Sentenza 7 novembre 2017
Massime • 1
È valida la nomina del difensore di fiducia, pur se non effettuata con il puntuale rispetto delle formalità indicate dall'art. 96 cod. proc. pen., in presenza di elementi inequivoci dai quali la designazione possa desumersi per "facta concludentia". (Fattispecie nella quale la Corte ha ritenuto che la nomina fosse inequivocabilmente desumile dal fatto che il difensore aveva assistito l'indagato all'atto della redazione del verbale di identificazione, nel quale veniva indicato anche quale domiciliatario).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 07/11/2017, n. 54041 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 54041 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2017 |
Testo completo
54041-17 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Composta da - Presidente - Sent. n. sez.1619 Giacomo Paoloni Angelo Costanzo Pierluigi Di ST U.P. 07/11/2017 Massimo Ricciarelli -relatore- R.G.N. 19985/2017 Maria Sabina Vigna ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da RN AI, nato il [...] a [...], nato il [...] a [...] avverso la sentenza del 11/01/2017 della Corte di appello di Milano visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Massimo Ricciarelli;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Simone Perelli, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi;
udito il difensore, Avv. Enzo Musco per RN DR, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso con annullamento della sentenza impugnata. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 11/1/2017 la Corte di appello di Milano in parziale riforma di quella del Tribunale di Milano in data 6/7/2015, ha concesso a RN DR il beneficio della non menzione, per il resto confermando il giudizio di penale responsabilità del predetto e di GU AI per il delitto di resistenza in danno di US ST, agente della Polizia Locale di Segrate, nei cui confronti era stata spruzzata sostanza urticante con una bomboletta.
2. Ha proposto ricorso RN DR tramite il suo difensore.
2.1. Con il primo motivo deduce violazione di norme stabilite a pena di nullità agli effetti dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 96, 369-bis, 415-bis e 552 cod. proc. pen. Richiamati gli snodi della vicenda processuale e le eccezioni al riguardo formulate in primo grado e in sede di appello nonché le motivazioni con cui l'eccezione era stata respinta, il ricorrente segnala come la Corte avesse reputato che sulla base di facta concludentia potesse ritenersi che, in ragione della presenza dello stesso all'atto della redazione del verbale di identificazione e di elezione di domicilio e della sua indicazione come domiciliatario, l'Avv. Luca De Simone fosse stato nominato dall'imputato difensore di fiducia, cui erano stati poi notificati anche in proprio sia l'avviso ex art. 415-bis cod. proc. pen. sia il decreto di citazione, notifica che tuttavia in questo caso il legale aveva respinto, negando la propria veste di difensore. Osserva il ricorrente che, pur a fronte di un quadro giurisprudenziale non univoco, la nomina del difensore deve avvenire formalmente e che solo quando venga in rilievo in bonam partem l'esigenza di assicurare l'esercizio del diritto di difesa possa darsi rilievo a facta concludentia, idonei a rappresentare la volontà dell'imputato di avvalersi di un determinato difensore. Nel caso di specie l'assunto dell'avvenuta nomina per facta concludentia avrebbe comportato un effetto negativo per l'imputato che si sarebbe visto imporre un difensore da lui non scelto, tanto che nel momento, in cui avrebbe potuto formalizzare la nomina, ciò non aveva fatto, solo in un secondo momento, allorché dopo il rifiuto dell'Avv. De Simone gli era stato nominato un difensore di ufficio, avendo provveduto alla nomina di difensore di fiducia. Su tali basi si sarebbe dovuta rilevare la nullità prevista dall'art. 369-bis cod. proc. pen. e la mancata notifica dell'avviso ex art. 415-bis cod. proc. pen. a difensore correttamente individuato, con conseguente regresso del procedimento alla fase delle indagini preliminari.
2.2. Con il secondo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione agli effetti dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., con riferimento alla ritenuta configurabilità del concorso di persone nel reato. Richiamate le motivazioni delle sentenze di primo e di secondo grado e i principi sui quali si fonda il concorso di persone nel reato, il ricorrente segnala come nel caso di specie il concorso dell'DR fosse stato indebitamente ravvisato sulla base di un travisamento delle risultanze processuali, essendo 2 emerso che il ricorrente era salito a bordo della vettura, allorché il fratello AI aveva spruzzato con la bomboletta il liquido urticante verso l'agente US, con la conseguenza che non era ravvisabile alcun contributo di lui in ordine alla consumazione del delitto di resistenza a pubblico ufficiale, in assenza di elementi dai quali potesse desumersi una pregressa pianificazione della condotta. Semmai a carico dell'DR sarebbe potuto configurarsi il delitto di favoreggiamento per il fatto di aver propiziato l'allontanamento del fratello a bordo della vettura da lui condotta, fermo restando che il fatto non sarebbe stato punibile ai sensi dell'art. 384 cod. pen., non essendo comunque rilevante, ai fini dell'applicazione della relativa causa di non punibilità, che fosse o meno ravvisabile un pericolo non volontariamente causato.
2.3. Con il terzo motivo denuncia vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., in relazione alla sussistenza dell'elemento psicologico. La Corte aveva ritenuto ravvisabile il coefficiente psicologico sulla base di un travisamento della prova, avendo affermato che il US in relazione allo svolgimento di compiti di controllo presso gli uffici della Polizia Locale avrebbe dovuto reputarsi in divisa, quando in realtà era emerso che il US operava presso il Centro Civico di Milano, fermo restando che per il regolamento di Polizia Locale, all'uopo allegato, sono configurabili casi nei quali è previsto che non venga indossata la divisa. La Corte si era dunque basata su un presupposto affermato senza aver raggiunto una prova certa al di fuori di ogni ragionevole dubbio.
2.4. Con il quarto motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione alla commisurazione della pena. Nonostante il ruolo marginale ricoperto dall'DR, la Corte aveva indebitamente avallato il criterio di muovere per entrambi gli imputati dalla stessa pena base, anche se poi erano state applicate le attenuanti generiche, relativamente all'AI reputate equivalenti alla contestata recidiva.
3. Ha proposto ricorso RN AI tramite il suo difensore.
3.1. Con il primo motivo deduce nullità della sentenza per violazione di norme processuali stabilite a pena di nullità agli effetti dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 369-bis, 415-bis, 180 e 181 cod. proc. pen. Esamina i temi e ripropone gli argomenti di cui al primo motivo di ricorso di RN DR, specificamente contestando la motivazione utilizzata dalla Corte per respingere l'eccezione formulata nell'atto di appello e in particolare il 3 fatto che i due fratelli si fossero presentati insieme all'Avv. De Simone e che l'indicazione contenuta nell'avviso ex art. 415-bis cod. proc. pen. circa la mancanza di difensore potesse ascriversi a mero errore materiale. Inoltre contesta l'assunto della Corte che possa invocarsi a sostegno della contrastata tesi della nomina per facta concludentia la sentenza delle Sezioni unite della Corte di cassazione in data 11/7/2006, Scafi.
3.2. Con il secondo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 42 e 337 cod. pen. e con riguardo all'elemento soggettivo del delitto di resistenza. Richiamati gli orientamenti giurisprudenziali in materia, sottolinea che gli assunti della Corte territoriale in ordine alla consapevolezza del ricorrente di essersi trovato al cospetto di un pubblico ufficiale in divisa si fondavano sul travisamento della prova. A tal fine vengono esposti argomenti corrispondenti a quelli del terzo motivo formulato nel ricorso di RN DR.
4. Ha presentato una memoria nell'interesse di RN DR nuovo difensore, avv. Enzo Musco. Richiamati i principi sui quali si fonda il concorso di persone nel reato, si rileva che il ricorrente, restando in attesa in auto, non aveva arrecato alcun contributo alla realizzazione del reato di resistenza, neppure nella forma del concorso morale, ferma restando l'irrilevanza della mera resistenza passiva e quella della semplice fuga in macchina. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono fondati.
2. Va peraltro respinto il motivo con cui i ricorrenti ripropongono l'eccezione di nullità, riguardante il tema della mancata nomina del difensore di fiducia. Al riguardo va considerato che la nomina del difensore di fiducia è disciplinata dall'art. 96 cod. proc. pen. e che peraltro, anche nel caso di mancato rispetto delle formalità prescritte, possono prendersi in considerazione elementi che valgano ad attestare, per facta concludentia, la concreta attribuzione ad un legale dell'incarico defensionale (in tal senso Cass. Sez. 4, n. 34514 del 8/6/2016, Saadoui, rv. 267879; Cass. Sez. 2, n. 31193 del 17/4/2015, Mennini, rv. 264465; Cass. Sez. 6, n. 16114 del 20/4/2012, Briganti, rv. 252575). A tal fine è necessario verificare che la nomina sia comunque riconoscibile sia dall'A.G. sia dai soggetti interessati, cioè l'imputato o indagato e lo stesso difensore, in modo che costui sia posto concretamente in grado di avvedersi dell'incarico a lui affidato e di operare di conseguenza. In tale prospettiva assume certamente un significato rilevante la circostanza che in presenza del medesimo legale l'indagato abbia ufficialmente dichiarato di eleggere domicilio presso di lui, giacché tale scelta di per sé implica un rapporto fiduciario e il conseguente espletamento di attività nell'interesse dell'indagato, tanto più quando di ciò sia stato dato conto all'A.G. procedente. In tal senso può in effetti richiamarsi quanto osservato dalle Sezioni unite della Corte di cassazione, allorché, sia pur con riguardo alla posizione della persona offesa querelante hanno riconosciuto la validità della nomina del difensore desunta dall'elezione del domicilio presso il legale, che aveva autenticato la sottoscrizione (Cass. Sez. U. n. 26549 del 11/7/2006, Scafi, rv. 233974). A tale stregua deve rilevarsi come nel caso di specie gli indagati fossero stati convocati per la redazione del verbale di identificazione e come in tale circostanza fosse stato presente a fianco di essi l'Avv. De Simone, presso il quale entrambi avevano eletto domicilio. Va aggiunto che nella comunicazione di notizia di reato l'Avv. De Simone era stato indicato come difensore di fiducia e che successivamente l'avviso ex art. 415-bis cod. proc. pen. era stato notificato all'Avv. De Simone anche in proprio, quale difensore di fiducia, senza che il legale, si badi, vincolato dal rapporto fiduciario correlato all'elezione di domicilio, avesse opposto alcunché. E' stato dedotto in senso contrario che alla resa dei conti la nomina dell'Avv. De Simone non vi era stata e che nell'avviso ex art. 415-bis cod. proc. pen. era comparsa la scritta «allo stato senza difensore». Ma in realtà tale secondo elemento risulta irrilevante e ascrivibile ad un mero errore materiale, come esattamente osservato dai Giudici di merito, sia perché la scritta compare in calce alle indicazioni riguardanti il solo RN DR, la cui posizione era tuttavia identica a quella dell'AI, sia soprattutto perché con riguardo a ciascun indagato si faceva espressa menzione del difensore di fiducia nella persona dell'Avv. Luca De Simone. L'altro elemento non vale ad attestare che i due indagati in quella fase non fossero legati da un effettivo vincolo fiduciario all'Avv. De Simone, il quale era stato presente all'atto dell'identificazione e, come detto, era stato indicato da entrambi come domiciliatario, circostanze che, valutate congiuntamente, assumono un valore univoco, fermo restando che in luogo dell'autenticazione della firma, presa in considerazione nel menzionato caso sottoposto all'esame 5 delle Sezioni unite, nel caso di specie era valutabile la diretta presenza del legale dinanzi alla P.G. Proprio il fatto della presenza dell'Avv. De Simone e della elezione di domicilio aveva evidentemente indotto la Polizia Giudiziaria ad attribuire a tali elementi il significato dell'attribuzione dell'incarico defensionale e a non ritenere necessaria alcuna ulteriore formalizzazione agli effetti dell'art. 369-bis cod. proc. pen., essendo evidente che gli indagati erano già in grado di confrontarsi con un legale in quel peculiare contesto di indagine. Non può darsi rilievo in questo caso alla pur suggestiva distinzione tra casi in cui si tratti di valorizzare attività defensionale utile alla parte e casi in cui tale profilo non venga in considerazione: è rilevante invece la circostanza che un incarico fiduciario fosse stato conferito, avesse diretta attinenza al procedimento e implicasse sia un diretto collegamento tra il difensore e gli indagati sia la conoscenza di esso da parte dell'A.G. procedente. Deve dunque ribadirsi l'infondatezza dell'eccezione.
3. E' fondato il secondo motivo proposto nell'interesse di RN DR. La Corte ha ravvisato il concorso dell'DR nel reato di resistenza sulla base del rilievo che, pur non essendo stato esecutore materiale della condotta violenta, ascrivibile all'AI, che aveva spruzzato lo spray urticante nei confronti dell'agente US (intervenuto dopo le richieste di aiuto provenienti da due soggetti che erano stati aggrediti dai due imputati per ragioni di viabilità), aveva tuttavia permesso di realizzare la contestata condotta di sottrazione con violenza all'identificazione, avendo organizzato la fuga in macchina, cui era funzionale anche la condotta dell'AI. Ma in tale ottica la Corte ha mostrato di non considerare la struttura del delitto di resistenza, il quale è integrato non dal fatto che il soggetto agente si sottragga o cerchi di sottrarsi ad un atto di ufficio del pubblico ufficiale, ma dal fatto che venga tenuta una condotta minacciosa o violenta, per opporsi al compimento dell'atto dell'ufficio, essendo invece irrilevante che il risultato oppositivo venga o meno conseguito. Correttamente inquadrata la fattispecie, occorre dunque dimostrare che il soggetto, ove non sia l'autore materiale della condotta violenta o minacciosa, abbia comunque arrecato uno specifico contributo a quella condotta, pur ascrivibile a terzi, in modo che possa ravvisarsi la fattispecie concorsuale di cui all'art. 110 cod. pen. D'altro canto il contributo può manifestarsi in varia guisa, in particolare nella della partecipazione morale, attraverso la determinazione o ilforma rafforzamento della volontà altrui, derivanti dal mandato o dall'istigazione o dall'incitamento, o in quello dell'agevolazione (Cass. Sez. U, n. 13 del 30/4/1955, rv. 097518), e non implica il previo concerto o il previo accordo, ma può risolversi in un'intesa istantanea o nell'adesione all'opera di un altro (Cass. Sez. U. n. 31 del 22/11/2000, dep. nel 2001, Sormani, rv. 218525). Peraltro l'atipicità del contributo concorsuale non comporta che il Giudice non debba specificamente motivare sull'esistenza di una reale partecipazione alla fase ideativa o preparatoria e dar conto della forma in cui si è manifestata in rapporto di causalità efficiente con le attività poste in essere dagli altri concorrenti (Cass. Sez. U. n. 45276 del 30/10/2003, Andreotti, rv. 226101). Ciò significa che il contributo concorsuale avrebbe dovuto essere correlato alla condotta consumativa e dunque all'uso della violenza o della minaccia piuttosto che alla finalità di sottrarsi all'attività di identificazione, solo astrattamente valorizzabile sul piano probatorio come elemento sintomatico della previa condivisione dell'azione del correo. In concreto la Corte ha rilevato che l'DR, allontanatosi dall'originario gruppo di persone, poi raggiunto dall'agente US, si era diretto presso la propria vettura, essendo salito a bordo di essa ed essendosi spostato di alcuni metri in attesa dell'AI, che nel frattempo, dopo aver spruzzato lo spray all'indirizzo dell'agente, si era staccato dagli altri e aveva raggiunto la vettura con cui i due fratelli si erano allontanati. Se dunque è stato dato conto di un comune intendimento dei fratelli di sottrarsi all'identificazione, non è stata puntualmente descritta la successione delle fasi, in modo da stabilire una correlazione tra l'allontanamento dell'DR e la sua attesa in macchina da un lato e l'azione violenta dell'AI dell'altro, e dunque non è stata fornita una concreta motivazione, salvo il ricorso a rilievi apodittici, in ordine alle modalità con cui l'DR, sulla base di una previa intesa o sulla base della previa condivisione della specifica azione violenta del fratello o ancora sulla base dell'agevolazione della stessa attraverso la predisposizione della fuga, avrebbe contribuito alla violenta condotta oppositiva dell'AI, fermo restando che la fuga in macchina non risulta essere stata di per sé contrassegnata da pericoli per le persone e per la circolazione. Di qui la configurabilità di una violazione di legge nell'apprezzamento della fattispecie concorsuale e di un vizio di motivazione, che impongono l'annullamento della sentenza impugnata con riguardo al contributo concorsuale di RN DR.
4. Sono peraltro fondati anche il terzo motivo contenuto nel ricorso dell'DR e il secondo motivo del ricorso dell'AI. 7 Con riguardo all'elemento psicologico era certamente indispensabile dar conto del fatto che i ricorrenti avessero agito per opporsi ad un atto di ufficio del pubblico ufficiale: era dunque in primo luogo necessario verificare che i due avessero avuto la consapevolezza di trovarsi al cospetto di un pubblico ufficiale. Sul punto la Corte, rispondendo ai motivi di appello al riguardo formulati, con i quali era stato dedotto il mancato accertamento del fatto che l'agente US fosse in divisa o si fosse altrimenti qualificato, ha rilevato che era emerso che il predetto agente era in servizio presso il comando della Polizia Locale di Segrate e stava svolgendo servizio di controllo e vigilanza, dove erano in corso le prove orali per il concorso per agenti di polizia locale, dovendosi dare per scontata la circostanza che il US indossasse la divisa, a fronte del fatto che il servizio presso gli uffici della Polizia Locale non potesse essere svolto in borghese. Si tratta di risposta apodittica, che prescinde dall'analisi di tutte le evidenze disponibili e muove invece dall'errata localizzazione del servizio svolto dal US, non presso gli uffici della Polizia Locale, bensì presso il Centro Civico, e dalla non suffragata considerazione che gli agenti di Polizia Locale debbano sempre e comunque indossare la divisa (sul punto è stato allegato al ricorso il Regolamento del Corpo di Polizia Municipale). Si rileva dunque anche per questa parte un vizio della motivazione, che finisce per fornire una risposta apodittica su un punto decisivo.
5. In conclusione si impone l'annullamento della sentenza impugnata nei confronti di entrambi gli imputati, con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Milano.
P. Q. M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Milano. Così deciso il 7/11/2017 Il Consigliere estensore Il Presidente Giacomo Paoloni Massimo Ricciarelli R. Kaca DEPOSITATO IN CANCELLERIA] IL 30 NOV 2017 M DV E IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO R P A Piera Esposito O S N I T 8