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Sentenza 19 maggio 2025
Sentenza 19 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 19/05/2025, n. 938 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 938 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MESSINA
SECONDA SEZIONE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Onorario di Pace, dr.ssa Antonella Sidoti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al R.G. n. 2092/15, promossa con atto di citazione notificato in data
13 aprile 2015, introitata a sentenza, con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c., in data
17.01.25 e pendente
TRA
in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in Roma, Parte_1
Via Cipro n. 4/A, elettivamente domiciliata in Roma, Piazzale Clodio n. 61, presso lo studio dell'Avv. Daniel Camerini, dal quale è rappresentata e difesa, giusta procura a margine dell'atto di citazione, P.I. P.IVA_1
opponente
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in Messina, CP_1
Via N. Fabrizi n. 31, elettivamente domiciliata in Messina, Via dei Mille n. 100, presso lo studio dell'Avv. Salvatore Ruggero Arena, dal quale è rappresentata e difesa, giusta procura in atti, P.I. P.IVA_2
opposta
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo.
IN FATTO E IN DIRITTO Preliminarmente, si osserva che non si è proceduto alla redazione dello svolgimento del processo, in applicazione dell'art. 132 c.p.c., come novellato dall'art. 45, comma 17, legge n. 69/09, secondo il quale la sentenza deve contenere unicamente la “concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”.
Tanto premesso, quanto agli elementi di fatto si rinvia all'atto di citazione, alla comparsa di risposta e a tutte le memorie depositate nel corso del giudizio.
Con atto di citazione notificato in data 13.04.15, la proponeva opposizione Parte_1
avverso il decreto ingiuntivo n. 190/15, emesso dal Tribunale di Messina il 20.02.15, notificato il 03.03.2015, dell'importo di euro 8.034,40, oltre interessi legali e spese liquidate in complessivi euro 685,50, basato sulla fattura n. 237 del 30.03.12, con comparsa di costituzione e risposta depositata, telematicamente, in data 22.07.15 si costituiva la la quale contestava l'opposizione, con ordinanza del 15.02.16 CP_1
veniva concessa la provvisoria esecuzione del d.i. opposto e venivano concessi i termini di cui all'art. 183, sesto comma, c.p.c., con ordinanza riservata del 07.01.19 veniva ammesso l'interrogatorio formale dell'amministratore della e la prova testimoniale richiesta CP_1
dalle parti, successivamente la parte opponente veniva dichiarata decaduta dalla prova e con ordinanza riservata del 31.03.22 la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 07.12.22 e, dopo alcuni rinvii, con ordinanza del 17.01.25, la causa veniva assunta a sentenza, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Va, preliminarmente, esaminata l'eccezione di incompetenza per territorio del giudice adito in favore del Tribunale di Roma sollevata dalla società opponente, la quale è infondata essendo applicabile al caso di specie l'art. 20 c.p.c., il quale prevede che l'attore
(in questo caso la società ricorrente in sede di procedimento monitorio) possa scegliere
“alternativamente” tra il foro in cui l'obbligazione al pagamento è sorta o il foro in cui l'obbligazione doveva essere eseguita, poiché quest'ultimo coincide con il foro di
Messina, dovendo il pagamento della fattura essere fatto presso il domicilio del creditore avente sede in Messina, l'eccezione non può che essere rigettata.
Nel merito l'opposizione proposta è fondata e va accolta.
Il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo costituisce un ordinario giudizio a cognizione piena nel quale le posizioni processuali delle parti sono solo formalmente
Pag. 2 di 4 invertite, incombendo sul convenuto opposto l'onere di provare il fondamento del diritto azionato con il ricorso monitorio e sull'opponente, di contro, l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, e fornire la prova dei fatti estintivi e modificativi del diritto di credito.
La fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale e alla sua funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, si inquadra tra gli atti giuridici a contenuto partecipativo e si struttura secondo le forme di una dichiarazione indirizzata all'altra parte e, in caso di contestazione, essa non costituisce prova del contratto in favore della parte che intende avvalersene, ma rappresenta un mero indizio della stipulazione di quest'ultimo e dell'esecuzione della prestazione indicata (Cass. Civ. n. 17050/2011).
Nel caso di specie, a fronte della contestazioni mosse in relazione alla fornitura di merce dalla società opponente (la quale ha negato di aver ricevuto la fornitura di cui alla fattura contestata, sostenendo che la bolla di consegna non era stata sottoscritta né dall'amministratore della né da altro soggetto facente riferimento alla Parte_1
) sarebbe stato onere della parte opposta (che come è noto nel giudizio di Pt_1
opposizione assume la posizione di attore in senso sostanziale) dimostrare i fatti costitutivi del diritto di credito azionato in giudizio, provando di aver effettivamente eseguito la fornitura di merce in relazione alla quale ha invocato il pagamento del prezzo.
Senonché l'opposta non ha assolto all'onere probatorio su di lei incombente, essendosi limitata a produrre, in relazione alla fornitura contestata, oltre alla fattura (documento di provenienza unilaterale), una bolla di consegna recante la sottoscrizione dell'esecutore del trasporto ed un'altra (illeggibile e contestata) del destinatario, ma a fronte d i t a l i contestazioni mosse dall'opponente, sarebbe stato onere dell'opposta allegare e dimostrare che il sottoscrittore della bolla, all'epoca dei fatti, fosse il legale rappresentante della o un suo dipendente. Parte_1
Ala luce di tutto ciò, non essendo stata raggiunta la prova dell'esistenza del credito nei
Pag. 3 di 4 confronti dell'odierna opponente, l'opposizione proposta va accolta e il decreto ingiuntivo opposto va revocato e dichiarato inefficace.
Le spese seguono le regole della soccombenza e, tenuto conto del tenore degli affari trattati e dei risultati conseguiti, nonché della misura media per le fasi studio, introduttiva e decisionale, vanno liquidate in complessivi euro 1.350,00 per compensi, oltre IVA, Cassa e rimborso spese generali nella misura prevista dalla legge, da distrarre in favore del procuratore anticipatario, Avv. Daniel Camerini, che ha reso la prescritta dichiarazione.
P.Q.M.
Il Giudice Onorario di Pace, dr.ssa Antonella Sidoti, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da contro così provvede: Parte_1 CP_1
1) accoglie l'opposizione proposta;
2) revoca il decreto ingiuntivo n. 190/15, emesso dal Tribunale di Messina il 20.02.15, notificato il 03.03.2015, dell'importo di euro 8.034,40, oltre interessi legali e spese liquidate in complessivi euro 685,50;
3) condanna la società opposta al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi euro 1.350,00 per compensi, oltre IVA, Cassa e rimborso spese generali nella misura prevista dalla legge, da distrarsi in favore del procuratore anticipatario, Avv. Daniel Camerini, che ha reso la prescritta dichiarazione.
Così deciso, oggi 14 maggio 2025 in Messina.
Il Giudice Onorario di Pace
Avv. Antonella Sidoti
Pag. 4 di 4
SECONDA SEZIONE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Onorario di Pace, dr.ssa Antonella Sidoti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al R.G. n. 2092/15, promossa con atto di citazione notificato in data
13 aprile 2015, introitata a sentenza, con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c., in data
17.01.25 e pendente
TRA
in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in Roma, Parte_1
Via Cipro n. 4/A, elettivamente domiciliata in Roma, Piazzale Clodio n. 61, presso lo studio dell'Avv. Daniel Camerini, dal quale è rappresentata e difesa, giusta procura a margine dell'atto di citazione, P.I. P.IVA_1
opponente
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in Messina, CP_1
Via N. Fabrizi n. 31, elettivamente domiciliata in Messina, Via dei Mille n. 100, presso lo studio dell'Avv. Salvatore Ruggero Arena, dal quale è rappresentata e difesa, giusta procura in atti, P.I. P.IVA_2
opposta
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo.
IN FATTO E IN DIRITTO Preliminarmente, si osserva che non si è proceduto alla redazione dello svolgimento del processo, in applicazione dell'art. 132 c.p.c., come novellato dall'art. 45, comma 17, legge n. 69/09, secondo il quale la sentenza deve contenere unicamente la “concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”.
Tanto premesso, quanto agli elementi di fatto si rinvia all'atto di citazione, alla comparsa di risposta e a tutte le memorie depositate nel corso del giudizio.
Con atto di citazione notificato in data 13.04.15, la proponeva opposizione Parte_1
avverso il decreto ingiuntivo n. 190/15, emesso dal Tribunale di Messina il 20.02.15, notificato il 03.03.2015, dell'importo di euro 8.034,40, oltre interessi legali e spese liquidate in complessivi euro 685,50, basato sulla fattura n. 237 del 30.03.12, con comparsa di costituzione e risposta depositata, telematicamente, in data 22.07.15 si costituiva la la quale contestava l'opposizione, con ordinanza del 15.02.16 CP_1
veniva concessa la provvisoria esecuzione del d.i. opposto e venivano concessi i termini di cui all'art. 183, sesto comma, c.p.c., con ordinanza riservata del 07.01.19 veniva ammesso l'interrogatorio formale dell'amministratore della e la prova testimoniale richiesta CP_1
dalle parti, successivamente la parte opponente veniva dichiarata decaduta dalla prova e con ordinanza riservata del 31.03.22 la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 07.12.22 e, dopo alcuni rinvii, con ordinanza del 17.01.25, la causa veniva assunta a sentenza, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Va, preliminarmente, esaminata l'eccezione di incompetenza per territorio del giudice adito in favore del Tribunale di Roma sollevata dalla società opponente, la quale è infondata essendo applicabile al caso di specie l'art. 20 c.p.c., il quale prevede che l'attore
(in questo caso la società ricorrente in sede di procedimento monitorio) possa scegliere
“alternativamente” tra il foro in cui l'obbligazione al pagamento è sorta o il foro in cui l'obbligazione doveva essere eseguita, poiché quest'ultimo coincide con il foro di
Messina, dovendo il pagamento della fattura essere fatto presso il domicilio del creditore avente sede in Messina, l'eccezione non può che essere rigettata.
Nel merito l'opposizione proposta è fondata e va accolta.
Il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo costituisce un ordinario giudizio a cognizione piena nel quale le posizioni processuali delle parti sono solo formalmente
Pag. 2 di 4 invertite, incombendo sul convenuto opposto l'onere di provare il fondamento del diritto azionato con il ricorso monitorio e sull'opponente, di contro, l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, e fornire la prova dei fatti estintivi e modificativi del diritto di credito.
La fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale e alla sua funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, si inquadra tra gli atti giuridici a contenuto partecipativo e si struttura secondo le forme di una dichiarazione indirizzata all'altra parte e, in caso di contestazione, essa non costituisce prova del contratto in favore della parte che intende avvalersene, ma rappresenta un mero indizio della stipulazione di quest'ultimo e dell'esecuzione della prestazione indicata (Cass. Civ. n. 17050/2011).
Nel caso di specie, a fronte della contestazioni mosse in relazione alla fornitura di merce dalla società opponente (la quale ha negato di aver ricevuto la fornitura di cui alla fattura contestata, sostenendo che la bolla di consegna non era stata sottoscritta né dall'amministratore della né da altro soggetto facente riferimento alla Parte_1
) sarebbe stato onere della parte opposta (che come è noto nel giudizio di Pt_1
opposizione assume la posizione di attore in senso sostanziale) dimostrare i fatti costitutivi del diritto di credito azionato in giudizio, provando di aver effettivamente eseguito la fornitura di merce in relazione alla quale ha invocato il pagamento del prezzo.
Senonché l'opposta non ha assolto all'onere probatorio su di lei incombente, essendosi limitata a produrre, in relazione alla fornitura contestata, oltre alla fattura (documento di provenienza unilaterale), una bolla di consegna recante la sottoscrizione dell'esecutore del trasporto ed un'altra (illeggibile e contestata) del destinatario, ma a fronte d i t a l i contestazioni mosse dall'opponente, sarebbe stato onere dell'opposta allegare e dimostrare che il sottoscrittore della bolla, all'epoca dei fatti, fosse il legale rappresentante della o un suo dipendente. Parte_1
Ala luce di tutto ciò, non essendo stata raggiunta la prova dell'esistenza del credito nei
Pag. 3 di 4 confronti dell'odierna opponente, l'opposizione proposta va accolta e il decreto ingiuntivo opposto va revocato e dichiarato inefficace.
Le spese seguono le regole della soccombenza e, tenuto conto del tenore degli affari trattati e dei risultati conseguiti, nonché della misura media per le fasi studio, introduttiva e decisionale, vanno liquidate in complessivi euro 1.350,00 per compensi, oltre IVA, Cassa e rimborso spese generali nella misura prevista dalla legge, da distrarre in favore del procuratore anticipatario, Avv. Daniel Camerini, che ha reso la prescritta dichiarazione.
P.Q.M.
Il Giudice Onorario di Pace, dr.ssa Antonella Sidoti, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da contro così provvede: Parte_1 CP_1
1) accoglie l'opposizione proposta;
2) revoca il decreto ingiuntivo n. 190/15, emesso dal Tribunale di Messina il 20.02.15, notificato il 03.03.2015, dell'importo di euro 8.034,40, oltre interessi legali e spese liquidate in complessivi euro 685,50;
3) condanna la società opposta al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi euro 1.350,00 per compensi, oltre IVA, Cassa e rimborso spese generali nella misura prevista dalla legge, da distrarsi in favore del procuratore anticipatario, Avv. Daniel Camerini, che ha reso la prescritta dichiarazione.
Così deciso, oggi 14 maggio 2025 in Messina.
Il Giudice Onorario di Pace
Avv. Antonella Sidoti
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