Ordinanza collegiale 7 dicembre 2023
Sentenza 7 febbraio 2024
Accoglimento
Sentenza 4 giugno 2024
Ordinanza cautelare 20 dicembre 2024
Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. I, sentenza 26/06/2025, n. 1206 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 1206 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 26/06/2025
N. 01206/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01252/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la CA
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1252 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Giuseppe Ruta e Margherita Zezza, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico ex lege in Firenze, via degli Arazzieri 4;
per l'accertamento,
con il ricorso introduttivo:
del diritto del ricorrente al riscatto ai fini pensionistici, ai sensi dell'art. 32 del d.p.r. 1092/1973, dei periodi corrispondenti alla durata legale del corso di laurea in giurisprudenza (anni 4), il tutto, ove necessario, previo annullamento, e/o disapplicazione e/o declaratoria di illegittimità del provvedimento prot N. -OMISSIS-, con il quale il Comando Generale dell''Arma dei Carabinieri, Centro Nazionale Amministrativo, Servizio Trattamento Economico, ha rigettato la domanda del ricorrente volta al riconoscimento del predetto diritto; gli atti ad esso presupposti, conseguenti e connessi, ivi incluso il presupposto parere, di estremi sconosciuti, ivi menzionato.
E, per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 27 novembre 2024, per l’accertamento del diritto del ricorrente al riscatto ai fini pensionistici, ai sensi dell'art. 32 del d.p.r. 1092/1973, dei periodi corrispondenti alla durata legale del corso di laurea in giurisprudenza (anni 4), previo annullamento, e/o disapplicazione e/o declaratoria di illegittimità:
1. del provvedimento del Comando Generale dell''Arma dei Carabinieri - Centro Nazionale Amministrativo - Servizio Trattamento Economico, prot. n. prot N. -OMISSIS- (doc. 2), di conferma del precedente diniego già impugnato, e del presupposto parere della Direzione di Amministrazione del Comando Generale dell''Arma dei Carabinieri di estremi sconosciuti;
2. di tutti gli atti già impugnati con il ricorso introduttivo e, precisamente del provvedimento prot N. -OMISSIS-, con il quale il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, Centro Nazionale Amministrativo, Servizio Trattamento Economico, ha rigettato la domanda del ricorrente volta al riconoscimento del predetto diritto al riscatto, ai fini pensionistici, dei periodi
corrispondenti alla durata legale del corso di laurea (doc. 2 ricorso intr.); gli atti ad esso presupposti, conseguenti e connessi, ivi incluso il presupposto parere, di estremi sconosciuti, ivi menzionato.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa e del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 giugno 2025 il dott. Pierpaolo Grauso;
Considerato:
- che il ricorrente – ufficiale del ruolo normale dell’Arma dei Carabinieri, proveniente dal ruolo speciale a esaurimento – agisce per il riconoscimento del diritto al riscatto a fini pensionistici, ai sensi dell’art. 32 d.P.R. n. 1092/1973, del periodo corrispondente alla durata quadriennale del corso di laurea in giurisprudenza da lui frequentato, previo annullamento e/o disapplicazione del diniego oppostogli dal Comando Generale dell’Arma;
- che in corso di causa il Comando Generale ha peraltro riconosciuto il beneficio richiesto, come da decreto dell’-OMISSIS-, in atti;
- che il ricorrente ha pertanto concluso per la declaratoria di improcedibilità del ricorso, con il favore delle spese processuali;
- che il provvedimento sopravvenuto a ben vedere comporta il venire meno non solo dell’interesse ad agire, ma dell’intera materia controversa, avuto riguardo al suo contenuto satisfattivo;
- che le spese processuali possono essere compensate fra le parti, spettando comunque al ricorrente il rimborso dell’importo versato a titolo di contributo unificato, come stabilito dall’art. 13 co. 6- bis del d.P.R. n. 115/2002;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la CA (Sezione Prima), definitivamente pronunciando, dichiara cessata la materia del contendere, a spese compensate, condannando le amministrazioni resistenti a rifondere al ricorrente l’importo corrisposto a titolo di contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 5 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Silvia La Guardia, Presidente
Pierpaolo Grauso, Consigliere, Estensore
Silvia De Felice, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Pierpaolo Grauso | Silvia La Guardia |
IL SEGRETARIO