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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 02/12/2025, n. 987 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 987 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE PER LE CONTROVERSIE DI LAVORO
Il Giudice dott.ssa ANNA MENEGAZZO ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE AI SENSI DELL'ART. 429 c.p.c. NON DEFINITIVA
Nella controversia iscritta al n. 1474/2024 R.G., promossa con ricorso depositato in data
25.7.2024
da
, Parte_1
- ricorrente –
rappresentata e difesa dagli Avv.ti BRAVIN DINO e REGAZZO ROSSANA, come da mandato in calce al ricorso, con domicilio eletto presso il loro studio in Mestre (Ve), Via
Mestrina n. 77
contro
[...]
, Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore,
– resistente -
rappresentata e difesa dagli Avv.ti CHECCHETTO ALBERTO e SCOPINICH MARIO, come da mandato in calce alla comparsa di costituzione, con domicilio eletto presso il loro studio in
Via Cappuccina 40 - Venezia Mestre
e contro
1 in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_2
- resistente -
rappresentato e difeso dall'Avvocato APRILE SERGIO, giusta procura ad lites rilasciata dal legale rappresentante pro tempore, con atto del notaio in Fiumicino, rep. 37590, Persona_1
racc. 7131, elettivamente domiciliato presso l'Ufficio legale distrettuale di Venezia CP_2
Santa Croce 929
OGGETTO: Prestazione: pensione - assegno di invalidita - Inpdai - Enpals, CP_2
etc..
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente:
1) Previa ogni occorrenda declaratoria, condannarsi l'odierna convenuta a costituire presso l' CP_2
di Udine per i periodi di cui al punto 19 delle premesse la costituzione ex art. 13 L. 1338/62 di rendita vitalizia reversibile pari alla pensione o quota di pensione adeguata dell'assicurazione obbligatoria, che spetterebbe alla ricorrente in relazione ai contributi omessi, ovvero a corrispondere alla ricorrente, a titolo risarcitorio, l'equivalente dell'importo risultante dalla riserva matematica ex art. 13 L. 1338/67, nella misura che verrà accertata in corso di causa, ovvero, in subordine, l'importo di € 12.274,94 o quel diverso importo, maggiore o minore, calcolato dall' CP_2
di Venezia a titolo di riserva matematica ex art. 13 citato, per i periodi ivi indicati con gli interessi legali e previa rivalutazione monetaria a decorrere dal 1.1.2022 o quella diversa data ritenuta di giustizia.
2) Previa ogni occorrenda declaratoria, condannarsi inoltre parte convenuta a risarcire alla ricorrente ex art 2116 cciv il danno da omessa contribuzione afferente ai periodi non riconosciuti dall' e comunque i periodi di cui al punto 21 delle premesse, nella misura che sarà quantificata CP_2
in corso di causa a mezzo di eligenda CTU, oltre interessi e rivalutazione;
3) In via subordinata, ovvero alternativamente, previa ogni occorrenda declaratoria, ed eventualmente previo accertamento della natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso inter partes nei periodi di cui sub. 1 delle premesse, condannarsi inoltre parte convenuta a risarcire alla
2 ricorrente ex art 2116 cciv il danno da omessa contribuzione afferente detti periodi nella misura che sarà quantificata in corso di causa a mezzo di eligenda CTU, oltre interessi e rivalutazione.
Spese diritti ed onorari rifusi da distrarsi in favore dello scrivente procuratore che si dichiara antistatario. Quanto alla determinazione delle spese legali se ne chiede la liquidazione con la maggiorazione del 30% prevista “quando gli atti depositati con modalità telematiche sono redatti
con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione e, in particolare,
quando esse consentono la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati”, ex D.M.
n. 55/2014 art. 4, comma 1-bis, introdotto dal D.M. n. 37/2018.
Per : CP_1
In via preliminare, per i motivi esposti, si eccepisce l'intervenuta prescrizione del diritto e dell'azione, nonché la decadenza, di accertamento di una diversa qualificazione del rapporto di lavoro.
Sempre in via preliminare, per i motivi esposti, si eccepisce l'intervenuta prescrizione quinquennale dell'obbligo contributivo.
Sempre in via preliminare, si eccepisce la prescrizione ordinaria del diritto del lavoratore di ricorrere all'istituto della rendita di cui all'art. 13 L. 1338/62.
Nel merito si chiede la reiezione delle domande tutte di parte ricorrente, con vittoria di spese ed onorari di causa.
Per CP_2
ove il Tribunale accertasse e dichiarasse il rivendicato svolgimento di un rapporto di lavoro assicurabile alla gestione dei lavoratori dello spettacolo ex ENPALS, nei periodi non denunciati, il datore di lavoro dovrà essere conseguentemente condannato alla relativa regolarizzazione contributiva, con correlate somme aggiuntive, nei limiti della prescrizione quinquennale.
Nel caso di periodi coperti da prescrizione, ove venisse accolta la domanda di parte ricorrente volta alla condanna del datore di lavoro alla costituzione della riserva matematica presso l' per CP_2
l'erogazione della rendita vitalizia, essa andrà contenuta entro il limite della prescrizione estintiva,
ordinaria decennale, decorrente dal giorno in cui il diritto poteva essere fatto valere, ossia dalla scadenza della prescrizione dei contributi che il datore di lavoro avrebbe dovuto versare e non ha
3 versato (SS.UU. 14 settembre 2017 n.21302), secondo le tariffe vigenti e con onere che sarà
determinato dall' . CP_2
Spese rifuse
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. La ricorrente esponeva di aver prestato attività lavorativa alle dipendenze di CP_1
dall'1.5.1990 al 30.9.1990, dal 15.3.1991 al 18.8.1991, dall'1.9.1994 al 30.9.1994 e dall'1.10.1994 all'8.1.1995, sulla base di contratti taluni formalmente di consulenza e altri di prestazione occasionale, ed in seguito dal 9.1.1995 con contratti a termine e poi a tempo indeterminato, fino alla cessazione del rapporto il 31.12.2021, e di essere in quiescenza da gennaio 2022. Esponeva che fin dall'inizio del rapporto ella aveva svolto le medesime mansioni nell'ambito dell'Ufficio Programmazione, con le medesime modalità
caratteristiche della subordinazione, fino a divenire referente e responsabile del settore
Teatro Ragazzi. Lamentava che non avesse mai versato in relazione ai periodi CP_1
lavorativi antecedenti la stipulazione dei contratti a termine i dovuti contributi né
provveduto alla sua iscrizione al Fondo lavoratori dello spettacolo presso Enpals, e che la domanda di riscatto presentata all' ex art. 13 L. 1338/62 in relazione ai periodi non CP_2
formalizzati come dipendente era stata accolta solo in relazione ai periodi 1.4.1991 –
18.8.1991 e 1.10.94– 31.12.94 per complessivi 197 giorni, subordinatamente al versamento di € 12.274,94, importo che peraltro non era stato versato. Agiva nei confronti di CP_1
quale ex datrice di lavoro affinché questa fosse condannata: a costituire a suo favore la rendita ex art. 13 L. 1338/62 provvedendo al versamento dell'importo stabilito dall' CP_2
per i periodi cui si riferiva l'accoglimento dell'Istituto previdenziale, ed al risarcimento del danno ex art. 1226 c.c. causato dall'omessa contribuzione in relazione agli ulteriori periodi per i quali non risultavano versati i contributi, ovvero in subordine al risarcimento del danno ex art. 1226 c.c. in relazione a tutti i periodi per i quali i contributi non erano stati versati.
4 2. Costituendosi in giudizio eccepiva in via preliminare la prescrizione in relazione CP_1
alla domanda di accertamento di una diversa qualificazione del rapporto nonché del credito contributivo e del diritto alla rendita ex art. 13 L. 1338/62, per la decorrenza di oltre un quinquennio rispetto al termine di prescrizione del diritto dell' al pagamento dei CP_2
contributi. Eccepiva altresì l'inammissibilità ed infondatezza della domanda svolta ex art. 13 L. 1338/62 perché non applicabile nei rapporti privi di subordinazione e per i quali la subordinazione non risultasse da prova scritta. Contestava la sussistenza della subordinazione nonché in ogni caso l'iscrivibilità della ricorrente al Fondo lavoratori dello spettacolo. Negava poi che l'eventuale danno risarcibile potesse coincidere con l'importo dei contributi omessi ed eccepiva l'inammissibilità della domanda per carenza di deduzioni circa il maggiore importo della pensione eventualmente spettante.
3. Il ricorso veniva notificato anche ad , che si costituiva in giudizio svolgendo CP_2
domanda, subordinata all'accertamento della omissione contributiva, di condanna di al pagamento dei contributi omessi, nei limiti della prescrizione quinquennale. CP_1
4. A fronte delle eccezioni preliminari la causa perveniva in un primo momento decisione all'udienza del 28.1.2025, previo deposito di memorie autorizzate;
in seguito le parti venivano invitate a verificare la possibilità di operare una quantificazione concordata del danno da omessa contribuzione, ma nonostante alcuni rinvii l'invito non sortiva esito positivo. La causa perveniva dunque in discussione nell'an all'udienza odierna.
§ § § § § § § § § § § § §
5. Come esposto sopra, la ricorrente deduce il mancato pagamento di contributi a suo favore da parte di relativamente ai periodi nei quali sono intercorsi rapporti formalmente CP_1
qualificati come di consulenza o di prestazione occasionale, in particolare dall'1.5.1990 al
30.9.1990, dal 15.3.1991 al 18.8.1991, dall'1.9.1994 al 30.9.1994 dall'1.10.1994
all'8.1.1995. Chiede in principalità la condanna di alla costituzione di rendita a CP_1
suo favore ex art. 13 L. 1338/62, ed in subordine la condanna al risarcimento dei danni ex
art. 1226 c.c..
5 6. eccepisce la prescrizione rispetto all'accertamento della natura effettivamente CP_1
subordinata dei rapporti intervenuti nei periodi formalizzati come di collaborazione o prestazione occasionale;
sul punto peraltro si rileva che a) parte ricorrente assume che la natura subordinata o autonoma della prestazione resa in quei periodi non sia dirimente per l'accertamento dell'omissione contributiva, per le peculiarità della normativa contributiva in tema di lavoratori dello spettacolo e b) in ogni caso, l'accertamento in questione costituirebbe un accertamento di fatto ovvero azione diretta “alla qualificazione giuridica
di una certa situazione”, sicché non opera alcun termine di prescrizione (cfr. Cass.,
12213/04; Cass., 10824/97). La relativa eccezione è dunque infondata.
7. L'eccezione di prescrizione è invece fondata rispetto alla domanda di condanna del datore di lavoro alla costituzione della rendita ex art. 13 L. 1338/62, considerato che per giurisprudenza consolidata il termine di prescrizione è decennale e decorre da quando si sono estinti per prescrizione i relativi contributi (Cass., S.U., 21302/17). Quindi, l'azione odierna è irrimediabilmente prescritta posto che i contributi eventualmente omessi avrebbero dovuto essere versati entro il 2004 (se non prima in virtù della riduzione del termine ex art. 3 L. 335/95) e di conseguenza entro il 2014 doveva essere esperita l'azione di cui si discute.
7.1 La circostanza che sulla domanda svolta dal lavoratore ex art. 13 L. 1338/62, in surroga rispetto al datore di lavoro, l' abbia provveduto positivamente non può rendere CP_2
inoppugnabile per il datore di lavoro la ammissibilità della pretesa ed impedire ad CP_1
di eccepire la prescrizione, perché attività amministrativa alla quale non ha potuto partecipare.
8. Quanto alla domanda di risarcimento del danno ex art. 1226 co. 2 c.c. svolta da parte ricorrente in via subordinata, eccepisce in via preliminare l'inammissibilità della CP_1
stessa per carente deduzione circa la concreta differenza pensionistica in capo alla ricorrente, tuttavia l'eccezione é infondata in quanto parte ricorrente ha dedotto che le
6 sarebbe conseguita una pensione maggiore, e non aveva l'onere di fornire una precisa quantificazione per la quale ha chiesto di esperire apposita CTU.
9. Nel merito l'obiezione di è che i contributi non dovessero essere corrisposti alla CP_1
perché in quel periodo il rapporto non aveva i caratteri della subordinazione né la Pt_1
prestazione dalla stessa svolta era comunque tale da imporre il versamento dei contributi al Fondo lavoratori dello spettacolo.
10. Va precisato che la ricorrente, in relazione all'attività lavorativa svolta a favore di CP_1
per il periodo in cui è stata assunta come dipendente (dal gennaio 1995), risulta aver ottenuto versamenti contributivi in detto Fondo quale lavoratore dello spettacolo (cfr. e/c
, doc. 11 ric.), in ragione di prestazioni rese a favore di ente operante nel settore degli CP_2
spettacoli: infatti è un'associazione regionale riconosciuta che programma e CP_1
coordina la distribuzione di spettacoli dal vivo di prosa, danza, musica e circo contemporaneo nei luoghi culturali e di aggregazione del territorio veneto in accordo e collaborazione con i suoi oltre 100 enti associati pubblici e privati (cfr. memoria di costituzione , pagg. 1 e 2). L'obbligo contributivo in tali fattispecie è regolato dal CP_1
D.Lgs. CPS 708/47, che lo impone con riferimento alle categorie di lavoratori di cui all'art. 3.
11. Dai contratti di consulenza e di prestazione occasionale in atti (docc. 1- 5 ric.) risulta che in quel periodo alla ricorrente era affidata l'organizzazione e la promozione di attività di produzione teatrale di . Attività per la quale poi la stessa risulta aver stipulato CP_1
contratti di natura subordinata a tempo determinato e poi indeterminato avente ad oggetto in particolare l'organizzazione del Teatro dei Ragazzi. Si tratta di attività che rientra tra le fattispecie di cui all'art. 3 al punto 5), relativo ad “organizzatori generali, direttori, ….
segretari di edizione”, da riferire per l'appunto a coloro che svolgono attività organizzativa di rassegne o spettacoli.
12. La circostanza che il rapporto tra le parti avesse o meno natura subordinata non rileva,
posto che l'iscrizione all'Enpals prescinde dalla sussistenza di un rapporto subordinato o
7 autonomo (cfr. Cass., 21245/14), come chiarito anche dal successivo D.Lgs. 182/97
(all'art. 2, co. 1).
13. Ne consegue come accertata la mancata contribuzione da parte di per tutti i periodi CP_1
di cui al ricorso antecedenti al 9.1.1995 ed il diritto della ricorrente al risarcimento del danno conseguente.
13.1 Il diritto al risarcimento del danno non viene meno anche laddove il lavoratore acceda alla pensione anticipata (cfr. Cass., 28/2005).
14. Per la quantificazione la causa va rimessa in istruttoria per l'espletamento di CTU
contabile, posto che non è stato possibile raggiungere un accordo sul quantum tra le parti;
si dispone dunque in questo senso con separata ordinanza.
15. Le spese di lite seguiranno la sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, non definitivamente decidendo:
- rigetta la domanda di costituzione di rendita ex art. 13 L. 1138/62 per intervenuta prescrizione;
- condanna a risarcire alla ricorrente il danno derivante in suo capo per l'omessa CP_1
contribuzione in relazione ai periodi dall'1.5.1990 al 30.9.1990, dal 15.3.1991 al
18.8.1991, dall'1.9.1994 al 30.9.1994 dall'1.10.1994 all'8.1.1995.
Rimette la causa in istruttoria per la quantificazione.
Spese al definitivo.
Venezia, 2.12.2025.
Il Giudice del Lavoro
dott. Anna Menegazzo
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