Sentenza 13 luglio 1999
Massime • 1
In tema di procedimento estradizionale, il giudice di legittimità è competente anche per il merito ai sensi dell'art. 706 cod. proc. pen., pur tuttavia la prevista estensione di competenza non può giungere fino al punto da fare carico alla Corte di Cassazione del compito di svolgere attività istruttoria, restando fermo il principio che deve essere effettuato solo l'esame cartolare limitato, peraltro, alle informazioni, allo stato, acquisite. (Nella specie la Corte ha ritenuto che l'accertamento in ordine alla esistenza in Italia a carico del ricorrente di imputazioni per gli stessi fatti per cui procedeva lo Stato estero richiedente, fosse competenza del giudice di merito il quale, compiuto l'accertamento e valutati i termini delle imputazioni, doveva giungere alla verifica sulla presunta identità del fatto).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 13/07/1999, n. 2690 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2690 |
| Data del deposito : | 13 luglio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. Fortunato PISANTI Presidente del 13/7/1999
1. Dott. Luciano DERIU Consigliere rel. SENTENZA
2. " Antonino ASSENNATO " N. 2690
3. " Eugenio AMARI " REGISTRO GENERALE
4. " Francesco SERPICO " N. 7589/99
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da AS MA OB, nato in [...] il 5- 11-1964 (alias HI NT JHEJIRICA)
avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma del 17-12-1998 con al quale veniva dichiarata la sussistenza delle condizioni favorevoli all'estradizione di BA AT BI verso l'Austria per il reato di concorso in importazione in Austria e messa in circolazione di quantità ingenti di cocaina;
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. F. SERPICO;
udito il Pubblico Ministero nella persona del SPG A. G. ABBATE che ha concluso per: In via principale, disporsi ulteriori accertamenti in merito al tenore delle imputazioni;
nel merito, RIGETTO del ricorso;
udito il difensore Avv. M. MARCURELLI che ha concluso: in via principale, Accogliersi il ricorso;
in subordine, si associa alla richiesta in via principale del PG;
OSSERVA
Con sentenza della Corte di Appello di Roma del 17-12-1998, veniva dichiarata la sussistenza delle condizioni favorevoli all'estradizione di AS MA OB (alias TH VI JHEJIRICA) verso l'Austria, Stato richiedente, per essere ivi giudicato per il reato di concorso in importazione i n Austria e messa in circolazione di quantità ingenti di cocaina (dall'agosto all'ottobre 1997), giusto mandato di cattura del tribunale di Korneuburg del 21-11-1997 e la esposizione dei fatti ascritti all'estradando, fornita dal predetto tribunale con noto del 10-8- 1998.
In particolare i giudici di merito sottolineavano che, nella parte, doveva trovare corrotta applicazione il disposto dell'art. 705 cpp. e la normativa di cui alla Convenzione Europea di estradizione firmata a Parigi il 13-12-1957 e resa esecutiva in Italia con L. 300/63, con risultando pendente in Italia alcun procedimento penale a carico del suddetto estradando per lo stesso fatto per cui era richiesta l'estradizione e, comunque, essendo facoltà dello Stato richiesto (e non obbligo) di concedere l'estradizione ex artt. 8 e 9 Convenzione Europea cit.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'estradando, deducendo la violazione dell'art. 606 lett. c) ed e) cpp. in relazione all'art. 705 co. I^ stesso codice.
In particolare, anche alla stregua dell'esito di indagini cartolari acquisite attraverso l'impegno della difesa, il ricorrente ha rilevato al pendenza in Italia di procedimento penale pe lo stesso fatto per cui era stata richiesta al sua estradizione, sicché utilmente avrebbe dovuto operare il divieto di cui al co. I^ dell'art. 705 cit., stante il principio del "ne bis in idem", con richiamo, peraltro, ai termini della sentenza n. 58 del 3-3-97 della Corte Costituzionale, vietante, anche in cui fosse applicabile la convenzione europea di estradizione, di adottare una pronuncia di estradabilità ove, comunque, risultasse pendenza di procedimento penale, con esclusione di ogni potere discrezionale del Ministro. Il ricorso va accolto in termini di annullamento della sentenza impugnata con rinvio alla Corte di Appello di Roma per nuova deliberazione sul thema della concedibilità della richiesta estradizione.
Invero, esattamente la difesa ha invocato l'eloquente portata della sentenza della Consulta n. 58/97 (proc. Priebcke); che ha tracciati inequivoci termini di interpretazione dell'art. 705 co. I^ cpp., in relazione al disposto degli artt. I e 2 L. 30-01-63 n. 300. L'impugnata decisione, infatti, si articola su principi contrari all'impostazione della questione offerta dal Giudice delle Leggi, facendo richiamo a caratteri di facoltatività di concessione dell'estradizione da parte dello Stato richiedente, pur in pendenza di procedimento penale per lo stesso fatto.
Orbene, i giudici di merito non hanno sufficientemente rappresentato in sentenza le ragioni dell'asserita assenza in Italia - a carico del ricorrente - di "alcuna imputazione per gli stessi fatti per cui procede la Autorità Austriaca" (cfr. fol. 9), ne' questa Corte Suprema, nonostante le pur tempestive e dettagliate richieste di accertamenti in merito, è allo stato, in grado di poter utilmente verificare i contenuti e la portata delle imputazioni, al fine di valutare la corretta qualificazione di "stesso fatto" di cui al co. I^ dell'art. 705 cpp. Se è vero, infatti che questo giudice di legittimità è, in tema di procedimento estradizionale, competente anche per il merito (art. 706 cpp.), è altrettanto vero che non può, tale estensione di competenza, giungere fino al punto di far carico a questa Corte di svolgere attività istruttoria, restando fermo il principio che va effettuato solo l'esame cartolare e, pertanto, sulle informazioni acquisite, allo stato.
Qualsiasi opportuno approfondimento sul punto è e deve essere carico dell'originario giudice di merito che, nella specie, avuto riguardo al fatto che è sufficiente l'iscrizione nel registro degli indagati ex art. 335 cpp., non occorrendo il rinvio a giudizio, dovrà motivatamente accertare i termini delle imputazioni, per la verifica se trattasi dello stesso fatto, comunque ostativo alla richiesta di estradizione ex art. 705 cpp. S'impone, pertanto, l'annullamento dell'impugnata sentenza con RINVIO alla corte di Appello di Roma per nuova deliberazione, uniformandosi ai termini di cui sopra. Va richiesta al Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 203 disp. att. cpp.
P.Q.M.
ANNULLA l'impugnata sentenza e RINVIA alla Corte di Appello di Roma per nuova deliberazione. MANDA alla Cancelleria di cui all'art. 203 disp. att. cpp. Così deciso in Roma, il 13 luglio 1999.
Depositato in Cancelleria il 9 agosto 1999