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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 23/09/2025, n. 253 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 253 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
N. 1021/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MARSALA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Marsala, Sezione Civile, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Francesco Paolo Pizzo Presidente rel.
Francescamaria Piruzza Giudice
Antonino Campanella Giudice
all'esito della camera di consiglio del 23/9/2025
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1021 V.G. dell'anno 2025 tra:
, (C.F. ), Parte_1 C.F._1
e
, ( Parte_2 CodiceFiscale_2
Entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Mario Cometti come da procura in atti
Ricorrenti
e con l'intervento del Pubblico Ministero
Interveniente necessario
avente ad oggetto: Modifica delle condizioni di separazione (consensuale).
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da note scritte in sostituzione dell'udienza ex art. 127ter c.p.c., depositate il 2 settembre 2025 alle quali si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Domanda delle parti
Pag. 1 a 3 1.1) Con ricorso congiunto depositato il 16 giugno 2025, e Parte_1 Parte_3
hanno chiesto disporsi la modifica delle condizioni di separazione omologate dal
[...]
Tribunale di Marsala con decreto depositato il 23 gennaio 2001 (erroneamente indicato in ricorso con la data del 9.1.2001), successivamente con decreto in data 21 aprile 2008, mediante revoca della corresponsione dell'assegno posto in capo e iin favore della PT
per l'ammontare € 600,00 mensili, rivalutabili ex indici Istat. Pt_1
A sostegno della domanda, i coniugi hanno dedotto la modifica delle precedenti condizioni reddituali deducendo che entrambi si trovano attualmente nella medesima situazione patrimoniale posto che il percepisce solo la pensione minima di anzianità Inps per PT un importo pari ad € 735,71 mensili e nel contempo, anche la percepisce la Pt_1 pensione minima di anzianità.
I ricorrenti, pertanto, ricorrendo i presupposti ex lege per domandare una modifica delle condizioni omologate così come risultanti all'esito della modifica del 21/04/2008, hanno chiesto la revoca dell'obbligo di corresponsione dell'assegno alimentare da parte di PT
a favore di che ha dichiarato di rinunciarvi.
[...] Pt_1
1.2) Con note scritte depositate in sostituzione dell'udienza ex art. 127ter c.p.c. del 2 settembre 2025, i coniugi, hanno chiesto di pronunciare sentenza che prenda atto dell'intervenuto accordo, modificando “quanto disposto nella sentenza di separazione dei coniugi emessa da Codesto On. Tribunale il 09.01.2001 e modificata in data 21/04/2008, in punto ad assegno alimentare, di cui si chiede la revoca (la moglie percepiva € 600 mensili rivalutabili Istat), dichiarando che nulla è dovuto alla SI.ra da parte Parte_1 del marito a tale titolo, per i motivi rappresentati nel suddetto ricorso”
1.3) Ebbene, deve prendersi atto della volontà delle parti di modificare le condizioni della loro separazione così come già omologate, secondo quanto sopra riportato, trattandosi di condizioni non connotate da contrarietà a norme imperative.
Il collegio deve, pertanto, prendere atto degli accordi intercorsi tra i coniugi ai sensi dell'art. 473 bis.51 c. IV c.p.c.
3) Spese di lite.
Spese di lite irripetibili, trattandosi di ricorso congiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Marsala, Sezione Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda come in epigrafe proposta, ogni ulteriore domanda ed eccezione rigettata, così provvede:
Pag. 2 a 3 1) dispone la modifica delle condizioni di separazione omologate con decreto del Tribunale di Marsala depositato il 23.01.2001, così come già modificate cono decreto in data
21.4.2008, e, per l'effetto, revoca ogni assegno posto a carico del e a favore della PT
; Pt_1
2) dichiara irripetibili le spese di lite.
Così deciso in Marsala nella camera di consiglio del 23 settembre 2025.
Il Presidente est.
Francesco Paolo Pizzo
Pag. 3 a 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MARSALA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Marsala, Sezione Civile, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Francesco Paolo Pizzo Presidente rel.
Francescamaria Piruzza Giudice
Antonino Campanella Giudice
all'esito della camera di consiglio del 23/9/2025
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1021 V.G. dell'anno 2025 tra:
, (C.F. ), Parte_1 C.F._1
e
, ( Parte_2 CodiceFiscale_2
Entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Mario Cometti come da procura in atti
Ricorrenti
e con l'intervento del Pubblico Ministero
Interveniente necessario
avente ad oggetto: Modifica delle condizioni di separazione (consensuale).
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da note scritte in sostituzione dell'udienza ex art. 127ter c.p.c., depositate il 2 settembre 2025 alle quali si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Domanda delle parti
Pag. 1 a 3 1.1) Con ricorso congiunto depositato il 16 giugno 2025, e Parte_1 Parte_3
hanno chiesto disporsi la modifica delle condizioni di separazione omologate dal
[...]
Tribunale di Marsala con decreto depositato il 23 gennaio 2001 (erroneamente indicato in ricorso con la data del 9.1.2001), successivamente con decreto in data 21 aprile 2008, mediante revoca della corresponsione dell'assegno posto in capo e iin favore della PT
per l'ammontare € 600,00 mensili, rivalutabili ex indici Istat. Pt_1
A sostegno della domanda, i coniugi hanno dedotto la modifica delle precedenti condizioni reddituali deducendo che entrambi si trovano attualmente nella medesima situazione patrimoniale posto che il percepisce solo la pensione minima di anzianità Inps per PT un importo pari ad € 735,71 mensili e nel contempo, anche la percepisce la Pt_1 pensione minima di anzianità.
I ricorrenti, pertanto, ricorrendo i presupposti ex lege per domandare una modifica delle condizioni omologate così come risultanti all'esito della modifica del 21/04/2008, hanno chiesto la revoca dell'obbligo di corresponsione dell'assegno alimentare da parte di PT
a favore di che ha dichiarato di rinunciarvi.
[...] Pt_1
1.2) Con note scritte depositate in sostituzione dell'udienza ex art. 127ter c.p.c. del 2 settembre 2025, i coniugi, hanno chiesto di pronunciare sentenza che prenda atto dell'intervenuto accordo, modificando “quanto disposto nella sentenza di separazione dei coniugi emessa da Codesto On. Tribunale il 09.01.2001 e modificata in data 21/04/2008, in punto ad assegno alimentare, di cui si chiede la revoca (la moglie percepiva € 600 mensili rivalutabili Istat), dichiarando che nulla è dovuto alla SI.ra da parte Parte_1 del marito a tale titolo, per i motivi rappresentati nel suddetto ricorso”
1.3) Ebbene, deve prendersi atto della volontà delle parti di modificare le condizioni della loro separazione così come già omologate, secondo quanto sopra riportato, trattandosi di condizioni non connotate da contrarietà a norme imperative.
Il collegio deve, pertanto, prendere atto degli accordi intercorsi tra i coniugi ai sensi dell'art. 473 bis.51 c. IV c.p.c.
3) Spese di lite.
Spese di lite irripetibili, trattandosi di ricorso congiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Marsala, Sezione Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda come in epigrafe proposta, ogni ulteriore domanda ed eccezione rigettata, così provvede:
Pag. 2 a 3 1) dispone la modifica delle condizioni di separazione omologate con decreto del Tribunale di Marsala depositato il 23.01.2001, così come già modificate cono decreto in data
21.4.2008, e, per l'effetto, revoca ogni assegno posto a carico del e a favore della PT
; Pt_1
2) dichiara irripetibili le spese di lite.
Così deciso in Marsala nella camera di consiglio del 23 settembre 2025.
Il Presidente est.
Francesco Paolo Pizzo
Pag. 3 a 3