Ordinanza presidenziale 13 marzo 2025
Sentenza 22 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. II, sentenza 22/01/2026, n. 137 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 137 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00137/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01635/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1635 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Ettore Zagarese, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno e Questura di Crotone, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, domiciliataria “ex lege” in Catanzaro, via G. Da Fiore, 34;
per l'annullamento
del Decreto prot. n. -OMISSIS-, avente ad oggetto la revoca del permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo –-OMISSIS-
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e Questura di Crotone, con la relativa documentazione;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 gennaio 2026 il dott. VO LE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con rituale ricorso a questo Tribunale, il sig. -OMISSIS- chiedeva l’annullamento del provvedimento in epigrafe con il quale la Questura di Crotone aveva disposto la revoca del permesso di soggiorno per “soggiornanti di lungo periodo” a lui intestato, in virtù di tre condanne irrevocabili accumulate dal ricorrente tra il 1996 e il 2021 per distinti reati, inerenti, rispettivamente, alla violazione degli artt. 110, 468 e 476 c.p., dell’art. 4 l. n. 110/75, con recidiva ex art. 99, comma 4, seconda ipotesi c.p., e degli artt. 474, comma 2, e 684 c.p.; il tutto applicando la fattispecie di cui all’art. 9, commi 4 e 7, d.lgs. n. 286/98, tenendo conto di quanto previsto dal Titolo III, Capo III, Sezione II, della legge n. 633/1941 sulla tutela del diritto d’autore.
Il ricorrente, in sintesi, lamentava eccesso di potere, oltre a motivazione illogica e contraddittoria, in quanto: a) era stato dichiarato colpevole in modo definitivo per reati che neppure rientrano nel catalogo prescritto dagli artt. 380 e 381 del c.p.p., norme queste che disciplinano le misure dell’arresto in flagranza di reato e dell’arresto facoltativo, le quali, ai sensi dell’art 9 comma 4, d.lgs. 286/1998, rappresentano una delle circostanze che la P.A. deve vagliare nel giudizio discrezionale di concessione o diniego del permesso di soggiorno; b) egli aveva presentato alla Questura una domanda di aggiornamento o rinnovo del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, procedimento ad iniziativa di parte che non poteva concludersi con un provvedimento di revoca, il quale presuppone un riesercizio del potere da parte dell’Amministrazione in caso di vizio del provvedimento nel merito in quanto inopportuno, ingiusto o inadeguato, in considerazione di mutate condizioni di fatto e di diritto, circostanze – queste – del tutto assenti.
Il ricorrente lamentava anche eccesso di potere per difetto di istruttoria, in quanto non si evinceva l’autonoma attività istruttoria effettuata dalla Questura, la quale doveva approfondire – e conseguente motivare – la situazione di integrazione sociale del ricorrente stesso nel corso degli anni, senza potere procede ad alcun automatismo sulla base delle mere condanne richiamate.
Era, infine, lamentata la violazione dell’art. 9, comma 7, d.lgs. n. 286/98, in quanto l’Amministrazione aveva disposto la revoca del provvedimento di permesso di soggiorno fuori dai casi tassativi di revoca previsti da tale norma.
Si costituivano in giudizio le Amministrazioni in epigrafe per resistere al ricorso.
Dopo che il ricorrente aveva confermato il suo interesse alla pronuncia, a seguito di decreto presidenziale n. 81/2025, la causa era trattenuta in decisione alla udienza pubblica dell’8 gennaio 2026.
DIRITTO
Partendo dal terzo motivo di ricorso, il Collegio osserva che, in realtà, l’art. 9, comma 7, d.lgs. n. 286/98 consente la revoca in ogni tempo, del particolare titolo di soggiorno in questione anche quando “…c) mancano o vengano a mancare le condizioni per il rilascio, di cui al comma 4”.
E’ evidente – pertanto – che la tesi per la quale l’Amministrazione avrebbe agito fuori dai casi tassativamente previsti per la “revoca” non è condivisibile in quanto l’Amministrazione ha applicato proprio quanto previsto dai suddetti commi 4 e 7, come d’altronde esplicitamente indicato nel provvedimento impugnato.
Passando all’esame dei primi due motivi di ricorso, che possono valutarsi congiuntamente, il Collegio osserva che, in effetti, la revoca del titolo di soggiorno è stata disposta da parte dell’Amministrazione per la sola presenza delle condanne sopra richiamate e, soprattutto, per il richiamo a quanto previsto dal Titolo III, Capo III, Sezione II, della legge n. 633/1941 sulla tutela del diritto d’autore.
In realtà, la norma che prevede tale automatismo – riconosciuto come automatica causa di impossibilità di rilascio del titolo di soggiorno - si rileva solo nell’art. 26, comma 7 bis, d.lgs. n. 286/98, che però riguarda esclusivamente il titolo di soggiorno per “lavoro autonomo”.
La giurisprudenza ha precisato che la condanna con provvedimento irrevocabile per i reati di cui agli artt. 171, l. 22 aprile 1941, n. 633 e 648 c.p., ai sensi dell'art. 26, comma 7 bis, d.lg. n. 286 del 1998, con il conseguente effetto dell'automatica preclusione del rilascio del permesso di soggiorno ed espulsione dello straniero con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica, riguarda esclusivamente, per ragioni letterali e sistematiche, la fattispecie di "ingresso e soggiorno per lavoro autonomo" e non anche i titolari di permesso di soggiorno ad altro titolo (Cons. Stato, Sez. II, 8.1.20, n. 151).
Nel caso di specie si è di fronte al diverso titolo costituito dal permesso di soggiorno per lungo soggiornanti.
Ne consegue che deve essere applicata l’interpretazione giurisprudenziale, secondo la quale il diniego e la revoca del permesso di soggiorno di lungo periodo non possono essere adottati per il solo fatto che lo straniero abbia riportato sentenze penali di condanna; al contrario, tali titoli richiedono un articolato giudizio di pericolosità sociale dello straniero e una motivazione articolata su più elementi, che tenga conto anche della durata del soggiorno sul territorio nazionale e dell'inserimento sociale, familiare e lavorativo dell'interessato, tale da escludere ogni automatismo tra provvedimento sfavorevole e condanne penali (c.d. tutela rafforzata dei soggiornanti di lungo periodo); è necessaria, dunque, un'effettiva ponderazione comparativa tra l'interesse pubblico al mantenimento dell'ordine e della sicurezza e gli interessi dello straniero, sulla base di una serie di indici, quali l'esistenza di legami familiari, di un lavoro stabile, e di tutte le numerose situazioni che possono in vario modo comprovare un effettivo e pacifico radicamento sul territorio italiano in conformità alle regole fondamentali del nostro ordinamento (per tutte, da ultimo: Cons. Stato, Sez. III, 6.6.25, n. 4912; TAR Umbria, 28.8.25, n. 668; TAR Campania, SA, Sez. III, 22.8.25, n. 1424).
Ne consegue che vale la regola generale per cui la revoca del permesso di soggiorno in questione deve trovare fondamento in un giudizio complessivo di pericolosità sociale formulato in concreto dall'amministrazione nei confronti dello straniero, avuto riguardo alla complessiva personalità dell'interessato, alla sua condotta di vita, anche in termini di inserimento sociale, familiare e lavorativo, nonché alla durata del soggiorno e alla presenza di stabili legami familiari; il giudizio di pericolosità sociale, infatti, non è appannaggio esclusivo degli organi della giustizia penale, ma nella materia “de qua” è rimesso alla valutazione discrezionale dell'autorità di pubblica sicurezza e può fondarsi anche sulla tipologia di reati commessi e sulle specifiche circostanze dei fatti costituenti reato (TAR Lombardia, MI, Sez. IV, 28.4.25, n. 1444).
Nel caso di specie è assente tale valutazione di ordine globale, necessaria tanto più che il ricorrente risulta permanere sul territorio nazionale almeno dal 1996, anno della sua prima condanna.
Nel provvedimento impugnato la testuale dicitura “ tenuto conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell’interessato in questo ambito giurisdizionale e della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale ” costituisce una motivazione standardizzata, potenzialmente applicabile ad ogni istanza poiché priva di riferimenti col concreto caso esaminato, e dunque illegittima (in tal senso: TAR Calabria, Sez. II, 12.1.26, n. 28).
In definitiva è mancata una valutazione complessiva ed un esame specifico della situazione del ricorrente e ciò giustifica l’annullamento del provvedimento impugnato, con conseguente onere dell’amministrazione procedente di procedere alla riedizione del potere tenendo conto di tutte le circostanze di fatto di cui si è detto sopra, fatto salvo ogni ulteriore esito.
L’effetto conformativo della presente sentenza è illustrato in dispositivo.
Il Collegio non ritiene di modificare la decisione di reiezione della competente Commissione sul Patrocinio a spese dello Stato, in quanto tale decisione era fondata su carenza documentale che non è stata colmata neanche nella presente sede di cognizione.
Le spese devono essere compensate, alla luce delle peculiarità del caso esaminato.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato, con conseguente onere dell’amministrazione procedente di procedere al riesame della fattispecie, tenendo conto di tutte le circostanze di fatto che il ricorrente potrà dedurre in contraddittorio, sulla sua attuale attività lavorativa e su eventuali legami familiari.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 8 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
VO LE, Presidente, Estensore
Francesco Tallaro, Consigliere
Federico Baffa, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| VO LE |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.