Art. 3. Modifica alle norme di attuazione, di coordinamento
e transitorie del codice di procedura penale 1. All'articolo 89-bis, comma 2, primo periodo, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale , di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 , sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « o, comunque, dati personali relativi a soggetti diversi dalle parti ». Note all'art. 3:
- Si riporta l'articolo 89-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale , come modificato dalla presente legge:
«Art. 89-bis (Archivio delle intercettazioni). - 1.
Nell'archivio digitale istituito dall'art. 269, comma 1, del codice, tenuto sotto la direzione e la sorveglianza del Procuratore della Repubblica, sono custoditi i verbali, gli atti e le registrazioni delle intercettazioni a cui afferiscono.
2. L'archivio e' gestito con modalita' tali da assicurare la segretezza della documentazione relativa alle intercettazioni non necessarie per il procedimento, ed a quelle irrilevanti o di cui e' vietata l'utilizzazione ovvero riguardanti categorie particolari di dati personali come definiti dalla legge o dal regolamento in materia o, comunque, dati personali relativi a soggetti diversi dalle parti. Il Procuratore della Repubblica impartisce, con particolare riguardo alle modalita' di accesso, le prescrizioni necessarie a garantire la tutela del segreto su quanto ivi custodito.
3. All'archivio possono accedere, secondo quanto stabilito dal codice, il giudice che procede e i suoi ausiliari, il pubblico ministero e i suoi ausiliari, ivi compresi gli ufficiali di polizia giudiziaria delegati all'ascolto, i difensori delle parti, assistiti, se necessario, da un interprete. Ogni accesso e' annotato in apposito registro, gestito con modalita' informatiche; in esso sono indicate data, ora iniziale e finale, e gli atti specificamente consultati.
4. I difensori delle parti possono ascoltare le registrazioni con apparecchio a disposizione dell'archivio e possono ottenere copia delle registrazioni e degli atti quando acquisiti a norma degli articoli 268, 415-bis e 454 del codice. Ogni rilascio di copia e' annotato in apposito registro, gestito con modalita' informatiche; in esso sono indicate data e ora di rilascio e gli atti consegnati in copia.».
e transitorie del codice di procedura penale 1. All'articolo 89-bis, comma 2, primo periodo, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale , di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 , sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « o, comunque, dati personali relativi a soggetti diversi dalle parti ». Note all'art. 3:
- Si riporta l'articolo 89-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale , come modificato dalla presente legge:
«Art. 89-bis (Archivio delle intercettazioni). - 1.
Nell'archivio digitale istituito dall'art. 269, comma 1, del codice, tenuto sotto la direzione e la sorveglianza del Procuratore della Repubblica, sono custoditi i verbali, gli atti e le registrazioni delle intercettazioni a cui afferiscono.
2. L'archivio e' gestito con modalita' tali da assicurare la segretezza della documentazione relativa alle intercettazioni non necessarie per il procedimento, ed a quelle irrilevanti o di cui e' vietata l'utilizzazione ovvero riguardanti categorie particolari di dati personali come definiti dalla legge o dal regolamento in materia o, comunque, dati personali relativi a soggetti diversi dalle parti. Il Procuratore della Repubblica impartisce, con particolare riguardo alle modalita' di accesso, le prescrizioni necessarie a garantire la tutela del segreto su quanto ivi custodito.
3. All'archivio possono accedere, secondo quanto stabilito dal codice, il giudice che procede e i suoi ausiliari, il pubblico ministero e i suoi ausiliari, ivi compresi gli ufficiali di polizia giudiziaria delegati all'ascolto, i difensori delle parti, assistiti, se necessario, da un interprete. Ogni accesso e' annotato in apposito registro, gestito con modalita' informatiche; in esso sono indicate data, ora iniziale e finale, e gli atti specificamente consultati.
4. I difensori delle parti possono ascoltare le registrazioni con apparecchio a disposizione dell'archivio e possono ottenere copia delle registrazioni e degli atti quando acquisiti a norma degli articoli 268, 415-bis e 454 del codice. Ogni rilascio di copia e' annotato in apposito registro, gestito con modalita' informatiche; in esso sono indicate data e ora di rilascio e gli atti consegnati in copia.».