Cass. pen., sez. III, sentenza 01/04/2026, n. 12301
CASS
Sentenza 1 aprile 2026

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  • Accolto
    Violazione di legge in ordine alla qualificazione della condotta omissiva

    La Corte ritiene che la mancata comunicazione dell'assoggettamento a misura cautelare personale non rientri nell'ambito di applicazione della norma incriminatrice, poiché tale circostanza comporta una sospensione del beneficio e non una causa di revoca o riduzione, come previsto dall'art. 7-ter D.L. n.4/2019. Pertanto, il fatto tipico previsto dalla norma incriminatrice è insussistente.

  • Accolto
    Caducazione della confisca

    La confisca della somma di denaro indebitamente percepita, costituente il profitto del reato contestato, viene revocata a seguito dell'annullamento della sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 01/04/2026, n. 12301
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 12301
    Data del deposito : 1 aprile 2026

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