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Sentenza 11 settembre 2025
Sentenza 11 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ascoli Piceno, sentenza 11/09/2025, n. 395 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ascoli Piceno |
| Numero : | 395 |
| Data del deposito : | 11 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ASCOLI PICENO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Roberto Ricci ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 977 2024 promossa da:
Alessia Moscardelli cf C.F._1
Avv. Terenzio Fulvio Ponte
attrice contro
, cf Controparte_1 P.IVA_1
Avv. Luca Tamburelli
convenuta cf Controparte_2 P.IVA_2
convenuto contumace
Svolgimento del processo
Con atto di citazione l'avv. Alessia Moscardelli conveniva in giudizio l'
[...]
ed il per sentire accogliere le seguenti Controparte_1 Controparte_3
conclusioni: Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, accogliere la presente azione e, contrariis
reiectis,
pagina 1 di 8 1) sospendere, anche inaudita altera parte, la esecutività e/o l'efficacia esecutiva della cartella di pagamento n. 00820240006404401000, notificata via pec il 13/06/2024,
nonché del relativo ruolo n. 2024/001284 per crediti giudiziari anno2020 reso esecutivo il 25/3/24 e consegnato all'Agente il successivo 10 maggio, nella SOLA misura in cui è
stato – tra l'altro - intimato il pagamento di euro 3.531,26 per spese processuali ed a titolo di recupero della partita di credito 231/2024 generata dalla sentenza civile n. 126
del 12/02/2020 del Tribunale di Ascoli Piceno 2) accertare e dichiarare, la nullità e/o annullabilità, ovvero gradatamente illegittimità dei medesimi atti, con vittoria di spese e competenze.
L'attrice proponeva opposizione avverso cartella di pagamento n.
00820240006404401000 notificata via pec il 13/06/2024, nonché al relativo ruolo n.
2024/001284 per crediti giudiziari anno 2020 reso esecutivo il 25/3/24.
A sostegno dell'opposizione, l'opponente deduceva che il Tribunale di Ascoli Piceno con sentenza n. 126/2020 dichiarava la cessazione della materia del contendere tra le parti e condannava l'odierna opponente a rifondere alla controparte le spese di lite che liquidava in euro 500,00 oltre spese forfettarie, oltre accessori di legge.
Con successiva ordinanza, il Tribunale di Ascoli Piceno correggeva la predetta sentenza,
così statuendo: dispone che nella sentenza n. 126/2020 pubblicata il 12/02/2020 nel
dispositivo della sentenza stessa, dopo le parole “condanna l'opposta a rifondere a parte
opponente le spese di lite che liquida in euro 500,00 oltre spese forfettarie, oltre accessori
di legge” debba leggersi di seguito, somme da corrispondersi in favore dello Stato.
L'attrice, quindi, si doleva del fatto che, invero, la cartella esattoriale a lei notificata prevedesse importi decisamente superiori nonostante il titolo originario prevedesse l'importo di euro 500,00 oltre accessori di legge.
pagina 2 di 8 - Si costituiva in giudizio l' contestando la domanda Controparte_1
attrice perché infondata, così concludendo: Disattesa la richiesta di sospensione dell'efficacia della cartella esattoriale avanzata in via preliminare e cautelare, piaccia all'Ill.mo Giudice adito, dichiarare la legittimità della cartella esattoriale opposta ed in conseguenza di ciò la legittimità della pretesa erariale ivi sottesa cosi come indicato;
quindi disattendere tutte le domande ed eccezioni, nessuna esclusa, formulate da parte attrice nel proprio atto introduttivo del presente giudizio.
- Il convenuto rimaneva contumace. CP_2
- Nel corso del processo non veniva espletata attività istruttoria e, precisate le conclusioni,
la causa veniva trattenuta in decisione.
Motivi della decisione a) Preliminarmente, va osservato come i fatti storici dedotti da parte attrice relativi alla sussistenza del titolo da cui promana la cartella esattoriale impugnata e la cartella esattoriale stessa non appaiono in contestazione.
Ciò emerge dai documenti in atti e dalle asserzioni difensive delle parti in causa.
In sostanza, l'attrice lamenta che a fronte di un titolo costituito dalla sentenza 126/2020
che prevedeva una sua condanna al pagamento di euro 500,00 oltre accessori di legge, è
stata notificata una cartella esattoriale per l'importo di euro 4.110,26, di cui euro 759,00
per contributo unificato ed euro 3.351,26 a titolo di spese processuali, somme portate dal ruolo 2024/001284 formato da per conto del Controparte_4 Controparte_2
Tribunale di Ascoli Piceno, Ufficio recupero crediti.
[...]
Dal suo canto, l'unica parte costituita - - si è limitata Controparte_1
nelle proprie difese ad eccepire il fatto che la cartella esattoriale notificata dipende pagina 3 di 8 esclusivamente dall'impulso proprio ed esclusivo dell''Ufficio competente, ovvero dell'ente creditore impositore.
b) Premesso ciò, occorre evidenziare un principio giurisprudenziale interpretativo dell'art. 133 del DPR n. 11572002 secondo cui nel caso in cui una delle parti del giudizio sia ammessa al patrocinio gratuito a spese dello Stato, se a soccombere è la parte non ammessa, non vi può essere trattamento di favore nei confronti del soccombente, la rifusione, ex art. 133 DPR n. 115/2002, delle spese processuali va disposta a favore dell'Erario, tenendo presente l'intero importo delle spese e non quello dimidiato liquidato al difensore della parte ammessa al patrocinio ex art. 130 DPR n. 115/2002, atteso che
“non si vede perché nel processo civile la parte che risulti soccombente nei confronti della parte non abbiente debba essere avvantaggiata, con evidente violazione del principio di uguaglianza, rispetto alle altre parti soccombenti, mentre d'altro canto la circostanza che nella singola causa lo Stato possa incassare più di quanto liquidato al singolo difensore compensa le situazioni in cui lo Stato non recupera quanto versa in favore dei difensori e contribuisce al funzionamento del sistema del patrocinio nella sua globalità” (Cass.
19/2020).
Tuttavia, tale principio va certamente applicato nell'ipotesi specifica prevista dal summenzionato principio, ovvero va tenuto conto dell'intero importo delle spese di lite e non quello dimidiato liquidato al difensore della parte ammessa al patrocinio.
Da ciò discende che il giudicante nel giudizio di merito del titolo originario deve liquidare alla parte ammessa al patrocinio non soccombente le spese di lite in favore dello Stato e che lo Stato potrà rivolgersi al soccombente non ammesso al beneficio per domandare l'importo non diminuito del 50% rispetto alla liquidazione effettuata dal giudice.
pagina 4 di 8 Nel caso di specie, non si tratta di stabilire se spetti alla parte non ammessa al beneficio vittoriosa le spese di lite in misura totale o dimidiata, ma si tratta di valutare se al difensore della parte ammessa al beneficio vittoriosa competa un onorario integrale e secondo tariffa a prescindere dalla valutazione operata dal giudice del merito all'atto della liquidazione delle spese e se tale valutazione tenga conto della diminuzione del 50%.
In atti sussiste soltanto documentazione attestante la determinazione delle spese di lite operata dal giudice del merito contenute in sentenza. Non sussistono ulteriori elementi diretti a verificare se quanto liquidato dal giudice abbia tenuto conto, o meno, della decurtazione del 50%; né in atti risulta evidenziata la sussistenza di impugnazione della sentenza su cui si dispone delle spese di lite.
In assenza di ulteriori elementi, quindi, non può che farsi riferimento alla liquidazione operata dal giudice, tanto più che, nel caso di specie, la liquidazione delle spese venne determinata nella misura di euro 500,00 quale frutto di apprezzamento e valutazione di circostanze di fatto e di diritto rilevanti, e dettagliatamente esplicitate nella motivazione della sentenza.
Il Tribunale, nel caso di specie, nella sentenza da cui origina il titolo di cui alla cartella esattoriale impugnata, dopo aver ricordato che seppure la novella del DL 132/14 ha abrogato quale motivo di compensazione delle spese di lite “la sussistenza di gravi ed eccezionali ragioni” in riferimento all'art. 92 cpc, prevede, nell'attuale formulazione, che le spese possono essere compensate in ipotesi di soccombenza reciproca, di novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto a questioni dirimenti,
motivi non ricorrenti nel caso di specie. Il Tribunale nello stesso provvedimento ha evidenziato come “l'opposta abbia nel primo atto difensivo, ovvero la comparsa di
risposta, domandato immediatamente la declaratoria di cessazione della materia del
pagina 5 di 8 contendere, richiesta a cui parte opponente si è associata in sede di precisazione delle
conclusioni. Considerato, inoltre, che il presente giudizio si è svolto in assenza di attività
istruttoria e tenuto conto del valore della controversia, parte opposta va condannata a
rifondere le spese di lite in favore dell'opponente nella misura di euro 500,00 oltre spese
forfettarie, oltre accessori di legge”.
Da quanto si legge, quindi, il giudice ha statuito sulla condanna alle spese determinando un dato importo, senza specificare se la somma fosse oggetto di diminuzione al 50% o altro;
in atti non vi sono ulteriori documenti da verificare, quali l'eventuale decreto di liquidazione, se emesso, o altro.
Ragionando in modo diverso, se alla parte ammessa al beneficio e vittoriosa, fosse abilitata a chiedere il compenso spettante per valore tariffario (al 50% o in via totale) in via automatica, rimarrebbe avvantaggiata rispetto alla determinazione delle spese di lite operata dal giudice;
infatti, così facendo non solo si svuoterebbe integralmente la statuizione giudiziale sulle spese, ma tale facoltà attribuirebbe al difensore del soggetto beneficiato in via automatica un compenso legale disancorato con la pronuncia giudiziale,
determinando una situazione giuridica non conforme a giustizia.
c) E principio giurisprudenziale conforme quello secondo cui in tema di spese processuali, qualora il provvedimento giudiziale rechi la condanna alle spese e,
nell'ambito di essa, non contenga alcun riferimento alla somma pagata dalla parte vittoriosa a titolo di contributo unificato, la decisione di condanna deve intendersi estesa implicitamente anche alla restituzione di tale somma, in quanto il contributo unificato,
previsto dall'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002, costituisce un'obbligazione “ex lege” di importo predeterminato, che grava sulla parte soccombente per effetto della stessa condanna alle spese, la cui statuizione può conseguentemente essere azionata, quale titolo pagina 6 di 8 esecutivo, per ottenere la ripetizione di quanto versato in adempimento di quell'obbligazione (Cass. 18529/19).
E' pacifico, quindi, che la parte soccombente, condannata alla refusione delle spese di lite, debba pagare anche il contributo unificato.
Nel caso di specie, la parte ammessa al patrocinio versò un contributo unificato pari ad euro 759,00. Ciò emerge dalla cartella impugnata ove è riportata tale somma che non è
stata contestata dalla parte oggi opponente.
Nella sentenza in questione nulla si dichiara in ordine al contributo unificato, per cui la somma di euro 759,00 va rimborsata allo Stato, unitamente alla somma di euro 634,40
dovuta per le spese di lite oltre accessori di legge.
d) In considerazione delle domande proposte dalle parti, e tenuto conto del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, la cartella di pagamento ed il ruolo impugnati vanno annullati puramente e semplicemente.
d) Le spese di lite vanno integralmente compensate in quanto la presente decisione è frutto di evidente interpretazione normativa e giurisprudenziale che, in definitiva,
determinerebbe una reciproca soccombenza.
PQM
Il Tribunale di Ascoli Piceno in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella controversia in questione, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione assorbita o disattesa, per le ragioni esposte in motivazione, così provvede:
accoglie la domanda di parte attrice ed annulla la cartella di pagamento di pagamento n.
00820240006404401000, notificata via pec il 13/06/2024, nonché del relativo ruolo n.
2024/001284.
Compensa integralmente le spese di lite.
pagina 7 di 8 Così è deciso in Ascoli Piceno,11/09/2025
Il Giudice
Roberto Ricci
pagina 8 di 8