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Sentenza 25 gennaio 2025
Sentenza 25 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 25/01/2025, n. 141 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 141 |
| Data del deposito : | 25 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2436/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Prima Sezione Civile in composizione monocratica, in persona del giudice Rosangela Viteritti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.2436 del R.G.V.G. dell'anno 2024, trattenuta in decisione all'udienza del 8.1.25, vertente
TRA avv. rappresentata e difesa dall'avv. Leonardo Rania Pt_1 Parte_2
RICORRENTE
E
, contumace;
Controparte_1
CONVENUTI
Oggetto: opposizione ex art. 170 D.P.R. 115/02.
Conclusioni: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
L'istante, premesso che il tribunale con decreto comunicato il 03.07.2024, ha liquidato “all'Avv. GACCIONE
ANNA MARIA per spese e competenze difensive la somma complessiva di € 900,00 oltre il 15% per rimborso spese forfettarie e oltre ancora IVA e CAP come per legge” per l'attività professionale svolta in favore di nel proc. civ. R.G. 781/2024 avente ad oggetto la cessazione effetti civili del matrimonio Parte_3 contratto con deduce l'erroneità di detto provvedimento, avendo il Tribunale liquidato il Parte_4 compenso in favore dell'avvocato disapplicando i parametri fissati dal DM n.55 del 2014 e senza specificare il valore della causa, che andava invece individuato secondo il criterio residuale previsto dall'art. 5 co 5 del DM 55/14, come valore indeterminabile, con la conseguenza che la determinazione del compenso in € 900,00 è apodittica, illogica ed erronea.
Rileva inoltre che il Tribunale non ha specificato le fasi giudiziali che determinano l'importo della liquidazione come previsto dall'art.4 del DM 55/2014, comma 5.
pagina 1 di 3 Su tali basi chiede: accertare, ritenere e dichiarare, l'illegittimità del decreto impugnato nella parte in cui lo stesso dispone in ordine alla ridotta liquidazione del compenso professionale in favore del sottoscritto avvocato, quale difensore di parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, nella causa Parte_3
avente ad oggetto cessazione degli effetti civili del matrimonio, iscritta al n. 781/2024 RGAC del Tribunale di Cosenza e, per l'effetto, ed in riforma del decreto opposto, liquidare, a titolo di compenso professionale, ed in favore della ricorrente, la somma di € 1.453,00 e/o subordinatamente quella diversa somma che risulterà dovuta e/o ritenuta equa e giusta, oltre accessori di legge, con ogni conseguente statuizione, con vittoria di spese.
Il reclamo deve trovare accoglimento, atteso che l'importo liquidato dal Tribunale non risulta in linea con i parametri stabiliti dal D.M. 55/2014.
L'art. 5, comma 6, del predetto decreto prevede infatti che: "Le cause di valore indeterminabile si considerano di regola e a questi fini di valore non inferiore a Euro 26.000,00 e non superiore a Euro
260.000,00, tenuto conto dell'oggetto e della complessità della controversia".
Come ripetutamente affermato dalla Suprema Corte (cass.2022/10663, 2022/968) tale previsione va intesa nel senso che, ove la causa debba essere considerata di valore indeterminabile, trovano applicazione i parametri previsti per le cause di valore non inferiore ad € 26.000,00 e non superiore ad € 260.000,00 (Cass.
n. 22330/2020; n. 4844/2019; n. 24076/2019). Di valore non inferiore a € 26.000 vuol dire che € 26.000 rappresenta il valore da cui partire per individuare lo scaglione applicabile" (Cass. n. 18671/20189).
Da ciò consegue che lo scaglione tariffario per le cause di valore indeterminabile di bassa complessità può essere quello compreso tra € 5.201,00 e € 26.000,00 (Cass. 29821/2019; 11887/2019).
Quindi, tenuto conto dei criteri stabiliti dagli artt. 82, in base al quale i compensi non devono risultare superiori ai valori medi delle tariffe professionali vigenti e considerate le caratteristiche concrete del procedimento e dell'attività difensiva svolta dal difensore istante, l'onorario può essere quantificato nella misura di € 2.000,00 (€ 500,00 fase di studio, € 400,00 per la fase introduttiva e € 1.100,00 per la fase decisoria), applicando per ciascuna fase una somma compresa tra il minimo e medio tabellare.
Infine, ai sensi dell'art.130 d.p.r. 115/02, l'importo spettante al difensore deve essere ridotto della metà.
Gli esborsi sostenuti vanno rimborsati, mentre appare equo disporre la compensazione dei compensi, atteso il comportamento del ministero che non si è opposto all'accoglimento del reclamo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
- accoglie il reclamo, ed in riforma del decreto impugnato, liquida in favore dell'avv. Controparte_2 la complessiva somma di € 1.000,00, oltre rimborso forfetario iva e cpa, a carico dell'erario;
pagina 2 di 3 -compensate le altre spese, condanna il a rimborsare al ricorrente gli esborsi sostenuti Controparte_3 che si liquidano in € 125,00.
Si comunichi al beneficiario, alle parti ed al P.M..
Cosenza, 25 gennaio 2025
Il Giudice
Rosangela Viteritti
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Prima Sezione Civile in composizione monocratica, in persona del giudice Rosangela Viteritti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.2436 del R.G.V.G. dell'anno 2024, trattenuta in decisione all'udienza del 8.1.25, vertente
TRA avv. rappresentata e difesa dall'avv. Leonardo Rania Pt_1 Parte_2
RICORRENTE
E
, contumace;
Controparte_1
CONVENUTI
Oggetto: opposizione ex art. 170 D.P.R. 115/02.
Conclusioni: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
L'istante, premesso che il tribunale con decreto comunicato il 03.07.2024, ha liquidato “all'Avv. GACCIONE
ANNA MARIA per spese e competenze difensive la somma complessiva di € 900,00 oltre il 15% per rimborso spese forfettarie e oltre ancora IVA e CAP come per legge” per l'attività professionale svolta in favore di nel proc. civ. R.G. 781/2024 avente ad oggetto la cessazione effetti civili del matrimonio Parte_3 contratto con deduce l'erroneità di detto provvedimento, avendo il Tribunale liquidato il Parte_4 compenso in favore dell'avvocato disapplicando i parametri fissati dal DM n.55 del 2014 e senza specificare il valore della causa, che andava invece individuato secondo il criterio residuale previsto dall'art. 5 co 5 del DM 55/14, come valore indeterminabile, con la conseguenza che la determinazione del compenso in € 900,00 è apodittica, illogica ed erronea.
Rileva inoltre che il Tribunale non ha specificato le fasi giudiziali che determinano l'importo della liquidazione come previsto dall'art.4 del DM 55/2014, comma 5.
pagina 1 di 3 Su tali basi chiede: accertare, ritenere e dichiarare, l'illegittimità del decreto impugnato nella parte in cui lo stesso dispone in ordine alla ridotta liquidazione del compenso professionale in favore del sottoscritto avvocato, quale difensore di parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, nella causa Parte_3
avente ad oggetto cessazione degli effetti civili del matrimonio, iscritta al n. 781/2024 RGAC del Tribunale di Cosenza e, per l'effetto, ed in riforma del decreto opposto, liquidare, a titolo di compenso professionale, ed in favore della ricorrente, la somma di € 1.453,00 e/o subordinatamente quella diversa somma che risulterà dovuta e/o ritenuta equa e giusta, oltre accessori di legge, con ogni conseguente statuizione, con vittoria di spese.
Il reclamo deve trovare accoglimento, atteso che l'importo liquidato dal Tribunale non risulta in linea con i parametri stabiliti dal D.M. 55/2014.
L'art. 5, comma 6, del predetto decreto prevede infatti che: "Le cause di valore indeterminabile si considerano di regola e a questi fini di valore non inferiore a Euro 26.000,00 e non superiore a Euro
260.000,00, tenuto conto dell'oggetto e della complessità della controversia".
Come ripetutamente affermato dalla Suprema Corte (cass.2022/10663, 2022/968) tale previsione va intesa nel senso che, ove la causa debba essere considerata di valore indeterminabile, trovano applicazione i parametri previsti per le cause di valore non inferiore ad € 26.000,00 e non superiore ad € 260.000,00 (Cass.
n. 22330/2020; n. 4844/2019; n. 24076/2019). Di valore non inferiore a € 26.000 vuol dire che € 26.000 rappresenta il valore da cui partire per individuare lo scaglione applicabile" (Cass. n. 18671/20189).
Da ciò consegue che lo scaglione tariffario per le cause di valore indeterminabile di bassa complessità può essere quello compreso tra € 5.201,00 e € 26.000,00 (Cass. 29821/2019; 11887/2019).
Quindi, tenuto conto dei criteri stabiliti dagli artt. 82, in base al quale i compensi non devono risultare superiori ai valori medi delle tariffe professionali vigenti e considerate le caratteristiche concrete del procedimento e dell'attività difensiva svolta dal difensore istante, l'onorario può essere quantificato nella misura di € 2.000,00 (€ 500,00 fase di studio, € 400,00 per la fase introduttiva e € 1.100,00 per la fase decisoria), applicando per ciascuna fase una somma compresa tra il minimo e medio tabellare.
Infine, ai sensi dell'art.130 d.p.r. 115/02, l'importo spettante al difensore deve essere ridotto della metà.
Gli esborsi sostenuti vanno rimborsati, mentre appare equo disporre la compensazione dei compensi, atteso il comportamento del ministero che non si è opposto all'accoglimento del reclamo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
- accoglie il reclamo, ed in riforma del decreto impugnato, liquida in favore dell'avv. Controparte_2 la complessiva somma di € 1.000,00, oltre rimborso forfetario iva e cpa, a carico dell'erario;
pagina 2 di 3 -compensate le altre spese, condanna il a rimborsare al ricorrente gli esborsi sostenuti Controparte_3 che si liquidano in € 125,00.
Si comunichi al beneficiario, alle parti ed al P.M..
Cosenza, 25 gennaio 2025
Il Giudice
Rosangela Viteritti
pagina 3 di 3