CASS
Sentenza 1 aprile 2026
Sentenza 1 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 01/04/2026, n. 12301 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12301 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2026 |
Testo completo
SENTENZA Sent. n. sez. 142/2026 UP - 23/01/2026 R.G.N. 32254/2025 sul ricorso proposto da: IS CO nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 03/04/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ANTONIO COSTANTINI A. che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perchè il fatto non sussiste. Penale Sent. Sez. 3 Num. 12301 Anno 2026 Presidente: ANDREAZZA GASTONE Relatore: MAGRO MARIA BEATRICE Data Udienza: 23/01/2026 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 03/04/2025, la Corte di appello di Palermo ha confermato la condanna pronunciata dal primo giudice nei confronti di LÒ TA alla pena di anni uno di reclusione oltre al pagamento delle spese processuali, in relazione al reato di cui all'art. 7, comma 1, D.L. n.4/2019, in quanto l'imputato aveva omesso di comunicare all'Inps, dopo essere stato ammesso al beneficio del reddito di cittadinanza in forza di domanda presentata in data 16/03/2019, informazioni rilevanti ai fini della revoca del beneficio. In particolare, si contesta di non aver comunicato che in data 04/11/2019 era stata eseguita nei suoi confronti un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, successivamente tramutata in arresti domiciliari, condizione questa ritenuta preclusiva al mantenimento del beneficio, che continuava a essere percepito indebitamente dal mese di novembre 2019 al mese di febbraio 2021. Il giudice di primo grado aveva disposto confisca della somma di danaro indebitamente percepita, costituente il profitto del reato contestato. 2.Avverso la suddetta sentenza ricorre per cassazione LÒ TA deducendo, con unico motivo di ricorso, violazione di legge, in quanto i giudici di merito hanno erroneamente ritenuto che l'omessa comunicazione delle variazioni sopravvenute alla presentazione dell'istanza, concernenti le condizioni personali dell'istante (nel caso: l'applicazione della misura custodiale), costituisca reato ai sensi del secondo comma dell'art. 7 del D.L. n.4/2019, e non ai sensi del primo comma dell'art. 7 D.L. n.4/2019. Inoltre, il ricorrente richiama giurisprudenza di legittimità secondo cui le omesse dichiarazioni devono avere ad oggetto informazioni rilevanti ai fini della revoca o della riduzione del beneficio economico e che la condotta omissiva deve essere finalizzata sotto il profilo psicologico, all'ottenimento del reddito di cittadinanza. Il giudice di merito invece, si è limitato a valutare la sussistenza di cause ostative al riconoscimento del beneficio economico e ha trascurato di considerare i profili soggettivi del reato. Lamenta, in ordine alla previsione delle cause ostative all'ammissione del beneficio, introdotte con la legge di conversione, violazione dell'art. 2 comma 2 cod. pen. 3.11 Procuratore Generale presso questa Corte ha chiesto l'annullamento senza rinvio perché il fatto non sussiste. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è fondato. Invero, l'art. 3 comma 13 D.L. n.4 del 2019 stabilisce che: "Nel caso in cui il nucleo familiare beneficiario abbia tra i suoi componenti soggetti che si trovano in stato detentivo, ovvero sono ricoverati in istituti di cura di lunga degenza o altre strutture residenziali a totale carico dello 1 Stato o di altra amministrazione pubblica, il parametro della scala di equivalenza di cui al comma 1, lettera a), non tiene conto di tali soggetti. La medesima riduzione del parametro della scala di equivalenza si applica nei casi in cui faccia parte del nucleo familiare un componente sottoposto a misura cautelare o condannato per taluno dei delitti indicati all'articolo 7, comma 3 ". Si precisa altresì che l'art. 7 ter del D.L. n.14 del 2019 stabilisce al primo comma che: "Nei confronti del beneficiario o del richiedente cui è applicata una misura cautelare personale, anche adottata a seguito di convalida dell'arresto o del fermo, nonché del condannato con sentenza non definitiva per taluno dei delitti indicati all'articolo 7, comma 3, l'erogazione del beneficio di cui all'articolo 1 è sospesa. La medesima sospensione si applica anche nei confronti del beneficiario o del richiedente dichiarato latitante ai sensi dell'articolo 296 del codice di procedura penale o che si è sottratto volontariamente all'esecuzione della pena. La sospensione opera nel limite e con le modalità di cui all'articolo 3, comma 13". Al secondo comma è previsto che: " I provvedimenti di sospensione di cui al comma 1 sono adottati con effetto non retroattivo dal giudice che ha disposto la misura cautelare, ovvero dal giudice che ha emesso la sentenza di condanna non definitiva, ovvero dal giudice che ha dichiarato la latitanza, ovvero dal giudice dell'esecuzione su richiesta del pubblico ministero che ha emesso l'ordine di esecuzione di cui all'articolo 656 del codice di procedura penale al quale il condannato si è volontariamente sottratto". Si richiama altresì il quarto comma della medesima norma, secondo il quale:" Ai fini della loro immediata esecuzione, i provvedimenti di sospensione di cui ai commi 1 e 2 sono comunicati dall'autorità giudiziaria procedente, entro il termine di quindici giorni dalla loro adozione, all'INPS per l'inserimento nelle piattaforme di cui all'articolo 6 che hanno in carico la posizione dell'indagato o imputato o condanna". Al riguardo, recentissimamente, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che la suddetta norma, nel prevedere la sospensione automatica del beneficio nel caso di applicazione, nei confronti del beneficiario, di misura cautelare personale, esclude esplicitamente che l'omessa comunicazione di tale circostanza da parte di quest'ultimo possa costituire condotta penalmente rilevante ai sensi dell'art. 7 d.l. citato, in quanto il difetto di tale comunicazione non può ,---1 inquadrarsi nel novero delle "informazioni dovute e rilevanti ai fini della revoca o della riduzione del beneficio" (Sez. 3, n. 19873 del 04/02/2025, Rv. 288106 - 01). Nel caso in disamina, si contesta al ricorrente di non aver comunicato, successivamente alla presentazione della domanda (effettuata in data 16/03/2019) e all'erogazione del beneficio, che in data 04/11/2019 era stata eseguita nei suoi confronti un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, successivamente tramutata in arresti domiciliari. Pertanto, nel caso qui prospettato non ci si trova dinanzi ad una situazione che è causa di revoca o riduzione del beneficio quanto piuttosto ad una situazione di "sospensione del beneficio", così come disposto dall'art.
7 -ter del medesimo D.L., norma che, sancendo l'effetto sospensivo del beneficio, esclude dunque la possibilità che la relativa omissione rilevi ai sensi dell'art. 7 del d.l. n. 4 del 2019, non potendo ricondursi il difetto di tale informazione al novero delle "informazioni dovute e rilevanti ai fini 2 g) della revoca o della riduzione del beneficio". Ed infatti il legislatore, come già esposto, nel disciplinare la sospensione del beneficio in caso di condanna o applicazione della misura cautelare personale, ha espressamente previsto il dovere in capo al giudice che disponga la misura cautelare di adottare i provvedimenti di sospensione del beneficio, invitando l'indagato, nel primo atto cui è presente a dichiarare se goda o meno del reddito di cittadinanza, ma non postulando in capo a quest'ultimo alcun obbligo di comunicazione all'ente erogatore. Alla luce di tali considerazioni, questo Collegio rileva ai sensi dell'art. 609, comma 2, cod. proc. pen., che il fatto tipico previsto dalla norma incriminatrice è insussistente, perché la condotta di mancata comunicazione dell'assoggettamento a misura cautelare personale non rientra nel suo ambito di applicazione e, dunque, non è rilevante penalmente. 2.La sentenza deve, pertanto, essere annullata senza rinvio perché il fatto non sussiste. Da tale epilogo decisorio discende la caducazione della confisca della somma di denaro.
PQM
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste. Revoca la disposta confisca. Così deciso all'udienza del 23/01/2026
udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ANTONIO COSTANTINI A. che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perchè il fatto non sussiste. Penale Sent. Sez. 3 Num. 12301 Anno 2026 Presidente: ANDREAZZA GASTONE Relatore: MAGRO MARIA BEATRICE Data Udienza: 23/01/2026 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 03/04/2025, la Corte di appello di Palermo ha confermato la condanna pronunciata dal primo giudice nei confronti di LÒ TA alla pena di anni uno di reclusione oltre al pagamento delle spese processuali, in relazione al reato di cui all'art. 7, comma 1, D.L. n.4/2019, in quanto l'imputato aveva omesso di comunicare all'Inps, dopo essere stato ammesso al beneficio del reddito di cittadinanza in forza di domanda presentata in data 16/03/2019, informazioni rilevanti ai fini della revoca del beneficio. In particolare, si contesta di non aver comunicato che in data 04/11/2019 era stata eseguita nei suoi confronti un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, successivamente tramutata in arresti domiciliari, condizione questa ritenuta preclusiva al mantenimento del beneficio, che continuava a essere percepito indebitamente dal mese di novembre 2019 al mese di febbraio 2021. Il giudice di primo grado aveva disposto confisca della somma di danaro indebitamente percepita, costituente il profitto del reato contestato. 2.Avverso la suddetta sentenza ricorre per cassazione LÒ TA deducendo, con unico motivo di ricorso, violazione di legge, in quanto i giudici di merito hanno erroneamente ritenuto che l'omessa comunicazione delle variazioni sopravvenute alla presentazione dell'istanza, concernenti le condizioni personali dell'istante (nel caso: l'applicazione della misura custodiale), costituisca reato ai sensi del secondo comma dell'art. 7 del D.L. n.4/2019, e non ai sensi del primo comma dell'art. 7 D.L. n.4/2019. Inoltre, il ricorrente richiama giurisprudenza di legittimità secondo cui le omesse dichiarazioni devono avere ad oggetto informazioni rilevanti ai fini della revoca o della riduzione del beneficio economico e che la condotta omissiva deve essere finalizzata sotto il profilo psicologico, all'ottenimento del reddito di cittadinanza. Il giudice di merito invece, si è limitato a valutare la sussistenza di cause ostative al riconoscimento del beneficio economico e ha trascurato di considerare i profili soggettivi del reato. Lamenta, in ordine alla previsione delle cause ostative all'ammissione del beneficio, introdotte con la legge di conversione, violazione dell'art. 2 comma 2 cod. pen. 3.11 Procuratore Generale presso questa Corte ha chiesto l'annullamento senza rinvio perché il fatto non sussiste. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è fondato. Invero, l'art. 3 comma 13 D.L. n.4 del 2019 stabilisce che: "Nel caso in cui il nucleo familiare beneficiario abbia tra i suoi componenti soggetti che si trovano in stato detentivo, ovvero sono ricoverati in istituti di cura di lunga degenza o altre strutture residenziali a totale carico dello 1 Stato o di altra amministrazione pubblica, il parametro della scala di equivalenza di cui al comma 1, lettera a), non tiene conto di tali soggetti. La medesima riduzione del parametro della scala di equivalenza si applica nei casi in cui faccia parte del nucleo familiare un componente sottoposto a misura cautelare o condannato per taluno dei delitti indicati all'articolo 7, comma 3 ". Si precisa altresì che l'art. 7 ter del D.L. n.14 del 2019 stabilisce al primo comma che: "Nei confronti del beneficiario o del richiedente cui è applicata una misura cautelare personale, anche adottata a seguito di convalida dell'arresto o del fermo, nonché del condannato con sentenza non definitiva per taluno dei delitti indicati all'articolo 7, comma 3, l'erogazione del beneficio di cui all'articolo 1 è sospesa. La medesima sospensione si applica anche nei confronti del beneficiario o del richiedente dichiarato latitante ai sensi dell'articolo 296 del codice di procedura penale o che si è sottratto volontariamente all'esecuzione della pena. La sospensione opera nel limite e con le modalità di cui all'articolo 3, comma 13". Al secondo comma è previsto che: " I provvedimenti di sospensione di cui al comma 1 sono adottati con effetto non retroattivo dal giudice che ha disposto la misura cautelare, ovvero dal giudice che ha emesso la sentenza di condanna non definitiva, ovvero dal giudice che ha dichiarato la latitanza, ovvero dal giudice dell'esecuzione su richiesta del pubblico ministero che ha emesso l'ordine di esecuzione di cui all'articolo 656 del codice di procedura penale al quale il condannato si è volontariamente sottratto". Si richiama altresì il quarto comma della medesima norma, secondo il quale:" Ai fini della loro immediata esecuzione, i provvedimenti di sospensione di cui ai commi 1 e 2 sono comunicati dall'autorità giudiziaria procedente, entro il termine di quindici giorni dalla loro adozione, all'INPS per l'inserimento nelle piattaforme di cui all'articolo 6 che hanno in carico la posizione dell'indagato o imputato o condanna". Al riguardo, recentissimamente, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che la suddetta norma, nel prevedere la sospensione automatica del beneficio nel caso di applicazione, nei confronti del beneficiario, di misura cautelare personale, esclude esplicitamente che l'omessa comunicazione di tale circostanza da parte di quest'ultimo possa costituire condotta penalmente rilevante ai sensi dell'art. 7 d.l. citato, in quanto il difetto di tale comunicazione non può ,---1 inquadrarsi nel novero delle "informazioni dovute e rilevanti ai fini della revoca o della riduzione del beneficio" (Sez. 3, n. 19873 del 04/02/2025, Rv. 288106 - 01). Nel caso in disamina, si contesta al ricorrente di non aver comunicato, successivamente alla presentazione della domanda (effettuata in data 16/03/2019) e all'erogazione del beneficio, che in data 04/11/2019 era stata eseguita nei suoi confronti un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, successivamente tramutata in arresti domiciliari. Pertanto, nel caso qui prospettato non ci si trova dinanzi ad una situazione che è causa di revoca o riduzione del beneficio quanto piuttosto ad una situazione di "sospensione del beneficio", così come disposto dall'art.
7 -ter del medesimo D.L., norma che, sancendo l'effetto sospensivo del beneficio, esclude dunque la possibilità che la relativa omissione rilevi ai sensi dell'art. 7 del d.l. n. 4 del 2019, non potendo ricondursi il difetto di tale informazione al novero delle "informazioni dovute e rilevanti ai fini 2 g) della revoca o della riduzione del beneficio". Ed infatti il legislatore, come già esposto, nel disciplinare la sospensione del beneficio in caso di condanna o applicazione della misura cautelare personale, ha espressamente previsto il dovere in capo al giudice che disponga la misura cautelare di adottare i provvedimenti di sospensione del beneficio, invitando l'indagato, nel primo atto cui è presente a dichiarare se goda o meno del reddito di cittadinanza, ma non postulando in capo a quest'ultimo alcun obbligo di comunicazione all'ente erogatore. Alla luce di tali considerazioni, questo Collegio rileva ai sensi dell'art. 609, comma 2, cod. proc. pen., che il fatto tipico previsto dalla norma incriminatrice è insussistente, perché la condotta di mancata comunicazione dell'assoggettamento a misura cautelare personale non rientra nel suo ambito di applicazione e, dunque, non è rilevante penalmente. 2.La sentenza deve, pertanto, essere annullata senza rinvio perché il fatto non sussiste. Da tale epilogo decisorio discende la caducazione della confisca della somma di denaro.
PQM
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste. Revoca la disposta confisca. Così deciso all'udienza del 23/01/2026