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Sentenza 20 dicembre 2025
Sentenza 20 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 20/12/2025, n. 2144 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 2144 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 11678/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Terza Minori -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa AU GH Presidente relatrice dott. Francesco Rinaldi Giudice dott. Andrea Marchesi Giudice pronunzia la seguente
SENTENZA nel procedimento su domanda congiunta n. 11678/2025 R.G. promosso da
( ), con l'Avv. SILVIOLI FRANCESCA Parte_1 C.F._1
e
( ), con l'Avv. STEFANIA CALI Parte_2 C.F._2
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
***
«oggetto: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (ricorso congiunto)»
***
CONCLUSIONI
(come da udienza del 2.12.2025)
“1) La casa familiare, sita in Villa Carcina (Bs), Via Scaluggia n. 135, rimane assegnata al signor Pt_1
, comprensiva di arredamento, mobili e suppellettili ivi presenti, acquistato dalla coppia durante la
[...] convivenza more uxorio.
2) I figli minori e rimangono affidati ad entrambi i genitori, nelle forme dell'affido condiviso, Per_1 Per_2 mantenendo la residenza presso l'abitazione della madre alla quale è delegata l'ordinaria amministrazione.
Resta inteso che le decisioni più importanti relative all'educazione, all'istruzione ed alla salute dei figli minori saranno adottate congiuntamente da entrambi i genitori, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione e delle aspirazioni dei figli stessi.
3) Il padre vedrà i figli minori e tutte le volte che il medesimo lo desideri, previa comunicazione Per_1 Per_2 alla signora e compatibilmente agli impegni della stessa e dei minori. In ogni caso, il padre Parte_2 potrà vedere e tenere con sé i figli minori: infrasettimanalmente, una volta alla settimana, in una giornata
(compresa tra il lunedì ed il giovedì) da comunicarsi alla madre entro le 24 (ventiquattro) ore precedenti, dall'uscita da scuola (o, in periodo non scolastico, dalle ore 15.30) fino all'indomani mattina (pernotto compreso), con impegno a carico del padre di portare i minori a scuola al mattino;
a fine settimana alternati con l'altro genitore, dal venerdì sera dall'uscita da scuola (o, in periodo non scolastico, dalle ore 15.30) alla domenica sera fino alle 20:30, con impegno a carico del padre di accompagnare i minori presso l'abitazione materna dopo cena. Durante le festività natalizie, in ogni caso, il padre vedrà e terrà con sé i figli minori per sette giorni, alternando con la madre, di anno in anno, il giorno della Vigilia, di Natale ed il Capodanno;
mentre, durante le festività pasquali, il padre vedrà e terrà con sé e per tre giorni, alternando Per_1 Per_2 con la madre, di anno in anno, il giorno di Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo, salvo diverso accordo tra i genitori e, comunque, previo reciproco preavviso. Durante le vacanze estive, inoltre, il padre trascorrerà con Per_1
e sino a 2 (due) settimane, anche non consecutive;
pertanto, entrambi i genitori dovranno accordarsi, Per_2 con congruo preavviso, sul periodo prescelto e si comunicheranno reciprocamente la meta per la villeggiatura che trascorreranno con i minori. Diversi e/o ulteriori accordi in ordine alla frequentazione tra il padre ed i figli minori verranno stabiliti dai genitori secondo le necessità ed esigenze che si dovessero presentare.
4) Il signor corrisponderà, a titolo di contributo per il mantenimento dei figli minori e Parte_1 Per_1
, la somma mensile di € 400,00 (in ragione di € 200,00 per ciascun figlio), sino a quando gli stessi non Per_2 saranno economicamente autosufficienti. Il contributo al mantenimento verrà versato alla signora Pt_2
, entro il giorno 15 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario e verrà rivalutato annualmente secondo gli
[...] indici ISTAT.
5) L'Assegno Unico per i figli verrà richiesto e percepito dai genitori nella misura del 50% ciascuno.
Parimenti le detrazioni fiscali per i figli a carico verranno ripartite tra i genitori nella misura del 50%.
6) Il padre, sig. , dichiara espressamente di rinunciare alla richiesta di restituzione nei Parte_1 confronti della madre della quota pari al 50% - e che sarebbe stata ex lege di di lui spettanza - dell'importo portato dall'assegno unico per i figli interamente percepito dalla sig.ra sino alla modifica di Parte_2 cui al punto 5 (rectius: percezione dell'assegno unico nella misura del 50% ciascuno), modifica che i genitori si impegnano ad effettuare tramite gli Enti competenti all'emissione del Provvedimento del Tribunale di
Brescia di accoglimento del presente ricorso congiunto.
7) Il padre concorrerà, altresì, nella misura del 50%, alle spese straordinarie (mediche, scolastiche) che si renderanno necessarie per i figli nonché al 50% delle ulteriori spese straordinarie, preventivamente concordate, che si renderanno necessarie per e secondo la Convenzione sul regime delle spese Per_1 Per_2 non comprese nell'assegno di mantenimento dei figli, sottoscritta tra il Tribunale Ordinario di Brescia e l'Ordine degli Avvocati di Brescia in data 14/07/16 (Prot. n. 2208/16), qui integralmente richiamata ed alla quale le parti si riportano integralmente. Il tutto a far data dall'emissione del Provvedimento del Tribunale di
Brescia di accoglimento del presente ricorso congiunto o, al più tardi, da quando i genitori inizieranno, in ossequio a quanto previsto dal pt. precedente, a percepire l'Assegno Unico al 50%. 8) Le parti, infine, si concedono reciprocamente l'assenso per il rilascio ed il rinnovo dei rispettivi passaporti e/o carte d'identità valide per l'estero per sé ed i figli minori e . Per_1 Per_2
9) I signori e dichiarano di aver risolto ogni loro rapporto economico connesso Parte_2 Parte_1 all'intercorsa e cessata relazione sentimentale e, per l'effetto, dichiarano di non aver più nulla a che pretendere reciprocamente, per alcun titolo o ragione, ad esclusione dei titoli connessi al presente accordo relativo al mantenimento ed affidamento dei figli minori.
10) Le parti concordano che gli effetti del presente accordo decorrano dalla data di sottoscrizione, salvo quanto stabilito al punto 6.
11) Spese di causa compensate tra le parti”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I ricorrenti, non coniugati, sono genitori di (nato il [...]) e (nata il [...]) e, con Per_1 Per_2 ricorso presentato in forma congiunta ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c., hanno domandato al Tribunale di dettare una regolamentazione ex artt. 337-bis e ss. c.c. in relazione alla prole.
***
Le condizioni concordate dalle parti appaiono conformi alla legge e all'interesse della prole, che si è omesso di sentire in considerazione della tenera età dei minori.
Sussistono pertanto i presupposti per l'accoglimento del ricorso.
Si dà atto altresì che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 337-bis e ss.
c.c. e 473-bis.51 c.p.c., dispone in conformità all'accordo delle parti;
spese di lite integralmente compensate fra le parti.
Così deciso a Brescia, all'esito della camera di consiglio del giorno 11.12.2025.
La Presidente
AU GH
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Terza Minori -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa AU GH Presidente relatrice dott. Francesco Rinaldi Giudice dott. Andrea Marchesi Giudice pronunzia la seguente
SENTENZA nel procedimento su domanda congiunta n. 11678/2025 R.G. promosso da
( ), con l'Avv. SILVIOLI FRANCESCA Parte_1 C.F._1
e
( ), con l'Avv. STEFANIA CALI Parte_2 C.F._2
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
***
«oggetto: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (ricorso congiunto)»
***
CONCLUSIONI
(come da udienza del 2.12.2025)
“1) La casa familiare, sita in Villa Carcina (Bs), Via Scaluggia n. 135, rimane assegnata al signor Pt_1
, comprensiva di arredamento, mobili e suppellettili ivi presenti, acquistato dalla coppia durante la
[...] convivenza more uxorio.
2) I figli minori e rimangono affidati ad entrambi i genitori, nelle forme dell'affido condiviso, Per_1 Per_2 mantenendo la residenza presso l'abitazione della madre alla quale è delegata l'ordinaria amministrazione.
Resta inteso che le decisioni più importanti relative all'educazione, all'istruzione ed alla salute dei figli minori saranno adottate congiuntamente da entrambi i genitori, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione e delle aspirazioni dei figli stessi.
3) Il padre vedrà i figli minori e tutte le volte che il medesimo lo desideri, previa comunicazione Per_1 Per_2 alla signora e compatibilmente agli impegni della stessa e dei minori. In ogni caso, il padre Parte_2 potrà vedere e tenere con sé i figli minori: infrasettimanalmente, una volta alla settimana, in una giornata
(compresa tra il lunedì ed il giovedì) da comunicarsi alla madre entro le 24 (ventiquattro) ore precedenti, dall'uscita da scuola (o, in periodo non scolastico, dalle ore 15.30) fino all'indomani mattina (pernotto compreso), con impegno a carico del padre di portare i minori a scuola al mattino;
a fine settimana alternati con l'altro genitore, dal venerdì sera dall'uscita da scuola (o, in periodo non scolastico, dalle ore 15.30) alla domenica sera fino alle 20:30, con impegno a carico del padre di accompagnare i minori presso l'abitazione materna dopo cena. Durante le festività natalizie, in ogni caso, il padre vedrà e terrà con sé i figli minori per sette giorni, alternando con la madre, di anno in anno, il giorno della Vigilia, di Natale ed il Capodanno;
mentre, durante le festività pasquali, il padre vedrà e terrà con sé e per tre giorni, alternando Per_1 Per_2 con la madre, di anno in anno, il giorno di Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo, salvo diverso accordo tra i genitori e, comunque, previo reciproco preavviso. Durante le vacanze estive, inoltre, il padre trascorrerà con Per_1
e sino a 2 (due) settimane, anche non consecutive;
pertanto, entrambi i genitori dovranno accordarsi, Per_2 con congruo preavviso, sul periodo prescelto e si comunicheranno reciprocamente la meta per la villeggiatura che trascorreranno con i minori. Diversi e/o ulteriori accordi in ordine alla frequentazione tra il padre ed i figli minori verranno stabiliti dai genitori secondo le necessità ed esigenze che si dovessero presentare.
4) Il signor corrisponderà, a titolo di contributo per il mantenimento dei figli minori e Parte_1 Per_1
, la somma mensile di € 400,00 (in ragione di € 200,00 per ciascun figlio), sino a quando gli stessi non Per_2 saranno economicamente autosufficienti. Il contributo al mantenimento verrà versato alla signora Pt_2
, entro il giorno 15 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario e verrà rivalutato annualmente secondo gli
[...] indici ISTAT.
5) L'Assegno Unico per i figli verrà richiesto e percepito dai genitori nella misura del 50% ciascuno.
Parimenti le detrazioni fiscali per i figli a carico verranno ripartite tra i genitori nella misura del 50%.
6) Il padre, sig. , dichiara espressamente di rinunciare alla richiesta di restituzione nei Parte_1 confronti della madre della quota pari al 50% - e che sarebbe stata ex lege di di lui spettanza - dell'importo portato dall'assegno unico per i figli interamente percepito dalla sig.ra sino alla modifica di Parte_2 cui al punto 5 (rectius: percezione dell'assegno unico nella misura del 50% ciascuno), modifica che i genitori si impegnano ad effettuare tramite gli Enti competenti all'emissione del Provvedimento del Tribunale di
Brescia di accoglimento del presente ricorso congiunto.
7) Il padre concorrerà, altresì, nella misura del 50%, alle spese straordinarie (mediche, scolastiche) che si renderanno necessarie per i figli nonché al 50% delle ulteriori spese straordinarie, preventivamente concordate, che si renderanno necessarie per e secondo la Convenzione sul regime delle spese Per_1 Per_2 non comprese nell'assegno di mantenimento dei figli, sottoscritta tra il Tribunale Ordinario di Brescia e l'Ordine degli Avvocati di Brescia in data 14/07/16 (Prot. n. 2208/16), qui integralmente richiamata ed alla quale le parti si riportano integralmente. Il tutto a far data dall'emissione del Provvedimento del Tribunale di
Brescia di accoglimento del presente ricorso congiunto o, al più tardi, da quando i genitori inizieranno, in ossequio a quanto previsto dal pt. precedente, a percepire l'Assegno Unico al 50%. 8) Le parti, infine, si concedono reciprocamente l'assenso per il rilascio ed il rinnovo dei rispettivi passaporti e/o carte d'identità valide per l'estero per sé ed i figli minori e . Per_1 Per_2
9) I signori e dichiarano di aver risolto ogni loro rapporto economico connesso Parte_2 Parte_1 all'intercorsa e cessata relazione sentimentale e, per l'effetto, dichiarano di non aver più nulla a che pretendere reciprocamente, per alcun titolo o ragione, ad esclusione dei titoli connessi al presente accordo relativo al mantenimento ed affidamento dei figli minori.
10) Le parti concordano che gli effetti del presente accordo decorrano dalla data di sottoscrizione, salvo quanto stabilito al punto 6.
11) Spese di causa compensate tra le parti”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I ricorrenti, non coniugati, sono genitori di (nato il [...]) e (nata il [...]) e, con Per_1 Per_2 ricorso presentato in forma congiunta ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c., hanno domandato al Tribunale di dettare una regolamentazione ex artt. 337-bis e ss. c.c. in relazione alla prole.
***
Le condizioni concordate dalle parti appaiono conformi alla legge e all'interesse della prole, che si è omesso di sentire in considerazione della tenera età dei minori.
Sussistono pertanto i presupposti per l'accoglimento del ricorso.
Si dà atto altresì che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 337-bis e ss.
c.c. e 473-bis.51 c.p.c., dispone in conformità all'accordo delle parti;
spese di lite integralmente compensate fra le parti.
Così deciso a Brescia, all'esito della camera di consiglio del giorno 11.12.2025.
La Presidente
AU GH