Articolo 2 della Legge 22 dicembre 1980, n. 889
Articolo 1Articolo 3
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31 dicembre 1980
Art. 2.

I numeri 43) e 46) della tabella A, parte seconda, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , e successive modificazioni, sono soppressi.
Al terzo comma dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , e successive modificazioni, dopo la lettera i) e' aggiunta la seguente lettera:
"l) le cessioni di paste alimentari (v.d. 19.03); le cessioni di pane, biscotto di mare, e di altri prodotti della panetteria ordinaria, senza aggiunta di zuccheri, miele, uova, materie grasse, formaggio o frutta (v.d. 19.07); le cessioni di latte fresco, non concentrato ne' zuccherato, destinato al consumo alimentare, confezionato per la vendita al minuto, sottoposto a pastorizzazione o ad altri trattamenti previsti da leggi sanitarie".
All' articolo 68 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , e successive modificazioni, dopo la lettera f) e' aggiunta la seguente lettera:
"g) le importazioni dei beni indicati nel terzo comma, lettera l) dell'articolo 2".
Entrata in vigore il 31 dicembre 1980
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