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Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 21/11/2025, n. 751 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 751 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di
Teramo
Magistratura del Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro, Dr.Giuseppe Marcheggiani, nella causa iscritta al °2019 /2023
R.G.
TRA
, rappresentato/a e difeso/a dall'Avv.RINALDI GIOVANNI e Parte_1 dall'Avv.GANCI FABIO ( ) Indirizzo Telematico;
MICELI C.F._1
TE ( ) Indirizzo Telematico;
, come da procura in atti C.F._2
CONTRO
– Controparte_1 [...]
, in persona del Controparte_2
Dirigente pro tempore ha pronunciato sentenza con il seguente
DISPOSITIVO
(art.127 ter c.p.c.)
Il Tribunale di Teramo, in composizione monocratica ed in funzione di Giudice del
Lavoro, definitivamente pronunciando, contrariis reiectis, così provvede:
• accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara che la docente ha Parte_1 diritto all'assegnazione del bonus carta docente per tutti gli anni scolastici indicati in ricorso;
• condanna pertanto l'amministrazione convenuta, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore della ricorrente del corrispondente importo pari ad € 500,00 per ciascuno di tali anni scolastici, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze sino al soddisfo, nei limiti di cui all'art. 22 comma 36 l. 23 dicembre 1994 n. 724;
1 di 10 • condanna l'Amministrazione convenuta a rifondere alla parte ricorrente le spese del giudizio, che liquida in complessivi €.1.313,00, oltre spese generali nella misura del 15% dell'importo dei predetti compensi difensivi, € 49,00 a titolo di spese vive,
I.V.A. e C.A.P. di legge, con distrazione a favore del/i procuratore/i di parte attrice.
Così deciso in Teramo in data di deposito telematico.
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dr.Giuseppe Marcheggiani
2 di 10 CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per la parte ricorrente:
“previa eventuale disapplicazione dell'art. 1, commi 121, 122 e 124, della Legge n. 107/2015, dell'art. 2 del DPCM del 23 settembre 2015 e/o dell'art. 3 del d.P.C.M. del 28 novembre 2016, per violazione delle clausole 4 e 6 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla dir. 99/70 del Consiglio dell'Unione Europea, degli artt. 14, 20 e 21 della CDFUE. e delle altre disposizioni sopra richiamate, accertarsi e dichiararsi il diritto della parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di
€ 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni 2020/21, 2021/22, 2022/23, 2023/2024 o per i diversi anni risultanti dovuti, così come riconosciuta al personale assunto a tempo indeterminato, e conseguentemente condannarsi il alla corresponsione alla parte ricorrente Controparte_1 dell'importo nominale di € 2.000,00, quale contributo alla formazione professionale della parte ricorrente.
- In via subordinata, previo accertamento e declaratoria del diritto della parte ricorrente alla fruizione del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2020/21, 2021/22, 2022/23, 2023/2024, condannarsi il al riconoscimento di tale somma a titolo di risarcimento del danno in forma CP_1 specifica ex art. 1218 del c.c. […]”. Per il : Controparte_1
“1) In via principale e nel merito, si chiede di rigettare il ricorso promosso da parte attrice in quanto infondato in fatto e in diritto;
2) In subordine, in caso di accoglimento del ricorso, si eccepisce il carattere breve e saltuario delle supplenze svolte nell'a.s. 2021/2022 per le quali la giurisprudenza della Corte di Cassazione e la giurisprudenza di merito ne escludono il riconoscimento […]”. FATTI RILEVANTI DELLA CAUSA Con ricorso ex art.414 Cod.Proc.Civ. e 63 d.lgs. n.165/2001, depositato in data
27/11/2023, la parte ricorrente indicata in epigrafe esponeva di aver svolto incarichi di docente supplente in forza di contratti di lavoro a tempo determinato e di non aver percepito il bonus denominato “carta docente”, riservato dall'art.1, co.121, L.107/2015 ai docenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato, nonostante che la limitazione del beneficio ai docenti di ruolo, ad esclusione dei precari, dovesse ritenersi confliggente con il principio di non discriminazione dei lavoratori a termine, sancito nell'art.4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato recepito nella direttiva
1999/70 CE. Ha quindi, con richiami giurisprudenziali, invocato il disposto di tale direttiva, siccome già riconosciuto dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea ostativo ad una disciplina che riservi ai docenti con contratto a tempo indeterminato l'erogazione della prestazione di supporto all'aggiornamento professionale in questione, concludendo con le richieste di cui in epigrafe.
L'Amministrazione scolastica si è costituita in giudizio per resistere al ricorso.
3 di 10 RAGIONI DELLA DECISIONE
La presente controversia si iscrive nell'ambito di un contenzioso giudiziario di ampia portata su scala nazionale, che vede contrapposti i docenti titolari, attualmente o in passato, di incarichi di supplenza conferiti dal resistente mediante contratti CP_1
a termine e l'Amministrazione scolastica e riguarda la pretesa dell'erogazione ai primi, da parte di questa, per la prestazione del servizio in forza di tale tipologia contrattuale, di un beneficio, qual è quello di cui in narrativa, che la normativa di fonte legale
(L.107/2015 cit.) e regolamentare (attualmente d.P.C.M. 28.11.2016) - cui l'Amministrazione scolastica si uniforma - riserva invece, illegittimamente ad avviso delle ricorrenti, ai soli docenti che prestino servizio alle dipendenze di quella con contratti a tempo indeterminato.
È opportuno richiamare preliminarmente la disciplina di riferimento di fonte statale.
L'art.1, co.121, L.107/2015 ha introdotto il citato l'istituto della carta docente, disponendo che: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
[...]
, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a Controparte_3 ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma
124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
La norma di legge citata va letta in correlazione con il regolamento di esecuzione.
Il regolamento attualmente vigente per la disciplina delle modalità di assegnazione e di utilizzo della carta docente, a cui rinvia per la definizione dei relativi criteri il comma
122 del citato art.1 L.107/2015, è quello approvato con il d.P.C.M. 28 novembre 2016.
4 di 10 Del regolamento si cita ora l'art.3, co. 1 e 2, che danno esecuzione pedissequamente a quanto dispone la norma di legge formale nell'individuazione dei beneficiari della carta:
“1. La Carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297, e successive modificazioni,
i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari.
2. La Carta non è più fruibile all'atto della cessazione dal servizio […]”.
A sostegno della tesi attorea, secondo cui la riserva del beneficio ai soli docenti a tempo indeterminato è contraria al divieto di disparità di trattamento nelle condizioni di impiego tra lavoratori a termine e lavoratori a tempo indeterminato, vengono addotti argomenti tratti da disposizioni sia di diritto nazionale (contenute negli articoli del d.lgs.
n.297/94 e nelle clausole dei CCNL che prevedono il diritto-dovere di aggiornamento professionale dei docenti), sia di diritto sovranazionale, in particolare l'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato recepito nella direttiva n.1999/70 CE, che, com'è noto, all'art.4, 1° comma, vieta disparità di trattamento nelle condizioni d'impiego tra tali categorie di lavoratori, salvo quelle giustificate da ragioni obiettive o da legittime finalità di politica sociale.
Sul punto si è pronunciata la Corte di Giustizia dell'Unione Europea con ordinanza
(sezione VI) del 18 maggio 2022, n.450 (in causa tra ). CP_4 Controparte_1
Nell'ordinanza (peraltro seguita dall'iniziativa del Governo nazionale di riconoscere il beneficio per il 2023 ai docenti precari con incarico di supplenza per l'intero anno scolastico su posti disponibili e vacanti, cd. supplenza su posti dell'organico di diritto, di cui all'art.4, comma 1, L.124/99, mediante il d.l. n.69/2023, conv. in L.103/23) la
Corte ha accolto la tesi attorea, che esclude potersi ravvisare nelle diverse tipologie contrattuali, a tempo indeterminato ed a termine, in base alle quali è regolata la prestazione dell'attività di docente alle dipendenze del Controparte_1
, una giustificazione oggettiva che renda incomparabili, circa la condizione
[...]
d'impiego in esame (così definita la carta dalla Corte), i docenti “precari” ai colleghi con contratto a tempo indeterminato.
Nella citata ordinanza la Corte di giustizia ha statuito, in particolare, quanto segue:
“La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il
18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28
5 di 10 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del
[...]
, e non al personale docente a tempo determinato di tale , il Controparte_1 CP_1 beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”.
L'applicazione concreta del disposto dell'ordinanza resa dalla Corte di Giustizia dell'Unione europea ha tuttavia suscitato dubbi interpretativi nella giurisprudenza di merito, sotto vari profili di natura dogmatica e pratica, dubbi la cui soluzione è stata rimessa, con ordinanza di rinvio pregiudiziale del Tribunale di Taranto ex art.363 bis
c.p.c., alla S.C., che si è di recente espressa nella sentenza n.29961 del 27 ottobre 2023, di cui si riprenderanno le conclusioni nella parte d'interesse per la risoluzione delle questioni che formano oggetto della presente controversia.
La prima questione concerne l'effettiva sussistenza o meno di comparabilità obiettiva tra la situazione lavorativa dei docenti precari con contratto a tempo determinato della tipologia indicata nel ricorso introduttivo del presente giudizio (contratti per il conferimento di incarichi di supplenza sino al termine delle attività didattiche) e la situazione lavorativa dei docenti di ruolo.
La Corte di cassazione ha dato risposta affermativa all'interrogativo e tale risposta costituisce la premessa necessaria perché possa applicarsi il disposto dell'art.4, comma
1, dell'accordo quadro europeo sul contratto di lavoro a tempo determinato, che, nella parte in cui osta all'adozione di una disciplina differenziata circa le condizioni d'impiego dei docenti con riguardo all'erogazione di un contributo alle spese di
6 di 10 formazione ed aggiornamento professionale degli stessi, si configura quale disposizione immediatamente applicabile nell'ordinamento nazionale.
Infatti, all'interrogativo circa l'individuazione della platea dei destinatari del bonus la
S.C. ha dato risposta affermativa, nella citata sentenza n.29961/23, proprio sulla base della direttiva 1999/70 CE, enunciando il seguente principio: “la Carta Docente di cui alla L.107 del 2015, art.1, comma 121, spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi della L. n.124 del 1999, art.4, comma 1, o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi della L. n.124 del 1999, art.4, comma 2”.
Il giudicante si uniforma a tale principio, di cui fa proprie le ragioni, per l'esposizione delle quali, ex art.118 disp. att. c.p.c., rinvia alla motivazione della sentenza della S.C. intervenuta a determinare la platea dei destinatari del beneficio per cui è causa, all'esito della decisione dell'organo monopolista dell'interpretazione del diritto dell'Unione europea relativa alla portata del principio di non discriminazione tra i lavoratori a termine e quelli a tempo indeterminato;
peraltro una determinazione era necessaria, poiché nell'ordinamento italiano la disciplina del rapporto di lavoro dei docenti precari prevede una varietà di tipologie di incarichi a tempo determinato, definite nella L. n.124 del 1999, art.4, a seconda della durata del contratto in rapporto alla durata complessiva dell'anno scolastico ed a seconda anche che esso sia volto a supplire alla vacanza del posto o alla indisponibilità del titolare.
Nella specie, con riferimento al servizio prestato dalla parte ricorrente negli aa.ss.
2020/21, 2022/23 e 2023/24, si rinviene una delle tipologie di cui ai primi due commi della disposizione, per cui: “1. Alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento che risultino effettivamente vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico, qualora non sia possibile provvedere con il personale docente di ruolo delle dotazioni organiche provinciali o mediante l'utilizzazione del personale in soprannumero, e sempreché ai posti medesimi non sia stato già assegnato a qualsiasi titolo personale di ruolo, si provvede mediante il conferimento di supplenze annuali, in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale docente di ruolo.
2. Alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento non vacanti che si rendano di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico si provvede mediante il conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche. Si provvede parimenti al conferimento di supplenze temporanee fino
7 di 10 al termine delle attività didattiche per la copertura delle ore di insegnamento che non concorrono a costituire cattedre o posti orario”.
Ritiene pertanto il giudicante che l'azione promossa al fine di ottenere una sentenza di condanna all'accredito dell'importo della carta docente debba essere accolta.
Relativamente all'anno scolastico 2021/22, sebbene la parte ricorrente abbia prestato servizio alle dipendenze dell'Amministrazione in forza di contratti di lavoro a tempo indeterminato di durata complessiva inferiore a quella compresa tra l'inizio delle lezioni e la data finale di esse, deve considerarsi quanto segue.
In generale, il principio di non discriminazione di cui all'art.4 dell'accordo quadro osta all'adozione di una disciplina differenziata circa le condizioni d'impiego dei docenti con riguardo all'erogazione di un contributo alle spese di formazione ed aggiornamento professionale degli stessi, configurandosi tale principio quale disposizione immediatamente applicabile nell'ordinamento nazionale.
Si ha presente che l'individuazione della platea dei destinatari del bonus in base alla direttiva 1999/70 CE non si risolve, giusta la sentenza n.29961/23, in un'identificazione di essi nella generalità dei docenti contratto a tempo determinato, enunciandosi il seguente principio: “la Carta Docente di cui alla L.107 del 2015, art.1, comma 121, spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi della
L. n.124 del 1999, art.4, comma 1, o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi della L. n.124 del 1999, art.4, comma 2”.
Sennonché, nelle more del rinvio della presente causa per la discussione, è poi intervenuta nuovamente la CGUE, con decisione della sez. X, 03/07/2025, n.268, in esito a rinvio pregiudiziale del Tribunale di Lecce, fornendo la seguente interpretazione:
"La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il
18 marzo 1999, che figura in allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che: essa osta a una normativa nazionale, come interpretata da un giudice nazionale supremo, che riserva il beneficio della carta elettronica dell'importo nominale di EUR 500 annui, che consente l'acquisto di diversi beni e servizi destinati a sostenere la formazione continua dei docenti, ai docenti di ruolo e ai docenti non di ruolo che effettuano supplenze per la durata dell'anno scolastico, ad esclusione dei docenti non di ruolo che effettuano supplenze di breve durata, a meno che tale esclusione non sia giustificata da ragioni oggettive ai sensi di
8 di 10 tale disposizione. Il solo fatto che l'attività di questi ultimi non sia destinata a protrarsi fino al termine dell'anno scolastico non costituisce una siffatta ragione oggettiva".
Il giudicante si uniforma al principio espresso dalla CGUE nella sentenza citata, di cui fa proprie le ragioni, per l'esposizione delle quali, ex art.118 disp. att. c.p.c., siccome applicabile anche con riferimento alle pronunce di tale organo giurisdizionale rinvia alla motivazione della sentenza decisione intervenuta a determinare la platea dei destinatari del beneficio per cui è causa.
Nello specifico, poi, assume specifico rilievo la circostanza dell'aver la parte attrice prestato servizio durante l'anno scolastico 2021/22 per oltre centottanta giorni, come si evince dalle date iniziali e finali dei contratti a termine stipulati per tale anno scolastico: dal 21/09/2021 al 01/04/2022 (orario settimanale: 5), dal 04/10/2021 al 30/12/2021
(orario settimanale: 12), dal 31/12/2021 al 31/03/2022 (orario settimanale: 12), dal
01/04/2022 al 08/06/2022 (orario settimanale: 12), dal 04/04/2022 al 05/04/2022 (orario settimanale: 7).
Già la sola durata del rapporto di lavoro con orario settimanale pari a n.5 ore, svoltosi tra il 21/09/2021 ed il 01/04/2022, di oltre sei mesi, supera quella prevista dalla disciplina ratione temporis applicabile ai fini della valutazione come anno di servizio pieno.
Irrilevante è, infatti, la circostanza che nella specie non si rinviene una delle due tipologie contrattuali di cui ai primi due commi dell'art.4 L n.124/99, dovendo aversi riguardo alla durata complessiva dei contratti a termine, che, eccedendo quella di 180 giorni, rende il servizio prestato valutabile come quello reso per l'intera durata dell'anno scolastico ex art.489 d.lgs. n.297/94 nella dizione illo tempore vigente, per cui
“Ai fini del riconoscimento di cui ai precedenti articoli il servizio di insegnamento è da considerarsi come anno scolastico intero se ha avuto la durata prevista agli effetti della validità dell'anno dall'ordinamento scolastico vigente al momento della prestazione”.
Tale disposizione è stata autenticamente interpretata dall'art.11, comma 14, L.124/99, sempre nella dizione applicabile per l'anno scolastico 2021/22, norma che così statuiva:
“Il comma 1 dell'art. 489 del testo unico è da intendere nel senso che il servizio di insegnamento non di ruolo prestato a decorrere dall'anno scolastico 1974-1975 è considerato come anno scolastico intero se ha avuto la durata di almeno 180 giorni oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale”.
9 di 10 In conclusione, va riconosciuto a favore della parte ricorrente il diritto alla corresponsione dell'importo della carta docente per tutti gli anni scolastici indicati in ricorso e l'Amministrazione va condannata all'accredito dell'importo del bonus, oltre gli interessi legali ed il risarcimento del maggior danno da svalutazione monetaria del credito ai sensi degli artt.429, co.3, c.p.c. e 150 disp. att. c.p.c., nei limiti di cui all'art. 22 comma 36 l. 23 dicembre 1994 n. 724.
Le spese di lite seguono la regola generale della soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Nell'individuazione dello scaglione di valore, tra quelli previsti nella tabella per le cause di lavoro allegata al d.m. n.55 del 2014, si considera l'importo di tre carte docente pari ad € 500,00 ciascuna e si dimidia il valore medio di liquidazione dei compensi difensivi, pari ad € 2.616,00, stante il carattere “seriale” del contenzioso.
Questi i motivi del retroscritto dispositivo.
Così deciso in Teramo in data di deposito telematico.
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dr.Giuseppe Marcheggiani
10 di 10
Teramo
Magistratura del Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro, Dr.Giuseppe Marcheggiani, nella causa iscritta al °2019 /2023
R.G.
TRA
, rappresentato/a e difeso/a dall'Avv.RINALDI GIOVANNI e Parte_1 dall'Avv.GANCI FABIO ( ) Indirizzo Telematico;
MICELI C.F._1
TE ( ) Indirizzo Telematico;
, come da procura in atti C.F._2
CONTRO
– Controparte_1 [...]
, in persona del Controparte_2
Dirigente pro tempore ha pronunciato sentenza con il seguente
DISPOSITIVO
(art.127 ter c.p.c.)
Il Tribunale di Teramo, in composizione monocratica ed in funzione di Giudice del
Lavoro, definitivamente pronunciando, contrariis reiectis, così provvede:
• accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara che la docente ha Parte_1 diritto all'assegnazione del bonus carta docente per tutti gli anni scolastici indicati in ricorso;
• condanna pertanto l'amministrazione convenuta, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore della ricorrente del corrispondente importo pari ad € 500,00 per ciascuno di tali anni scolastici, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze sino al soddisfo, nei limiti di cui all'art. 22 comma 36 l. 23 dicembre 1994 n. 724;
1 di 10 • condanna l'Amministrazione convenuta a rifondere alla parte ricorrente le spese del giudizio, che liquida in complessivi €.1.313,00, oltre spese generali nella misura del 15% dell'importo dei predetti compensi difensivi, € 49,00 a titolo di spese vive,
I.V.A. e C.A.P. di legge, con distrazione a favore del/i procuratore/i di parte attrice.
Così deciso in Teramo in data di deposito telematico.
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dr.Giuseppe Marcheggiani
2 di 10 CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per la parte ricorrente:
“previa eventuale disapplicazione dell'art. 1, commi 121, 122 e 124, della Legge n. 107/2015, dell'art. 2 del DPCM del 23 settembre 2015 e/o dell'art. 3 del d.P.C.M. del 28 novembre 2016, per violazione delle clausole 4 e 6 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla dir. 99/70 del Consiglio dell'Unione Europea, degli artt. 14, 20 e 21 della CDFUE. e delle altre disposizioni sopra richiamate, accertarsi e dichiararsi il diritto della parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di
€ 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni 2020/21, 2021/22, 2022/23, 2023/2024 o per i diversi anni risultanti dovuti, così come riconosciuta al personale assunto a tempo indeterminato, e conseguentemente condannarsi il alla corresponsione alla parte ricorrente Controparte_1 dell'importo nominale di € 2.000,00, quale contributo alla formazione professionale della parte ricorrente.
- In via subordinata, previo accertamento e declaratoria del diritto della parte ricorrente alla fruizione del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2020/21, 2021/22, 2022/23, 2023/2024, condannarsi il al riconoscimento di tale somma a titolo di risarcimento del danno in forma CP_1 specifica ex art. 1218 del c.c. […]”. Per il : Controparte_1
“1) In via principale e nel merito, si chiede di rigettare il ricorso promosso da parte attrice in quanto infondato in fatto e in diritto;
2) In subordine, in caso di accoglimento del ricorso, si eccepisce il carattere breve e saltuario delle supplenze svolte nell'a.s. 2021/2022 per le quali la giurisprudenza della Corte di Cassazione e la giurisprudenza di merito ne escludono il riconoscimento […]”. FATTI RILEVANTI DELLA CAUSA Con ricorso ex art.414 Cod.Proc.Civ. e 63 d.lgs. n.165/2001, depositato in data
27/11/2023, la parte ricorrente indicata in epigrafe esponeva di aver svolto incarichi di docente supplente in forza di contratti di lavoro a tempo determinato e di non aver percepito il bonus denominato “carta docente”, riservato dall'art.1, co.121, L.107/2015 ai docenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato, nonostante che la limitazione del beneficio ai docenti di ruolo, ad esclusione dei precari, dovesse ritenersi confliggente con il principio di non discriminazione dei lavoratori a termine, sancito nell'art.4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato recepito nella direttiva
1999/70 CE. Ha quindi, con richiami giurisprudenziali, invocato il disposto di tale direttiva, siccome già riconosciuto dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea ostativo ad una disciplina che riservi ai docenti con contratto a tempo indeterminato l'erogazione della prestazione di supporto all'aggiornamento professionale in questione, concludendo con le richieste di cui in epigrafe.
L'Amministrazione scolastica si è costituita in giudizio per resistere al ricorso.
3 di 10 RAGIONI DELLA DECISIONE
La presente controversia si iscrive nell'ambito di un contenzioso giudiziario di ampia portata su scala nazionale, che vede contrapposti i docenti titolari, attualmente o in passato, di incarichi di supplenza conferiti dal resistente mediante contratti CP_1
a termine e l'Amministrazione scolastica e riguarda la pretesa dell'erogazione ai primi, da parte di questa, per la prestazione del servizio in forza di tale tipologia contrattuale, di un beneficio, qual è quello di cui in narrativa, che la normativa di fonte legale
(L.107/2015 cit.) e regolamentare (attualmente d.P.C.M. 28.11.2016) - cui l'Amministrazione scolastica si uniforma - riserva invece, illegittimamente ad avviso delle ricorrenti, ai soli docenti che prestino servizio alle dipendenze di quella con contratti a tempo indeterminato.
È opportuno richiamare preliminarmente la disciplina di riferimento di fonte statale.
L'art.1, co.121, L.107/2015 ha introdotto il citato l'istituto della carta docente, disponendo che: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
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, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a Controparte_3 ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma
124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
La norma di legge citata va letta in correlazione con il regolamento di esecuzione.
Il regolamento attualmente vigente per la disciplina delle modalità di assegnazione e di utilizzo della carta docente, a cui rinvia per la definizione dei relativi criteri il comma
122 del citato art.1 L.107/2015, è quello approvato con il d.P.C.M. 28 novembre 2016.
4 di 10 Del regolamento si cita ora l'art.3, co. 1 e 2, che danno esecuzione pedissequamente a quanto dispone la norma di legge formale nell'individuazione dei beneficiari della carta:
“1. La Carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297, e successive modificazioni,
i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari.
2. La Carta non è più fruibile all'atto della cessazione dal servizio […]”.
A sostegno della tesi attorea, secondo cui la riserva del beneficio ai soli docenti a tempo indeterminato è contraria al divieto di disparità di trattamento nelle condizioni di impiego tra lavoratori a termine e lavoratori a tempo indeterminato, vengono addotti argomenti tratti da disposizioni sia di diritto nazionale (contenute negli articoli del d.lgs.
n.297/94 e nelle clausole dei CCNL che prevedono il diritto-dovere di aggiornamento professionale dei docenti), sia di diritto sovranazionale, in particolare l'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato recepito nella direttiva n.1999/70 CE, che, com'è noto, all'art.4, 1° comma, vieta disparità di trattamento nelle condizioni d'impiego tra tali categorie di lavoratori, salvo quelle giustificate da ragioni obiettive o da legittime finalità di politica sociale.
Sul punto si è pronunciata la Corte di Giustizia dell'Unione Europea con ordinanza
(sezione VI) del 18 maggio 2022, n.450 (in causa tra ). CP_4 Controparte_1
Nell'ordinanza (peraltro seguita dall'iniziativa del Governo nazionale di riconoscere il beneficio per il 2023 ai docenti precari con incarico di supplenza per l'intero anno scolastico su posti disponibili e vacanti, cd. supplenza su posti dell'organico di diritto, di cui all'art.4, comma 1, L.124/99, mediante il d.l. n.69/2023, conv. in L.103/23) la
Corte ha accolto la tesi attorea, che esclude potersi ravvisare nelle diverse tipologie contrattuali, a tempo indeterminato ed a termine, in base alle quali è regolata la prestazione dell'attività di docente alle dipendenze del Controparte_1
, una giustificazione oggettiva che renda incomparabili, circa la condizione
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d'impiego in esame (così definita la carta dalla Corte), i docenti “precari” ai colleghi con contratto a tempo indeterminato.
Nella citata ordinanza la Corte di giustizia ha statuito, in particolare, quanto segue:
“La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il
18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28
5 di 10 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del
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, e non al personale docente a tempo determinato di tale , il Controparte_1 CP_1 beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”.
L'applicazione concreta del disposto dell'ordinanza resa dalla Corte di Giustizia dell'Unione europea ha tuttavia suscitato dubbi interpretativi nella giurisprudenza di merito, sotto vari profili di natura dogmatica e pratica, dubbi la cui soluzione è stata rimessa, con ordinanza di rinvio pregiudiziale del Tribunale di Taranto ex art.363 bis
c.p.c., alla S.C., che si è di recente espressa nella sentenza n.29961 del 27 ottobre 2023, di cui si riprenderanno le conclusioni nella parte d'interesse per la risoluzione delle questioni che formano oggetto della presente controversia.
La prima questione concerne l'effettiva sussistenza o meno di comparabilità obiettiva tra la situazione lavorativa dei docenti precari con contratto a tempo determinato della tipologia indicata nel ricorso introduttivo del presente giudizio (contratti per il conferimento di incarichi di supplenza sino al termine delle attività didattiche) e la situazione lavorativa dei docenti di ruolo.
La Corte di cassazione ha dato risposta affermativa all'interrogativo e tale risposta costituisce la premessa necessaria perché possa applicarsi il disposto dell'art.4, comma
1, dell'accordo quadro europeo sul contratto di lavoro a tempo determinato, che, nella parte in cui osta all'adozione di una disciplina differenziata circa le condizioni d'impiego dei docenti con riguardo all'erogazione di un contributo alle spese di
6 di 10 formazione ed aggiornamento professionale degli stessi, si configura quale disposizione immediatamente applicabile nell'ordinamento nazionale.
Infatti, all'interrogativo circa l'individuazione della platea dei destinatari del bonus la
S.C. ha dato risposta affermativa, nella citata sentenza n.29961/23, proprio sulla base della direttiva 1999/70 CE, enunciando il seguente principio: “la Carta Docente di cui alla L.107 del 2015, art.1, comma 121, spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi della L. n.124 del 1999, art.4, comma 1, o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi della L. n.124 del 1999, art.4, comma 2”.
Il giudicante si uniforma a tale principio, di cui fa proprie le ragioni, per l'esposizione delle quali, ex art.118 disp. att. c.p.c., rinvia alla motivazione della sentenza della S.C. intervenuta a determinare la platea dei destinatari del beneficio per cui è causa, all'esito della decisione dell'organo monopolista dell'interpretazione del diritto dell'Unione europea relativa alla portata del principio di non discriminazione tra i lavoratori a termine e quelli a tempo indeterminato;
peraltro una determinazione era necessaria, poiché nell'ordinamento italiano la disciplina del rapporto di lavoro dei docenti precari prevede una varietà di tipologie di incarichi a tempo determinato, definite nella L. n.124 del 1999, art.4, a seconda della durata del contratto in rapporto alla durata complessiva dell'anno scolastico ed a seconda anche che esso sia volto a supplire alla vacanza del posto o alla indisponibilità del titolare.
Nella specie, con riferimento al servizio prestato dalla parte ricorrente negli aa.ss.
2020/21, 2022/23 e 2023/24, si rinviene una delle tipologie di cui ai primi due commi della disposizione, per cui: “1. Alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento che risultino effettivamente vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico, qualora non sia possibile provvedere con il personale docente di ruolo delle dotazioni organiche provinciali o mediante l'utilizzazione del personale in soprannumero, e sempreché ai posti medesimi non sia stato già assegnato a qualsiasi titolo personale di ruolo, si provvede mediante il conferimento di supplenze annuali, in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale docente di ruolo.
2. Alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento non vacanti che si rendano di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico si provvede mediante il conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche. Si provvede parimenti al conferimento di supplenze temporanee fino
7 di 10 al termine delle attività didattiche per la copertura delle ore di insegnamento che non concorrono a costituire cattedre o posti orario”.
Ritiene pertanto il giudicante che l'azione promossa al fine di ottenere una sentenza di condanna all'accredito dell'importo della carta docente debba essere accolta.
Relativamente all'anno scolastico 2021/22, sebbene la parte ricorrente abbia prestato servizio alle dipendenze dell'Amministrazione in forza di contratti di lavoro a tempo indeterminato di durata complessiva inferiore a quella compresa tra l'inizio delle lezioni e la data finale di esse, deve considerarsi quanto segue.
In generale, il principio di non discriminazione di cui all'art.4 dell'accordo quadro osta all'adozione di una disciplina differenziata circa le condizioni d'impiego dei docenti con riguardo all'erogazione di un contributo alle spese di formazione ed aggiornamento professionale degli stessi, configurandosi tale principio quale disposizione immediatamente applicabile nell'ordinamento nazionale.
Si ha presente che l'individuazione della platea dei destinatari del bonus in base alla direttiva 1999/70 CE non si risolve, giusta la sentenza n.29961/23, in un'identificazione di essi nella generalità dei docenti contratto a tempo determinato, enunciandosi il seguente principio: “la Carta Docente di cui alla L.107 del 2015, art.1, comma 121, spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi della
L. n.124 del 1999, art.4, comma 1, o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi della L. n.124 del 1999, art.4, comma 2”.
Sennonché, nelle more del rinvio della presente causa per la discussione, è poi intervenuta nuovamente la CGUE, con decisione della sez. X, 03/07/2025, n.268, in esito a rinvio pregiudiziale del Tribunale di Lecce, fornendo la seguente interpretazione:
"La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il
18 marzo 1999, che figura in allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che: essa osta a una normativa nazionale, come interpretata da un giudice nazionale supremo, che riserva il beneficio della carta elettronica dell'importo nominale di EUR 500 annui, che consente l'acquisto di diversi beni e servizi destinati a sostenere la formazione continua dei docenti, ai docenti di ruolo e ai docenti non di ruolo che effettuano supplenze per la durata dell'anno scolastico, ad esclusione dei docenti non di ruolo che effettuano supplenze di breve durata, a meno che tale esclusione non sia giustificata da ragioni oggettive ai sensi di
8 di 10 tale disposizione. Il solo fatto che l'attività di questi ultimi non sia destinata a protrarsi fino al termine dell'anno scolastico non costituisce una siffatta ragione oggettiva".
Il giudicante si uniforma al principio espresso dalla CGUE nella sentenza citata, di cui fa proprie le ragioni, per l'esposizione delle quali, ex art.118 disp. att. c.p.c., siccome applicabile anche con riferimento alle pronunce di tale organo giurisdizionale rinvia alla motivazione della sentenza decisione intervenuta a determinare la platea dei destinatari del beneficio per cui è causa.
Nello specifico, poi, assume specifico rilievo la circostanza dell'aver la parte attrice prestato servizio durante l'anno scolastico 2021/22 per oltre centottanta giorni, come si evince dalle date iniziali e finali dei contratti a termine stipulati per tale anno scolastico: dal 21/09/2021 al 01/04/2022 (orario settimanale: 5), dal 04/10/2021 al 30/12/2021
(orario settimanale: 12), dal 31/12/2021 al 31/03/2022 (orario settimanale: 12), dal
01/04/2022 al 08/06/2022 (orario settimanale: 12), dal 04/04/2022 al 05/04/2022 (orario settimanale: 7).
Già la sola durata del rapporto di lavoro con orario settimanale pari a n.5 ore, svoltosi tra il 21/09/2021 ed il 01/04/2022, di oltre sei mesi, supera quella prevista dalla disciplina ratione temporis applicabile ai fini della valutazione come anno di servizio pieno.
Irrilevante è, infatti, la circostanza che nella specie non si rinviene una delle due tipologie contrattuali di cui ai primi due commi dell'art.4 L n.124/99, dovendo aversi riguardo alla durata complessiva dei contratti a termine, che, eccedendo quella di 180 giorni, rende il servizio prestato valutabile come quello reso per l'intera durata dell'anno scolastico ex art.489 d.lgs. n.297/94 nella dizione illo tempore vigente, per cui
“Ai fini del riconoscimento di cui ai precedenti articoli il servizio di insegnamento è da considerarsi come anno scolastico intero se ha avuto la durata prevista agli effetti della validità dell'anno dall'ordinamento scolastico vigente al momento della prestazione”.
Tale disposizione è stata autenticamente interpretata dall'art.11, comma 14, L.124/99, sempre nella dizione applicabile per l'anno scolastico 2021/22, norma che così statuiva:
“Il comma 1 dell'art. 489 del testo unico è da intendere nel senso che il servizio di insegnamento non di ruolo prestato a decorrere dall'anno scolastico 1974-1975 è considerato come anno scolastico intero se ha avuto la durata di almeno 180 giorni oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale”.
9 di 10 In conclusione, va riconosciuto a favore della parte ricorrente il diritto alla corresponsione dell'importo della carta docente per tutti gli anni scolastici indicati in ricorso e l'Amministrazione va condannata all'accredito dell'importo del bonus, oltre gli interessi legali ed il risarcimento del maggior danno da svalutazione monetaria del credito ai sensi degli artt.429, co.3, c.p.c. e 150 disp. att. c.p.c., nei limiti di cui all'art. 22 comma 36 l. 23 dicembre 1994 n. 724.
Le spese di lite seguono la regola generale della soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Nell'individuazione dello scaglione di valore, tra quelli previsti nella tabella per le cause di lavoro allegata al d.m. n.55 del 2014, si considera l'importo di tre carte docente pari ad € 500,00 ciascuna e si dimidia il valore medio di liquidazione dei compensi difensivi, pari ad € 2.616,00, stante il carattere “seriale” del contenzioso.
Questi i motivi del retroscritto dispositivo.
Così deciso in Teramo in data di deposito telematico.
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dr.Giuseppe Marcheggiani
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