Articolo 3 della Legge 3 febbraio 1957, n. 15
Articolo 2Articolo 4
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5 marzo 1957
Art. 3.
All'onere dipendente dall'applicazione della presente legge si provvede con corrispondente riduzione dello stanziamento del capitolo n. 532 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1955-56.
Entrata in vigore il 5 marzo 1957