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Sentenza 30 luglio 2025
Sentenza 30 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 30/07/2025, n. 1125 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 1125 |
| Data del deposito : | 30 luglio 2025 |
Testo completo
proc. n. 124/2024 R.G.
TRIBUNALE DI BRINDISI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi, in persona del Giudice dott. Antonio Ivan NATALI, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 124/2024 del Ruolo Generale promossa
DA
(P.I.: ), rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Scatigna ed Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata presso il suo studio in Ceglie Messapica (BR) in via Niccolò Machiavelli n.
48 (C.F.: ; PEC: C.F._1 Email_1
-OPPONENTE-
CONTRO
(C.F.: ), rappresentato e difeso dagli avv.ti Controparte_1 C.F._2
Monica Coniglio e Corrado Barbagallo ed elettivamente domiciliato presso gli indirizzi PEC
e (C.F.: Email_2 Email_3
– C.F._3 C.F._4
-OPPOSTO-
NONCHÉ CONTRO
(C.F.: ) Controparte_2 C.F._5
-OPPOSTO-CONTUMACE-
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione per l'introduzione del giudizio di merito ex art. 616 c.p.c., regolarmente notificato, chiedeva l'accertamento e la declaratoria dell'insussistenza di un valido Parte_1 titolo esecutivo prodromico all'espropriazione e, per l'effetto, chiedeva la declaratoria di improcedibilità dell'esecuzione immobiliare (n. 113/2023 R.G.E. Imm.), radicata presso questo
Tribunale, promossa in suo danno;
con vittoria di spese e compensi di lite.
Costituitosi in giudizio, chiedeva la declaratoria di inammissibilità Controparte_1 dell'opposizione, nonché il suo rigetto, in quanto infondata in fatto e in diritto;
chiedeva, altresì,
l'accertamento e la declaratoria della sua legittimazione a procedere a esecuzione immobiliare in danno di con vittoria di spese e compensi. Parte_1
Pur a fronte della regolare notificazione dell'atto di citazione, l'avv. non si Controparte_2 costituiva in giudizio e deve esserne, pertanto, dichiarata la contumacia.
Istruita in via documentale, questo Giudice tratteneva la causa in decisione in data 10 luglio 2025, sciogliendo la riserva assunta all'udienza di trattazione ex art. 127-ter c.p.c. del 25 giugno 2025.
1
Nel merito, la domanda è infondata e deve essere rigettata nei termini che si vanno a precisare.
La questione sottoposta allo scrutinio di questo Giudice riguarda l'accertamento circa l'idoneità a costituire un valido titolo esecutivo del lodo arbitrale posto a base della procedura esecutiva immobiliare.
A tal riguardo, nel sub-procedimento n. 1 di opposizione ex art. 617 c.p.c. di cui alla procedura esecutiva n. 113/2023 R.G.E. Imm. di questo Tribunale, con ordinanza del 14 dicembre 2023, il
Giudice dell'esecuzione ha rigettato l'istanza di sospensione e ha assegnato all'odierna attrice il termine del 14 gennaio 2024 per l'introduzione del presente giudizio di merito, sul presupposto che
«ex art. 474 c.p.c., “L'esecuzione forzata non può avere luogo che in virtù di un titolo esecutivo per un diritto certo, liquido ed esigibile.”;
- Che non vi è dubbio che il diritto azionato sia liquido (perché appunto “liquidato in termini di numerario”) ed esigibile (perché appunto l'esigibilità non è sottoposta ad alcun termine);
- Quanto al requisito della certezza, che:
- l'opponente non contesta la circostanza di avere effettivamente percepito la somma da restituirsi;
- l'opposto afferma di avere effettivamente corrisposto la suddetta somma;
- in più passaggi del lodo posto in esecuzione, si dà per certo (con richiami espliciti anche al contratto definitivo, contenente la menzione dell'avvenuto pagamento), il fatto dell'avvenuta corresponsione della somma;
- che pertanto il presupposto (cui era condizionata la “certezza”) deve ritersi essersi certamente avverato, cosicché non residua ambito relativo alla predicata incertezza del titolo;
[…]».
Ebbene, con il presente atto di opposizione, ha eccepito l'idoneità a costituire titolo Parte_1 esecutivo – per difetto del requisito di “certezza” – del lodo arbitrale del 5 ottobre 2016 – 17 novembre
2016, dichiarato esecutivo ex art. 825 c.p.c. in data 21 febbraio 2018 dal Tribunale di Brindisi in composizione collegiale.
In particolare, secondo l'assunto attoreo, il lodo arbitrale di cui è causa «non può ritenersi titolo esecutivo idoneo all'esecuzione forzata perché difetta del fondamentale requisito della certezza richiesto e prescritto dall'art. 474 c.p.c.
Ed invero il Lodo condanna “la in persona del legale rappresentante p.t., alla Parte_1 restituzione del corrispettivo del contratto d'appalto di euro 600.000,00 già eventualmente versato”».
Rileva l'attore che «sia nella parte motiva e sia nel dispositivo il Collegio arbitrale ha sì condannato alla restituzione delle somme, ma a condizione che le stesse fossero state versate». Pt_1
Pertanto, a parere dello stesso, «una pronuncia che condanna alla restituzione di una somma, ma al contempo condiziona la stessa restituzione all'eventualità che la somma sia stata versata non può all'evidenza essere considerata un titolo esecutivo stante la palese incertezza del capo condannatorio».
Da ultimo, l'attore ha contestato che, nella specie, possa invocarsi l'art. 2909 c.c., poiché il lodo arbitrale passato in giudicato formale è inidoneo «a produrre il giudicato sostanziale», stante la sua natura di «atto negoziale riconducibile al dictum di soggetti privati, e che non muta la propria originaria natura per l'attribuzione a posteriori degli effetti della sentenza».
2
Tale prospettazione non può essere condivisa.
Muovendo da tale ultimo assunto, deve rilevarsi, invero, che, a seguito della novella legislativa del
2006, vi è stata una totale equiparazione giuridica, sotto il profilo effettuale, del lodo arbitrale alla pronuncia giurisdizionale. Ai sensi dell'art. 824-bis c.p.c., infatti, «salvo quanto disposto dall'articolo
825, il lodo ha dalla data della sua ultima sottoscrizione gli effetti della sentenza pronunciata dall'autorità giudiziaria».
Il lodo arbitrale c.d. rituale (come nella specie) ha natura giurisdizionale, in quanto costituisce una deroga convenzionale alla competenza del giudice ordinario: per tale ragione, in dottrina è stato efficacemente qualificato quale “contratto a effetti processuali” (cfr. Cass., Sez. Un., n. 24153 del
2013, secondo cui «l'attività degli arbitri rituali, anche alla stregua della disciplina complessivamente ricavabile dalla legge 5 gennaio 1994, n. 25 e dal d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, ha natura giurisdizionale e sostitutiva della funzione del giudice ordinario»).
Appurato che il lodo rituale, benché espressivo dell'autonomia negoziale delle parti, riveste natura di decisione giurisdizionale, deve tuttavia distinguersi a seconda degli effetti da esso prodotti. Quelli costitutivi e di accertamento costituiscono una naturale conseguenza dell'emanazione del lodo, mentre, ai fini dell'esecutività degli effetti di condanna, è necessario il c.d. exequatur: l'efficacia esecutiva del lodo è, infatti, subordinata al procedimento di omologazione promosso ai sensi dell'art. 825 c.p.c. innanzi al Tribunale in composizione collegiale.
Nella specie, accertata la regolarità formale del lodo pronunciato il 5 ottobre 2016 – 17 novembre
2016, l'omologa è stata concessa, da questo Tribunale, con decreto del 21 febbraio 2018 (in atti), il quale ha dichiarato esecutivo il suddetto lodo. Inoltre, non consta in atti che l'odierna attrice abbia proposto tempestivo reclamo innanzi alla Corte d'Appello ai sensi dell'art. 825 comma 3 c.p.c., sicché deve ravvisarsi la definitività del lodo arbitrale per come omologato dal Tribunale di Brindisi.
Stante l'esecutorietà concessa ai sensi dell'art. 825 c.p.c., infatti, il lodo ha natura di provvedimento avente efficacia esecutiva, come tale idoneo a dar corso all'esecuzione forzosa.
Tanto sarebbe sufficiente ai fini del rigetto della domanda.
Tuttavia, giova precisare che il lodo arbitrale di cui è causa costituisce valido titolo esecutivo, anche poiché assistito dai caratteri di esigibilità, liquidità e certezza prescritti dall'art. 474 c.p.c..
In ordine al requisito della “certezza” del credito, costituisce principio interpretativo consolidato quello per cui, ai fini dell'esecuzione, il diritto soggettivo è certo non soltanto quando il suo contenuto è precisamente determinato, ma anche quando esso sia facilmente determinabile alla stregua degli elementi indicati nella sentenza che lo accerta in modo definitivo e non vengano mosse contestazioni specifiche dall'obbligato.
Nella specie, la certezza del credito restitutorio (euro 600.000,00, oltre interessi) emerge alla stregua del complessivo tenore del lodo arbitrale posto a fondamento della procedura esecutiva immobiliare n. 113/2023 R.G. E. Imm.. Nello specifico, come correttamente rilevato dal Giudice dell'esecuzione (secondo cui «in più passaggi del lodo posto in esecuzione, si dà per certo (con richiami espliciti anche al contratto definitivo, contenente la menzione dell'avvenuto pagamento), il fatto dell'avvenuta corresponsione della somma»), il Collegio arbitrale ha dato atto dell'effettiva dazione
3
della somma di euro 600.000,00 in esecuzione dell'art. 8 del contratto di appalto del 2006 poi dichiarato nullo per indeterminatezza dell'oggetto (con gli effetti restitutori che ne conseguono).
Depone, altresì, nel senso della certezza del credito la quietanza di pagamento prodotta nel corso del giudizio arbitrale, la cui esistenza non è stata contestata nel presente giudizio dalla Società opponente. Com'è noto, in ragione della sua natura lato sensu confessoria, la dichiarazione di quietanza fa piena prova dell'avvenuto pagamento (Cass., Sez. Un., n. 19888 del 2014); a tal riguardo, il Collegio arbitrale ha rilevato che «la si è limitata a dedurre che la dichiarazione Parte_1 di quietanza contenuta nel contratto sarebbe inveritiera, ma non l'ha contestata allegando un presunto errore di fatto o la violenza, ed escludendo espressamente che sia stata resa per effetto di un accordo simulatorio» (p. 19 del lodo).
Deve, in definitiva, ravvisarsi la certezza del diritto di credito di natura restitutoria vantato dall'odierno opposto, giacché è stato accertato, in sede di arbitrato rituale, che Controparte_1 ha corrisposto – in esecuzione dell'articolo 8 del contratto – la somma di euro 600.000,00 in favore di quale corrispettivo per il contratto di appalto stipulato in data 25 maggio 2006. Parte_1
Le spese di lite seguono il principio di soccombenza e sono liquidate come in dispositivo a carico di Parte_1
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sulla domanda come proposta in epigrafe, così provvede:
1. rigetta la domanda;
2. per l'effetto, revoca l'ordinanza di sospensione della procedura esecutiva immobiliare n.
113/2023 R.G. E. Imm. del Tribunale di Brindisi;
3. condanna alla rifusione, in favore di , delle spese e Parte_1 Controparte_1 competenze di giudizio, liquidate nel complessivo importo di euro 14.000,00, oltre contributo forfettario, IVA e CAP, come per legge, da distrarsi in favore degli avv.ti Monica
Coniglio e Corrado Barbagallo, dichiaratisi antistatari.
Così deciso in Brindisi, in data 26 luglio 2025.
Il Giudice dott. Antonio Ivan NATALI
Si attesta che il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del dott. Antonio EPIFANI nell'ambito dell'Ufficio per il processo.
4
TRIBUNALE DI BRINDISI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi, in persona del Giudice dott. Antonio Ivan NATALI, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 124/2024 del Ruolo Generale promossa
DA
(P.I.: ), rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Scatigna ed Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata presso il suo studio in Ceglie Messapica (BR) in via Niccolò Machiavelli n.
48 (C.F.: ; PEC: C.F._1 Email_1
-OPPONENTE-
CONTRO
(C.F.: ), rappresentato e difeso dagli avv.ti Controparte_1 C.F._2
Monica Coniglio e Corrado Barbagallo ed elettivamente domiciliato presso gli indirizzi PEC
e (C.F.: Email_2 Email_3
– C.F._3 C.F._4
-OPPOSTO-
NONCHÉ CONTRO
(C.F.: ) Controparte_2 C.F._5
-OPPOSTO-CONTUMACE-
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione per l'introduzione del giudizio di merito ex art. 616 c.p.c., regolarmente notificato, chiedeva l'accertamento e la declaratoria dell'insussistenza di un valido Parte_1 titolo esecutivo prodromico all'espropriazione e, per l'effetto, chiedeva la declaratoria di improcedibilità dell'esecuzione immobiliare (n. 113/2023 R.G.E. Imm.), radicata presso questo
Tribunale, promossa in suo danno;
con vittoria di spese e compensi di lite.
Costituitosi in giudizio, chiedeva la declaratoria di inammissibilità Controparte_1 dell'opposizione, nonché il suo rigetto, in quanto infondata in fatto e in diritto;
chiedeva, altresì,
l'accertamento e la declaratoria della sua legittimazione a procedere a esecuzione immobiliare in danno di con vittoria di spese e compensi. Parte_1
Pur a fronte della regolare notificazione dell'atto di citazione, l'avv. non si Controparte_2 costituiva in giudizio e deve esserne, pertanto, dichiarata la contumacia.
Istruita in via documentale, questo Giudice tratteneva la causa in decisione in data 10 luglio 2025, sciogliendo la riserva assunta all'udienza di trattazione ex art. 127-ter c.p.c. del 25 giugno 2025.
1
Nel merito, la domanda è infondata e deve essere rigettata nei termini che si vanno a precisare.
La questione sottoposta allo scrutinio di questo Giudice riguarda l'accertamento circa l'idoneità a costituire un valido titolo esecutivo del lodo arbitrale posto a base della procedura esecutiva immobiliare.
A tal riguardo, nel sub-procedimento n. 1 di opposizione ex art. 617 c.p.c. di cui alla procedura esecutiva n. 113/2023 R.G.E. Imm. di questo Tribunale, con ordinanza del 14 dicembre 2023, il
Giudice dell'esecuzione ha rigettato l'istanza di sospensione e ha assegnato all'odierna attrice il termine del 14 gennaio 2024 per l'introduzione del presente giudizio di merito, sul presupposto che
«ex art. 474 c.p.c., “L'esecuzione forzata non può avere luogo che in virtù di un titolo esecutivo per un diritto certo, liquido ed esigibile.”;
- Che non vi è dubbio che il diritto azionato sia liquido (perché appunto “liquidato in termini di numerario”) ed esigibile (perché appunto l'esigibilità non è sottoposta ad alcun termine);
- Quanto al requisito della certezza, che:
- l'opponente non contesta la circostanza di avere effettivamente percepito la somma da restituirsi;
- l'opposto afferma di avere effettivamente corrisposto la suddetta somma;
- in più passaggi del lodo posto in esecuzione, si dà per certo (con richiami espliciti anche al contratto definitivo, contenente la menzione dell'avvenuto pagamento), il fatto dell'avvenuta corresponsione della somma;
- che pertanto il presupposto (cui era condizionata la “certezza”) deve ritersi essersi certamente avverato, cosicché non residua ambito relativo alla predicata incertezza del titolo;
[…]».
Ebbene, con il presente atto di opposizione, ha eccepito l'idoneità a costituire titolo Parte_1 esecutivo – per difetto del requisito di “certezza” – del lodo arbitrale del 5 ottobre 2016 – 17 novembre
2016, dichiarato esecutivo ex art. 825 c.p.c. in data 21 febbraio 2018 dal Tribunale di Brindisi in composizione collegiale.
In particolare, secondo l'assunto attoreo, il lodo arbitrale di cui è causa «non può ritenersi titolo esecutivo idoneo all'esecuzione forzata perché difetta del fondamentale requisito della certezza richiesto e prescritto dall'art. 474 c.p.c.
Ed invero il Lodo condanna “la in persona del legale rappresentante p.t., alla Parte_1 restituzione del corrispettivo del contratto d'appalto di euro 600.000,00 già eventualmente versato”».
Rileva l'attore che «sia nella parte motiva e sia nel dispositivo il Collegio arbitrale ha sì condannato alla restituzione delle somme, ma a condizione che le stesse fossero state versate». Pt_1
Pertanto, a parere dello stesso, «una pronuncia che condanna alla restituzione di una somma, ma al contempo condiziona la stessa restituzione all'eventualità che la somma sia stata versata non può all'evidenza essere considerata un titolo esecutivo stante la palese incertezza del capo condannatorio».
Da ultimo, l'attore ha contestato che, nella specie, possa invocarsi l'art. 2909 c.c., poiché il lodo arbitrale passato in giudicato formale è inidoneo «a produrre il giudicato sostanziale», stante la sua natura di «atto negoziale riconducibile al dictum di soggetti privati, e che non muta la propria originaria natura per l'attribuzione a posteriori degli effetti della sentenza».
2
Tale prospettazione non può essere condivisa.
Muovendo da tale ultimo assunto, deve rilevarsi, invero, che, a seguito della novella legislativa del
2006, vi è stata una totale equiparazione giuridica, sotto il profilo effettuale, del lodo arbitrale alla pronuncia giurisdizionale. Ai sensi dell'art. 824-bis c.p.c., infatti, «salvo quanto disposto dall'articolo
825, il lodo ha dalla data della sua ultima sottoscrizione gli effetti della sentenza pronunciata dall'autorità giudiziaria».
Il lodo arbitrale c.d. rituale (come nella specie) ha natura giurisdizionale, in quanto costituisce una deroga convenzionale alla competenza del giudice ordinario: per tale ragione, in dottrina è stato efficacemente qualificato quale “contratto a effetti processuali” (cfr. Cass., Sez. Un., n. 24153 del
2013, secondo cui «l'attività degli arbitri rituali, anche alla stregua della disciplina complessivamente ricavabile dalla legge 5 gennaio 1994, n. 25 e dal d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, ha natura giurisdizionale e sostitutiva della funzione del giudice ordinario»).
Appurato che il lodo rituale, benché espressivo dell'autonomia negoziale delle parti, riveste natura di decisione giurisdizionale, deve tuttavia distinguersi a seconda degli effetti da esso prodotti. Quelli costitutivi e di accertamento costituiscono una naturale conseguenza dell'emanazione del lodo, mentre, ai fini dell'esecutività degli effetti di condanna, è necessario il c.d. exequatur: l'efficacia esecutiva del lodo è, infatti, subordinata al procedimento di omologazione promosso ai sensi dell'art. 825 c.p.c. innanzi al Tribunale in composizione collegiale.
Nella specie, accertata la regolarità formale del lodo pronunciato il 5 ottobre 2016 – 17 novembre
2016, l'omologa è stata concessa, da questo Tribunale, con decreto del 21 febbraio 2018 (in atti), il quale ha dichiarato esecutivo il suddetto lodo. Inoltre, non consta in atti che l'odierna attrice abbia proposto tempestivo reclamo innanzi alla Corte d'Appello ai sensi dell'art. 825 comma 3 c.p.c., sicché deve ravvisarsi la definitività del lodo arbitrale per come omologato dal Tribunale di Brindisi.
Stante l'esecutorietà concessa ai sensi dell'art. 825 c.p.c., infatti, il lodo ha natura di provvedimento avente efficacia esecutiva, come tale idoneo a dar corso all'esecuzione forzosa.
Tanto sarebbe sufficiente ai fini del rigetto della domanda.
Tuttavia, giova precisare che il lodo arbitrale di cui è causa costituisce valido titolo esecutivo, anche poiché assistito dai caratteri di esigibilità, liquidità e certezza prescritti dall'art. 474 c.p.c..
In ordine al requisito della “certezza” del credito, costituisce principio interpretativo consolidato quello per cui, ai fini dell'esecuzione, il diritto soggettivo è certo non soltanto quando il suo contenuto è precisamente determinato, ma anche quando esso sia facilmente determinabile alla stregua degli elementi indicati nella sentenza che lo accerta in modo definitivo e non vengano mosse contestazioni specifiche dall'obbligato.
Nella specie, la certezza del credito restitutorio (euro 600.000,00, oltre interessi) emerge alla stregua del complessivo tenore del lodo arbitrale posto a fondamento della procedura esecutiva immobiliare n. 113/2023 R.G. E. Imm.. Nello specifico, come correttamente rilevato dal Giudice dell'esecuzione (secondo cui «in più passaggi del lodo posto in esecuzione, si dà per certo (con richiami espliciti anche al contratto definitivo, contenente la menzione dell'avvenuto pagamento), il fatto dell'avvenuta corresponsione della somma»), il Collegio arbitrale ha dato atto dell'effettiva dazione
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della somma di euro 600.000,00 in esecuzione dell'art. 8 del contratto di appalto del 2006 poi dichiarato nullo per indeterminatezza dell'oggetto (con gli effetti restitutori che ne conseguono).
Depone, altresì, nel senso della certezza del credito la quietanza di pagamento prodotta nel corso del giudizio arbitrale, la cui esistenza non è stata contestata nel presente giudizio dalla Società opponente. Com'è noto, in ragione della sua natura lato sensu confessoria, la dichiarazione di quietanza fa piena prova dell'avvenuto pagamento (Cass., Sez. Un., n. 19888 del 2014); a tal riguardo, il Collegio arbitrale ha rilevato che «la si è limitata a dedurre che la dichiarazione Parte_1 di quietanza contenuta nel contratto sarebbe inveritiera, ma non l'ha contestata allegando un presunto errore di fatto o la violenza, ed escludendo espressamente che sia stata resa per effetto di un accordo simulatorio» (p. 19 del lodo).
Deve, in definitiva, ravvisarsi la certezza del diritto di credito di natura restitutoria vantato dall'odierno opposto, giacché è stato accertato, in sede di arbitrato rituale, che Controparte_1 ha corrisposto – in esecuzione dell'articolo 8 del contratto – la somma di euro 600.000,00 in favore di quale corrispettivo per il contratto di appalto stipulato in data 25 maggio 2006. Parte_1
Le spese di lite seguono il principio di soccombenza e sono liquidate come in dispositivo a carico di Parte_1
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sulla domanda come proposta in epigrafe, così provvede:
1. rigetta la domanda;
2. per l'effetto, revoca l'ordinanza di sospensione della procedura esecutiva immobiliare n.
113/2023 R.G. E. Imm. del Tribunale di Brindisi;
3. condanna alla rifusione, in favore di , delle spese e Parte_1 Controparte_1 competenze di giudizio, liquidate nel complessivo importo di euro 14.000,00, oltre contributo forfettario, IVA e CAP, come per legge, da distrarsi in favore degli avv.ti Monica
Coniglio e Corrado Barbagallo, dichiaratisi antistatari.
Così deciso in Brindisi, in data 26 luglio 2025.
Il Giudice dott. Antonio Ivan NATALI
Si attesta che il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del dott. Antonio EPIFANI nell'ambito dell'Ufficio per il processo.
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