Sentenza 9 marzo 2004
Massime • 1
In tema di estradizione verso l'estero, la valutazione compiuta dalla Corte d'Appello concerne esclusivamente la legale possibilità della estradizione passiva, esulando dalle sue attribuzioni ogni valutazione di opportunità, che rientra, invece, nell'esclusiva sfera di competenza del Ministro della Giustizia.
Commentario • 1
- 1. Salute compromessa, estradizione negata dal giudice solo se .. (Cass. 10770/19)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 9 ottobre 2019
Non può ritenersi accertato un generale rischio di trattamento inumano da parte della Croazia in caso di estradizione. In tema di estradizione verso l'estero, la valutazione compiuta dalla Corte d'appello concerne esclusivamente la legale possibilità della estradizione passiva, esulando dalle sue attribuzioni ogni valutazione di opportunità – ad esempio, sulla necessità che l'estradando debba essere curato in Italia – che rientra, invece, nell'esclusiva sfera di competenza del Ministro della Giustizia. L'unica verifica che spetta all'autorità giudiziaria italiana, laddove l'interessato abbia segnalato di essere affetto da gravi patologie, concerne il solo pericolo concreto che …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 09/03/2004, n. 15111 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15111 |
| Data del deposito : | 9 marzo 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. ACQUARONE Renato - Presidente - del 09/03/2004
Dott. DERIU Luciano - Consigliere - SENTENZA
Dott. MILO Nicola - Consigliere - N. 618
Dott. COLLA Giorgio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ROTUNDO Vincenzo - Consigliere - N. 49129/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AN RE, nata a [...] il [...];
avverso la sentenza in data 8-10-2003 della Corte di Appello di Torino;
Udita la relazione fatta dal Consigliere, Dott. Vincenzo ROTUNDO;
Udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. COSENTINO Francesco, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
FATTO
1.1. - Con sentenza in data 8-10-2003 la Corte di Appello di Torino, Sezione Seconda penale, ha dichiarato la esistenza delle condizioni necessarie per raccoglimento della richiesta di estradizione nei confronti di AN ER (attualmente agli arresti domiciliari in Italia), avanzata dal Ministero della Giustizia della Repubblica di Romania, per essere messa a disposizione della citata autorità, in quanto condannata dalla Corte di Costanta per il reato di tentato omicidio alla pena di anni otto di reclusione con decisione in data 30-4-1997, passata in giudicato e posta in esecuzione con mandat de executare del 21-5-1997;
1.2. - Avverso questa sentenza dell'8-10-2003 ha proposto ricorso per Cassazione AN RE, chiedendone l'annullamento per violazione dell'art. 606, lettera B), c.p.p. in relazione all'art. 706, comma 1, dello stesso codice.
In particolare la ricorrente rappresenta che il fatto per il quale era stata condannata avrebbe costituito "il culmine di una crisi familiare ormai risolta e causata dallo stato di ubriachezza del marito", segnalando che era stata lei stessa a soccorrere il marito e a sostenere le sue cure mediche e le spese processuali. La ricorrente sottolinea altresì di svolgere in Italia un onesto lavoro e di essersi ricongiunta con il marito, con il quale convive nella abitazione in cui attualmente si trova agli arresti domiciliari. DIRITTO
2.1. - Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza. La Corte di Appello ha correttamente rilevato che il reato per il quale è stata richiesta la estradizione non ha natura politica, non risulta prescritto o estinto ed è punito anche dalla legge italiana con pene conformi a quelle previste dalla legge rumena. La Corte di merito ha anche puntualizzato che la sentenza rumena del 30 aprile 1997 era passata in giudicato e non risultava pronunciata in violazione dei diritti fondamentali della persona, per concludere che in base alle convenzioni vigenti non vi erano elementi ostativi di qualsiasi natura contro l'accoglimento della richiesta di estradizione, essendo del tutto irrilevanti gli argomenti addotti dalla difesa (riappacificazione con il marito, vittima del tentato omicidio;
stabile inserimento nel mondo lavorativo e nel contesto sociale italiano;
presentazione di domanda di grazia al governo rumeno;
aspirazione a scontare la pena in Italia), dovendosi avere riguardo unicamente ai parametri di giudizio fissati dall'art. 705 c.p.p.. A fronte di ciò il ricorrente si è limitato a riproporre in questa sede tutti gli elementi già dedotti innanzi alla Corte di Appello e da questa correttamente considerati ininfluenti.
In tema di accertamento delle condizioni per l'accoglimento delle domande di estradizione di un imputato verso l'Estero, la valutazione compiuta dalla Corte di Appello concerne esclusivamente la legale possibilità della estradizione passiva, esulando dalle sue attribuzioni ogni valutazione di opportunità. Rientra, infatti, nell'esclusiva sfera di competenza del Ministro della Giustizia ed attiene alla fase esecutiva della estradizione medesima, la facoltà, per scelta politico-amministrativa, di rimandare o di non procedere alla consegna dell'estradando (Cass. sez. 6^, sent. 9273 del 5-3- 2001, rv. 218430). Spetterà quindi al Ministro della Giustizia apprezzare convenientemente gli argomenti dedotti nell'interesse della AN ai fini della decisione in merito alla estradizione, ai sensi dell'art. 708 c.p.p.. 2.2. - Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, che, in ragione delle questioni dedotte, si ritiene equo fissare in Euro 1.000,00 (mille), non ravvisandosi ragioni per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità stante la palese infondatezza delle censure formulate.
PER QUESTI MOTIVI
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e a quello della somma di euro 1.000,00 (mille) in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 203 disp. att. c.p.p.. Così deciso in Roma, il 9 marzo 2004.
Depositato in Cancelleria il 30 marzo 2004