositati.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio Parte_1 [...]
per ivi ottenerne la condanna, previo riconoscimento della responsabilità di questo ai sensi CP_1 dell'art. 2051 c.c. e/o dell'art. 2043 c.c., al risarcimento di tutti i danni subiti a seguito di un sinistro occorso in data 10.05.2020, alle ore 08,30 in Grosseto, S.P. 16 di Montiano n.15.
A sostegno della domanda, l'attrice ha dedotto che, nelle suddette circostanze di tempo e di luogo, mentre stava raggiungendo a piedi l'immobile di proprietà di , locato a , CP_1 Controparte_2
avrebbe messo un piede in fallo in un pericoloso vuoto creato tra la depressione del terreno e lo scalino non perfettamente aderente al suolo, posto appena prima di salire sul marciapiede lastricato che pagina 1 di 8 circonda l'intero fabbricato, per questo cadendo rovinosamente a terra. L'attrice ha riferito altresì di aver riportato, in conseguenza della caduta, lesioni personali, chiedendo quindi la condanna del convenuto al risarcimento dei danni conseguenti alle lesioni patite, quantificandoli in € 29.200,00 ovvero nella somma ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria, ove dovuti, dal dì del dovuto all'effettivo soddisfo;
il tutto con vittoria di spese.
Con comparsa depositata in data 23.11.2021, si è costituito in giudizio , chiedendo in via CP_1
preliminare autorizzazione alla chiamata in causa di nella sua qualità di conduttore e Controparte_2 custode, all'epoca dei fatti per cui è causa, dell'immobile locato nonché detentore esclusivo della corte antistante lo stesso, al fine di essere tenuto indenne dalle pretese risarcitorie di parte attrice;
nel merito, in via principale, ha chiesto il rigetto della domanda di parte attrice perché infondata in fatto ed in diritto e non provata, nel caso negando il risarcimento anche ai sensi dell'art. 1227 c.c. secondo comma;
in via subordinata ha chiesto ridursi il risarcimento nella misura effettivamente provata in corso di causa, anche ai sensi dell'art. 1227 c.c. primo comma;
in ogni caso, ha chiesto dichiararsi il terzo chiamato in causa tenuto a manlevare e tenere indenne il signor da Controparte_2 CP_1 ogni e qualsivoglia pregiudizievole conseguenza derivante dall'accoglimento anche parziale della domanda attrice;
il tutto con vittoria di spese.
Autorizzata la chiamata in causa, non si è costituito in giudizio, benché ritualmente citato,
[...]
, sicché all'udienza del 20.04.2022 ne è stata dichiarata la contumacia. CP_3
In data 07.02.2023 è stata depositata memoria di costituzione di nuovo difensore per , con Parte_1
richiamo a tutte le difese, eccezioni, deduzioni e richieste già svolte nell'interesse della parte rappresentata dal precedente difensore.
Nel corso del giudizio sono state depositate memorie istruttorie dopodiché, all'udienza del 24.07.2024, ritenute superflue le prove orali articolate dalle parti e la causa matura per la decisione, la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel merito, si osserva che l'odierna causa deve essere inquadrata nell'ambito di operatività dell'art. 2051 c.c.
Ebbene, per costante giurisprudenza, nei casi in cui il danno non sia l'effetto di un dinamismo interno alla cosa, scatenato dalla sua struttura o dal suo funzionamento (scoppio della caldaia, scarica elettrica, frana della strada o simili), ma richieda che l'agire umano, ed in particolare quello del danneggiato, si unisca al modo di essere della cosa, essendo essa di per sé statica e inerte, per la prova del nesso causale occorre dimostrare che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il danno (Cass. 05 febbraio 2013, n. 2660; n.
pagina 2 di 8 3297/2015). L'attore che agisce per il riconoscimento del danno ha, quindi, l'onere di provare l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, nonché l'esistenza del rapporto di custodia;
mentre il custode convenuto, per liberarsi dalla sua responsabilità, è tenuto a provare l'esistenza di un fattore esterno che abbia quei requisiti di imprevedibilità e di eccezionalità tali da interrompere il predetto nesso di causalità, vale a dire la prova del caso fortuito o della forza maggiore.
Più precisamente, la responsabilità ex art. 2051 cod. civ. postula la sussistenza di un rapporto di custodia della cosa e una relazione di fatto tra un soggetto e la cosa stessa, tale da consentire il potere di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con la cosa;
detta norma non dispensa il danneggiato dall'onere di provare il nesso causale tra cosa in custodia e danno, ossia di dimostrare che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa, mentre resta a carico del custode, offrire la prova contraria alla presunzione iuris tantum della sua responsabilità, mediante la dimostrazione positiva del caso fortuito, cioè del fatto estraneo alla sua sfera di custodia, avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità (cfr. Cass.
29/07/2016, n. 15761).
In questo complessivo contesto va, quindi, elaborata la conclusione, tradizionale nella giurisprudenza di legittimità, dell'accollo al danneggiato della sola prova del nesso causale tra la cosa e il danno: ove la cosa oggetto di custodia abbia avuto un ruolo nella produzione, a tanto deve limitarsi l'allegazione e la prova da parte del danneggiato;
incombe poi al custode o negare la riferibilità causale dell'evento dannoso alla cosa, ciò che esclude in radice l'operatività della norma, cioè dare la prova dell'inesistenza del nesso causale, oppure dare la prova della circostanza, che solo a prima vista potrebbe coincidere con la prima, che il nesso causale sussiste tra l'evento ed un fatto che non era né prevedibile, né evitabile. È infatti principio consolidato nella giurisprudenza di Cassazione quanto ai presupposti per l'applicazione dell'art. 2051 c.c., quello per cui potrà configurarsi il caso fortuito tutte le volte che l'evento dannoso si sia verificato prima che l'ente proprietario o gestore abbia potuto rimuovere, nonostante l'attività di controllo e la diligenza impiegata al fine di garantire la tempestività dell'intervento, la straordinaria ed imprevedibile situazione di pericolo determinatasi (cfr. Cass. n.
4495/2011; v. anche in generale sul rapporto tra responsabilità ex art. 2051 c.c., e dimostrazione del fortuito Cass. n. 15389/2011 e n. 7699/2011). Inoltre, su quest'ultimo punto, la recente Cass. ord.
31/10/2017, n. 25837, ha puntualizzato che il caso fortuito è ciò che non può prevedersi (mentre la forza maggiore è ciò che non può evitarsi), per poi giungere, dopo un'accurata disamina del ruolo della condotta del danneggiato, alla conclusione che anche questa può integrare il caso fortuito ed escludere pagina 3 di 8 integralmente la responsabilità del custode ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., ma solo purché abbia due caratteristiche: sia stata colposa, e non fosse prevedibile da parte del custode.
Quanto all'incidenza di un eventuale concorso di colpa dello stesso danneggiato nella causazione dell'evento dannoso, la giurisprudenza è pressoché unanime nel ritenere che la condotta tenuta da chi si assuma danneggiato da un bene in custodia vada valutata in concreto, ben potendo il risarcimento essere proporzionalmente diminuito ovvero completamente escluso. In particolare, quanto più la situazione di possibile pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso (cfr.
Cass. 06/05/2015, n. 9009; in precedenza, peraltro, già Cass. 10300/07).
In altri termini, se è vero che il riconoscimento della natura oggettiva del criterio di imputazione della responsabilità si fonda sul dovere di precauzione imposto al titolare della signoria sulla cosa custodita in funzione di prevenzione dai danni prevedibili a chi con quella entri in contatto (cfr. Cass.
17/10/2013, n. 23584), è altrettanto vero che l'imposizione di un dovere di cautela in capo a chi entri in contatto con la cosa risponde anch'essa a criteri di ragionevole probabilità e quindi di causalità adeguata. Tale dovere di cautela corrisponde già alla previsione codicistica della limitazione del risarcimento in ragione di un concorso del proprio fatto colposo e può ricondursi – se non all'ormai non più in auge principio di auto responsabilità – almeno ad un dovere di solidarietà, imposto dall'art. 2
Cost., di adozione di condotte idonee a limitare entro limiti di ragionevolezza gli aggravi per gli altri in nome della reciprocità degli obblighi derivanti dalla convivenza civile, in adeguata regolazione della propria condotta in rapporto alle diverse contingenze nelle quali si venga a contatto con la cosa.
In tal senso, del resto, già si è statuito che la responsabilità civile per omissione può scaturire non solo dalla violazione di un preciso obbligo giuridico di impedire l'evento dannoso, ma anche dalla violazione di regole di comune prudenza, le quali impongano il compimento di una determinata attività
a tutela di un diritto altrui: principio affermato sia quando si tratti di valutare se sussista la colpa dell'autore dell'illecito, sia quando si tratti di stabilire se sussista un concorso di colpa della vittima nella produzione del danno, ex art. 1227, comma primo, cod. civ. (cfr. Cass. Sez. U. 21/11/2011, n.
24406).
Ciò che rileva, dunque, è la circostanza per cui il danneggiato possa avere contezza dell'insidia, sicché assume rilevanza la valutazione del canone medio di diligenza esigibile dallo stesso, ove la presenza di dissesti, a prescindere dalla circostanza che gli stessi non risultassero visibili, non rileva, tutte le volte pagina 4 di 8 che lo stesso danneggiato, conoscendone l'esistenza o potendo conoscerla, ben avrebbe potuto evitarle, adottando le ordinarie regole di cautela.
Ciò premesso in diritto, nel caso di specie, si osserva quanto segue.
Circa la dinamica del sinistro, la ha sostenuto che lo stesso si sarebbe verificato al di fuori Pt_1 dell'abitazione di proprietà del ovvero quando la stessa, nell'approssimarsi all'ingresso CP_1 dell'abitazione, appena prima di salire sul marciapiede lastricato, metteva un piede in fallo in un
“pericoloso” vuoto creato tra la depressione del terreno - a suo dire insidioso e non visibile – e lo scalino non perfettamente aderente al suolo, cadendo a terra, precisando che tale depressione non era visibile poiché coperta da residui di sfalcio di erba tagliata, circostanze che qualificherebbero la suddetta depressione come “insidia”.
Ha inoltre sostenuto che il avrebbe eseguito dei lavori di movimentazione terra sul terreno ove si CP_1
sarebbe verificato il sinistro, lamentando l'incompleta esecuzione dei lavori di movimentazione terra eseguiti e la cattiva manutenzione del terreno, producendo documentazione che ritrae lo stato dei luoghi prima e dopo tali lavorazioni (cfr. docc. 21 e 22 ). Pt_1
La prova del fatto storico della lesione occorsa in data 10.05.2020 in Grosseto, S.P. 16 di Montiano
n.15, presso l'immobile di proprietà del convenuto e locato, all'epoca dei fatti, a , terzo Controparte_2
chiamato in causa rimasto contumace, può trarsi innanzitutto, al netto delle contestazioni sulla dinamica, dalla non specifica contestazione da parte del convenuto circa il suo concreto verificarsi (cfr.
Cass. Sent. n.21227/2019).
Che vi sia stata una lesione emerge anche dal verbale di pronto soccorso del 10.05.2020 (cfr. doc. 3 attrice), recante data e ora compatibile con le circostanze di tempo narrate in citazione quanto al sinistro (occorso alle ore 8.30 del 10.05.2020) e completo delle dichiarazioni dell'attrice che riferiva nell'immediatezza di aver avuto un “incidente domestico” e di essere caduta “nell'abitazione di
[...]
” (cfr. doc. 3 attrice, pag. 1). CP_2
Ciò che risulta controverso e ampiamente contestato è piuttosto la concreta dinamica del sinistro, ovvero che l'incidente occorso alla fosse ascrivile ad una insidia, segnatamente che vi fosse Pt_1
effettivamente un “vuoto tra lo scalino del marciapiede e il terreno della corte” (costituito da terra e breccino) e che lo stesso poteva definirsi “pericoloso”; ciò sia sotto il profilo della responsabilità da fatto illecito ex art. 2043 c.c., sia sotto il profilo della responsabilità del custode ex art. 2051 c.c., avendo il convenuto negato, in quest'ultimo caso, che lo stato dei luoghi presentasse un' obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il danno.
Ciò ha reso superflua la prova orale sul capitolo 1) della seconda memoria istruttoria di parte attrice, circa il fatto storico della caduta avvenuta in data 10.05.2020 alle ore 8,30 ca. all'attrice, “mentre stava pagina 5 di 8 raggiungendo a piedi l'immobile di proprietà di , locato a , sito in CP_1 Controparte_2
Grosseto, S.P. 16 di Montiano n. 15”, segnatamente in prossimità “dell'ingresso di detta abitazione, prima di salire sul marciapiede lastricato che circonda l'intero fabbricato”, incidente occorso in quanto l'attrice metteva un piede “in fallo” e cadeva a terra.
La circostanza che vi fosse effettivamente un insidioso vuoto, oggettivamente pericoloso e non evitabile con l'ordinaria diligenza, che abbia cagionato la caduta a terra dell'attrice, è invece parte della dinamica dell'incidente, ampiamente contestata dal CP_1
Sul punto l'istruttoria ha fatto emergere, sulla base della sola documentazione in atti, la sussistenza di un caso fortuito escludente, integrato dalla condotta dell'attrice.
Ciò ha reso conseguentemente superflua l'ammissione di tutte le prove orali articolate dalle parti.
Innanzitutto, il terreno per cui è causa risulta, dal materiale fotografico in atti, un fondo di campagna, utilizzato quale corte dell'immobile concesso in locazione al terzo chiamato e dal Controparte_2
quale si raggiunge il marciapiede piastrellato a corredo dell'abitazione, avente le caratteristiche proprie di un terreno posto in area aperta, tra cui in particolare l'irregolarità della superficie, composto da elementi quali terra e breccino per loro stessa natura non uniformi, instabili, irregolari e soggetti anche all'agire degli agenti atmosferici (cfr. doc. 7 e ss. . CP_1
Di tali caratteristiche l'attrice era a conoscenza, dovendosi valorizzare, anche ai fini di quanto disposto all'art 115 cpc, i fatti pacifici ed incontestati tra le parti, ovvero: (i) che parte attrice era, all'epoca dei fatti, la compagna di , terzo chiamato in causa rimasto contumace e conduttore Controparte_2 dell'immobile ove l'attrice lamenta di essersi infortunata;
(ii) che ha frequentato i luoghi per cui è causa in passato, quale badante della madre del convenuto nonché, all'epoca dei fatti, quale sorella di una ospite fissa nella casa locata dal Trattasi di circostanze che fanno ritenere, senza dubbio, CP_2 che l'attrice fosse a conoscenza dei luoghi da diversi anni per averli frequentati assiduamente.
Occorre quindi stabilire se il terreno dove si verificò il sinistro, ampiamente ritratto nelle fotografie versate in atti, anche da diverse angolazioni e prospettive ed in diversi momenti, ovvero prima e dopo i dedotti lavori di “movimento terra” (cfr. doc. 21 e 22 parte attrice), si presentasse realmente pericoloso ed insidioso al momento del sinistro, tanto da cagionare un danno non evitabile con l'ordinaria diligenza.
Circa lo stato dei luoghi al verificarsi dell'incidente, le due fotografie depositate in atti che rappresenterebbero lo stato dei luoghi in quel momento (cfr. doc 22 ), oltre ad essere prive di Pt_1
punti di riferimento onde poterle collocare nel contesto di riferimento, non evidenziano comunque alcun pericoloso vuoto né alcuno sfalcio d'erba; in particolare, nella prima foto è visibile un cortile di campagna costituito da un misto di terra e breccino e nella seconda un marciapiede di ingresso rialzato pagina 6 di 8 per tutta la lunghezza rispetto alla quota del cortile, entrambe peraltro ben visibili (cfr. doc. 22
). Pt_1
Tali rappresentazioni, confrontate con il materiale fotografico versato in atti ritraente lo stato dei luoghi prima del sinistro (cfr. doc. 21 ), ovvero prima delle operazioni di movimento terra Pt_1
asseritamente eseguite dal non sembrano evidenziare alcuna pericolosità del terreno che non CP_1 fosse evitabile con l'ordinaria diligenza. Non vi sono elementi per valutare la profondità né l'estensione della dedotta depressione, né è visibile alcuno sfalcio d'erba che avrebbe coperto la depressione e cagionato la caduta.
Sorgono, peraltro, dubbi circa l'attendibilità di tale materiale fotografico ai fini della ricostruzione dello stato dei luoghi, tenendo conto di quanto raffigurato nella fotografia prodotta sub doc. n. 21 raffrontata a quella prodotta sub doc. n.22, laddove è possibile notare che le piastrelle del marciapiede raffigurato nelle due fotografie sono del tutto diverse tra loro, sicché le stesse non paiono raffigurare nemmeno lo stesso marciapiede, essendovene uno con piastrelle in orizzontale e più piccole (cfr. doc. n. 21 parte attrice) e l'altro con piastrelle a lisca di pesce e più grandi (cfr. doc n. 22 parte attrice).
Pare dunque trattarsi di due punti diversi tra loro e non dello stesso luogo raffigurato prima e dopo i presunti lavori di movimento terra eseguiti dal CP_1
Va sul punto ribadito il giudizio di inammissibilità delle prove orali articolate da parte attrice circa le asserite lavorazioni di movimento terra eseguite dal convenuto, trattandosi di capitoli inammissibili in quanto generici poiché privi di riferimenti temporali, questi ultimi nel caso di specie indispensabili ai fini della prova dello stato dei luoghi prima e dopo la realizzazione dei lavori.
Peraltro, a parte l'allegazione secondo cui vi era una “depressione” nel terreno coperta da sfalcio d'erba, va rilevato che la presenza di un'irregolarità, pur volendola ritenere apprezzabile dalle foto versate in atti (sebbene senza la dedotta presenza di “sfalcio d'erba”, invero non visibile dalle foto), nel caso di specie deve comunque ritenersi prevedibile ed evitabile secondo il canone di diligenza del pedone mediamente accorto, non essendo state dimostrate particolari circostanze concretamente ostative alla visibilità dell'imperfezione del terreno, avendo parte attrice dedotto che il sinistro sarebbe avvenuto in pieno giorno (ore 08.30 del 10.05.2020), in normali condizioni di visibilità ed in condizioni meteo non avverse, il tutto presso una abitazione che aveva già frequentato più volte in passato.
Alla luce di tale compendio probatorio, va ribadito il giudizio di inammissibilità della prova per testi richiesta dalle parti nelle proprie memorie ex art. 183 c. 6 n. 2 c.p.c., in quanto da ritenersi superflua alla luce della documentazione già in atti e dei fatti pacifici e non contestati.
Ed infatti, pur volendo ritenere provata la ricostruzione fornita dall'attrice in merito alla dinamica del sinistro e allo stato dei luoghi (ovvero che il sinistro si verificava poiché la stessa non vedeva, a causa pagina 7 di 8 della presenza di residui di sfalcio d'erba, la depressione a suo dire esistente tra lo scalino di ingresso all'abitazione del compagno ed il terreno della corte antistante), deve ritenersi che, per tutti i suindicati rilievi, l'accaduto debba essere più correttamente ascritto al caso fortuito, integrato dalla condotta colposa della danneggiata.
Dal sin qui detto deriva il rigetto integrale della domanda attorea.
In ordine alle spese si ritiene sussistano le eccezionali ragioni ex art. 92 c.p.c. applicabile ratione temporis (ex art. 13 D.L. 132/2014, come interpretato ed integrato dalla Corte Cost. n. 77/2018), per effettuarne la integrale compensazione;
ciò atteso che è emersa dall'istruttoria e dai documenti versati in atti la effettiva verificazione della lesione per cui è lite, nonché la effettiva irregolarità del terreno per cui è causa al momento del sinistro;
circostanze le quali, pur non imputabili ex art. 2051 c.c. al convenuto, si ritiene abbiano comunque ragionevolmente interferito nella dinamica dell'incidente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Grosseto definitivamente pronunziando, ogni altra istanza respinta o disattesa, così provvede:
1. Rigetta la domanda;
2. Compensa le spese di lite.
Così deciso in Grosseto 11.02.2025.
Si comunichi.
Il Giudice dott. Amedeo Russo
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di GROSSETO
-SEZ. CIVILE-
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott. Amedeo Russo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n.r.g. 1768/2021, promossa da:
(C.F.: ), rapp.ta e difesa dall'Avv. Stefano Severi Parte_1 C.F._1
ATTRICE
Nei confronti di
(C.F.: ), rapp.to e difeso dall'Avv. Laura Fabbiani CP_1 C.F._2
CONVENUTO
Con la chiamata in causa di
(C.F. ), nato a Magliano in [...] il [...] e Controparte_2 C.F._3
residente in [...],
TERZO CHIAMATO - CONTUMACE
CONCLUSIONI
Le parti costituite hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate in vista dell'udienza del
16.07.2024 celebrata ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., nonché come da scritti conclusionali depositati.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio Parte_1 [...]
per ivi ottenerne la condanna, previo riconoscimento della responsabilità di questo ai sensi CP_1 dell'art. 2051 c.c. e/o dell'art. 2043 c.c., al risarcimento di tutti i danni subiti a seguito di un sinistro occorso in data 10.05.2020, alle ore 08,30 in Grosseto, S.P. 16 di Montiano n.15.
A sostegno della domanda, l'attrice ha dedotto che, nelle suddette circostanze di tempo e di luogo, mentre stava raggiungendo a piedi l'immobile di proprietà di , locato a , CP_1 Controparte_2
avrebbe messo un piede in fallo in un pericoloso vuoto creato tra la depressione del terreno e lo scalino non perfettamente aderente al suolo, posto appena prima di salire sul marciapiede lastricato che pagina 1 di 8 circonda l'intero fabbricato, per questo cadendo rovinosamente a terra. L'attrice ha riferito altresì di aver riportato, in conseguenza della caduta, lesioni personali, chiedendo quindi la condanna del convenuto al risarcimento dei danni conseguenti alle lesioni patite, quantificandoli in € 29.200,00 ovvero nella somma ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria, ove dovuti, dal dì del dovuto all'effettivo soddisfo;
il tutto con vittoria di spese.
Con comparsa depositata in data 23.11.2021, si è costituito in giudizio , chiedendo in via CP_1
preliminare autorizzazione alla chiamata in causa di nella sua qualità di conduttore e Controparte_2 custode, all'epoca dei fatti per cui è causa, dell'immobile locato nonché detentore esclusivo della corte antistante lo stesso, al fine di essere tenuto indenne dalle pretese risarcitorie di parte attrice;
nel merito, in via principale, ha chiesto il rigetto della domanda di parte attrice perché infondata in fatto ed in diritto e non provata, nel caso negando il risarcimento anche ai sensi dell'art. 1227 c.c. secondo comma;
in via subordinata ha chiesto ridursi il risarcimento nella misura effettivamente provata in corso di causa, anche ai sensi dell'art. 1227 c.c. primo comma;
in ogni caso, ha chiesto dichiararsi il terzo chiamato in causa tenuto a manlevare e tenere indenne il signor da Controparte_2 CP_1 ogni e qualsivoglia pregiudizievole conseguenza derivante dall'accoglimento anche parziale della domanda attrice;
il tutto con vittoria di spese.
Autorizzata la chiamata in causa, non si è costituito in giudizio, benché ritualmente citato,
[...]
, sicché all'udienza del 20.04.2022 ne è stata dichiarata la contumacia. CP_3
In data 07.02.2023 è stata depositata memoria di costituzione di nuovo difensore per , con Parte_1
richiamo a tutte le difese, eccezioni, deduzioni e richieste già svolte nell'interesse della parte rappresentata dal precedente difensore.
Nel corso del giudizio sono state depositate memorie istruttorie dopodiché, all'udienza del 24.07.2024, ritenute superflue le prove orali articolate dalle parti e la causa matura per la decisione, la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel merito, si osserva che l'odierna causa deve essere inquadrata nell'ambito di operatività dell'art. 2051 c.c.
Ebbene, per costante giurisprudenza, nei casi in cui il danno non sia l'effetto di un dinamismo interno alla cosa, scatenato dalla sua struttura o dal suo funzionamento (scoppio della caldaia, scarica elettrica, frana della strada o simili), ma richieda che l'agire umano, ed in particolare quello del danneggiato, si unisca al modo di essere della cosa, essendo essa di per sé statica e inerte, per la prova del nesso causale occorre dimostrare che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il danno (Cass. 05 febbraio 2013, n. 2660; n.
pagina 2 di 8 3297/2015). L'attore che agisce per il riconoscimento del danno ha, quindi, l'onere di provare l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, nonché l'esistenza del rapporto di custodia;
mentre il custode convenuto, per liberarsi dalla sua responsabilità, è tenuto a provare l'esistenza di un fattore esterno che abbia quei requisiti di imprevedibilità e di eccezionalità tali da interrompere il predetto nesso di causalità, vale a dire la prova del caso fortuito o della forza maggiore.
Più precisamente, la responsabilità ex art. 2051 cod. civ. postula la sussistenza di un rapporto di custodia della cosa e una relazione di fatto tra un soggetto e la cosa stessa, tale da consentire il potere di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con la cosa;
detta norma non dispensa il danneggiato dall'onere di provare il nesso causale tra cosa in custodia e danno, ossia di dimostrare che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa, mentre resta a carico del custode, offrire la prova contraria alla presunzione iuris tantum della sua responsabilità, mediante la dimostrazione positiva del caso fortuito, cioè del fatto estraneo alla sua sfera di custodia, avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità (cfr. Cass.
29/07/2016, n. 15761).
In questo complessivo contesto va, quindi, elaborata la conclusione, tradizionale nella giurisprudenza di legittimità, dell'accollo al danneggiato della sola prova del nesso causale tra la cosa e il danno: ove la cosa oggetto di custodia abbia avuto un ruolo nella produzione, a tanto deve limitarsi l'allegazione e la prova da parte del danneggiato;
incombe poi al custode o negare la riferibilità causale dell'evento dannoso alla cosa, ciò che esclude in radice l'operatività della norma, cioè dare la prova dell'inesistenza del nesso causale, oppure dare la prova della circostanza, che solo a prima vista potrebbe coincidere con la prima, che il nesso causale sussiste tra l'evento ed un fatto che non era né prevedibile, né evitabile. È infatti principio consolidato nella giurisprudenza di Cassazione quanto ai presupposti per l'applicazione dell'art. 2051 c.c., quello per cui potrà configurarsi il caso fortuito tutte le volte che l'evento dannoso si sia verificato prima che l'ente proprietario o gestore abbia potuto rimuovere, nonostante l'attività di controllo e la diligenza impiegata al fine di garantire la tempestività dell'intervento, la straordinaria ed imprevedibile situazione di pericolo determinatasi (cfr. Cass. n.
4495/2011; v. anche in generale sul rapporto tra responsabilità ex art. 2051 c.c., e dimostrazione del fortuito Cass. n. 15389/2011 e n. 7699/2011). Inoltre, su quest'ultimo punto, la recente Cass. ord.
31/10/2017, n. 25837, ha puntualizzato che il caso fortuito è ciò che non può prevedersi (mentre la forza maggiore è ciò che non può evitarsi), per poi giungere, dopo un'accurata disamina del ruolo della condotta del danneggiato, alla conclusione che anche questa può integrare il caso fortuito ed escludere pagina 3 di 8 integralmente la responsabilità del custode ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., ma solo purché abbia due caratteristiche: sia stata colposa, e non fosse prevedibile da parte del custode.
Quanto all'incidenza di un eventuale concorso di colpa dello stesso danneggiato nella causazione dell'evento dannoso, la giurisprudenza è pressoché unanime nel ritenere che la condotta tenuta da chi si assuma danneggiato da un bene in custodia vada valutata in concreto, ben potendo il risarcimento essere proporzionalmente diminuito ovvero completamente escluso. In particolare, quanto più la situazione di possibile pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso (cfr.
Cass. 06/05/2015, n. 9009; in precedenza, peraltro, già Cass. 10300/07).
In altri termini, se è vero che il riconoscimento della natura oggettiva del criterio di imputazione della responsabilità si fonda sul dovere di precauzione imposto al titolare della signoria sulla cosa custodita in funzione di prevenzione dai danni prevedibili a chi con quella entri in contatto (cfr. Cass.
17/10/2013, n. 23584), è altrettanto vero che l'imposizione di un dovere di cautela in capo a chi entri in contatto con la cosa risponde anch'essa a criteri di ragionevole probabilità e quindi di causalità adeguata. Tale dovere di cautela corrisponde già alla previsione codicistica della limitazione del risarcimento in ragione di un concorso del proprio fatto colposo e può ricondursi – se non all'ormai non più in auge principio di auto responsabilità – almeno ad un dovere di solidarietà, imposto dall'art. 2
Cost., di adozione di condotte idonee a limitare entro limiti di ragionevolezza gli aggravi per gli altri in nome della reciprocità degli obblighi derivanti dalla convivenza civile, in adeguata regolazione della propria condotta in rapporto alle diverse contingenze nelle quali si venga a contatto con la cosa.
In tal senso, del resto, già si è statuito che la responsabilità civile per omissione può scaturire non solo dalla violazione di un preciso obbligo giuridico di impedire l'evento dannoso, ma anche dalla violazione di regole di comune prudenza, le quali impongano il compimento di una determinata attività
a tutela di un diritto altrui: principio affermato sia quando si tratti di valutare se sussista la colpa dell'autore dell'illecito, sia quando si tratti di stabilire se sussista un concorso di colpa della vittima nella produzione del danno, ex art. 1227, comma primo, cod. civ. (cfr. Cass. Sez. U. 21/11/2011, n.
24406).
Ciò che rileva, dunque, è la circostanza per cui il danneggiato possa avere contezza dell'insidia, sicché assume rilevanza la valutazione del canone medio di diligenza esigibile dallo stesso, ove la presenza di dissesti, a prescindere dalla circostanza che gli stessi non risultassero visibili, non rileva, tutte le volte pagina 4 di 8 che lo stesso danneggiato, conoscendone l'esistenza o potendo conoscerla, ben avrebbe potuto evitarle, adottando le ordinarie regole di cautela.
Ciò premesso in diritto, nel caso di specie, si osserva quanto segue.
Circa la dinamica del sinistro, la ha sostenuto che lo stesso si sarebbe verificato al di fuori Pt_1 dell'abitazione di proprietà del ovvero quando la stessa, nell'approssimarsi all'ingresso CP_1 dell'abitazione, appena prima di salire sul marciapiede lastricato, metteva un piede in fallo in un
“pericoloso” vuoto creato tra la depressione del terreno - a suo dire insidioso e non visibile – e lo scalino non perfettamente aderente al suolo, cadendo a terra, precisando che tale depressione non era visibile poiché coperta da residui di sfalcio di erba tagliata, circostanze che qualificherebbero la suddetta depressione come “insidia”.
Ha inoltre sostenuto che il avrebbe eseguito dei lavori di movimentazione terra sul terreno ove si CP_1
sarebbe verificato il sinistro, lamentando l'incompleta esecuzione dei lavori di movimentazione terra eseguiti e la cattiva manutenzione del terreno, producendo documentazione che ritrae lo stato dei luoghi prima e dopo tali lavorazioni (cfr. docc. 21 e 22 ). Pt_1
La prova del fatto storico della lesione occorsa in data 10.05.2020 in Grosseto, S.P. 16 di Montiano
n.15, presso l'immobile di proprietà del convenuto e locato, all'epoca dei fatti, a , terzo Controparte_2
chiamato in causa rimasto contumace, può trarsi innanzitutto, al netto delle contestazioni sulla dinamica, dalla non specifica contestazione da parte del convenuto circa il suo concreto verificarsi (cfr.
Cass. Sent. n.21227/2019).
Che vi sia stata una lesione emerge anche dal verbale di pronto soccorso del 10.05.2020 (cfr. doc. 3 attrice), recante data e ora compatibile con le circostanze di tempo narrate in citazione quanto al sinistro (occorso alle ore 8.30 del 10.05.2020) e completo delle dichiarazioni dell'attrice che riferiva nell'immediatezza di aver avuto un “incidente domestico” e di essere caduta “nell'abitazione di
[...]
” (cfr. doc. 3 attrice, pag. 1). CP_2
Ciò che risulta controverso e ampiamente contestato è piuttosto la concreta dinamica del sinistro, ovvero che l'incidente occorso alla fosse ascrivile ad una insidia, segnatamente che vi fosse Pt_1
effettivamente un “vuoto tra lo scalino del marciapiede e il terreno della corte” (costituito da terra e breccino) e che lo stesso poteva definirsi “pericoloso”; ciò sia sotto il profilo della responsabilità da fatto illecito ex art. 2043 c.c., sia sotto il profilo della responsabilità del custode ex art. 2051 c.c., avendo il convenuto negato, in quest'ultimo caso, che lo stato dei luoghi presentasse un' obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il danno.
Ciò ha reso superflua la prova orale sul capitolo 1) della seconda memoria istruttoria di parte attrice, circa il fatto storico della caduta avvenuta in data 10.05.2020 alle ore 8,30 ca. all'attrice, “mentre stava pagina 5 di 8 raggiungendo a piedi l'immobile di proprietà di , locato a , sito in CP_1 Controparte_2
Grosseto, S.P. 16 di Montiano n. 15”, segnatamente in prossimità “dell'ingresso di detta abitazione, prima di salire sul marciapiede lastricato che circonda l'intero fabbricato”, incidente occorso in quanto l'attrice metteva un piede “in fallo” e cadeva a terra.
La circostanza che vi fosse effettivamente un insidioso vuoto, oggettivamente pericoloso e non evitabile con l'ordinaria diligenza, che abbia cagionato la caduta a terra dell'attrice, è invece parte della dinamica dell'incidente, ampiamente contestata dal CP_1
Sul punto l'istruttoria ha fatto emergere, sulla base della sola documentazione in atti, la sussistenza di un caso fortuito escludente, integrato dalla condotta dell'attrice.
Ciò ha reso conseguentemente superflua l'ammissione di tutte le prove orali articolate dalle parti.
Innanzitutto, il terreno per cui è causa risulta, dal materiale fotografico in atti, un fondo di campagna, utilizzato quale corte dell'immobile concesso in locazione al terzo chiamato e dal Controparte_2
quale si raggiunge il marciapiede piastrellato a corredo dell'abitazione, avente le caratteristiche proprie di un terreno posto in area aperta, tra cui in particolare l'irregolarità della superficie, composto da elementi quali terra e breccino per loro stessa natura non uniformi, instabili, irregolari e soggetti anche all'agire degli agenti atmosferici (cfr. doc. 7 e ss. . CP_1
Di tali caratteristiche l'attrice era a conoscenza, dovendosi valorizzare, anche ai fini di quanto disposto all'art 115 cpc, i fatti pacifici ed incontestati tra le parti, ovvero: (i) che parte attrice era, all'epoca dei fatti, la compagna di , terzo chiamato in causa rimasto contumace e conduttore Controparte_2 dell'immobile ove l'attrice lamenta di essersi infortunata;
(ii) che ha frequentato i luoghi per cui è causa in passato, quale badante della madre del convenuto nonché, all'epoca dei fatti, quale sorella di una ospite fissa nella casa locata dal Trattasi di circostanze che fanno ritenere, senza dubbio, CP_2 che l'attrice fosse a conoscenza dei luoghi da diversi anni per averli frequentati assiduamente.
Occorre quindi stabilire se il terreno dove si verificò il sinistro, ampiamente ritratto nelle fotografie versate in atti, anche da diverse angolazioni e prospettive ed in diversi momenti, ovvero prima e dopo i dedotti lavori di “movimento terra” (cfr. doc. 21 e 22 parte attrice), si presentasse realmente pericoloso ed insidioso al momento del sinistro, tanto da cagionare un danno non evitabile con l'ordinaria diligenza.
Circa lo stato dei luoghi al verificarsi dell'incidente, le due fotografie depositate in atti che rappresenterebbero lo stato dei luoghi in quel momento (cfr. doc 22 ), oltre ad essere prive di Pt_1
punti di riferimento onde poterle collocare nel contesto di riferimento, non evidenziano comunque alcun pericoloso vuoto né alcuno sfalcio d'erba; in particolare, nella prima foto è visibile un cortile di campagna costituito da un misto di terra e breccino e nella seconda un marciapiede di ingresso rialzato pagina 6 di 8 per tutta la lunghezza rispetto alla quota del cortile, entrambe peraltro ben visibili (cfr. doc. 22
). Pt_1
Tali rappresentazioni, confrontate con il materiale fotografico versato in atti ritraente lo stato dei luoghi prima del sinistro (cfr. doc. 21 ), ovvero prima delle operazioni di movimento terra Pt_1
asseritamente eseguite dal non sembrano evidenziare alcuna pericolosità del terreno che non CP_1 fosse evitabile con l'ordinaria diligenza. Non vi sono elementi per valutare la profondità né l'estensione della dedotta depressione, né è visibile alcuno sfalcio d'erba che avrebbe coperto la depressione e cagionato la caduta.
Sorgono, peraltro, dubbi circa l'attendibilità di tale materiale fotografico ai fini della ricostruzione dello stato dei luoghi, tenendo conto di quanto raffigurato nella fotografia prodotta sub doc. n. 21 raffrontata a quella prodotta sub doc. n.22, laddove è possibile notare che le piastrelle del marciapiede raffigurato nelle due fotografie sono del tutto diverse tra loro, sicché le stesse non paiono raffigurare nemmeno lo stesso marciapiede, essendovene uno con piastrelle in orizzontale e più piccole (cfr. doc. n. 21 parte attrice) e l'altro con piastrelle a lisca di pesce e più grandi (cfr. doc n. 22 parte attrice).
Pare dunque trattarsi di due punti diversi tra loro e non dello stesso luogo raffigurato prima e dopo i presunti lavori di movimento terra eseguiti dal CP_1
Va sul punto ribadito il giudizio di inammissibilità delle prove orali articolate da parte attrice circa le asserite lavorazioni di movimento terra eseguite dal convenuto, trattandosi di capitoli inammissibili in quanto generici poiché privi di riferimenti temporali, questi ultimi nel caso di specie indispensabili ai fini della prova dello stato dei luoghi prima e dopo la realizzazione dei lavori.
Peraltro, a parte l'allegazione secondo cui vi era una “depressione” nel terreno coperta da sfalcio d'erba, va rilevato che la presenza di un'irregolarità, pur volendola ritenere apprezzabile dalle foto versate in atti (sebbene senza la dedotta presenza di “sfalcio d'erba”, invero non visibile dalle foto), nel caso di specie deve comunque ritenersi prevedibile ed evitabile secondo il canone di diligenza del pedone mediamente accorto, non essendo state dimostrate particolari circostanze concretamente ostative alla visibilità dell'imperfezione del terreno, avendo parte attrice dedotto che il sinistro sarebbe avvenuto in pieno giorno (ore 08.30 del 10.05.2020), in normali condizioni di visibilità ed in condizioni meteo non avverse, il tutto presso una abitazione che aveva già frequentato più volte in passato.
Alla luce di tale compendio probatorio, va ribadito il giudizio di inammissibilità della prova per testi richiesta dalle parti nelle proprie memorie ex art. 183 c. 6 n. 2 c.p.c., in quanto da ritenersi superflua alla luce della documentazione già in atti e dei fatti pacifici e non contestati.
Ed infatti, pur volendo ritenere provata la ricostruzione fornita dall'attrice in merito alla dinamica del sinistro e allo stato dei luoghi (ovvero che il sinistro si verificava poiché la stessa non vedeva, a causa pagina 7 di 8 della presenza di residui di sfalcio d'erba, la depressione a suo dire esistente tra lo scalino di ingresso all'abitazione del compagno ed il terreno della corte antistante), deve ritenersi che, per tutti i suindicati rilievi, l'accaduto debba essere più correttamente ascritto al caso fortuito, integrato dalla condotta colposa della danneggiata.
Dal sin qui detto deriva il rigetto integrale della domanda attorea.
In ordine alle spese si ritiene sussistano le eccezionali ragioni ex art. 92 c.p.c. applicabile ratione temporis (ex art. 13 D.L. 132/2014, come interpretato ed integrato dalla Corte Cost. n. 77/2018), per effettuarne la integrale compensazione;
ciò atteso che è emersa dall'istruttoria e dai documenti versati in atti la effettiva verificazione della lesione per cui è lite, nonché la effettiva irregolarità del terreno per cui è causa al momento del sinistro;
circostanze le quali, pur non imputabili ex art. 2051 c.c. al convenuto, si ritiene abbiano comunque ragionevolmente interferito nella dinamica dell'incidente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Grosseto definitivamente pronunziando, ogni altra istanza respinta o disattesa, così provvede:
1. Rigetta la domanda;
2. Compensa le spese di lite.
Così deciso in Grosseto 11.02.2025.
Si comunichi.
Il Giudice dott. Amedeo Russo
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