TAR Catanzaro, sez. II, sentenza 22/01/2026, n. 137
TAR
Ordinanza presidenziale 13 marzo 2025
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Sentenza 22 gennaio 2026

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  • Accolto
    Eccesso di potere per motivazione illogica e contraddittoria

    Il Collegio ha ritenuto che la revoca del permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo non possa basarsi su un automatismo legato alle condanne penali, ma richieda un giudizio di pericolosità sociale complessivo, considerando l'integrazione sociale, familiare e lavorativa dello straniero.

  • Accolto
    Eccesso di potere per difetto di istruttoria

    La Corte ha ritenuto che la motivazione del provvedimento impugnato fosse standardizzata e priva di riferimenti al caso concreto, mancando una valutazione complessiva della situazione del ricorrente.

  • Accolto
    Violazione dell'art. 9, comma 7, d.lgs. n. 286/98

    Il Collegio ha chiarito che l'art. 9, comma 7, d.lgs. n. 286/98 consente la revoca anche quando mancano le condizioni per il rilascio di cui al comma 4, ma ha altresì sottolineato la necessità di un giudizio di pericolosità sociale concreto e non automatico per i soggiornanti di lungo periodo.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Catanzaro, sez. II, sentenza 22/01/2026, n. 137
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro
    Numero : 137
    Data del deposito : 22 gennaio 2026
    Fonte ufficiale :

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